Il blog di Daniele Minotti

ORIGINARIAMENTE PENSATO COME LUOGO DA DEDICARE AL DIRITTO DELL’INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE, ALLA FINE HA PRESO VIE ANCHE UN PO’ DIVERSE… COME ACCADE IN OGNI BLOG CHE SI RISPETTI.

Editoria: Ricardo Franco Levi ci riprova

Non so dove l’ho letto, ma ricordo che Ricardo Franco Levi aveva detto che, malgrado la caduta del Governo Prodi e, dunque, l’impossibilità di portare a termine il suo “disegno” sull’editoria (c.d. “Levi-Prodi”), ci avrebbe riprovato con la nuova Legislatura.
E’ altamente probabile che il ddl C-1269 (di cui, al momento, non è noto il testo) sia proprio questo ritorno alla carica.

News sul caso Carlo Ruta

Ho aspettato a scrivere qualcosa perché avevo necessità di maggiori informazioni. Ed ero anche impegnato.
Devo dire che, ora che ho molti dati in più, mi sono accorto che i fatti sono un po’ diversi da come ho letto in altri contesti. Anche se la mia conclusione - lo anticipo - è sempre per una condanna giuridicamente (molto) sbagliata.
Gli atti più significativi sono disponbili online, QUI. La motivazione della sentenza non c’è ancora, ma è facile prevederla assemblando un po’ i vari materiali. Ho motivo di ritenere che la prima sia compatibile con e diretta conseguenza dei secondi.
Ricostruiamo la storia.
Un bel (si fa per dire) giorno di fine 2004, Agostino Fera, magistrato siciliano, decide di querelare il Ruta per una presunta diffamazione chiedendo, con più argomenti, l’oscuramento del sito di cui al dominio www.accadeinsicilia.net (in effetti, oscurato dopopoco tempo). In particolare, il querelante sostiene che, a fronte della l. 62/2001, un sito (periodico, di informazione e con una “testata” coincidente con il nome di dominio) è “prodotto editoriale” ai sensi della legge citata e, pertanto, deve riportare le indicazioni di cui all’art. 2 della legge sulla stampa (l. 47/48).
Il procedimento, per queste “irregolarità”, viene stralciato da quello per diffamazione (i procedimenti penali che vedono coinvolti i magistrati sono trattati in una sede distrettuale diversa da quella ove essi svolgono le proprie funzioni) ed arriva alla Procura di Modica (competente per territorio) che, nel marzo 2006, emette un decreto di citazione a giudizio per “stampa clandestina”. Risulta, così, un certo scollamento rispetto alla tesi, suesposta, sostenuta dal querelante. Verosimilmente, le premesse sono le stesse (il dettato della l. 62/2001), ma a Modica non si parla di omesse indicazioni, bensì di omessa registrazione della testata. Fatto punito dall’art. 16 l. 47/48 che discende dalla violazione dall’art. 5 della stessa legge. Incidentalmente, il fatto, così come impostato dal querelante, aveva mera rilevanza amministrativa (v. art. 17 l. 47/48).
Nel corso del processo, il Tribunale di Modica delega alcuni accertamenti alla Postale la quale (secondo me affidandosi un po’ troppo a Webarchive) evidenzia, per quello che ne traggo io, l’insussistenza della periodicità, circostanza che potrebbe erodere l’accusa.
Malgrado ciò (e sarà molto interessante leggere le motivazioni sul punto), l’8 maggio di quest’anno arriva la sentenza, come sappiamo di condanna.
Qualche riflessione ribadendo che, malgrado la probabile consequenzialità della pronuncia rispetto agli atti che conosciamo, non è consentito rivolgere una critica diretta ad una sentenza di cui, al momento, si sconoscono le motivazioni.
Come accennato, l’imputazione non riguardava l’omissione di indicazioni obbligatorie prospettata in querela, ma quella, già nota, di “stampa clandestina”, vale a dire l’omessa registrazione della testata (il blog o, comunque, il sito Internet).
E c’è un primo problema. La registrazione è imposta per giornali o stampati. Come diceva, già più di due lustri addietro, Vincenzo Zeno-Zencovich, la telematica non può certo rientrare nella definizione dell’art. 1 l. 47/48. Del resto, le ordinanze citate dal querelante sono relative al civile/amministrativo (una riguarda la registrazione di Interlex) ove non vige il divieto di analogia in malam partem (l’applicazione di una legge regolante un caso analogo in danno dell’imputato). Dunque, non sono disinvoltamente richiamabili per equiparare Internet alla stampa.
L’ostacolo più grande è, invece, la legge 62/2001 che introduce una definizione di “prodotto editoriale” (con conseguenti obblighi) vastissima, tale da abbracciare anche le comunicazioni telematiche. E il caso riguardante Carlo Ruta ha un (mezzo) precedente (che, però, non so quali esiti finali abbia avuto).
Ma non è finita qui. Contrariamente a Guido Scorza, ritengo che il successivo d.lgs. 70/2003 abbia definitivamente chiarito le cose, cioè che la registrazione di cui si parla all’art. 7, comma 3 sia quella della testata, presso il tribunale (e non gli altri adempimenti per il ROC). Se ciò è vero e se è parimenti vero che Carlo Ruta non ha mia chiesto “provvidenze” per il proprio blog, ecco perché la blogosfera non deve registrarsi in tribunale.
Insomma: per quel caso, la formula giusta doveva essere assolutoria “perché il fatto non sussiste”.

