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Zeus News Reloaded

Anno nuovo, nuovi e buoni propositi. Per la verità li avevo fatti anche l’anno scorso, ma la pandemia non mi ha certo aiutato, anche se uno si è miracolosamente realizzato.

Da oltre un anno non scrivo più su questo blog preferendo, un po’ come tanti, i social. Oggi leggevo la biografia di un noto blogger e devo dire che mi è venuta una certa nostalgia perché il mio spazio, inizialmente su Blogger, è attivo dal 2006: non tra i primissimi, ma non malissimo, specie considerata la materia.

Un blog è sicuramente un mezzo vintage, oramai un mondo poco frequentato, superato dai fastfood della comunicazione: i social. Tuttavia, ci sono ancora affezionato, l’ho ripreso dalla soffitta e l’ho riattivato.

Come ho riattivato un’altra mia antica passione, quella di fare divulgazione giuridica, nel settore del diritto delle nuove tecnologie, su media non riservati al diritto. In un inizio d’anno in cui la mia vita professionale ha sterzato bruscamente, ho deciso di ricominciare a scrivere per Zeus News dell’amico Dario Meoli che vanta, tra gli Autori storici che conosco di più, l’attuale collaborazione di Pier Luigi Tolardo, Paolo Attivissimo e Marco Calamari.

Si comincia con un pezzo leggero sul data breach di Ho Mobile.

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ZeusNews > La legge del pregiudizio

(da ZeusNews del 1° marzo 2012)

Ne avevamo parlato, circa un anno fa, Fulvio Sarzana ed io, all’indomani dell’approvazione al Senato.

Francamente, con tutte le priorità che abbiamo nel nostro Paese, non avrei mai pensato ad un iter così fulmineo (almeno rispetto a quelli delle leggi “normali”) alla Camera.

E invece, da quanto entrerà in vigore (il prossimo 9 marzo) la legge 12/2012 – voluta, tra gli altri, da giuristi come i Senatori PD Felice CassonGerardo D’Ambrosio ed Enzo Bianco – imporrà la confisca dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies”.

Cosa significa tutto ciò? Anzitutto, che la legge è destinata, prevalentemente, ai reati informatici in senso stretto: accessi abusivi, frodi informatiche, danneggiamenti informatici, intercettazioni e via dicendo.

Quanto al significato del termine confisca, credo che tutti siamo in grado di intuirlo. Premesso che, per espressa previsione della legge, la misura non può colpire beni appartenenti a soggetti estranei al reato, essa può essere facoltativa o obbligatoria. Nel primo caso, che costituisce la regola, è il giudice a valutare se la liberà disponibilità di un certo bene possa o meno facilitare la commissione di nuovi reati. Nel secondo caso, di fatto, è il legislatore a stabilirlo a priori e il giudice dovrà adeguarsi a questa volontà.

Una prima riflessione: c’è qualcuno (quel qualcuno che ha scritto la legge) che, anche per i motivi che vedremo, fa passare il messaggio secondo il quale coloro che hanno commesso certi reati, peraltro neppure tanto sommessamente tratteggiati come estremamente gravi, li commetteranno, con certezza, un’altra volta.

In realtà, le motivazioni di tale intervento sono molto meno nobili e scientifiche, anzi si fondano sulla constatazione della cronica mancanza di risorse delle nostre Forze dell’Ordine. I beni saranno, infatti, destinati ad esse (anche a quelle non “specializzate”) potenzialmente anche prima di un pronunciamento di un giudice, ancorché non definitivo.

Insomma, una fornitura coatta a costo zero, per di più in pesante spregio di alcuni principi costituzionali.

Il principio di eguaglianza: perché colpire, con un’insensata presunzione di reiterazione, soltanto alcuni reati escludendo una valutazione concreta dal parte di un giudice?

Il principio di non colpevolezza: perché colpire il patrimonio di una persona prima ancora di una condanna, ma anche soltanto a fronte di una non meglio precisata (tanto meno regolata)“analisi tecnica forense”?

