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Detenzione di software da parte di professionisti: non è reato (autopromozione)

Per la verità, la conclusione del titolo non è nuova perché è già stata tratta tempo fa (geometra). E, un anno dopo, è stata ribadita (studio associato di architetti). Ovvio che si può estendere ad avvocati, commercialisti, medici, ecc.
Autopromozione perché appello e ricorso li ho scritti io.
Incidentalmente, vale la pena di osservare che la Suprema Corte ritiene che la “regola tecnica” contrassegno SIAE sia stata efficacemente notificata con il discusso DPCM del 2009.

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SIAE e correttezza dell’informazione

Leggo chez Guido di un comunicato SIAE circa il neo-pubblicato regolamento sul contrassegno SIAE che vorrebbe “rimediare” alla passata situazione di illegalità del contrassegno stesso.
Anche l’ultimo dei giuristi dilettanti capisce che quell’art. 1 comporterà mille pasticci perché è una norma subdolamente retroattiva laddove, almeno in penale, così non si fa…
Sì, perché SIAE parla di “temporaneo venir meno dell’obbligo del bollino”, ma così non è. Ancora, anche l’ultimo dei giuristi (anzi, qualsiasi persona conosca la nostra lingua) leggendo la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee potrà capire che l’obbligo (voluto dal nostro Stato) in realtà non è mai stato legittimo (tranne che per i supporti cartacei). Mai, appunto. Non parliamo di una breve parentesi.
Sul ripristino, poi, ci sarebbe anche da dire che non è stata notificata la norma principale che prevede l’obbligo (art. 181-bis l.d.a.), ma soltanto il regolamento (norma secondaria) che, peraltro, rilancia ampliando il novero dei supporti da vidimare. Il che lascia parecchi dubbi sull’efficacia della notifica.
In realtà, la palese ambiguità di queste nuove regole (in barba a principi elementari del diritto), si manifesta nell’offerta di contrassegni gratuiti “sostitutivi” (invenzione tutta di SIAE, mai scritta in una legge) che, però, servirebbe ad evitare disagi ad esercenti e consumatori.
Staremo a vedere. Putroppo, ultimamente, si naviga sempre più a vista.

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Bollino SIAE: the comeback (?)

Grazie alla segnalazione di Enzo Mazza (sì, quello di FIMI) nei commenti (piuttosto turbolenti…) ad un post precedente, do notizia della pubblicazione del “nuovo” regolamento sul contrassegno SIAE.
Che mi risulta notificato alla Commissione UE, peccato che non vi sia notizia della notifica della norma primaria che prevede l’obbligo del contrassegno stesso, cioè dell’art. 181-bis l.d.a. Quindi, al momento, non posso dirmi certissimo del rinnovato obbligo. Approfondiremo (i contribuiti sono sempre graditi).
Comunque, il testo è QUESTO. Grazie alla memoria del Comune di Jesi perché l’IPZS (che pubblica la Gazzetta Ufficiale) rende disponibili i testi di legge soltanto per 60 giorni. A futura memoria.
Per il momento, segnalo in prima battuta la divertente (per così dire) norma “retroattiva” di cui all’art. 1, comma 2. Limpido esempio di ambigua tecnica legislativa. Che, probabilmente, farà danni.

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Avviso ai vidimanti

Il compito di applicare il contrassegno, cioè di “vidimare” i supporti è affidato alla SIAE. Con sentenza in data 8 novembre 2007, in esito al procedimento C20-05, la Corte di Giustizia Europea ha attribuito valenza di “regola tecnica” alla disciplina nazionale in tema di contrassegno, affermandone la non opponibilità ai soggetti privati in difetto di perfezionamento, da parte del Governo Italiano, della procedura di informazione preventiva della Commissione Ue. Anche dopo la pronuncia della Corte di Giustizia Europea la Siae continua a prestare il servizio su base convenzionale.

Il passaggio è copiato e incollato da una pagina del sito SIAE. Mi sembra una precisazione recente. Ogni tanto visito il sito e, sino a poco tempo fa, non l’avevo visto. Potrei sbagliarmi, ovviamente.
Sta di fatto che, finalmente, SIAE qualcosa dice (malgrado abbia fatto ferma resistenza). Il fatto è che sotto quel passaggio sono riprodotte ancora le norme penali che sanzionano la mancata apposizione del contrassegno.
Per carità, quelle norme sono ancora vigenti, ma in violazione di direttive comunitarie, dunque illegittime, di fatto (e di diritto) congelate. Riprodurle così, soltanto con la precisazione di cui sopra (suppongo oscura per la maggior parte degli utenti, tant’e’ vero che, ancora l’altro giorno, mi ha scritto una persona per avere delucidazioni) è un passo insufficiente.
Vediamo se si riesce a fare di meglio.