P.S.: Penso che il Minottino abbia bisogno di un energico aggiornamento sul tema, a sostegno della tesi appena esposta.

Andate e depositate

La cosa si era un po’ persa per strada… Propostasi, la prima volta, nel 2004, poi riemersa nel 2006 e a San Valentino la G.U. pubblica il decreto, firmato da Rutelli a fine 2007, che individua gli Istituti per il deposito.
Valentino, non San ma Spataro, e’ comprensibilmente dubbioso, ma vede qualcosa di decisivo nelle specificazioni per la alcune biblioteche abruzzesi per le quali si parla di “supporto telematico” (e bah…).
QUI un po’ di materiali in attesa che qualcuno ci dica qualcosa con argomenti convincenti.

Internet e carta: soliti trattamenti differenziati

Non penso occorra chiamarsi Massimo Mantellini per giungere a certe esattissime conclusioni. Il problema, semmai, e’ il coraggio di sostenerle. E non tutti lo hanno.
Massimo riprende una articolo di Repubblica sul tema della prostituzione online o, meglio, sui siti di annunci escort e osserva che, alla stessa stregua, dovrebbero essere chiusi/perquisiti/sequestrati anche i tradizionali quotidiani che pubblicano centinaia di annunci chiaramente legati alla prostituzione.
Al di la’ di cio’, a me vengono in mente due cose:
- che l’anno scorso Rebus (che e’ uno che sa…) ha denunciato il filtraggio, per IP, di un sito di questo genere "sfruttando" il decreto Gentiloni sull’inibizione dei siti pedopornografici; un gravissimo abuso;
- che, piu’ recentemente, la Cassazione ha distinto tra stampa (con i relativi diritti di cui alla’rt. 21 Cost.) e stampa di annunci illegali.

Sezione Stampa su Penale.it

Carlo Felice ne sara’ contento, spero.
Oggi ho creato una nuova sezione di Penale.it dedicata alla stampa.
Ovviamente, per ora, ci sono piu’ o meno vecchi provvedimenti, ma la mia intenzione e’ quella di puntare molto, in futuro, su questi argomenti, spesso incrociati con Internet.

Sul sequestro di siti Internet

Il sito-stampa non e’ sequestrabile, ma se e’ il mero veicolo di un messaggio pubblicitario illecito, il vincolo e’ possibile.
Ecco. Seguendo la tecnica della "piramide rovesciata" (con l’occasione, segnalo il gia’ stranoto "Il mestiere di scrivere") riassumo i termini di un’interessante sentenza della Cassazione che ho appena pubblicato su Penale.it (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 27 settembre 2007 - dep. 24 ottobre 2007 - n. 39354). Per la verita’, e’ qualcosa di molto simile alla massimazione delle sentenze, appunto.
La stampa non e’ sequestrabile, lo dice pure la Costituzione (art. 21) ed anche il R.d.l. (si’… Regio decreto-legge) 561/46.  Al piu’, si possono sequestrare massimo tre esemplari.
Il nostro caso, pero’, e’ peculiare per tre motivi:
- le pubblicazioni contestate riguardano il presunto reato di sfruttamento della prostituzione ed e’ immaginabile il tenore degli annunci pubblicitari, evidentemente non connessi ad un diritto di cronaca-critica;
- il sequestro di cui si parla e’ quello preventivo, cio’ quella misura che mira ad impedire ulteriori conseguenze del reato o la commissione di altri e introdotta soltanto nel 1988;
- non si discute della carta stampata, ma di siti Internet, pur testate registrate.
Sotto il primo profilo, la Corte dice chiaramente che un conto e’ la stampa come esercizio di diritti costituzionali, un conto e’ un mero veicolo di pubblicita’ (illegale). Quindi, nel secondo caso, NON vi sarebbero i diritti di cui all’art. 21 Cost.
Le altre due questioni sono assorbite, ma vale la pena di spendere qualche parola almeno su una delle due.
Il "vantaggio" dei siti-stampa e’ che non possono essere sequestrati. Se, anche ai sensi della l. 62/2001, i siti sono equiparati alla carta (a certe condizioni), vantaggi e svantaggi di quest’ultima passano ai primi. Abbiamo un’interessante pronuncia QUI (sebbene si conosca questo diverso orientamento, un po’ discutibile nel suo reciso rigore).
Cosi’ non e’ per gli altri siti che, infatti, vengono "tranquillamente" oscurati. Ecco la spiegazione di quella che, per certi versi, e’ una disparita’ di trattamento.
Tornando al punto di partenza, mi lascia un po’ preoccupato il fatto che, malgrado i siti oggetto del procedimento fossero certamente testate, li si e’ sequestrati comunque. Verissimo: siamo di fronte ad un caso macroscopico e non relativo al diritto di cronaca-critica, ma quanto si puo’ "limare" la portata dell’art. 21 Cost. per giungere a quella che anche i giudici di Rovigo hanno definito, senza mezzi termini, censura?
Son preoccupato.

