Negli ultimi giorni, Fulvio Sarzana di S. Ippolito ha seguito molto il caso della possibile proroga delle licenze per Internet point e affini. E già ad ottobre Marco Scialdone aveva commentato il possibile ritorno all’identificazione di utenti Internet di postazioni pubbliche non vigilate (Internet point, per esempio).
Fortunatamente, il pericolo è rientrato e da domani 1° gennaio 2012, il WiFi potrà dirsi completamente e definitivamente liberato: non ci sarà proroga.
Ma vediamo un po’ cosa è successo.
Molti ricorderanno il celeberrimo “decreto Pisanu”, un provvedimento voluto dall’allora Ministro dell’interno (da cui ha preso il nome) sostanzialmente per ragioni di antiterrorismo (eravamo proprio all’indomani degli attentati di Londra).
Tra gli altri interventi due specifici per Internet. All’art. 7 (questo il testo dopo la conversione):
- obbligo di licenza del questore per “chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie la cui esclusiva o prevalente attività consista nel mettere a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, oppure in cui siano installati più di tre apparecchi terminali”;
- obbligo di predisporre “misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 [v. il precedente punto] è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell’utente e per l’archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 122 e dal comma 3 dell’articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché [le] misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili”.
Le seconde disposizioni (monitoraggio, archiviazione e identificazione) erano già venute meno per espressa abrogazione attuata dal decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225.
Quanto all’obbligo di licenza, il termine originario (31 dicembre 2007) era stato più volte prorogato, sino al 31 gennaio 2011. Ecco, essendo venuta meno la previsione di un’ennesima proroga, con la licenza ci fermiamo alla mezzanotte di oggi.
Buon 2012.
Tags: decreto pisanu, licenza questore, wi-fi
La notizia è confermata con la conversione in legge del decreto “Salva Italia”: la privacy delle persone giuridiche non esiste più.
Sì, va bene, l’affermazione è un po’ enfatica e terminologicamente non ineccepibile (la tutela dei dati personali non è soltanto privacy), però, nella sostanza, è corretta. Vediamo meglio perché, anche se ne avevo già parlato tempo addietro.
Sino al 5 dicembre 2011, la definizione di dato personale (art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. 196/2003) era questa:
b) “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
Con l’entrata in vigore del decreto salvatore, è diventata così:
b) “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
Ciò in quanto, tra le altre cose secondo me meno determinanti, il nostro decretone ha così stabilito, all’art. 40, comma 2, lett. a):
2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) all’articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole “persona giuridica, ente od associazione” sono soppresse e le parole “identificati o identificabili” sono sostituite dalle parole “identificata o identificabile”.
Dunque: i dati che identificavano le persone giuridiche (nonché gli enti e le associazioni) non sono più giuridicamente “personali”. Pertanto: possono essere liberamente trattati senza che eventuali abusi possano dirsi illeciti a fini “privacy”.
Con tre precisazioni.
La prima è che l’abuso di questi dati può, eventualmente, costituire comunque un illecito (penale, civile o amministrativo), ma soltanto se considerato al di fuori della disciplina dei dati personali.
Con la seconda si intende ricordare che le persone giuridiche (e gli enti e le associazioni) rimangono pur sempre “abbonati” ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. h), d.lgs. 196/2003. Il che significa, per esempio, che è ancora vietato il telemarketing selvaggio verso questi soggetti.
La terza serve ad avvertire che, ovviamente, persone giuridiche, enti e associazioni non sono esentate, per questa riforma, dal rispettare la disciplina sui dati personali, con gli adempimenti che ne possono derivare.
Tags: persone giuridiche, salva italia
(da ZeusNews del 6 dicembre 2011)
2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) all’articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole “persona giuridica, ente od associazione” sono soppresse e le parole “identificati o identificabili” sono sostituite dalle parole “identificata o identificabile”.
b) All’articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole “la persona giuridica, l’ente o l’associazione” sono soppresse.
c) Il comma 3-bis dell’articolo 5 è abrogato.
d) Al comma 4, dell’articolo 9, l’ultimo periodo è soppresso.
e) La lettera h) del comma i dell’articolo 43 è soppressa.