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FIMI risponde a SIAE

Si prendono per benino… FIMI risponde alla diffida SIAE e presenta un documento molto interessante che smorza non di poco la “notifica” alla Commissione Europea.

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SIAE diffida FIMI

Soltanto per dare la notizia, purtroppo non ho tempo per approfondire.
Qualche tempo fa, FIMI ha divulgato il suo j’accuse contro il bollino SIAE.
Oggi, SIAE risponde con una diffida formale.
Mah… rettifiche OK, ma addirittura una diffida…
Evidentemente, la posta in gioco è molto alta, per tutti.

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Contrassegno SIAE: diciamola tutta

Venerdì scorso molti avranno letto su Punto Informatico questo articolo dedicato agli esiti della “madre di tutti le cause” sul contrassegno SIAE.
Oggi mi è ricapitato davanti e mi sembra un po’ cambiato rispetto alla prima versione, quella di venerdì. Parmi ci sia, in più, la precisazione SIAE, in fondo. Che precisa che c’è stato un proscioglimento per prescrizione e non, come si dice, nel merito. Il che, secondo la SIAE, “lascia inalterata la sussistenza del reato”.
Vero sì e no. Bisognerebbe dirla tutta. Ci provo.
Il contrassegno è stato cassato anche dal Tribunale di Forlì-Cesena. Va detto, anche se SIAE non ne parla espressamente. Assoluzione perché il fatto non sussiste.
Rimanevano altri due reati, udite udite contestati soltanto quest’anno, a maggio, dopo che Corte di Giustizia UE e Cassazione italiana s’erano pronunciate, inequivocabilmente, sul contrassegno.
Nel maggio di quest’anno s’è contestata l’asserita riproduzione abusiva di opere dell’ingegno con un’evidente cambio di strategia rispetto alla prima accusa di mancanza del contrassegno.
Il giudice ha pronunciato la sentenza di fatto senza procedere al dibattimento. Dunque, se è vero che una prescrizione non è un’assoluzione nel merito, va anche detto che il giudice, correttamente, ha omesso di addentrarsi nel merito proprio perché non poteva farlo (visto che non ha assunto prove) e come, invece, succede quando la sentenza viene emessa a seguito di un dibattimento. Il giudice poteva proseguire, l’imputato poteva rinunciare alla prescrizione, ma probabilmente ha prevalso il buon senso.
Insomma: nessun giudice ha speso una sola parola sulla sussistenza del reato (che, invece, è rimasta una mera ipotesi dell’accusa).

Al di là delle mie parole, la sentenza è qui sotto.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Dispositivo Sentenza con motivazione contestuale

Il Tribunale monocratico di Forlì – Sezione distaccata di Cesena

In persona del Giudice Onorario D.ssa Barbara De Virgiliis

Alla pubblica udienza di mercoleì 5 novembre 2008

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale contro:

SCHWIBBERT KARL JOSEF WILHELM n. 06/05/63 Monaco di Baviera (Germania), res. xxxxxxxxxxxxxxxx, eletto dom.to c/o difensore avv. Andrea R. Sirotti Gaudenzi di Cesena.

Libero presente

IMPUTATO

Del delitto p e p dall’art. 171 ter, comma 1, lett C) L. 633/41 perché, quale legale rappresentante della ditta “KJWS Srl”, deteneva per la vendita n.873 compact disk ed altrettanti 308, contenenti rispettivamente opere dei pittori De Chirico e Schifano, tutti privi del contrassegno SIAE. In Cesena, il 10 Febbraio 2000.

(capo di imputazione contestato all’udienza del 21/05/2008)

del delitto p ep dall’art. 171 ter, comma 1, lett. A)e B) L. 633/41 perché, quale legale rappresentante della ditta “KJWS Srl”, abusivamente riproduceva n. 1873 C.D. riproducenti opere del pittore De Chirico senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione come accertato in Cesena il 10 Febbraio 2000.

–         Con l’intervento del P.M. Dott. Massimo Maggiori

–         Nonché dell’avv. Andrea Sirotti Gaudenzi di Cesena – difensore di fiducia

* * *

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTI

In seguito a decreto di citazione, l’imputato era tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 171-ter lettera c) L.633/1941 – fatto accertato in Cesena in data 10.02.2000.

