:.:.: (il blog di) Daniele Minotti

diritto delle nuove tecnologie e altro

Cassinelli rettifica

E se un giorno avrò l’obbligo di rettifica al pari di un giornale?
I blogger più attenti (e anche gli altri) sanno che all’interno della legge cosiddetta “bavaglio” (in realta, un disegno di legge attualmente alla Camera) è stata inserita una norma che imporrebbe la rettifica anche per i “siti informatici” (già prevista per la vera stampa dalla l. 47/48). Con sanzioni pecuniarie di una certa entità in caso di inottemperanza.
Per cronica mancanza di tempo, non sono riuscito a scrivere nulla sino ad oggi, ma, vista le imminenti scadenze, penso di non potermi sottrarre dal notiziare quei quattro lettori che ho.
Incominciamo. Dico subito che mi sono sforzato di trovare una linea interpretativa che escludesse dal novero dei “siti informatici” realtà amatoriali come i blog. Ho fallito, ho trovato soltanto argomentazioni debolissime. Dunque, occorre andare oltre.
Io penso che sia sbagliato pensare che la rettifica sia dovuta soltanto dalla stampa vera e propria. E’ una questione di educazione e, poi, giuridica. Mi sembra che su questo si possa convenire tutti.
Dunque, di per sé, l’approvanda regola non sarebbe sbagliata. Ma esistono due problemi, non da poco:
- un blog non ha, di regola, una struttura anche soltanto lontanamente paraganabile a quella di un giornale (la redazione, banalmente) essendo, al contrario, normalmente gestito a livello amatoriale e non in modo continuativo - pertanto, non è facile rispettare i tempi e forme indicate dal testo attuale;
- direttamente con i contenuti dei blog non si fanno certo i milioni (spesso, il blog è una strumento di personal branding, ma questo è un altro discorso) - dunque, le sanzioni sono sproporzionate.
Elementare: visto che un blog non è come un giornale, non può essere trattato allo stesso modo (come, invece, vorrebbe il disegno di legge incriminato).
Ci pensa Roberto Cassinelli che, dopo aver detto la sua pochi giorni fa, propone una versione definitiva di emendamento. Che non piacerà ai più intransigenti della libertà della Rete, ma che trova, secondo me, un buon punto di equilibrio.
Perché negare il diritto alla verità che si esprime con la retifica?

Non sciopero reloaded

Tutto QUI, non c’è altro da dire.

P.S.: Il bello è che Gilioli continua - e malgrado le mie preghiere di “rettifica” - a segnalarmi come contributor del tam-tam alla manifestazione. Che è assolutamente falso. Alla faccia del mio diritto all’identità personale (peraltro, anche come giurista).

Blog e rettifiche: io penso differente - UPDATED 2

Io partirei da qui:

Mi permetto di sottoporti anche questo: Li firmiamo?

http://scialdone.blogspot.com/2009/06/li-firmiamo.html

E’ un’opinione ovvio, discutibile ovvio, ma in tutto questo tripudio di “famigerati ammazzainternet” diventa davvero difficile per chiunque esprimere opionioni “altre” o potere in qualche modo interloquire, visto che il “nuovo pensiero unico” diventa di volta in volta a cascata l’unico e il solo che viene massicciamente veicolato in modo assolutamente inconsapevole dai tantissimi altri.

La coda incredibile e difficilmente bloccabile dell’emendamento D’alia docet.

http://scialdone.blogspot.com/2009/06/emendamento-dalia-facciamo-un-po.html

Condivido che tenere alta l’attenzione, nel dubbio, è sicuramente la strada da percorrere, ma da sempre ho ritenuto molto più utile farlo attraverso interlocuzione e il “condizionamento” e penso anch’io, nella fattispecie, che sia molto più costruttivo e produttivo tentare di trovare un interlocutore che si dimostri sensibile e si dia da fare attivamente.