Quello citato è il testo dell’art. 40, comma 2, del “decreto salva Italia” riguardante, nel particolare, la “riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese”.
Non si tratta di un intervento da poco: in poche parole, non esiste più il concetto di dato personale riferito a persone giuridiche, enti e associazioni. Dunque, quei dati che, sino ad oggi, erano tutelati, ora possono essere tranquillamente trattati senza che ne consegua alcunché.
Rimane l’unica consolazione che, come già qualcuno ha osservato, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni sono pur sempre “abbonati” come specificato dal Codice della privacy. Pertanto, manterrebbero sempre la possibilità di opporsi al telemarketing.
Tags: decreto salva italia, telemarketing, trattamento dati personali
Definitivamente approvato il ddl S.2568 in tema di “Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori”.
In poche parole, custodia cautelare attenuata per la donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni (ma anche del padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole), ma dal 1° gennaio 2014; permessi più facili in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore; detenzione domiciliare in case famiglia protette.
Sembra una legge dal volto umano, confidiamo in un’applicazione conforme.
(da ZeusNews del 30 marzo 2011)
Che cos’è il furto di identità. Io, come giurista, non amo questa locuzione (l’identità altrui si usa, non si ruba), ma penso che tutti siamo in grado di dare una risposta perché l’argomento è sotto i riflettori da tempo, specie associato a fatti di phishing.
Comunque, ad esempio, si può fare una ricerca in Rete oppure andare direttamente su Wikipedia: “Il furto d’identità è una condotta criminale volta a ottenere indebitamente denaro o vantaggi, fingendosi un’altra persona“.
A breve, però, potremmo avere una definizione giuridica. Infatti, nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legislativo (non ancora in vigore) che, intervenendo nel corpus del Codice del Credito al Consumo (decreto legislativo 141/2010), dà una definizione di “furto d’identità” imperniata su due distinte ipotesi.
La prima è l’impersonificazione totale: tale condotta consiste nell’occultamento totale della propria identità mediante l’utilizzo indebito di dati relativi all’identità e al reddito di un altro soggetto. Tale condotta può riguardare l’utilizzo indebito di dati, riferibili sia a un soggetto in vita, sia a un soggetto deceduto.
La seconda è l’impersonificazione parziale: tale condotta consiste nell’occultamento parziale della propria identità attraverso l’impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e l’utilizzo indebito di dati relativi a un altro soggetto.
Si badi bene, però, che con ciò non nasce un nuovo reato. Condotte del genere rientrano, infatti, in fattispecie già note e vigenti come il reato di sostituzione di persona (articolo 494 codice penale), quello di trattamento illecito di dati personali (articolo 167 decreto legislativo 196/2003) o quelli di frode (articoli 640 e 640-ter codice penale).
Quale necessità, allora, per questa modifica? Molto semplice, con le parole usate sul sito del Governo: “Consentire alle società che erogano prestiti di poter verificare i dati sensibili [sic!] dei propri clienti per combattere e prevenire le frodi nel settore creditizio e in particolare i furti d’identità nel credito”.
A parte il fatto che, fortunatamente, nessun dato sensibile dovrebbe essere trattato (l’estensore della presentazione ignora la definizione di “dati sensibili” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 196/2003), non si può negare come la creazione di questo enorme archivio dati rappresenterà una pesante invasione della privacy.
Se poi si considera che non sono approntate specifiche tutele per il singolo diverse da quelle generali (cioè del codice della privacy, peraltro soltanto timidamente menzionato) si comprende quanto la riservatezza debba cedere alle ragioni del credito.
Tags: banca dati credito, codice del credito al consumo, furto d'identità
Penso che tutti abbiano appreso, sin dalla settimana scorsa, la notizia (poi ampiamente ridimensionata, se non corretta) della presunta (comunque involontaria) abrogazione di alcune norme scritte a suo tempo volute, tra l’altro, per colpire le adulterazioni alimentari. Repubblica, per tutti, che non ha mancato esprimere il proprio sdegno bacchettando Calderoli (Ministro, in effetti, responsabile delle semplificazioni consistenti anche nell’abrogazione di vecchie norme obsolete o, comunque, inutili).
