Category Archives: Internet e stampa

Siti e responsabilità

C’è un (neppur tanto) velato pregiudizio nei confronti delle pubblicazioni telematiche, di Internet in genere. Non credo sia paranoia.
Ancora oggi, nella aule di giustizia (anche di un certo rango), si cade nell’inaccettabile affermazione di responsabilità di un titolare di sito Internet per contenuti (commenti) altrui.
Ci ha pensato, però, la Cassazione, con una sentenza di qualche giorno fa, a stabilire (per l’ennesima volta) che, sebbene sia ormai pacifico che il titolare non risponde di omesso controllo come il direttore di una testata giornalistica, lo stesso titolare non è necessariamente corresponsabile per il solo fatto di aver “animato” la discussione nel corso della quale sono intervenuti messaggi diffamatori.
Cassazione con rinvio, proprio per approfondire il ruolo del titolare.
Sentenza su Penale.it.

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Autopromozione > Cybercrimes e Processo penale. I reati, le indagini, la difesa – Vasto, 23 marzo 2018

Venerdi sarò ospite del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vasto (CH) per un interessante convegno che sarà a “sei mani” (oltre il Presidente).
Vediamo un po’, ci sarà anche una scolaresca, molto interessante…
QUI il programma.

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NextQuotidiano > In che senso la diffamazione su Facebook è “a mezzo stampa”

(pubblicato su NeXtQuotidiano del 10 giugno 2015)

Sgomberiamo subito il campo da ogni equivoco: Internet non è stampa e neppure Facebook lo è.

La recente sentenza della Cassazione, che molti hanno commentato malamente, sembrerebbe per fare il titolone, in realtà dice cose diverse.

Di certo, chi crede che i social network garantissero l’impunità per contenuti diffamatori si sbaglia di grosso. E dovrebbe essere diversamente?

 La Suprema Corte dice soltanto, come già fatto altre volte, che Facebook (anche se non precisa meglio) è un “mezzo di pubblicità” perché ha potenzialità diffusive elevate e, pertanto, una diffamazione per esso veicolata merita una sanzione più elevata rispetto ad un altro contesto (es.: una riunione condominiale) e al pari della stampa.

Tutto qui, si può essere d’accordo oppure no, ma la Cassazione non ha detto che Internet è stampa, proprio no.

Del resto, se i tanti articoli avessero linkato la pronuncia, non ci sarebbe stato bisogno di spiegare.

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neXt quotidiano

1° settembre 201, nasce neXt quotidiano, la nuova creatura di Alessandro D’Amato & C. con la quale ho un accordo di collaborazione.
QUI qualche info in più.
In un momento difficile non soltanto per l’editoria cartacea, ma anche per quella elettronica (ricordo i drammatici numeri dei pure playsers), l’approccio “work in progress” mi sembra quello più onesto e – paradossalmente – lungimirante.
In bocca al lupo a tutti.

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LSDI > Privacy: Riforma del codice di deontologia, una discussione decisiva per il giornalismo

In avvicinamento al Dig.it di lunedì e martedì, non pensato di ricordare l’avviata riforma del codice deontologico sul trattamento dati personali nel giornalismo.
Una notizia apparentemente passata nel silenzio (forse perché uscita ad agosto), ma di grande importanza.
Ne parlerò (spero non soltanto io) nel panel di martedì sulla memoria digitale.

(da LSDI del 13 settembre 2013)

E’ partita da qualche giorno la pubblica consultazione per la riforma del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica.

Si tratta, come spiega la delibera, di “adeguare il codice alle mutate realtà e sensibilità, soprattutto alla luce delle implicazioni che l’evoluzione tecnologica ha sul modo di fare informazione”.

In effetti, il provvedimento vigente risale a ben 15 anni, quanto Internet era tutta un’altra cosa, quando il digital divide era addirittura un abisso in quel momento incolmabile.

Soltanto con lo sbarco online dell’informazione, con la straordinaria e persistente diffusività del nuovo mezzo, è emerso tragicamente il problema – già noto, ma non così evidente e sentito – del diritto all’oblio.

E si guardi anche al fenomeno dei blog che ha bruscamente mutato il modo di fare informazione, anche da parte dei giornalisti.

E soprattutto, infine, si pensi ai social network, strumento di una vera e proprio rivoluzione che ha investito frontalmente anche il giornalismo e che, come avvertito nella delibera citata, comporta ed impone una nuova sensibilità

Così oggi – sebbene con un po’ di ritardo – il Garante per le privacy ha deciso di affrontare il nodo coinvolgendo gli stessi giornalisti e invitando al confronto “associazioni o altri organismi strutturati in forma associativa che operano in particolare sulla rete Internet nei settori legati alle attività dei mezzi di informazione o si interessano della libertà di informazione e delle problematiche legate al rapporto tra quest’ultima e la protezione dei dati personali”.