Il principio del giusto processo: perché quanto appena detto può avvenire anche senza contraddittorio e senza un provvedimento di un giudice?

Una legge scritta male e iniqua, ancora una volta in materia informatica dove la scarsa competenza di chi detta ed applica le regole è fatto ancora drammaticamente attuale.

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ZeusNews > Monti taglia anche la privacy

(da ZeusNews del 6 dicembre 2011)

2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) all’articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole “persona giuridica, ente od associazione” sono soppresse e le parole “identificati o identificabili” sono sostituite dalle parole “identificata o identificabile”.
b) All’articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole “la persona giuridica, l’ente o l’associazione” sono soppresse.
c) Il comma 3-bis dell’articolo 5 è abrogato.
d) Al comma 4, dell’articolo 9, l’ultimo periodo è soppresso.
e) La lettera h) del comma i dell’articolo 43 è soppressa.

Quello citato è il testo dell’art. 40, comma 2, del “decreto salva Italia” riguardante, nel particolare, la “riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese”.
Non si tratta di un intervento da poco: in poche parole, non esiste più il concetto di dato personale riferito a persone giuridiche, enti e associazioni. Dunque, quei dati che, sino ad oggi, erano tutelati, ora possono essere tranquillamente trattati senza che ne consegua alcunché.
Rimane l’unica consolazione che, come già qualcuno ha osservato, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni sono pur sempre “abbonati” come specificato dal Codice della privacy. Pertanto, manterrebbero sempre la possibilità di opporsi al telemarketing.

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ZeusNews > Tra bavagli, censure e complottismi

Mentre già c’è chi si organizza per il consueto prosecchino in piazza, ecco la mia opinione sulla legge “ammazzablog”. Dissenting opinion, come spesso succede.

(da ZeusNews del 26 settembre 2011)

Censura, bavaglio, ammazzablogger. Sono locuzioni tanto ricorrenti – quasi da complottismo – che oramai hanno perso ogni carica vitale e suggestiva.

Dove stanno, questa volta, le trame contro la blogosfera? Qui: “Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono”.

Si tratta del comma 29 dell’articolo 1 del disegno di legge C-1415-B, cioè il celeberrimo disegno di legge sulle intercettazioni (nella sua ultima versione ritornata alla Camera) sul quale, tra l’altro, il Governo vorrebbe porre la fiducia, blindandone il testo. Il che ci condurrebbe, a breve, ad averla come norma definitivamente vigente. Ma i condizionali vanno sottolineati perché si parla pur sempre di iniziative legislative che sono, invero, mosse politiche prive di esiti certi.

Ad ogni modo, vediamo la norma più da vicino, senza occuparci del più delicato e diverso problema delle intercettazioni, per capire se l’allarme sia veramente fondato.

Anzitutto, si deve evidenziare che la norma andrebbe a incidere sulla legge 47/1948, la fondamentale legge sulla stampa. E, come vedremo, non si tratta di un particolare. Le modifiche riguarderebbero l’articolo 8 che già prevede il dovere di pubblicare dichiarazioni o rettifiche. In questo modo, in caso di approvazione, l’articolo 8 (sottoposto ad altri adattamenti) “suonerebbe” così; ed è facile farsi un’idea d’insieme.

Prevedere un obbligo di pubblicare una rettifica non mi pare costituisca censura o bavaglio perché dalla violazione di detto obbligo non consegue, ad esempio, la sanzione della “cancellazione” del brano o, addirittura, la chiusura del sito. L’eventuale pena lo può indebolire economicamente, anche parecchio, ma il punto è sempre quello: la regola non mira a impedire la libera espressione del pensiero, ma obbliga (soltanto) a pubblicare la rettifica o la dichiarazione (qualunque essa sia, ma è sempre stato così) per di più perché non possiamo dimenticarci di un eventuale soggetto diffamato – a fronte di lesioni alla dignità o contrarietà alla verità.