In realtà, lo stesso giorno il Fatto Alimentare aveva negato, argomentando, l’abrogazione, ma i media dominanti non se ne sono accorti subito ed hanno ridimensionato il tutto soltanto il 17 gennaio.
“Vera bufala”? Beh, non proprio. Tutto è bene quel che finisce bene, ma questo notevole scritto giuridico (ahivoi, in “legalese puro”), a firma Alessio Scarcella, Magistrato del Massimario della Suprema Corte, ci fa capire quanto la questione non fosse tanto lineare nemmeno ad alti livelli.
Tags: alimenti
Non ho scritto nulla, ad oggi, sul Wi-Fi “libero” (così definito con un po’ troppa enfasi, secondo me – e sono molto d’accordo con quanto sostiene Bob) per tanti motivi.
Un po’ perché molti l’hanno già fatto in termini ampi e corretti (tranne qualche sbavatura sulla pretesa sopravvivenza di norme regolamentari palesemente abrogate, seppure in modo tacito).
Un po’ perché non ho avuto tempo.
Un po’, infine, perché… l’attuale disciplina (obbligo di licenza per alcune categorie, ma stop ad identificazione e altri adempimenti) non è detinitiva.
Sì, perché tutto è stato fatto – peraltro in fretta e furia – con un decreto legge “milleproroghe” che, in quanto tale, deve essere convertito in legge. Anche il “decreto Pisanu” era un decreto legge e il testo era un po’ diverso.
Allora, visto che già l’anno scorso si era parlato apertamento di misure più “soft” (per l’identificazione), le notizie del Corriere riportate da Fulvio non suonano, poi, così strane.
Scommetto su di un, pur parziale, passo indietro.
Tags: decreo pisanu, wi-fi, wifi
La scorsa settimana molti hanno recitato il rosario per la scomparsa del cosiddetto “emendamento D’Alia”, correttivo aggiunto in corso d’opera durante la conversione dell’ultimo pacchetto sicurezza e, poi, abortito.
Era censura? Io sono sempre cauto e, secondo me, la risposta è negativa. Gli scandalizzati avrebbero fatto meglio a guardare al vero problema: i reati di istigazione e, soprattutto, di apologia. Che sono sempre esistiti, non se li è inventati il senatore UDC.
L’emendamento D’Alia aveva l’unico (anche se non trascurabile) difetto di non considerare che l’oscuramento di una singola pagina (ad esempio, di Facebook) si sarebbe riflesso sull’intero sito.
In pratica, irrealizzabile a meno di non farci sonoramente ridere dietro.
Quindi anch’io, pur per questi motivi diversi, mi unisco al mantra e all’incenso.
Son contento, però, che l’occasione sia stata propizia anche per un ripensamento dell’on. Cassinelli circa il suo “contro-emendamento“.
A me – e non ho problemi a dirlo – non è mai piaciuto, per due distinti motivi:
1) accomunare un oscuramento ad un sequestro (misura reale) è un’operazione dogmaticamente molto azzardata; poi, mi direte anche che non ho una mente aperta;
2) ma non è soltanto questione di diritto astratto; l’equiparazione “per legge” farebbe immediatamente svanire tutti i tabù (peraltro gia’ poco sentiti in un paio di casi – Pirate Bay e sigarette di contrabbando online) in chi non se la sentiva tanto di dare attuazione pratica a sequestri tanto anomali ed alieni al nostro sistema (anzi, diciamola tutta: “non-sequestri”, come di fatto ha detto il riesame di Bergamo).
Quindi, per adesso stiamo tranquilli. E Cassinelli, alla fine, dobbiamo ringraziarlo doppiamente.
Era un disegno di legge, già approvato da un ramo della Parlamento e in attesa dell’OK da parte dell’altro. Ma il Governo ha deciso, con lo strumento del decreto legge, di anticipare le cose.
In vigore dal 25 febbraio (giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) la legge prevede questo nuovo reato
«Art. 612-bis (Atti persecutori). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena e’ aumentata fino alla metà se il fatto e’ commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto e’ punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e’ di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto e’ commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche’ quando il fatto e’ connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.».
