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diritto delle nuove tecnologie e altro
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03 Dic 11 Free P2P

Nei giorni scorsi sono state pubblicate le motivazioni di una pronuncia in tema di divulgazione di materiali pedopornografici via P2P (nel caso particolare, Kazaa, ma la cosa vale anche per Emule, ad esempio). Si tratta della sentenza della Cassazione n. 44065/2011.
In sostanza, la Corte Suprema, riprendendo alcuni precedenti giurisprudenziali, ha statuito che il semplice uso di programmi peer-to-peer non basta a fondare una condanna per detto reato, ma occorre qualcosa di più. Si pensi, in particolare, alla condivisione automatica di certe applicazioni che, peraltro, può attivarsi ancor prima del download completo.
Ed è un tema molto importante che, personalmente, mi trovo quasi sempre ad affrontare nei processi dove sono difensore.
Al di là di ciò, mi ha colpito un passaggio, pur incidentale, che, personalmente, trovo “rivoluzionario” (v. in fondo)

Si tratta, nei singoli casi concreti, di questione interpretativa abbastanza delicata, perché il sistema dovrebbe essere razionalmente ricostruito giungendo a soluzioni che tengano conto delle effettive caratteristiche e delle concrete modalità di utilizzo di programmi del genere da parte della masse degli utenti e che, nello smesso tempo, soddisfino l’esigenza di contrastare efficacemente una assai grave e pericolosa attività illecita, quale la diffusione di materiale pornografico minorile, cercando però di evitare di coinvolgere soggetti che possono essere in piena buona fede o che comunque possono non avere avuto nessuna volontà o addirittura consapevolezza di diffondere materiale illecito, soltanto perché stanno utilizzando questi (e non altri) programmi di condivisione, e cercando altresì di evitare che si determini di fatto la scomparsa di programmi del genere.

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11 Nov 11 Accesso abusivo e soggetto abilitato: la fonte ufficiale

In attesa che esca almeno il dispositivo (e che sarà mai? Un documento segretissimo?), pare proprio che la versione corretta sia quella di Diritto Penale Contemporaneo accennata in un mio precedente post. Lo si può leggere nel sito della Cassazione

A bene vedere, però, temo che dovremo attendere la motivazioni perché se è chiaro che il mero esorbitare da scopi e finalità non fa scattare la sanzione penale, almeno io non capisco benissimo cosa si intenda per “violazione dei limiti o delle condizioni dell’abilitazione”.

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31 Ott 11 Accesso abusivo: competenza per territorio

Guida al Diritto ha scovato un’interessante sentenza in tema di luogo del commesso reato, con l’ovvia ricaduta sulla competenza per territorio.

In maniera direi pienamente condivisibile, il Collegio ha optato per il luogo ove “fisicamente” si trova il server violato e non per quello del terminale con cui si è posta in essere la violazione (soluzione precedentemente adottata da pm e gup).

In margine, non si può non rimarcare quanto certi attacchi, peraltro a sistemi dal contenuto delicatissimo (nel caso concreto, il Sistema D’Informazione Investigativa del Ministero dell’Interno), siano posti in essere da persone con la divisa e non dai temutissimi “hacker” a proposito dei quali i media non perdono occasione per parlare a sproposito.

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29 Ott 11 Rigoristi

L’art. 660 c.p., che punisce le “molestie”, fa così:

Molestia o disturbo alle persone.

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.

Ci si è spesso chiesti, allora, se mediante i servizi telematici, in particolare quello di posta elettronica, si possa commettere questo reato. Perché, a ben vedere, Internet non è un “luogo” e neppure un “telefono”.

L’anno scorso, la Cassazione si era già pronunciata sul punto, optando per la soluzione negativa, in sostanza osservando che il telefono è comunicazione “sincrona”, mentre l’email è “asincrona” (ma la posta push?). Sicché, soltanto il primo può realmente “disturbare” e non la seconda.

