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LSDI > Diritto all’oblio: non è vero che è “inapplicabile alla Rete”

Occorre una premessa.

Ho scritto il pezzo dopo aver letto diverse opinioni contrarie. Mentre rientravo da una trasferta, alla radio, ho ascoltato Rodotà. Unica opinione favorevole sentita sino a quel momento, prima di mettermi a scrivere.

Poi, con grande piacere, mi sono accorto che, tra i giuristi (e salvo qualche eccezione), non sono stato l’unico a plaudire, quanto meno nei principi enunciati, la sentenza della Corte europea.

Sarzana, tramite Facebook, segnala un pezzo di Alessandro Longo per Repubblica (che mi aveva chiamato per un’opinione sulla vicenda) e leggo che Fulvio la pensa come me, ricordando quante volte, come avvocati nel cercare di tutelare i nostri assistiti, abbiamo sbattuto la faccia contro Big G.

Leggo anche Gibbì Gallus e Kikko Micozzi, felice di pensarla alla stessa maniera, paradossalmente in modo non omologato, anzi…

No, non abbiamo paura della Rete e non la odiamo. Vogliamo soltanto equità. Vediamo troppe ingiustizie e prevaricazioni, anche qui in Internet.

Ed ora il mio pezzo per LSDI.

(da LSDI del 15 maggio 2014)

Per alcuni è l’ennesima occasione per dare contro al governo (meritevole o non meritevole delle nostre censure, non è questo il punto).

Per altri, il momento giusto per schierarsi a fianco di Google oppure contro. Il mondo è pieno di faziosi, lo sappiamo.

Per altri ancora, c’è l’opportunità per fare un po’ di (in-)sano populismo, per dire quello che gli altri vogliono sentirsi dire. In un modo o nell’altro, sono sempre fazioni.

Però, mi sembra che pochi abbiano compreso a fondo l’origine della pronuncia della Corte Europea sulla responsabilità per i risultati dei motori di ricerca (e non solo su questo punto, per la verità).

A costo di tediare col legalese, vorrei affrontare il problema con un certo rigore, cominciando col linkare lapronuncia.

Si comprende, così, che la Corte non ha deciso alcunché nel merito. Di certo, ha detto cose molto importanti (e il significato da dare ad una direttiva è cosa fondamentale) e cogenti, ma la decisione sul caso concreto è ancora da venire.

Ad oggi, abbiamo risposte ad alcune domande su questioni pregiudiziali. La pregiudiziale si ha quanto un giudice nazionale, eventualmente su istanza delle parti, chiede la corretta interpretazione di una norma dell’Unione. Il responso, obbligatorio, è dato appunto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Nel caso concreto, alla Corte sono stati chiesti lumi sulla corretta interpretazione di alcune regole espresse dalla direttiva 95/46/CE in tema di dati personali.

Tema generale il “diritto all’oblio” che, si badi bene, non è l’ultimo capriccio del giurista tecnologico (o sedicente tale), ma argomento di cui si dibatte da decenni: Stefano Rodotà – e non solo – ne parlava ancora prima che esistesse il Web. Ne avevo scritto tempo fa proprio su queste pagine, riferendo di alcune decisioni italiane.

Il “diritto all’oblio” è il diritto ad essere dimenticati. E, considerata la straordinaria memoria della Rete (e che i motori di ricerca sono diventati vere e proprie interfacce utente rispetto Web – con tutti i vantaggi che ne traggono), la cosa si fa particolarmente delicata proprio riguardo le informazioni pubblicate in Rete.

Così, si pone naturalmente contro un eventuale diritto di cronaca anzi, per la precisione, al diritto ad essere informati. E’, inevitabilmente e come succede praticamente sempre, una questione di diritti contrapposti del cui equilibrio si deve discutere, ma nel caso concreto.

D’ altro canto, non vi è certo misoneismo in chi invoca il diritto all’ oblio contro il diritto ad essere informati mediante la Rete. Anzi, vi è grande consapevolezza del mezzo che non è come un giornale che finisce, in un archivio dimenticato e di fatto inaccessibile.

Si tratta di un diritto in divenire nelle varie legislazioni, non ancora precisamente delineato, anche in quella dell’Unione, ma in via di definitivo consolidamento specie attraverso il regolamento europeo di prossima (si dice) approvazione.