Qualche chiarimento.
Prima, per fatti analoghi, si poteva contestare il reato di cui all’art. 660 c.p. (Molestie), previsione molto blanda e, soprattutto, di dubbia (se non impossibile, secondo me) applicabilità alla telematica (Internet non è luogo pubblico, aperto al pubblico, tanto meno telefono).
Le condotte devono essere reiterate, nel senso che non è sufficiente un singolo episodio (ne bastano due?).
La minaccia o la molestia devono cagionare “un perdurante e grave stato di ansia o di paura” ovvero devono essere tali “da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. Che, specie in punto “ansia”, è una previsione piuttosto vaga, pericolosa (lascia troppo spazio al giudizio concreto). L’ha già detto Fulvio.
Ancora, non capisco l’aggravante se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. E’ la normalità dei casi, purtroppo.
Il termine per la querela (semestrale) è, non a caso, allineato a quello per i reati di violenza sessuale. E’ non è l’unico indizio che avvicina il nuovo reato a quelli appena menzionati.
Rimangono, tra gli altri, anche l’istituto dell’ammonimento e la nuova misura cautelare del “Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa “.
Vedremo. Effettivamente, lo “stato d’ansia” è piuttosto vago. Confidiamo in un’applicazione equilibrata anche perché le pene non sono da poco.
Penso sia chiaro a tutti che così non si può continuare. Abbiamo un legislatore impazzito, ne fa di tutti i colori, a vanvera, senza la minima riflessione, senza la doverosa competenza. Ne ho già parlato QUI, tutti ne parlano. Tutti coloro che, anche pensandola in modo differenziato, almeno si pongono dei problemi. Ma i nostri politici – tutti, si badi bene – no, proprio no.
L’ultima è quella del telemarketing prorogato. Ne parla Repubblica, ci riferisce il Corriere, ma mi sembra che la cosa sia stata scovata da Guido Scorza.
Vi è mai successo di essere tranquilli a casa, a pranzo o a cena, in famiglia o anche da soli e sentire inaspettatamente squillare il telefono fisso? E’ il solito telemarketing, quasi sempre di operatori di telefonia. L’operatore (che, spesso, si prende anche insulti immeritati – è soltanto uno che lavora, l’ultima ruota del carro), vi propone l’ultima favolosa (quasi-)flat all inclusive (ma spesso omette di dire che c’e’ lo scatto alla risposta…) che se ve la perdete siete proprio degli idioti.
Bene, inutile dirgli che proprio non volete risparmiare e che non volete più essere richiamati. La settimana dopo, puntuale (perché, ovviamente, tracciano la vostre presenze in casa) si rifà vivo un altro operatore, stupito (?) del fatto che vi avevano già chiamati. E via così, per l’eternità.
Andiamo al nocciolo. Che succede ora? Che nel corso della conversione del decreto-legge “milleproroghe” tre signori hanno avuto la bella idea di presentare un emendamento che ridona, magicamente, legalità agli elenchi dei contattabili formati prima del 1° agosto 2005. Ciò, in barba al d.lgs. 196/2003 (T.U. dati personali).
L’iniziativa è decisamente traversale. Il Sen. Lannutti (Idv) afferma sul Corriere che i “colpevoli” sarebbero tre suoi colleghi della Commissione (due Pdl e un Pd).
Scopo dell’iniziativa? Beh, probabilmente facilitare gli amici, il business della telefonia, delle pay-tv e ancor prima di coloro che detengono questi preziosi database. E che business!!!
Curioso, infine, che da una parte si spinga (giustamente) per un ddl contro lo stalking, dall’altra si legittimi qualcosa di molto simile, si potrebbe osar dire coincidente.
No, adesso basta! Fatela girare, bisogna fermare lo scempio.
Aggiornamento delle 15:31, stesso giorno: vale la pena di leggere le osservazioni dell’avv. Monica Gobbato, nei commenti.
Aggiornamento del 13 febbraio 2009, ore 21:35: La cosa, nei commenti, si fa spessa.