Dovremmo essere così forti da imporre noi l’agenda legislativa in questo settore, piuttosto che subirla

dice qua Maistrello

http://www.sergiomaistrello.it/2009/07/04/io-il-14-luglio/
che sull’argomento esprime concetti assolutamente chiari e condivisibili.
Io non penso dovremmo protestare col silenzio. Al contrario, credo dovremmo parlare molto di più, spiegare molto di più, documentarci molto di più, facendoci forti dei fatti e guadagnando credibilità grazie alla laicità intellettuale dei nostri ragionamenti e alla rigorosa rinuncia all’emotività. Saranno i fatti a renderci liberi, non l’indulgere in proteste improvvisate, spesso isteriche e talvolta del tutto inconsapevoli. Nel caso delle leggi che in questo periodo lambiscono internet, in particolare, io credo che l’argomento “giù le mani dalla libertà d’espressione” abbia fatto un po’ il suo corso, tanto che spesso finisce per fare il gioco di chi un bavaglio alla rete magari vorrebbe metterlo davvero.

Siamo autoreferenziali, reagiamo con argomenti che convincono chi è già dalla nostra parte e confondono o peggio irritano chi già ci vede con distanza e sospetto.

[...] La casualità, l’improvvisazione, l’ignoranza su temi così strategici per il paese sono il vero scandalo. Su questo dobbiamo e possiamo lavorare molto di più. Abbiamo margini enormi di lavoro, se riusciamo a essere più forti, più coesi, più precisi e più saldi di nervi.
Aggiungo (io) che così si corre il rischio (anche) che le cose davvero importanti, poi passino tra il silenzio e l’ignoranza (nel senso di sconoscenza) generali.

Trattasi del commento di tal darmix (dico *tal* perché confesso di non conoscerlo come nick, non per fare lo snob) che quoto anche nella singola virgola. E’ QUI da QUESTO post di Quintarelli.
Io ho avuto veramente poco tempo per parlare del famigerato “decreto Alfano” (*). Sono stato travolto dal lavoro (l’unico che ho, quello di avvocato) e il poco tempo libero l’ho dedicato ai miei affetti, anche distanti.
I blogger, i giornalisti, i politici, i tecnici avrebbero fatto meglio a partecipare, ad esempio, all’incontro di Pescara (peraltro benefico pro Abruzzo) invece di starsene nelle loro torri d’avorio a *memare* iniziative fondate su errori gravissimi. Purtroppo, non c’erano tramezzini, non c’erano super sponsor coi loro speakers, non c’erano gettoni di presenza (ci siamo pagati tutti le spese).  E’ stata una cosa di sostanza, molto sobria.
Dunque, i soggetti di cui sopra non si sono visti. Peccato, perché avrebbero sentito Guido Scorza e anche il sottoscritto sostenere che, semmai, è un problema di testo scritto un po’ male, non un “ammazzainternet”.
Le parole, sempre le parole… “Le parole sono importanti” (così me la cavo con la citazione dotta).
Anche i baci sono importanti, ma questa è un’altra storia.

(*) Ho letto in giro che molti si sono allarmati per la forma del “decreto”. Ecco… non è un decreto… è il ddl intercettazioni che tutti conoscono (per altri motivi, decisamente più seri)… Giusto per chiarire che non si tratta di un colpo di mano del Governo, ma della volontà, esprimenda (vedremo come) del Parlamento, pur con una certa maggioranza. Giusto per capire che ci vorrebbe maggiore preparazione nel commento delle notizie.

P.S.: Linko anch’io gli Onorevoli Palmieri e Malan che si stanno occupando del caso.

Aggiornamento del 6 luglio 2009, ore 00:10 (dopo il MotoGP…): Sergio Maistrello, nei commenti, dice di non aver capito bene le mie parole. Siccome il suo è un test importante e attendibile, penso sia il caso di spiegarmi meglio (ho messo giù un po’ di getto, in effetti).
Come scritto a suo tempo, io non penso che il testo del ddl intercettazioni, nella parte in cui prevede l’obbligo di rettifica anche per i “siti informatici”, sia un “ammazzainternet”. Io ritengo che l’obbligo riguardi le testate registrate (non a caso si tratta di una proposta di modifica alla legge sulla stampa), non qualunque sito (addirittura, ho sentito parlare di obblighi in capo a Google e simili…).
Certo è che il testo si presta ad interpretazioni sballate. Allora, sono d’accordo con una modifica che, però, non può essere pubblicizzata con il silenzio delle ultime iniziative internettiane.
Ecco, bisogna parlarne.