Un’ occasione imperdibile per chi vuole partecipare alla discussione anche sugli aspetti etici di una professione così fondamentale per la società civile.

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Autorpromozione > Dig.it 2013

Sempre a Firenze, quest’anno la seconda edizione il 16 e il 17 settembre 2013.
I tanti attrezzi per il giornalista online nell’àmbito del “primo e unico festival in Italia dedicato al giornalismo digitale”: 12 mini-seminari e 7 panel.
Personalmente, sarò impegnato nel pane del 17 intitolato “La memoria digitale: libri e giornali; interagire, dimenticare, rettificare, archiviare?”.
QUI la presentazione, QUI il programma.

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Ammazzare i blog per ignoranza

Da qualche giorno si è tornato a parlare di norme “ammazza blog”. Si tratta dell’ennesimo disegno di legge (il terzo in questa legislatura – circostanza che ritengo un po’ inquietante) in tema di diffamazione. Parliamo dell’iniziativa, come primo firmatario, dell’On. Dambruoso, in quota Scelta Civica, che si aggiunge ad altre due precedenti di analogo contenuto. Tutti i disegni di legge prevedono la cancellazione del carcere per la diffamazione a mezzo stampa o mediante altro mezzo di pubblicità (ad esempio, una pubblicazione telematica): che è cosa buona e giusta.

I problemi, però, sorgono con le altre proposte di modifica alle norme vigenti, in particolare circa obbligo di rettifica e responsabilità del direttore. Limitiamoci alla proposta Dambruoso perché sembra essere quello più penalizzante, specie per le pubblicazioni non professionali. Certi obblighi esistono già. Sono previsti dall’art. 8 legge stampa ed hanno per oggetto “le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità”.

La proposta di riforma vorrebbe eliminare commenti e risposte con quale ottimizzazione delle forme. E, sin qui, si può anche concordare. Il punto è che si vorrebbe allargare tale disciplina anche a tutti i “siti informatici, ivi compresi i blog”, comprimendo i tempi in sole 48 ore. Premesso che l’espressione “siti informatici” (a maggior ragione con la specificazione dei blog), riguarda anche le pubblicazioni non professionali, è equo pretendere anche da queste ultime realtà adempimenti così gravosi? Pur non potendosi negare un diritto alla rettifica, i più attenti osservatori della Rete ritengono di no. L’argomento, insomma, non può essere affrontato in modo così tranchant, indiscriminato. Sembra una questione elementare.

Un’altra proposta non meno critica è quella che riguarda la riforma dell’art. 57 c.p., cioè quello che, attualmente, prevede la punibilità del direttore per omesso controllo. In questo caso, non parliamo di blog o, in generale, di siti informatici. Ci riferiamo alla sola stampa, quella vera. Secondo una giurisprudenza sufficientemente acquisita, il direttore di una testata online non risponde per l’omesso controllo. Il disegno di legge, invece, riscrivendo la norma vorrebbe introdurla “se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. Sembra, pertanto, che la cosa riguarderebbe anche i commenti agli articoli.

Sta di fatto che, anche in questo caso, la proposta di legge non considera ciò che è risultato più volte evidente anche ai giudici della Suprema Corte e, cioè, che la vita di una redazione online è ben diversa da quella della carta stampata e che soltanto nel secondo caso può, di regola , rendersi possibile un vero controllo prima dell’uscita di un prodotto finito e immutabile. In definitiva, il vero punto critico di molte proposte di riforma come quella in esame sembra essere la solita scarsa conoscenza del mezzo tecnologico che si vuole normare, inevitabilmente foriera di iniquità.

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Stop all’anarchia del Web

Non sono le parole di Laura Boldrini (che ha smentito) ma, secondo me, l’estrema sintesi di una recente sentenza penale.

Ne ho già scritto ieri, per LSDI, ma sento la necessità di rileggere la vicenda anche perché il caso è molto simile ad uno che ho trattato, come avvocato, proprio di recente (e conclusosi, però con un’ampia assoluzione, solidamente motivata).

Mi riferisco alla condanna, per diffamazione, recentemente inflitta, a Varese, ad una giovane blogger: non per i propri scritti, ma per quelli di altri.

C’è un blog, con annessa area forum, come ce ne sono tanti. Si occupa del sogno di scrivere. Lo gestisce una ventenne, poco più. Si discute delle difficoltà di pubblicare i propri scritti: animatamente, molto animatamente, troppo animatamente. E, così, scatta la querela.

