Grazie alla segnalazione di Enzo Mazza (sì, quello di FIMI) nei commenti (piuttosto turbolenti…) ad un post precedente, do notizia della pubblicazione del “nuovo” regolamento sul contrassegno SIAE.
Che mi risulta notificato alla Commissione UE, peccato che non vi sia notizia della notifica della norma primaria che prevede l’obbligo del contrassegno stesso, cioè dell’art. 181-bis l.d.a. Quindi, al momento, non posso dirmi certissimo del rinnovato obbligo. Approfondiremo (i contribuiti sono sempre graditi).
Comunque, il testo è QUESTO. Grazie alla memoria del Comune di Jesi perché l’IPZS (che pubblica la Gazzetta Ufficiale) rende disponibili i testi di legge soltanto per 60 giorni. A futura memoria.
Per il momento, segnalo in prima battuta la divertente (per così dire) norma “retroattiva” di cui all’art. 1, comma 2. Limpido esempio di ambigua tecnica legislativa. Che, probabilmente, farà danni.
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Ciao Daniele,
ad aprile 2008, se la memoria non mi inganna, notificarono l’intero testo della legge 633/41 (giusto per non sbagliarsi!) oltre al testo del provvedimento di cui trattasi. Quindi i passaggi formali dovrebbero essere stati fatti bene.
Sei sicuro? Non dubito di te, ma ho visto la pagina della Commissione, a suo tempo, e ho visto soltanto il regolamente.
Provo a cercare… mi ricordo di averlo letto a suo tempo.
Mi sa che si può evincere da qui:
http://ec.europa.eu/enterprise/tris/pisa/app/search/index.cfm?fuseaction=pisa_notif_overview&iYear=2008&inum=162&lang=EN&sNLang=EN
quando dice:
10. Reference Documents – Basic Texts
a) basic texts that will be sent to the Commission together with the draft:
• Article 181a of Law No 633 of 22 April 1941;
• Decree of the Prime Minister No 338 of 11 July 2001;
• Decree of the Prime Minister of 21 December 2001;
• Explanatory Memorandum.
Suppongo che questi documenti poi siano stati effettivamente inviati. Non ricordo dove (se lo trovo lo riposto) avevo letto che avevano inviato non solo la norma primaria di riferimento ma l’intera legge.
Guido Scorza su P.I. parla già di “disposizioni Salva SIAE”:
http://punto-informatico.it/2596329/PI/Commenti/strano-ritorno-dei-bollini.aspx
però dice anche:
Sussiste, pertanto, almeno il dubbio che il Governo avrebbe dovuto comunicare alla commissione una nuova bozza dell’art. 181 bis LDA e procedere poi – qualora la Commissione non sollevasse obiezioni – al varo di una nuova disciplina di rango primario recante, appunto, detto obbligo. Ciò, naturalmente, avrebbe richiesto tempi assai più lunghi e, soprattutto, esposto il Governo e SIAE al rischio di una bocciatura della nuova disposizione di legge in Parlamento.”
quindi… anche in caso sia stata comunicata, non si è attesa una decisione in merito?
Così su due piedi non mi trovo d’accordo… soprattutto perchè mi pare che si versi in una delle “eccezioni” (ma, sinceramente, vorrei prima approfondire bene la questione) alla procedura ordinaria individuate dall’articolo 10 della direttiva 98/34/CE
Articolo 10
1. Gli articoli 8 e 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative o agli accordi facoltativi con i quali gli Stati membri:
(omissis)
– si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee;
Marco, scusa la pignoleria, ma mi sembra che questi testi (tra cui l’art. 181-bis) non siano l’oggetto della notificazione, ma meri *allegati* di riferimento.
D’altro canto, e’ la stessa SIAE che parla di notifica del dpcm e non di altro.
Dove sbaglio?
Poi, devo anch’io vedermi meglio la direttiva.
Daniele ma figurati… lo sai che il confronto con te è un piacere!
Dunque, premesso che devo ancora studiarmi bene tutte le diavolerie di quella direttiva, ma mi pare di aver capito che la procedura che lo stato attiva quando è funzionale a dar seguito ad un pronunciamento della Corte di Giustizia sia per alcuni aspetti diversa da quella ordinaria.
Del resto, anche a livello logico, sarebbe assurdo pensare che laddove io abbia omesso di notificare l’introduzione di una regola tecnica (che io, Stato Membro, erroneamente non avevo reputato tale) debba poi riadottare la norma primaria (abrogandola e riadottandola previo passaggio in Commissione).
Non so se sono riuscito a spiegarmi.
Marco, a mio parere l’art. 10, c. 1, 5° capoverso [si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee] non ha alcuna attinenza al caso in esame.
Vuole forse indicare che se la Corte europea emette una sentenza che contiene l’adozione di una regola tecnica, gli Stati la adottano senza passare dalla Commissione?
Poi, non credo siano assurdi quei passaggi che descrivi.
Nel procedimento dinanzi alla Corte CE, la SIAE ed il Governo italiano hanno sostenuto [ Recital 39 della sentenza ] la tesi difensiva per cui l’obbligo di apposizione del contrassegno SIAE sui supporti contenenti opere dell’ingegno era già previsto per i supporti cartacei (per esempio i libri), ben prima dell’entrata in vigore della direttiva 98/34. Le successive modifiche legislative apportate alla legge 633/1941 nel 1987 [ Con la Legge n. 121/1983 ] e nel 1994 [ Con il D.Lgs. n. 685/1994 ], erano semplicemente adeguamenti ai progressi tecnologici che hanno incluso nuovi supporti (per esempio i compact disc). Di conseguenza, non risultava necessario notificare alla Commissione le modifiche.