Aggiornamento del 6 luglio 2009, ore 02:00 (guardando “Cose mai viste”): vedo che anche Dario è per il parliamone… E mi piace anche citare raxi, mio pragmatico conterraneo (ma leggetevi anche i commenti successivi, ché si comprende meglio il suo pensiero).
Si allarga il fronte, molto bene…

La Cassazione dice no al “diritto di diffamazione” (sic)

Ieri sono stato in visita al blog dell’On. Carlucci per scrivere il post precedente. Navigando, mi sono imbattuto in un titolo che mi ha parecchio colpito. Appunto “Blog: la Cassazione dice no al diritto di diffamazione”.
Il post contiene soltanto un link che riporta ad un’altra pagina dalla quale si può scaricare un file dal nome “sentenza-cassazione-internet.doc“. Si tratta, appunto, di un file doc, in realtà un post di secondoprotocollo.org, esattamente questo, sito dal quale l’On. Carlucci pare avere già attinto.
Lo firma tale Elisa Arduini e già il titolo mi lascia perplesso. Perché, francamente, non pensavo che esistesse un “diritto di diffamazione”. Proseguendo, capisco che parla di questa sentenza (linkare non fa mai male, così uno si fa un’idea in proprio) di cui si è trattato anche qui.
Bene, tanto per cominciare la Cassazione non si è occupata di un caso di diffamazione. Il reato può essere considerato qualcosa di simile, ma, per correttezza, occorre dire che è quello di cui all’art. 403 c.p., “Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone”.
Al di là di tutte le belle parole, la Suprema Corte dice due cose molto semplici:
- un forum, un blog, una newsletter e simili non sono, solo in quanto tali, stampa;
- ne consegue che essi non possono godere dei limiti al sequestro tipici della stampa (art. 21, comma 3, Cost.).
Punto.
Tutto il resto, son belle parole, ma non vi è alcuna pertinenza con quanto detto dalla Cassazione.
E leggo anche questo

Questa sentenza apre le porte alla responsabilità civile e penale degli amministratori delle piattaforme blog nei casi in cui non venga accertata l’identità di colui o coloro che gestiscono il blog, la news letter o una qualsiasi delle nuove forme di comunicazione di cui sopra

Guarda caso, è proprio ciò che vorrebbe l’On. Carlucci con il suo progetto di legge. Peccato che la sentenza abbia lasciato ben chiusa quella porta che qualcuno vuol farci vedere spalancata.
Come detto sopra, spesso non c’è bisogno di commentare. La gente è in grado di farsi un’opinione propria. Basta linkare la fonte prima, appunto la sentenza.

Cambio!

Sulla questione del progetto di legge presentato dall’On. Carlucci direi che è stato scritto di tutto e di più, da tutti. Inutile che sprechi risorse telematiche con un intervento che, a questo punto, sarebbe tardo e superfluo.
Però, forse, ho trovato una cosa interessante.
Il testo sottoposto alla critica è quello che proviene dal sito dell’Onorevole (il doc, per intenderci, originato da Davide Rossi). QUI.
Sbirciando, però, nel sito della Camera, scopro che ci sono delle novità, sotto forma di cambiamenti. Almeno uno, per quel che vedo in prima battuta.
Questo è l’art. 2, comma 3, del file doc

3.  Per quanto riguarda i reati di diffamazione si applicano, senza alcuna eccezione, tutte le norme relative alla Stampa. Qualora insormontabili problemi tecnici rendano impossibile l’applicazione di determinate misure, in particolare relativamente al diritto di replica, il Comitato per la tutela della legalità nella rete Internet (di cui al successivo articolo 3 della presente legge) potrà essere incaricato dalla Magistratura competente di valutare caso per caso quali misure possano essere attuate per dare comunque attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti.

Di seguito, invece, il testo della stessa disposizione nella versione ufficiale (A.C. 2195)

3. Per quanto riguarda i reati di diffamazione, si applicano gli articoli 595, 596 e 596-bis del codice penale nonché le disposizioni della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Se, da un lato, scompare la competenza del Comitato circa l’attuazione di segrete “misure” (che sembra, però, riproposta nel nuovo testo, in fondo all’art. 3), le questioni di diffamazioni si fanno decisamente più chiare.
L’applicazione di tutte le regole, nessuna esclusa, della stampa non è che volesse dire un granché. Oltre tutto, era una formula ben poco elegante.
Ora, appunto, la volontà dell’On. Carlucci si fa ben più chiara (anche se non ottimale sotto il profilo dello “scrivere le leggi”). Tra le altre cose, i titolari dei siti devono essere responsabili di tutto quanto. E solo per la diffamazione, bah…
Cominciamo dal blog dell’On. Carlucci.