Tutto arriva in procura. Il blog è lì, con la sua pancia piena di dati tra cui anche quelli che possono far risalire al responsabile dell’illecito. Però, esattamente come nel mio caso, non si fa nulla. Si va semplicemente a cercare il gestore del blog che, immediatamente e senza alcuna riflessione critica, diventa responsabile, addirittura in sede penale (dove occorrerebbe un rigore decisamente maggiore). Non in concorso col vero diffamatore, ma “direttamente”, in proprio.

Il capo d’imputazione cita tutto e di più: codice penale, legge sulla stampa, addirittura la legge Mammì sulla radiotelevisione. Usiamo tutte le armi, anche le corazzate in una battaglia campale, qualcosa succederà.

Una gran confusione che, infatti, costringe addirittura il giudice a ricostruire la volontà dell’accusa.

Comunque sia, qualcosa in effetti succede perché, incredibilmente, la giovane viene condannata.

Prima, si fa un certo excursus sulla nozione di stampa (excursus anche dotto, se vogliamo), dimenticando, però, che la Cassazione ha più volte negato l’equazione Internet=stampa. Vero è che, da noi, non vige la regola del precedente, ma la delicatezza dell’argomento avrebbe consigliato un certo confronto con le tesi della Suprema Corte.

Secondo passaggio, abbastanza clamoroso. Internet può essere stampa, ma quel sito in concreto, con il suo àmbito di mera discussione, non lo è (e si può essere anche d’accordo, c’è un precedente specifico proprio sui forum). Però, va detto sin d’ora, alla fine alla fine ci sarà condanna senza alcuna concreta correzione del capo d’imputazione che, come detto, cita legge sulla stampa e legge Mammì.

Terzo e ultimo passaggio: però, l’amministratrice è, comunque, responsabile per ciò che è stato scritto all’interno dello spazio dalla stessa gestito. Così, senza spiegazioni, e con la conseguenza immediata che, allora, in termini generali di ogni luogo di discussione è sempre e comunque responsabile chi lo gestisce, che moderi o non moderi gli interventi. In barba, per giunta, alle regole, oramai ben acquisite, che fissano solidi paletti circa le responsabilità dei soggetti della società dell’informazione (d.lgs. 70/2003).

Da oggi, quindi, tutti saranno autorizzati a querelare Facebook oppure Twitter (qualcuno l’ha già fatto…).

Ignoranza o pregiudizio? Entrambe le cose, credo.

Ignoranza perché, oltre a leggi e sentenze assai rilevanti sul tema, si sconosce il funzionamento di certi contesti telematici. Un tempo si credeva di poter pretendere certe responsabilità per fatto altrui perché vi era comunque una qualche possibilità di controllo (ad esempio, la lettura dei vari articoli che si assemblavano in una redazione). Oggi non è più così, però non ce ne si rende conto e si applicano leggi vecchie (oltre che discutibili) a contesti nuovi, rivoluzionati, diversi

Anche pregiudizio, forse. Non sono stato l’unico a notarlo, mi fa piacere. Un significativo passaggio della sentenza, dai chiari toni paternalistici: “Le conseguenze sanzionatorie dei reati – si tratta di più azioni, unite dall’identità di disegno criminoso – possono essere contenute, in ragione della giovane età dell’imputata e di una sua possibile sottovalutazione delle condotte illecite, frutto di una diseducazione di cui essa stessa è vittima, in un contesto sociale di falsamente proclamata liceità di qualsiasi lesione dell’altrui personalità morale, tanto più se veicolata dai mezzi di comunicazione”.

Povera piccola, credeva all’anarchia del Web.

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Free Generale Zhukov

L’avevo nel cassetto da anni e ne ho sempre rinviato la pubblicazione.

Chi si ricorda della condanna del blogger “generale Zhukov” ad opera del Tribunale di Aosta? Bene, questa è la sentenza di appello. La si trova spesso citata nella letteratura giuridica, pochi la conoscevano, in realtà non è del tutto inedita. Ne ho pubblicato una versione senza nomi (sebbene siano abbastanza noti e già pubblici) e limitatamente alle questioni giuridiche.

La Corte torinese, pur tenendo ferma la condanna per fatti sicuramente attribuibili al blogger, lo assolve per uno scritto anonimo. Così viene fatta giustizia rispetto ad una sentenza di primo grado che, al di là della condanna per il singolo, aveva preoccupato molti.

Due sono le conclusioni, in estrema sintesi:

  • un blog, di per sé, non è assimilabile alla stampa, dunque il titolare non ha le stesse responsabilità di un direttore; in pratica, non è penalmente perseguibile se non rimuove contenuti illeciti;

  • il blogger non ha alcun dovere di impedire la commissioni di reati mediante il suo blog (in legalese, si dice “reato omissivo improprio”).