E veniamo al nostro caso. Un cittadino spagnolo chiede di essere dimenticato e vuole che ciò avvenga mediante la cancellazione di determinati contenuti all’origine e anche dei relativi risultati da Google.

Il Garante spagnolo gli dà parzialmente ragione, lasciando le fonti all’ origine (in quanto la pubblicazione era stata ordinata da un giudice per motivi di pubblicità legale), ma imponendo a Google di omettere i relativi risultati di ricerca.

Big G non ci sta e impugna davanti all’ Autorità giudiziaria iberica la quale decide di vederci chiaro interrogando la Corte europea che fornisce quattro precise risposte.

Secondo la direttiva richiamata:

– un motore di ricerca come Google effettua un “trattamento di dati personali”, mentre il gestore deve essere inteso come “responsabile” secondo la legislazione europea (nella legislazione italiana si parla di “titolare”, figura per certi versi coincidente);

– se un soggetto extracomunitario stabilisce una propria succursale in uno Stato UE e
con essa effettui un trattamento, allora deve sottostare alle leggi dell’Unione, ad esempio la direttiva;

– l’interessato gode di tutta una serie di diritti tra cui anche quello all’aggiornamento e alla cancellazione, ovviamente a determinate condizioni fissate per legge, anche nei confronti del gestore di un motore di ricerca e pur in presenta di un’originaria pubblicazione legittima;

– i diritti del singolo posso prevalere su quelli (tipicamente economici) del gestore del motore e addirittura su quelli del pubblico (il diritto ad essere informati); ciò ai sensi di quanto sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Francamente, mi sembra tutto ineccepibile nei principi (perché ricordo che la Corte non ha deciso sul caso concreto).

E proprio il riferimento alla Carta UE dovrebbe fare parecchio riflettere perché nessuno nega che vi sia un diritto alla conoscenza di certe informazioni, ma occorre sempre ricordare che esso deve essere contemperato con gli altri principi espressi dalle Carte nazionali o sovranazionali.

E invece no, si preferisce bollare, in vario modo, la decisione di Lussemburgo con tanti argomenti spesso più di pancia che di testa.

Almeno un abbozzo di diritto all’oblio esiste, non possiamo negarlo, e discende dagli artt. 12 e 14 della direttiva approvata vent’ anni fa e recepita in tutta l’Unione. Occorre valutarne estensione e forza, se comporti la cancellazione o, come visto qui da noi, soltanto una rettifica (cosa difficilmente applicabile ad un motore), ma l’esistenza dei diritti espressi dalle disposizioni appena citate dovrebbe costituire un punto fermo, a meno che non si voglia cambiare la legge.

Ad ogni modo. il diritto all’oblio, nella forma appena vista, non è inapplicabile alla Rete. Anzi, la straordinaria memoria che quest’ultima possiede ne rende urgente una sua più precisa definizione: nell’nteresse dei singoli che non necessariamente devono sempre soccombere di fronte ad un irresistibile diritto pubblico o, peggio, di quello subdolo di un privato contrapposto.

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LSDI > Privacy: Riforma del codice di deontologia, una discussione decisiva per il giornalismo

In avvicinamento al Dig.it di lunedì e martedì, non pensato di ricordare l’avviata riforma del codice deontologico sul trattamento dati personali nel giornalismo.
Una notizia apparentemente passata nel silenzio (forse perché uscita ad agosto), ma di grande importanza.
Ne parlerò (spero non soltanto io) nel panel di martedì sulla memoria digitale.

(da LSDI del 13 settembre 2013)

E’ partita da qualche giorno la pubblica consultazione per la riforma del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica.

Si tratta, come spiega la delibera, di “adeguare il codice alle mutate realtà e sensibilità, soprattutto alla luce delle implicazioni che l’evoluzione tecnologica ha sul modo di fare informazione”.

In effetti, il provvedimento vigente risale a ben 15 anni, quanto Internet era tutta un’altra cosa, quando il digital divide era addirittura un abisso in quel momento incolmabile.

Soltanto con lo sbarco online dell’informazione, con la straordinaria e persistente diffusività del nuovo mezzo, è emerso tragicamente il problema – già noto, ma non così evidente e sentito – del diritto all’oblio.

E si guardi anche al fenomeno dei blog che ha bruscamente mutato il modo di fare informazione, anche da parte dei giornalisti.