Quest’anno, la Suprema Corte si è ripetuta in questa scelta, con argomenti simili, affondando, però, il colpo con un passaggio che ha sconvolto non soltanto me (il grassetto è mio)

In definitiva il principio rigoroso della tipicità, espressione delle ragioni di stretta legalità che devono presiedere all’interpretazione della legge penale, nella specie l’art. 660 c.p., impone che al termine telefono, espressivo dell’instrumentum della contravvenzione de qua, venga equiparato qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni imposti al destinatario, senza possibilità per lui di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente.

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29 Ott 11 Massimatio precox

Se non si attendono le motivazioni, possono sorgere grossi equivoci nella cronaca giudiziaria.
E’ accaduto in queste ultime ore su una delicatissima questione di diritto penale dell’informatica.
In tema di accesso abusivo a sistema informatico o telematico, ci si domandava se il legittimo possessore di credenziali di accesso potesse commettere il reato in argomento se fosse entrato nel sistema “per scopi o finalità estranei a quelli per i quali la facoltà di accesso gli è stata attribuita”.
Citando il servizio novità della Cassazione, Diritto Penale Contemporaneo ha risposto in senso negativo

ma diverse fonti online e di “corridoio” sostengono il contrario.
Chi avrà ragione?

09 Mag 11 Bancomat clonati e frode informatica

Con la sentenza n. 17748/11 depositata il 6 maggio scorso, la Cassazione (Sezione II Penale) sì è pronunciata sulla compatibilità del reato di frode informatica (art. 600-ter c.p.) con fatti di clonazione di bancomat (verosimilmente effettuati mediante i soliti skimmer installati sulle ATM) e successivo utilizzo.
A parte il fatto che, nuovamente (ma questa volta da parte della difesa), gli hacker sono sbrigativamente (quanto erronemente) identificati come criminali la cui occupazione tipica sarebbe quella di inturfolarsi nei sistemi altrui, la Suprema Corte smentisce la tesi difensiva secondo cui l’utilizzatore di bancomat clonati non entrerebbe nel sistema e, dunque, non sarebbe punibile ai sensi dell’art. 640-ter c.p.
Il testo della norma incriminatrice, per rinfrescarci la memoria.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

Personalmente, credo, comunque, che la frode informatica non comporti necessariamente intrusione.

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05 Mag 11 ZeusNews > Se l’abuso del computer può costar caro (2)

Succede, anche se da poco. Dopo un mio post qui, mi vengono in mente altre cose che scrivo per un articolo su ZeusNews.

(da ZeusNews del 5 maggio 2011)

Può l’abuso di Internet mettere nei guai un dipendente pubblico? Parrebbe di sì.

Sta accadendo a Bertinoro (in provincia di Forlì-Cesena), dove non uno ma ben cinque dipendenti parrebbero essere indagati per peculato e abuso d’ufficio, tutto perché avrebbero abusato degli strumenti informatici messi a disposizione, ovviamente per altri scopi, dall’Amministrazione.

E sembrerebbe non essere soltanto una questione di Facebook (sul quale si è enfatizzato parecchio visto che è il social network del momento), ma di un utilizzo massivo e generalizzato, anche per il download di materiali pornografici.

Tuttavia, visto che conosciamo ben poco del caso concreto (anche in considerazione del comprensibile riserbo dell’Autorità Giudiziaria), non possiamo che restare al piano astratto per vedere se condotte del genere possano condurre a una qualche specie di sanzione.

Per la verità non è la prima volta che ci si trova di fronte a qualcosa di simile. E parliamo del pubblico impiego dove il problema è noto da anni, tanto da aver trovato disciplina nel Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni del 2000, in seguito richiamato da un’interessantissima direttiva del Ministro Brunetta, specifica su uso di Internet e posta istituzionale.

Si capisce, dunque, che la violazione di certi doveri può portare quanto meno a un procedimento disciplinare, mentre, addirittura, nel settore privato si è parlato di un licenziamento a causa di Facebook (ma con alcuni indispensabili chiarimenti).

Rimanendo all’impiego pubblico (il “caso Bertinoro”) dove alcuni soggetti possono essere pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (anche se non è esclusiva prerogativa di detto settore), può essere realmente prospettabile un’accusa di peculato e abuso d’ufficio?

La risposta non può essere precisa, in un senso o nell’altro.