All’udienza del 14.12.2004, il difensore dell’imputato eccepiva questione pregiudiziale; il Giudice con ordinanza motivata come agli atti, accoglieva l’eccezione mandando gli atti alla Corte di Giustizia.

Con sentenza 08.11.2007 la Corte di Giustizia Europea (a cui si rinvia) dichiarava, in sintesi: l’illegittimità della normativa nazionale sull’apposizione del contrassegno SIAE statuendo che il contrassegno costituisce una specificazione tecnica e pertanto poiché lo stato italiano non ha mai ottemperato all’obbligo previsto, ne discende un vizio procedurale nell’adozione delle tecniche e l’inapplicabilità delle stesse, non opponibili ai privati.

All’udienza del 21.05.2008 il pubblico ministero procedeva a nuova contestazione a carico dell’imputato chiedendo di integrare il capo di imputazione con l’aggiunta dell’art. 171-ter lettera a) e b) L. 633/1941 fatto accertato in Cesena il 10.02.2000 (data del sequestro, doc. agli atti).

Il processo veniva rinviato dando termine a difesa.

Alla luce di quanto statuito dalla Corte di Giustizia, a parere di questo giudice, per quanto riguarda l’imputazione di cui all’art. 171-ter comma 1 lettera c) l’imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste.

Si precisa, che ai sensi della sent. Corte costituzionale n. 170 del 1984, il giudice italiano è tenuto a disapplicare la normativa nazionale che configga con quella comunitaria, con tutte le relative conseguenze anche sul piano penale, come nel presente caso, dove l’apposizione del contrassegno SIAE sul supporto è requisito per la rilevanza penale o meno dei fatti di cui al reato 171.ter lettera c).

La soluzione per cui si opta è stata avvallata anche dalla Corte di Cassazione, sent. 12.02.2008, n.13810 e n.13816, la quale ha affermato che, dopo la decisione del giudice comunitario viene vanificata la rilevanza penale di tutte le fattispecie di reato che includono come elemento costitutivo della condotta tipica il contrassegno SIAE.

“In concreto il fatto di reato non sussiste quando i contrassegni Siae mancanti non sono validi sotto il profilo comunitario”.

La Corte ha poi ritenuto, con la decisione citata, che la formula assolutoria da adottare debba essere quella che si fonda sull’insussistenza del fatto.

In forza di tali considerazioni l’imputato va mandato assolto dal reato di cui all’art.171-ter lett. c). La Corte di Giustizia, al punto 45 della decisione (a cui si rinvia), ha ritenuto che debba  essere il Giudice nazionale a statuire sulle spese. Conseguentemente, tutte le spese sostenute per il procedimento celebrato avanti alla Corte di Giustizia saranno a carico delle parti soccombenti.

Quanto alla successiva imputazione contestata in data 21.05.2008, questo giudice sottolinea che i nuovi fatti contestati risultano accertati in data 10.02.2000 e pertanto per i sopra citati comportamenti non vi è stata alcuna sospensione del processo (la sospensione, infatti, è inerente solamente alla lettera c) della legge citata ) di conseguenza i reati sono estinti per decorso del termine di prescrizione si sottolinea che sia alla luce della previsione normativa dei nuovi art. 157 c.p. e ss., sia in riferimento alla normativa precedente, in vigore all’epoca dei fatti applicabili ex art. 2 co. 4 c.p in quanto più favorevole al reo, i reati contestati alle lettere c) e b) si sono prescritti.

PQM

Visto l’art. 129 c.p.p dichiara il non luogo a precedere nei confronti dell’imputato in ordine alla nuova contestazione di cui all’art. 171-ter lettera a) e b) per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.

Visto l’art. 530, 1° comma, c.p.p. assolve l’imputato dal reato di cui all’art. 171-ter lettera c) perché il fatto non sussiste.

Tutte le spese di giudizio inerente la questione pregiudiziale saranno a carico delle parti soccombenti del procedimento celebrato davanti alla corte di Giustizia della Comunità Europea (causa C-20/05).

Cesena, 05.11.2008

Il Giudice

Avv. Barbara de Virgiliis

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No al bollino anche per il software (e molto di più)

Ennesima sentenza in tema di contrassegno SIAE, post Schwibbert (quasi non se ne può più, ma serve anche per SIAE che continua a dire pretendere soldi contro la legge perché, sino a nuovo ordine, il contrassegno è fuorilegge) .
Il sunto:
– assoluzione anche per alcune condotte relative al software (non soltanto per gli audiovisivi);
– assoluzione “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”;
– revocabilità (i.e. cancellazione) delle condanne patite per quei fatti.

