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diritto delle nuove tecnologie e altro
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22 Feb 12 Tempestività

Qui stanno liberalizzando tutto, non si sa che fine faranno gli ordini, e questi pubblicizzano software specifico.

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21 Feb 12 Gli esami della vita

Questo blog si schiera nuovamente contro la “via spagnola” che, adattata alla legge mutata, consente di diventare “abogado” ed esercitare in Italia come chiunque altro “senza sostenere l’esame di ammissione”.
Siamo stufi di questa Italia delle scorciatoie.

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12 Feb 12 L’una di Fiale

Già da qualche giorno, ho inserito, su Penale.it, la sentenza delle Sezioni Unite sull’accesso abusivo a sistema informatico o telematico.

La più stretta sintesi, spero non in legalese, è che commette questa violazione (quella del domicilio informatico) non soltanto chi entra non autorizzato, ma anche colui che, pur avendo legittimamente le “chiavi” di casa, vi si mantiene per fare altro, qualcosa di diverso dalle sue mansioni e indipendentemente dall’illiceità del risultato (ad esempio, la trafugazione di dati poi resi pubblici). E prima non era tanto pacifico.

Alcune osservazioni in margine.

Per i giuristi, la sentenza dice anche che il comma 2, n. 1 dell’art. 615-ter c.p. è un’aggravante dell’ipotesi del primo comma e non una fattispecie autonoma.

Sul sito della Cassazione, inoltre, compare ancora una notizia secondo me ambigua (pubblicata dopo la lettura del dispositivo e prima delle motivazioni depositate l’altro giorno, appunto). La soluzione adottata sembrerebbe quella opposta.

Per i non giuristi. Ancora una volta, la cronaca giudiziaria fa emergere gli abusi di certi appartenenti alle FFOO. Si dovrebbe fare qualcosa di più per evitarli e, comunque, per evitare che certi dati siano “manipolati” anche in procedimenti “regolari”. E i Colleghi sanno a cosa mi riferisco.

Detto ciò, è quasi altrettanto triste che i nostri giudici parlino così degli hacker:

Le condotte punite da tale norma, a dolo generico, consistono pertanto:a) nell’introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza: da intendersi come accesso alla conoscenza dei dati o informazioni contenuti nel sistema, effettuato sia da lontano (attività tipica dell’hacker) sia da vicino (da persona, cioè, che si trova a diretto contatto dell’elaboratore);

Ecco: coloro che hanno in mano le nostre vite scrivono nero su bianco e a sezioni unite che gli hacker sono dei delinquenti.

E’ inaccettabile.

07 Feb 12 Breaking news: la Cassazione sul reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico

Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall’art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere dal soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultati dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitare oggettivamente l’accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del reato, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l’ingresso al sistema

E’ questo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 4694/12 depositata proprio oggi.
In altre parole, povere, sono punibili anche coloro che, pur avendo legittime credenziali, si mantengono nel sistema per scopi esorbitanti, tipicamente per dare una “sbirciatina ” ai dati contenuti nel sistema, e senza che siano rilevanti i fatti successivi (tipicamente, l’uso dei dati).
Nel caso di specie, è stato respinto il ricorso contro la condanna di un esponente delle Forze dell’Ordine che aveva consultato lo S.D.I. (Sistema Di Indagine) per scopi estranei alla sua funzione. Caso ricorrente, purtroppo.

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05 Feb 12 Giornalettismo > Stupri di gruppo, l’impossibile impunità

Molti hanno puntato il dito su Facebook, il più “popolare” (in tutti i sensi) social network, accusato di diffondere, ancora una volta, notizie false.
Come quella dell’altro giorno secondo la quale la Cassazione avrebbe sancito l’impossibilità del carcere per gli stupri del “branco”.
Niente di più falso e ho cercato di spiegarlo nell’articolo che segue. Credo, però, che tutto sia partito da un’altra fonte.
Gli utenti del social network blu sono spesso boccaloni, ma tendenzialmente in buona fede, ma i media tradizionali amano notoriaemnte fare i titoloni.
Per tacere dei politici che hanno commentato la notizia.

(da Giornalettismo del 3 febbraio 2012)

La notizia, riportata da molte fonti nelle ultime ore, secondo cui chi commette uno stupro di gruppo non andrebbe in carcere è completamente falsa.

Vero è, invece, che la Corte di Cassazione ha detto – ed io credo in modo corretto – che il giudice cui è richiesta l’applicazione di una misura cautelare in relazione al reato menzionato, non è costretto all’alternativa “secca custodia cautelare oppure nulla”, con l’impossibilità di graduare con misure più lievi come gli arresti domiciliari.
In realtà, la questione è piuttosto complessa, ma va comunque chiarita con un rapido allargamento di orizzonte.

Iniziamo col dire che per questo genere di reati, non v’è alcun dubbio sono previste pene detentive non lievi che, però, vanno chiaramente eseguito soltanto con il passaggio in giudicato della condanna. La sentenza depositata il 1° febbraio riguarda, invece, lo specifico tema delle misure cautelari, vale a dire quelle misure limitative delle libertà personali che si possono applicare, prima del giudicato, per motivi di cautela.