Libertà o censura? - UDPATED

Stavo appassionandomi alla questione della proposta di legge dell’On. Carlucci. Ma gli eventi sono praticamente quotidiani e non riesco a starci dietro. Mi dedico a qualcosa che sembra (e dico “sembra”) più lineare.
Corriere e Repubblica (quest’ultima per la tastiera del “sempre pronto” Longo) ci parlano di una recentissima sentenza della Cassazione circa alcune espressioni di opinione postate sul forum di ADUC. In realtà, non si sa bene se abbiamo a che fare con un mero dispositivo (es.: la Corte annulla, ecc.) oppure anche con le motivazioni.
Fatto sta che i fatti dovrebbero essere, con alta probabilità, i seguenti.

Qualche forumista c’ha da ridire sui preti pedofili. Abbiamo ben noti e tristi precedenti. Don Di Noto non ci sta, non perdona, si arrabbia e sporge denuncia. Ne esce fuori (fatti del 2006) un’accusa di “Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone” (art. 403 c.p.) che così recita al primo comma:

Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000“.
Il forum viene sequestrato per intero (sic), poi ADUC ottiene una sacrosanta riduzione del vincolo limitatamente ai post incirminati (che è il minimo).
Oggi, con questa sentenza, si verte su due argomenti:
- se la pronuncia abbia detto qualcosa circa la pretesa equivalenza Internet=stampa;
- se Internet, di per sé, sia sequestrabile.
Come suggerito, non ho letto la motivazione. Vado un po’ per senso, spero buono.
Internet non è stampa di per sé. Dieci e più anni fa lo diceva Vincenzo Zeno-Zencovich con argomentazioni che mi sembrano ancora attuali.
Il che da un lato porta il vantaggio dell’inapplicabilità delle regole della stampa (in primis, la responsabilità di un ipotetico “direttore”).
Ma in seconda battuta, quasi in un paradosso, impedisce l’applicazione del divieto di sequestro che è tipica garanzia della stampa (per parlare della fonte più elevata, ricordo l’art. 21 Cost.). Dunque, sequestrare un sito che non è stampa non è una bestemmia secondo il diritto vigente.
In definitiva, la sentenza è una buona notizia? A naso (e senza aver letto la motivazione) io penso di sì. E mi sento pienamente d’accordo con Fulvio e Andrea citati da Longo.
D’altro canto, essere stampa comporta vantaggi, ma anche oneri.
Sulla libertà di espressione ne riparliamo un’altra volta.

P.S.: Ecco, una cosa che non ci viene spiegata (e che, pure, avrebbe grande rilevanza) è se ADUC sia chiamata come corresponsabile (in qualche modo) del reato oppure come semplice titolare del sito.

Aggiornamento dell’11 marzo 2009, ore 16:25: Allora devo fare due aggiornamenti.
1) Il primo è, in realtà, una correzione. Molto distrattamente, ho copiato e incollato l’art. 403 da un vecchio codice che tengo, offline, sul computer, non aggiornato. In realtà, lo stesso ha subito qualche importante modifica per opera della l. 85/2006 (sui reati di opinione). Il riferimento, ora, non è più alla religione di stato, ma a tutti i culti. Le pene sono state sensibilimente attenuate. Mi scuso e ringrazio Fabrizio nei commenti che gridando allo scandalo per la “religione di stato” mi ha fatto accorgere dell’errore.
2) La sentenza è pubblicata dal Sole ed è molto interessante. Dà una risposta, per esempio, al mio P.S. (ADUC non è ritenuta responsabile), ma chiarisce che forum, blog, mailing list, chat e quant’altro non sono, solo perché tali, “stampa”. Con tutto quello che ne consegue, anche vista la “forza giurisprudenziale” della Cassazione.
Una notazione di cronaca. In fondo alla sentenza, per ragioni giuridiche, si dà atto della morte del Presidente Claudio Vitalone, scomparso la notte tra il 28 e il 29 dicembre 2008, pocchi giorni dopo il dispositivo. R.I.P.