E soprattutto, infine, si pensi ai social network, strumento di una vera e proprio rivoluzione che ha investito frontalmente anche il giornalismo e che, come avvertito nella delibera citata, comporta ed impone una nuova sensibilità

Così oggi – sebbene con un po’ di ritardo – il Garante per le privacy ha deciso di affrontare il nodo coinvolgendo gli stessi giornalisti e invitando al confronto “associazioni o altri organismi strutturati in forma associativa che operano in particolare sulla rete Internet nei settori legati alle attività dei mezzi di informazione o si interessano della libertà di informazione e delle problematiche legate al rapporto tra quest’ultima e la protezione dei dati personali”.

Un’ occasione imperdibile per chi vuole partecipare alla discussione anche sugli aspetti etici di una professione così fondamentale per la società civile.

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Lsdi > Diritto all’ oblio e diritto di cronaca: Minotti, ‘’quella del Garante sembra una via accettabile’’

(da Lsdi del 28 marzo 2013)

Archivi giornalistici online sempre aggiornati. Lo ha stabilito il Garante per la privacyaccogliendo i ricorsi di due cittadini e ordinando a un gruppo editoriale di aggiornare alcuni articoli presenti nell’archivio storico on-line di un suo quotidiano.
La decisione riapre il problema della permanenza delle notizie sugli archivi digitali e del cosiddetto diritto all’ oblio, contrapposto al diritto di cronaca: un campo complesso su cui non c’ è ancora una norma specifica e che è soggetto quindi a varie interpretazioni.

Daniele Minotti affronta qui la questione con un intervento che offre un ampio quadro della situazione dal punto di vista giuridico e legislativo.

di Daniele Minotti

Il diritto all’ oblio vince la storia? L’esito finale era nell’ aria, ma, francamente, non si pensava a sviluppi così spediti e compressi nel tempo.

Nel nostro ordinamento il diritto all’ oblio, il diritto ad essere dimenticati, non è codificato. Almeno per il momento, perché la prima versione, tutta ancora da approvare, del regolamento europeo sulla privacy ne prevede l’ introduzione per tutti i Paesi dell’Unione. Ma è anche dubbio che il diritto alla rimozione dei propri dati dopo un certo periodo possa riguardare l’ attività giornalistica.

Ad ogni modo, il problema c’ è e, come è facilmente immaginabile, esso riguarda soprattutto gli archivi Internet, dove la notizia è letteralmente “permanente”.

Negli ultimi due anni, senza grandi clamori, si sono verificati alcuni accadimenti fondamentali sul tema che vanno ripercorsi anche per poter comprendere meglio le ultime novità.

E’  il gennaio del 2011 e, malgrado il diverso avviso del Garante, il Tribunale di Ortona condanna la testata online PrimaDaNoi a rimuovere un articolo, del 2006, riguardante una vicenda giudiziaria penale poi risoltasi felicemente per l’ indagato.

Il Garante aveva dato atto che, molto correttamente, la redazione aveva annotato tutti gli aggiornamenti del caso. Tuttavia, sulla scorta di “puntelli” giuridici assai generici (e poco pertinenti), il Tribunale ha ordinato la rimozione condannando, altresì, il direttore al risarcimento dei danni.

Aprile 2012. In Cassazione viene depositata la sentenza 5525/2012 della III sezione civile. Nella pronuncia si fa un ampio, quanto doveroso, excursus sui contrapposti diritti di cronaca e di identità personale (attuale), giungendo a tracciare una via mediana, cioè quella del riconoscimento del diritto di ottenere l’ integrazione ovvero l’ aggiornamento della notizia.

Gennaio 2013, la storia di Ortona si ripete: articolo già spontaneametne rettificato e aggiornato, stessa asserita violazione della riservatezza (contro il diritto di cronaca) e stesso ordine di rimozione con condanna al risarcimento.

Una “sentenza fotocopia”, coma la definisce PrimaDaNoi, peraltro sempre con quella scarna e poco pertinente motivazione che, francamente, è ancor più inaccettabile se si considera il pronunciamento della Cassazione.

E arriviamo ai giorni più recenti quando – si ricordi bene – il diritto all’ oblio è ancora in discussione a livello europeo.