Tutto cio per dire che è giusto, come indicato dalla stessa ECJ, obbligare alla rinotificazione del regolamento in Commissione .
Ed è stato fatto correttamente dal Ministero dello sviluppo economico.
Ma, ad oggi, qualcuno ha notizia certa dell’approvazione?
Io non ne ho trovata alcuna.
quindi?
ll Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2009, n.31 che cosa è?
un’altra legge illegittima?
Pingback: Guglielmo Troiano » Blog Archive » Contrassegno SIAE (di nuovo) obbligatorio?
Si Guglielmo hai ragione, leggendo meglio la direttiva mi sono reso conto che in effetti non aveva attinenza con la vicenda di cui discutiamo.
Per quanto attiene all’approvazione, mi pare di aver capito che è previsto una sorta di meccanismo di silenzio assenso per cui una volta comunicato il progetto di regola tecnica possono adottarlo decorsi da tre mesi in su, a seconda dei rilievi eventualmenti proposti.
Nel frattempo ho trovato questo documento credo interessantissimo
http://ec.europa.eu/enterprise/tris/court/Jurisprudence%20IT.pdf
Citando il documento linkato sopra, mi chiedo se il fatto che sia stato notificato solo il D.P.C.M. derivi da questo… aiutatemi a capire!!!
1.1.3 Norme di delega e misure di attuazione
Nella stessa sentenza la Corte ha chiarito la distinzione tra norme di delega e quali, in
genere, non vanno notificate, e le misure di attuazione, emanate in base a norme di
delega, per le quali invece la notifica è d’obbligo. Nella sentenza in esame la Corte è
partita evidentemente dal presupposto che, in assenza di disposizioni applicative, una
norma di delega è sprovvista di efficacia giuridica; pertanto deve essere notificata solo la
disposizione di applicazione e non già la norma di delega; ne consegue anche che la notifica
della norma di delega non dispensa dall’obbligo di notificare ogni disposizione che ne
costituisce la concreta attuazione.
Si, le proposte di regolamento notificate sono adottabili dal Paese membro entro tre mesi dal silenzio-assenso.
Ma chi può dire se in Commissione non siano intervenute richieste di chiarimenti, anche da altri Stati membri?
Il processo di approvazione di una regola tecnica è molto complesso.
Basta leggere gli artt. 8 e 9 della Direttiva 98/34.
E se non è ancora concluso? Non ci sono documenti ufficiali che lo provino.
Per l’altra questione, la notifica di aprile del 2008 effettuata dal Ministero per conto di SIAE, è di un Regolamento di attuazione di contrassegno, non del DPCM emanato ora.
Viceversa è il DPCM emanato ora che ha preso integralmente il testo del Regolamento.
Non so se il tuo dubbio si riferisce a questo.
A chiusura di tutto. Per ultimo ma non per questo meno importante, la sentenza della Corte CE sul caso C-20/05 mette in luce il contrasto del contrassegno con i principi di un’altra direttiva che proprio la direttiva 98/34 mira a proteggere.
Sto parlando della Direttiva 92/100/CE il cui primo considerando si commenta da solo:
« […] negli Stati membri si rilevano norme e prassi diverse in materia di tutela giuridica del diritto di autore […] tali differenze possono provocare il sorgere di barriere commerciali e distorsioni della concorrenza […] vi è il pericolo che le accennate differenze di tutela giuridica si approfondiscano in seguito all’emanazione, negli Stati membri, di nuove e difformi disposizioni legislative ovvero all’emergere di interpretazioni giurisprudenziali divergenti […] tali differenze devono essere eliminate per realizzare l’obiettivo dell’articolo 8 A del Trattato, il quale prevede l’instaurazione di uno spazio senza frontiere interne, in modo da creare un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune, come prescritto dall’articolo 3, lettera f) del Trattato. »
Può essere che in Commissione facciano passare il regolamento del contrassegno SIAE in palese contrasto con il principio cui sopra?
Dunque, mi pare che si sta contribuendo a fare chiarezza “normativa”.
Aggiungo un altro tassello… le 98/34 è una direttiva… come tale necessitava di una norma di recepimento interno (lasciamo da parte il carattere self-executing di alcune direttive che ci porterebbe lontano).
La norma di recepimento è rappresentata dal DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 2000, n. 427, recante Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa’ dell’informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE.
sul sito FIMI ho per l’appunto trovato questo interessante documento della Commissione allegato ad una lettera della federazione
http://www.fimi.it/pdfcomfimi/SIAE_4.pdf
Fantastico quindi ricostruendo l’iter abbiamo la notifica effettuata dall’Italia nell’aprile 2008, la replica della commissione il 27 luglio (da cui, mi pare si possa desumere che il procedimento è stato incardinato in maniera corretta).
nel documento dal sito FIMI si evincono però grosse perplessità della Commissione, che il DPCM non in alcun modo superato, anzi, a legger bene se ne sono sbattuti altamente delle osservazioni EU
Si, infatti. Il procedimento di verifica della bozza, ha tutta l’aria di non essersi affatto concluso.
E semmai un regolamento dovesse un giorno passare, e il procedimento concludersi, dubito fortemente che lo facciano passare uguale al testo originariamente proposto da SIAE.
Il DPCM, invece, è tale e quale al testo della prima bozza depositata ad aprile dello scorso anno.
Sino a prova contraria, io sostengo la tesi per cui il DPCM è stato emanato prematuramente, quindi illegittimo e in violazione dell’autorità della Commissione UE.
Che ne dite?
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