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Il bollino che non c’è

Del futuro del bollino non ho più avuto notizie. Mi risulta che il Governo (e non SIAE, cui non spetta) abbia “notificato” un draft di regolamento (nella forma della bozza di DPCM). Come osservato a suo tempo avallando Guido Scorza, mi sembra inefficace.
Ma SIAE insiste, ovviamente quando ci sono novità a suo favore. Comprensibile, per certi versi: senza il gettito del contrassegno (pochi centesimi ma moltiplicati n volte), l’ente rischia un vero tracollo.
L’ultima novità è rappresentata ad una sentenza della Cassazione (32064/08 III Sezione, depositata il 31 luglio) che, sul valore del bollino, sembra fare un passo indietro rispetto ad una precedente pronuncia.
La sentenza è pubblicata proprio da SIAE. Quale, nel caso interessi, la mia opinione?
Sicuramente, la Suprema Corte sostiene, tra le altre cose, che il bollino è indizio dell’illecita riproduzione. Io, però, non sono d’accordo. Ciò per tre distinti motivi:
– la sentenza della Settima Sezione mi sembra decisamente più rispettosa della giurisprudenza comunitaria, equa e logica; il bollino, cacciato fuori dalla porta, non può rientrare dalla finesta, pur con potenziale ridotto; se il contrassegno non è obbligatorio, non esiste; ciò soprattutto (ma non solo) dopo la pronuncia della Corte UE (perché la più recente Cassazione vorrebbe fissare un principio valido prima, ma anche dopo); Tizio, domani, mette in commercio CD di software, senza bollino proprio perché conosce la giurisprudenza comunitaria e quella di casa nostra; subito arriva la Finanza, gli sequestra tutto e gli comunica che nei suoi confronti sarà avviato un procedimento penale perché la mancanza del bollino è “indizio” di illiceità; vi sembra giusto?
– il contrassegno non è mai stato discrimine tra lecita o illecita riproduzione; piuttosto, il legislatore aveva previsto (ma violando le regole comunitarie che hanno portato alla sentenza Schwibbert) che la semplice mancanza sul supporto portasse all’illegittimità, senza ulteriori accertamenti (scelta scellerata e non soltanto per quanto stabilito in quel di Lussemburgo);
– è la stessa Cassazione che, smentendo quando riferito sopra, ricorda quello che tutti dovrebbero sapere e, cioè, che “la presenza del contrassegno non dimostra in maniera univoca il rispetto della normativa sul diritto d’autore e viceversa la sua mancanza non evidenzia con altrettanta univocità la violazione delle norme sul diritto d’autore”; e soprattutto “il contrassegno viene rilasciato secondo le modalità stabilite nel regolamento approvato  con il D.P.C.M. n. 338 del 2001 in assenza di un esame approfondito circa la titolarità dei diritti da parte di chi ne ha fatto richiesta”.
Ecco, proprio su quest’ultima citazione (ribadisco, fatto notorio), mi domando che senso abbia insistere sulla bontà del contrassegno e sulla necessaria riproposizione dopo la sentenza della Corte di Giustizia. Risposta? Per dare soldi alla SIAE, ovvio. Ma che c’entra con i diritti degli autori visti, poi, i discutibili criteri di ripartizione?
Intanto qualcuno, per non far scappare tutti i buoi, si è inventata l'”obiezione al bollino SIAE”.

 

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Contrassegno SIAE: I furbetti della notifica

Riprendo un post di Guido, copiando e incollando il titolo (rende il meme più memoso).
Il Governo ha notificato (ma vedremo in che termini) il contrassegno SIAE.
Meglio: ha notificato una bozza di regolamento. Non il DPCM 338/2001 già in vigore, ma una cosa nuova e, guarda caso, che amplia i casi di bollinatura.
Non sono state comunicate, invece, le norme primarie: l’art. 181-bis l.d.a., in primis, ma anche gli artt. 171-bis, 171-ter, ecc.
Insomma, quelle importanti (quelle che prevedono l’obbligo e ne sanzionano la violazione) la Commissione le conosce soltanto per relationem.
Concordo che Guido che così non si fa… E, anche se dovesse passare con il silenzio-accoglimento di tre mesi, secondo me la comunicazione sarebbe comunque inefficace.
Senza dimenticare che i fatti pregressi non saranno coperti da questa – soltanto eventualmente efficace – comunicazione.

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