Cassinelli rev. 2.0

Lascio a voi i commenti anche perché potrei essere partigiano.
Il nuovo testo e’ QUI.
(C’è una cosa tosta, eh… che nessuno, che io sappia, ha mai avuto il coraggio di proporre… depenalizzazione della stampa clandestina).

Ddl editoria: one more thing

Pur consapevole di trattare un tema critico, francamente non avevo previsto certi sviluppi. Mi sembra che la questione sul ddl editoria sia andata un po’ oltre non soltanto rispetto alle mie  intezioni (sarebbe il meno), quanto con riferimento all’obiettività dei fatti.
Così, nel caso interessi, preciso meglio la mia posizione, per punti:
- ogni tanto faccio le mie belle ricerchine sui siti di Senato e Camera sperando di covare qualche bel disegno di legge rilevante in tema di telematica. A giugno mi ero accorto che, come promesso, Ricardo Franco Levi aveva ripresentato il “suo” ddl, ma il testo è stato reso pubblico soltanto di recente e l’ho trovato perché stavo revisionando Il Minottino;
- bene fa Luca Spinelli a ricordare che la cosa, comunque, non riguarderebbe soltanto i blog. Infatti, pensando alle mie cose, ho anche guardato a Penale.it che ha una redazione, dei banner e un editore. E vedremo un po’ cosa fare, se si presenterà la necessità di una decisione. Comunque sia, nei miei post ho parlato soltanto di blogosfera sia perché i lettori di questo blog sono prevalentemente blogger sia perché è lo stesso Levi, nella relazione al ddl, a parlare espressamente di blog (e visto che l’anno scorso proprio i blogger l’avevano massacrato);
- ancora, non sono convinto che la mera presenza di banner o ads obbligherebbe alla registrazione al ROC, ma l’ho già spiegato;
- appartengo probabilmente alla schiera degli ingenui perché non penso che il ddl sia un atto intimidatorio e/o di censura;
- e penso ciò anche perché, contrariamente a quello che si dice in giro, il ddl di questa Legislatura non è uguale a quello della scorsa; anzi, contiene, non soltanto per quello che ci interessa, significativi aggiustamenti; penso se ne debba dare atto come è giusto dire che Berlusconi non c’entra;
- e, comunque, sono assai poco paranoico perché, malgrado quel che può far comodo pensare, la punibilità (penale o civile) della diffamazione telematica è del tutto pacifica, esiste già a prescindere da questo ddl;
- verò è che l’applicazione del regime della stampa (ma occorrerà vedere con quali modalità concrete) comporta un aggravamento di pene e un dilatarsi di alcune responsabilità (direttore - che non si sa che fine farà con l’eventuale riforma -, editore e stampatore) ai limiti dell’attribuzione oggettiva, ma non si tratta, in concreto, di effetti così deflagranti come si pensa (il che non significa che siano da sottovalutare, ovviamente);
- detto tra noi, poi, il portare tutto su un server all’estero non garantisce, di per sé, l’impunità;
- in definitiva, le mie critiche puntano sull’assenza di chiarezza, su certe ambiguità, su una “generale genericità”; ma c’è da dire che il ddl prevede anche una delega per la riforma dell’intero settore e che, pertanto, la cosa dovrebbe essere valutata nella sua completezza (lo stesso reato di “stampa clandestina” potrebbe essere rivisto perché, oggi, fa riferimento alla registrazione presso il Tribunale); e anche se non sono d’accordissimo su una delega per una riforma così delicata;
- ché, poi, come ha fatto notare qualcuno mi sembra nei commenti, non è proprio detto che passi atteso che si tratta di un ddl di un Deputato dell’opposizione; ma è giusto tenere alta la guardia.

P.S.: a questo punto, penso proprio che dell’argomento si parlerà durante la tavola rotonda di domani, a Milano. Mi riferiscono di un’ottima affluenza, ma dovrebbero esserci altri posti.