Testata, no… sito, anzi forum

Lunedì ero in una città d’arte a difendere l’intestatario di un dominio relativo ad un forum, non testata giornalistica. Fatto di presunta diffamazione, ad opera di un forumista, contro un noto assessore.
Ecco, abbastanza fedelmente, la trascrizione dell’udienza.
 
Legenda
G: Giudice
M: Minotti
 
G: Allora, avvocato, aveva una questione preliminare?
M: Sì, signor giudice, l’ho già illustrata al pubblico ministero e al collega di parte civile. Si tratta della denuncia di nullità del decreto di citazione a giudizio, ex articolo 552, per evidenti problemi del capo di imputazione [segue esposizione].
G: Ma l’imputato non è il direttore responsabile della testata Alfa?
M: No, signor giudice, è soltanto il titolare del dominio Beta, corrispondente ad un forum. Peraltro, non coincidono anche i fatti contestati. Probabilmente, c’è stato un problema di copia e incolla in Procura…
G: Ah… Ma il 415-bis era corretto?
M: Sì, nella misura in cui riportava il nome del mio assistito associato al sito giusto nonché delle espressioni diverse da quelle dell’odierno decreto. Donde la prova della nullità del decreto, al di là di ciò che è ulteriormente riscontrabile nel fascicolo del pubblico ministero.
G: Bene, allora verbalizziamo l’eccezione. L’avvocato Minotti, per l’imputato Tizio, eccepisce la nullità del decreto di citazione a giudizio, in quanto Tizio non è il responsabile della testata Alfa, bensi’ della testata Beta…
M: No, scusi, signor giudice, non possiamo parlare di responsabili o di testate.
G: Ma è lo stesso… Comunque, semmai, riguarda il merito…
M: Mi scusi, soltanto perché si tratta della verbalizzazione di una mia eccezione, vorrei si mettesse, riguardo a Beta, sito in luogo di testata. Anche perché, altrimenti, ammetterei l’applicabilità delle disciplina sulla stampa e, visto il caso concreto, saremmo anche in regime di art. 13, con tutto quello che ne consegue circa il rito.
G: Va bene. Signora, corregga testata e sostituisca con sito.
 
Bene, io non voglio essere pessimista più di tanto, ma non posso non negare certe mie preoccupazioni. Ieri abbiamo saputo che Gentiloni, che dovrebbe-potrebbe mettere mano alla riforma dell’editoria, non ha le idee chiare sul regime proprio della stampa.
Il caso sopra, invece, ci può far pensare che anche chi deve applicare la legge non senta la necessità di porre un reciso distinguo tra testata e sito, anzi forum.

Un giurista per Gentiloni

Io penso che i nostri governanti dovrebbero sempre parlare previa consulenza, anche legale.
Succede che Gentiloni, a Iab 2007, dice sicuramente delle belle cose (v. ANSA). Tra l’altro, per l’ennesiama volta sentenzia senza esitazioni che "sul Web e’ impensabile applicare i criteri della legge sull’editoria concepita per la carta stampata’ in particolare per cio’ che riguarda diffamazione aggravata e responsabilita’ del direttore".
Peccato che una diffamazione telematica sia gia’ aggravata, al pari di quella propria della stampa (art. 595, comma 3, c.p.) e soltanto se c’e’ l’attribuzione di un fatto determinato la stampa (e non il Web) viene sanzionata piu’ rigorosamente (art. 13 l. 47/48).
Bisognerebbe saperle, queste cose. Altrimenti sembra (?) proprio demagogia.

Basta col copia e incolla

Pare che in America sia stato lanciato un software che, verosimilmente con qualcosa di simile a (se con coincidente con) un watermarking, riesce a scovare la notizie (e non solo) abusivamente copiate e incollate (senza citazione o permesso) dalla fonte originale. Ne parla ANSA (cosi’ cito).
Il software sistema sarebbe gia’ attivo tra i giganti Associated Press e Reuters.
Due riflessioni:
- spero che il programma o un intervento umano siano in grado di distinguere efficacemente chi cita e chi non cita:
- lo strumento, viste le dimensioni dei primi committenti, e’ verosimilmente costoso, fatto che lo pone fuori della portata dei blogger, sempre piu’ spesso copiati (e non citati) dai mainstream.

Blog e imprenditoria

E Grillo non ha tutti i torti. Sebbene il testo dell’emendamento proposto da Levi non sia noto (se non sbaglio, esistono soltanto virgolettati del Sottosegretario) "organizzazione imprenditoriale del lavoro" (o una formula simile) potrebbe ricomprendere anche i siti che pubblicano una qualche forma di pubblicita’, tipo gli ads di Google.
La cosa che mi da’ parecchio fastidio, poi, e’ che Levi (comunque il Governo) non si degni di mettere chiaramente a disposizione i testi delle modifiche proposte.