Il Garante per la tutela dei dati personali annuncia due provvedimenti, adottati nei mesi scorsi, per certi versi innovativi. Il loro contenuto può essere semplicemente riassunto con la citazione di un passaggio comune: “ordina a […] di predisporre, nell’ ambito dell’ archivio storico on line del quotidiano […], un sistema idoneo a segnalare (ad esempio, a margine dei singoli articoli o in nota agli stessi) l’ esistenza degli sviluppi delle notizie relative al ricorrente”.

Si tratta, chiaramente, di un’ applicazione concreta dei principi espressi dalla Cassazione (la cui sentenza, infatti, è menzionata in motivazione) e che, lungi dal sacrificare il diritto di cronaca, pare essere una soluzione equilibrata e accettabile. Una sorta di obbligo di rettifica per fatti sopravvenuti che non pare seriamente potersi negare all’ interessato, specie relativamente alla cronaca giudiziaria penale.

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Lsdi > Facebook non è diventato ‘’stampa’’, tanto meno a Livorno

(da Lsdi del 15 gennaio 2013)

Mettiamo subito le cose in chiaro: Facebook, Internet in generale, non è improvvisamente diventato “stampa”. Non lo dice alcuna legge e, specie dopo la felice conclusione del caso Ruta, non lo dice più alcun giudice, tanto meno quello di Livorno cui qualcuno, però, proprio in queste ultime ore vuole a tutti i costi attribuire la citata equazione.

La legge, in particolare il terzo comma dell’art. 595 c.p., punisce la diffamazione mediante “qualsiasi altro mezzo di pubblicità” come quella a mezzo stampa. Semplicemente perché si ritiene che questi mezzi, tra cui rientrano le pubblicazioni telematiche, abbiano una diffusività, dunque una potenzialità lesiva, pari a quella della stampa.

E’ previsto anche il carcere, in alternativa alla multa. Ma l’equiparazione è soltanto sanzionatoria.

Allora, il giudice di Livorno non ha sbagliato. Ha semplicemente applicato la legge, come hanno sempre fatto (giustamente, dalla prospettiva giuridica) tanti suoi colleghi.

Contrariamente a quanto pensa la giornalista Paola Ferrari, che l’anno scorso aveva dichiarato di voler querelare Twitter “in persona”, la legge c’è già e, come appena detto, nei casi estremi può avere ripercussioni pesanti. Non vi sono buchi normativi o sacche di impunità.

Se, poi, riteniamo che la legge sia sbagliata, discutiamone. Ma è un altro paio di maniche e non distorciamo le notizie anche soltanto per fare sensazionalismo.

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Lsdi > Copyright e CC, un piccolo manuale del diritto d’autore nell’ era digitale

( da Lsdi del 25 dicembre 2012)

Il copia&incolla credo sia una delle più grandi conquiste dell’umanità: con soli due click si può clonare il mondo ed appropriarsene.

Il plagium latino, come furto o rapimento, nel diritto d’autore appropriazione dell’opera altrui per farla apparire, appunto, propria. Una pratica vecchia quanto l’arte, ma oggi mai così alla portata di tutti, di click, anzi, come visto, di due: quello del copia e quello dell’incolla.

E più comunichi, più l’opera si diffonde, e più ci si espone anche perché, nel mondo digitale, ha ben poco senso una contrapposizione tra originale e copia. (altro…)

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Lsdi > Niente bavaglio, ma per il web rimangono grossi problemi

Nel frattempo è cambiato qualcosa. Comunque, ripropongo qui una cosina che ho scritto per Lsdi.

(da Lsdi del 9 novembre 2012)

Alla fine, sulla “salva-Sallusti” passa la linea Berselli, grande mediatore al Senato. Disinnescata, speriamo definitivamente, una messe di emendamenti demenziali, liberticidi, giustizialisti e anche dilatori, in Aula approda un ddl sulla diffamazione abbastanza snello viste le premesse, composto da due soli articoli, sebbene complessi, vertenti su rettifica, pubblicazione della sentenza di condanna, responsabilità civile e sanzioni.

Niente legge bavaglio, ma qualche non trascurabile problema per il Web rimane, come vedremo.

Un testo, d’altro canto, che, come concordano in molti, sembra fatto apposta per il caso Sallusti, ma in ritardo: non tanto per la cancellazione delle pene detentive (di cui, se passasse la linea, Sallusti beneficerebbe comunque), ma per la più complessa disciplina sulla rettifica a suo tempo negata. (altro…)

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