Ai tempi ne avevo già parlato e con me molti altri.

Ora, visti anche i felici esiti della vicenda di Carlo Ruta, direi che il cerchio si è chiuso, speriamo definitivamente.

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Lsdi > Diritto all’ oblio e diritto di cronaca: Minotti, ‘’quella del Garante sembra una via accettabile’’

(da Lsdi del 28 marzo 2013)

Archivi giornalistici online sempre aggiornati. Lo ha stabilito il Garante per la privacyaccogliendo i ricorsi di due cittadini e ordinando a un gruppo editoriale di aggiornare alcuni articoli presenti nell’archivio storico on-line di un suo quotidiano.
La decisione riapre il problema della permanenza delle notizie sugli archivi digitali e del cosiddetto diritto all’ oblio, contrapposto al diritto di cronaca: un campo complesso su cui non c’ è ancora una norma specifica e che è soggetto quindi a varie interpretazioni.

Daniele Minotti affronta qui la questione con un intervento che offre un ampio quadro della situazione dal punto di vista giuridico e legislativo.

di Daniele Minotti

Il diritto all’ oblio vince la storia? L’esito finale era nell’ aria, ma, francamente, non si pensava a sviluppi così spediti e compressi nel tempo.

Nel nostro ordinamento il diritto all’ oblio, il diritto ad essere dimenticati, non è codificato. Almeno per il momento, perché la prima versione, tutta ancora da approvare, del regolamento europeo sulla privacy ne prevede l’ introduzione per tutti i Paesi dell’Unione. Ma è anche dubbio che il diritto alla rimozione dei propri dati dopo un certo periodo possa riguardare l’ attività giornalistica.

Ad ogni modo, il problema c’ è e, come è facilmente immaginabile, esso riguarda soprattutto gli archivi Internet, dove la notizia è letteralmente “permanente”.

Negli ultimi due anni, senza grandi clamori, si sono verificati alcuni accadimenti fondamentali sul tema che vanno ripercorsi anche per poter comprendere meglio le ultime novità.

E’  il gennaio del 2011 e, malgrado il diverso avviso del Garante, il Tribunale di Ortona condanna la testata online PrimaDaNoi a rimuovere un articolo, del 2006, riguardante una vicenda giudiziaria penale poi risoltasi felicemente per l’ indagato.

Il Garante aveva dato atto che, molto correttamente, la redazione aveva annotato tutti gli aggiornamenti del caso. Tuttavia, sulla scorta di “puntelli” giuridici assai generici (e poco pertinenti), il Tribunale ha ordinato la rimozione condannando, altresì, il direttore al risarcimento dei danni.

Aprile 2012. In Cassazione viene depositata la sentenza 5525/2012 della III sezione civile. Nella pronuncia si fa un ampio, quanto doveroso, excursus sui contrapposti diritti di cronaca e di identità personale (attuale), giungendo a tracciare una via mediana, cioè quella del riconoscimento del diritto di ottenere l’ integrazione ovvero l’ aggiornamento della notizia.

Gennaio 2013, la storia di Ortona si ripete: articolo già spontaneametne rettificato e aggiornato, stessa asserita violazione della riservatezza (contro il diritto di cronaca) e stesso ordine di rimozione con condanna al risarcimento.

Una “sentenza fotocopia”, coma la definisce PrimaDaNoi, peraltro sempre con quella scarna e poco pertinente motivazione che, francamente, è ancor più inaccettabile se si considera il pronunciamento della Cassazione.

E arriviamo ai giorni più recenti quando – si ricordi bene – il diritto all’ oblio è ancora in discussione a livello europeo.

Il Garante per la tutela dei dati personali annuncia due provvedimenti, adottati nei mesi scorsi, per certi versi innovativi. Il loro contenuto può essere semplicemente riassunto con la citazione di un passaggio comune: “ordina a […] di predisporre, nell’ ambito dell’ archivio storico on line del quotidiano […], un sistema idoneo a segnalare (ad esempio, a margine dei singoli articoli o in nota agli stessi) l’ esistenza degli sviluppi delle notizie relative al ricorrente”.

Si tratta, chiaramente, di un’ applicazione concreta dei principi espressi dalla Cassazione (la cui sentenza, infatti, è menzionata in motivazione) e che, lungi dal sacrificare il diritto di cronaca, pare essere una soluzione equilibrata e accettabile. Una sorta di obbligo di rettifica per fatti sopravvenuti che non pare seriamente potersi negare all’ interessato, specie relativamente alla cronaca giudiziaria penale.

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