Da un lato, non si conoscono i dettagli precisi del caso concreto; dall’altro, da esso non si possono trarre principi.

Infine, non ci si può nascondere che certe tematiche si intersecano inevitabilmente con i diritti dei lavoratori (divieto di telecontrollo e, in genere, privacy).

Sicché possiamo fare soltanto un ragionamento astratto, anche facendo richiamo a materiali già disponibili.

Il primo è un precedente giurisprudenziale di Cassazione, che dovrebbe essere noto, secondo il quale in presenza di contratti flat (cioè non a consumo o a tempo) il danno economico rilevante per la norma incriminatrice (l’art. 316 c.p. che prevede il peculato) non è, di regola, calcolabile.

L’altro è la citata direttiva che sostiene una cosa fondamentale: «tale utilizzo non istituzionale non provoca, di norma, costi aggiuntivi, tenuto conto della modalità di pagamento flat [...] utilizzata nella generalità dei casi dalle Amministrazioni per l’utilizzo di quasi tutte le risorse ICT».

Occorre evitare, dunque, di pronunciare sentenze definitive sull’indagine di Bertinoro (sulla quale, comunque, chi scrive nutre non poche perplessità), ma attenzione anche a non abusare degli strumenti di lavoro perché un procedimento penale può già essere la vera pena e il licenziamento (pur a certe condizioni) non è certo da escludere a priori.

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04 Mag 11 Se l’abuso del computer può costar caro

Utilizzare Facebook sul posto di lavoro può condurre ad un procedimento penale per peculato e abuso d’ufficio? Se si tratta di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio (figure normalmente – ma non esclusivamente – tipiche del pubblico impiego), la Procura di Forlì-Cesena risponde affermativamente. Lo riferisce il Resto del Carlino (che pone l’enfasi soprattutto sul social network, ma il problema è generalizzato) e la notizia si sta già propagando in Rete.

Personalmente, ho qualche perplessità. Non è la prima volta che per l’abuso di strumenti informatici, specie se collegati ad Internet, si ipotizza il peculato. Infatti, si conosce almeno un precedente di Cassazione abbastanza noto.

Il fatto è che, come dice la sentenza citata, per il reato in esame occorre verificare la sussistenza di un danno che però, come sappiamo, in presenza di utenze “flat” non è calcolabile.

Fermo restando che, come tengo sempre a dire, sulla scorta di un articolo giornalistico non si traggono conclusioni giuridiche. In più, da un caso concreto non si trae necessariamente un principio.

Prudenza, dunque.

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28 Apr 11 Accesso abusivo e interesse pubblico

L’art. 615-ter c.p., che prevede il reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico, contempla una serie di aggravanti specifiche. Tra queste ve n’è una che si applica quando il sistema violato è di interesse pubblico. E non c’è soltanto un aggravamento di pena, ma la perseguibilità diviene d’ufficio anziché a querela (e non sono cose da poco…).
Una sentenza di Cassazione di qualche mese fa (colpevolmente, mi era sfuggita), dice, però, che anche un sistema appartenente ad un società che opera come concessionaria di un pubblico servizio (quello telefonico, nella fattispecie) non è, di per sé, di interesse pubblico. Nel caso concreto il sistema non era quello destinato a gestire la rete telefonica, ma quello relativo alle ricariche e ciò ha fatto sorgere qualche lecito dubbio.
Interessante anche se, in effetti, un po’ per legulei.

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22 Apr 11 Acari

Nel post precedente, mi sono dimenticato di scrivere una cosa importante. Meglio farne uno nuovo che perdersi in un update.
Ecco un passaggio dell’ordinanza di Cassazione citata proprio in quel post:

Già questa sentenza dava conto puntualmente di come la norma sanzioni non solo la condotta del cosiddetto “hacker” o “pirata informatico”, cioè di quell’agente che non essendo abilitato ad accedere at sistema protetto, riesca tuttavia ad entrarvi scavalcando la protezione costituita da una chiave di accesso, o “password”

Ecco, in Cassazione pensano che un hacker sia un criminale ed è un atteggiamento che ho ritrovato in tanti altri processi.
Se queste sono le premesse, non ci stupiamo delle conseguenze (le condanne).

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