A prescindere da ciò, si potrà obiettare che un blog, per fare l’esempio più immediato, non è, di regola, in grado di “sostenere” questi oneri aggiuntivi, semplicemente perché non ha, sempre di regola,la struttura dell’informazione professionale.

Premetto un mio personalissimo pensiero: ancora una volta, ci troviamo di fronte a una norma scritta sulla Rete, ma che svela la perfetta ignoranza di chi l’ha scritta e la piena incapacità di scrivere norme chiare nella materia che ci riguarda.

In un momento in cui la giurisprudenza si accorge che anche l’informazione professionale online non può essere semplicemente parificata a quella “tradizionale” (il direttore di una testata telematica pur registrata non risponde con lo stesso rigore di quello di una testata cartacea), il legislatore si irrigidisce e sembra addirittura fare passi nella direzione opposta.

La disposizione non è chiara, non lo si vuole nascondere, e la relazione al disegno di legge non aiuta. In più (l’emendamento di quattro senatori PD) che ha inserito l’inciso “ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica ha intorbidito ulteriormente le acque.

D’altro canto, malgrado l’espresso auspicio della Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni, nessuna tra le altre soluzioni (ad esempio, quella Radicale/PD – molto netta e precisa – o quella dell’on. Cassinelli non realmente radicale) è stata approvata. Sicché non ci resta che tenerci il testo citato e ragionare su quello. E credo che la soluzione sia proprio davanti al nostro naso.

E’ evidente che non si può estrarre una singola regola dal contesto normativo che la circonda. Si tratta, molto banalmente, di utilizzare, per l’interpretazione, quello che i giuristi chiamano “argomento sistematico” che fa chiaro riferimento a un “sistema” in cui la disposizione, appunto, si inserisce.

Il sistema è la citata legge 47/1948, inequivocabilmente chiamata “Disposizioni sulla stampa”. E se, di per sé, una pubblicazione telematica non è stampa (anche ai sensi dell’articolo 1), allora ciò che è contenuto in quella legge non può esservi applicato per il solo riferimento ai “siti informatici” contenuto nella regola di cui si discute.

Internet non è automaticamente stampa, dobbiamo sempre ricordarlo, e, oramai, la giurisprudenza è sufficientemente solida sul punto (tranne che per il singolare caso di Carlo Ruta). Pertanto, quella norma potrà applicarsi soltanto ai siti che possono essere definiti stampa in relazione ai quali e in considerazione delle peculiarità telematiche si sono volute introdurre specifiche regole.

Fortunatamente, per concludere, gli allarmi sono quasi del tutto infondati, perché i problemi, come per il già citato caso riguardante Carlo Ruta, potrebbero nascere soltanto in talune aule di giustizia.

Se è vero che non si può escludere che un giudice possa interpretare male la regola, è anche vero che le novità non introducono alcun bavaglio, tanto meno con volontà censorie: “Non attribuire a cattiveria ciò che puoi facilmente spiegare con la stupidità” (il cosiddetto Rasoio di Hanlon).

P.S.: Mentre scrivevo questo articolo, mi sono accorto che c’è chi la pensa sostanzialmente come me. Credo vada citato per ulteriori spunti: Alessandro D’Amato, per Giornalettismo.

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Il diritto all’oblio, oggi

(da ZeusNews del 26 marzo 2011)