Play it again, Levi - UPDATED

Tempo addietro ho segnalato un remake del cd. “Levi-Prodi” di cui tanto si parlò un annetto fa.
Fresco fresco di assegnazione alla Commissione Cultura (sebbene in sede referente), ora è disponibile anche il testo del nuovo ddl (C-1269), ma va sempre seguita la scheda per monitorare gli sviluppi. Questa volta Ricardo Franco Levi, orfano del suo Governo, fa tutto da solo.
Si parte sempre dalla definizione di prodotto editoriale (art. 2):
1. Ai fini della presente legge, per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione o di intrattenimento e destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso.
2. Non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico.
3. La presente legge non si applica ai prodotti discografici e audiovisivi, fatti salvi i casi in cui tale applicazione sia espressamente prevista
“.
Purtroppo, come in passato, mi non pare di leggere distinguo.
Soltanto con riferimento all’iscrizione al ROC che “rileva anche ai fini dell’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa” (art. 8), si precisa che “sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione i soggetti che accedono alla rete internet o che operano sulla stessa in forme o con prodotti, quali i siti personali o a uso collettivo, che non costituiscono il frutto di un’organizzazione imprenditoriale del lavoro“.
In effetti, detta precisazione non esisteva nel testo del 2007. Pur apprezzando lo sforzo, mi sembra ancora poco. Da un lato perché la definizione di prodotto editoriale è, come ammesso anche nella relazione, generale e onnicomprensiva, dall’altro perché la formula dell’art. 8, che parla espressamente di responsabilità, mi sembra ancora ambigua e non diretta al punto. Altrimenti detto, sebbene il nuovo testo sia inequivoco nell’escludere certe responsabilità tipiche della stampa (direttore, editore, stampatore), può dirsi altrettanto per oneri come quello della registrazione la cui violazione potrebbe condurre al reato di “stampa clandestina” come accaduto a Carlo Ruta?
La mia risposta è… nì. Riporto il testo dell’art. 7: “l’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni dei giornali quotidiani e dei periodici, e sostituisce a tutti gli effetti la registrazione presso il tribunale, di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Sono fatti salvi i diritti già acquisiti da parte dei soggetti tenuti a tale registrazione in base al citato articolo 5 della legge n. 47 del 1948“.
Se io, blogger, non ho un’organizzazione imprenditoriale (come succede nella stragrande maggioranza dei casi), non sono tenuto all’iscrizione al ROC (ai blog fa espresso riferimento anche la relazione). Se l’iscrizione al ROC è sostitutiva della registrazione della testata presso il Tribunale (che scomparirà?), allora posso dire di non essere tenuto all’una e all’altra. Ma questa tesi stenta non poco a venir fuori. Occorre un coordinamento di norme, viste anche nel loro insieme, non immediato, non alla portata di tutti. E quando la legge non è chiara, il pericolo è sempre dietro l’angolo.
In poche parole, io avrei cercato di essere più chiaro.
Questa la mia prima lettura della domenica mattina. Sono certo che altri sapranno approfondire.

Aggiornamento del 15 novembre 2008, ore 11:10: Aggiorno il post, una settimana dopo, perché, dopo l’articolo di Luca Spinelli su PI, il “caso” è montato parecchio sulla scorta di considerazioni che non condivido.
Visto che tutti linkano questo mio post e ben pochi si sono presi la briga di considerare anche le mie precisazioni a seguito del pezzo su PI, informo che il mio pensiero non è fatto soltanto di quanto scritto sopra, ma di altri due distinti post (e, comunque, dei relativi commenti a mia firma):
- Non sono del tutto d’accordo
- Ddl editoria: one more thing

Cronaca e critica uti civis

Valeria Falcone mi invia una nuova infornata di sentenze da lei commentate. Ovviamente, in tema di stampa. So che l’argomento interessa, non soltanto a Carlo Felice. Trovate tutto a partire da QUI.
In particolare, ne segnalo una riguardante Internet. La Cassazione - nel caso qualcuno ne avesse sentita la necessità - ribadisce che anche in telematica occorre rispettare i classici termini di cronaca e critica: rilevanza sociale, verità e continenza (il “mitico” decalogo del giornalista - evidentemente non soltanto del giornalista). Ma i diritti di cronaca a critica esistono, per tutti e con qualsiasi mezzo.
Cito: “I diritti di cronaca e di critica, in altre parole, discendono direttamente - e senza bisogno di mediazione alcuna - dall’art. 21 Cost. e non sono riservati solo ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma fanno riferimento all’individuo uti civis. Chiunque, per tanto, e con qualsiasi mezzo (sia anche tramite internet), può riferire fatti e manifestare opinioni e chiunque - nei limiti dell’esercizio di tale diritto (limiti, da anni, messi a punto dalla giurisprudenza) - può “produrre” critica e cronaca“.