L’esercizio del diritto di cronaca online prevale rispetto alla riservatezza del singolo soltanto se a termine. Scaduto quest’ultimo, deve ritenersi illecito.
E’ questa, secondo una mia estrema sintesi, la conclusione del Tribunale di Ortona in una vicenda segnalatami da un amico (ma vedo che la Rete è già in subbuglio).
Primadanoi è un quotidiano online molto noto in ambito abruzzese. Anni fa, aveva pubblicato la notizia degli arresti domiciliari imposti a due coniugi per fatti di presunta tentata estorsione.
Successivamente, i coniugi erano stati scagionati e gli atti archiviati. Puntualmente (ma sappiamo tutti che non succede spesso), il quotidiano ha provveduto diligentemente ad integrare quello stesso articolo con la notizia dell’archiviazione e, addirittura, con l’annuncio, fatto dal legale dei due, della richiesta di un risarcimento per l’ingiusta detenzione patita.
Beh, ai coniugi pare non sia bastato. Dopo essersi rivolti al Garante (il quale ha ritenuto la liceità del comportamento del quotidiano), i due hanno provato anche la carta della giustizia ordinaria (civile), ottenendo soddisfazione: risarcimento, cancellazione dell’articolo, vittoria di spese legali.
Giuridicamente, il punto è il bilanciamento tra diritto di cronaca (sotto il profilo del trattamento di dati personali per scopi giornalistici) e diritto all’oblio che, in effetti, in Internet si fa particolarmente sentito.
Lo sanno bene a livello europeo dove proprio in questo’ultimo periodo si è iniziato a parlarne con maggiore concretezza, ma già dal 2009 c’è una proposta di legge presentata alla Camera (e che va proprio ad intervenire tra l’altro, proprio sull’art. 11 d.lgs. 196/2003, v. sotto).
Attualmente, tutto potrebbe ruotare intorno agli artt. 11 e 25 d.lgs. 196/2003 (proprio quelli menzionati dal tribunale di Ortona) secondo cui, in buona sostanza, le attività di comunicazione e diffusione dei dati sono lecite soltanto entro un certo limite temporale (non rigidamente specificato, ma correlato alle finalità). Tuttavia è chiaro che si tratta soltanto di un abbozzo di un diritto all’oblio e che, anche in considerazione della legge in fieri, il giudice abruzzese potrebbe essere andato oltre, per giunta enunciando un principio che, se dovesse consolidarsi, metterebbe in crisi non poche attività telematiche.
Di certo, per una realtà che non può essere paragonata, così semplicemente, alla carta stampata, occorrerebbero norme più chiare e ad hoc.

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ZeusNews > Forniture coatte

L’accordo con Dario Meoli era definito da un po’, ma il tempo è sempre tiranno. Forse, però, ci siamo.
Oggi ho scritto una cosina su un ddl S2271 in tema di confisca per fatti di criminalità informatica. Inizia così la mia collaborazione con ZeusNews. Cheers!!!

(da ZeusNews del 10 marzo 2011)
I Senatori PD (tra cui nomi importanti come Casson, Bianco e D’Ambrosio, comunque quasi tutti giuristi) hanno un chiaro pregiudizio nei confronti dell’informatica.
E’ loro, infatti, il disegno di legge n. S2271 presentato l’estate scorsa e da poco approvato al Senato (dovrà comunque passare ancora alla Camera).
Perché parlo di pregiudizio? Perché con il roboante titolo “Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica” si fa di tutta l’erba un fascio imponendo la confisca obbligatoria (non soltanto facoltativa) di “beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640, 640-ter e 640-quinquies”. Praticamente tutti i reati informatici senso stretto introdotti dalla legge 547/93 e, in parte, ritoccati (o aggiunti) nel 2008.
Come riferisce anche la relazione, si tratta di una disposizione che costituisce eccezione alla regola della confisca facoltativa. Così si determina un’evidente disparità di trattamento rispetto ad altri fenomeni criminali; ma evidentemente non importa, anzi.
Alla fine, infatti, fa sempre capolino un po’ di sano pragmatismo: “Oggi assistiamo nella realtà italiana a un forte squilibrio tecnologico tra le dotazioni informatiche messe a disposizione delle Forze di polizia e quelle comunemente utilizzate dalla criminalità”.
Così, invece di buttare via soldi in costose forniture informatiche, è meglio il ricorso indiscriminato alla confisca di qualsiasi dispositivo informatico… ma soltanto per certi reati.

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