Il nostro ordinamento consente di applicarle a condizione che sussistano due principali requisiti: i gravi indizi di reato e le esigenze cautelari (pericoli di inquinamento probatorio, di fuga, di reiterazione). Esistono diverse misure perché esse vanno strettamente rapportate al caso concreto. La più afflittiva è senza dubbio la custodia cautelare in carcere (la carcerazione preventiva, come si diceva un tempo con un’espressione meno edulcorata di quella odierna), ma ve ne sono anche altre che, pur comportando sempre una sorta di detenzione, sono più attenuate: tipicamente, gli arresti domiciliari.

E in base alla scala, ve ne sono di ancora di più lievi, ad esempio il divieto di espatrio. Il giudice ha, dunque, la possibilità di scegliere tra una di queste, ma deve attenersi ai criteri dati proprio dal codice di procedura penale, tra cui c’è anche quello che individua nella custodia cautelare l’extrema ratio del sistema. Ciò sino al 2009, quando un decreto legge in seguito convertito, ha eliminato questa possibilità di scelta, limitatamente, però, ad alcuni reati tra cui quello di cui parliamo (art. 609-octies c.p.). In sostanza, per taluni reati di natura sessuale, anche in presenza di una pur lieve esigenza cautelare il giudice era sempre obbligato ad applicare la custodia cautelare in carcere. Altrimenti detto: presunzione assoluta di inadeguatezza di altre misure.

Questa soluzione è stata oggi disattesa dalla Cassazione perché la questione non era del tutto nuova. I giudizi di piazza Cavour, infatti, si sono ricordati di una sentenza della Corte Costituzionale (la n. 265 del luglio 2010) la quale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della regola del 2009 (ma con riferimento ad altri reati sessuali, tra cui quello di atti sessuali con minorenne) per il contrasto con ben tre norme costituzionali (artt. 3, 13, comma 1, 27).

La Cassazione, dunque, avrebbe potuto chiedere alla Consulta che si pronunciasse anche sullo stupro di gruppo, ma ha ritenuto che i principi espressi nel 2010 fossero già direttamente applicabili a quest’ultimo reato. Oggi, allora, il giudice della cautela potrà nuovamente applicare  una misura più lieve rispetto alla custodia cautelare anche nei casi di stupro di gruppo.

Nessuna impunità, dunque. Soltanto il ritrovato spazio per una più ponderata gestione del caso concreto da parte del giudice in un momento in cui non vi è condanna definitiva.

05 Feb 12 Le parole sono importanti

Google cambia le regole. Ecco cosa appare oggi accedendo alla relative pagine.

05 Feb 12 A volte ritornano 2

Come molti sapranno, il Governo, con un decreto-legge, ha cancellato le tariffe professionali, quindi anche quelle degli avvocati. La liberalizzazione…
Ma questi professori – dei veri geni – non si sono accorti che quella cancellazione secca ha fatto scomparire il riferimento per la liquidazione delle spese che seguono la soccombenza in una causa.
Detto altrimenti, il giudice, nel liquidare le spese legali, non ha più alcuna guida.
C’è chi ha già sollevato la questione di legittimità costituzionale e chi, la Collega On. Cinzia Capano, ha presentato un’interrogazione parlamentare proprio al Guardasigilli Severino.
La risposta? Geniale

L’articolo 2233 del codice civile stabilisce, infatti, che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe:
a) viene determinato in base agli usi;
b) in mancanza di usi è determinato dal giudice – sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene – in misura adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
In base a tali disposizioni, si potrebbe quindi formare, in ambito nazionale, un uso normativo fondato sulla spontanea applicazione dei criteri di liquidazione del compenso già previsti dalletariffe abrogate, nella convinzione della loro persistente vincolatività fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali previsti dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge.

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28 Gen 12 DPS R.I.P.

La notizia si è rapidamente diffusa: con l’entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni non sarà più necessario predisporre il DPS (o DPSS), cioè il Documento Programmatico sulla Sicurezza, in presenza di trattamento di dati personali.
Discende dall’art. 47, comma 2, di detto decreto che cancella ogni riferimento, appunto, DPS

b) all’articolo 34 sono soppressi la lettera g) del comma 1 e il comma 1-bis;

c ) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all’allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.

Un’osservazione preliminare: ci sarà la crisi, ma questo Governo non riesce proprio a distinguersi da quelli precedenti per l’abuso della decretazione d’urgenza.
Nel merito: la sparizione del DPS costituisce sicuramente una semplificazione in un campo, quello della privacy, già ben caro a questo esecutivo. Si trattava, invero, dell’adempimento più delicato (peraltro, già di applicazione limitata a causa di un precedente intervento legislativo) la cui omissione, non dimentichiamolo, costituiva reato (donde, oggi, la depenalizzazione relativamente ad esso).
Si badi bene, però, che sono sempre da adottare tutte le altre misure minime (password, backup, ecc.), a pena di sanzione penale – mi si passi il bisticcio.
Sicché, io credo che, comunque, il DPS, in quanto almeno riassuntivo dei rischi e delle misure di sicurezza implementate, sia sempre consigliabile.

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21 Gen 12 23 e 24 febbraio 2012: astensione avvocati

Cosiddetto “sciopero” proclamato dall’OUA (Organismo Unitario dell’Avvocatura) per protesta contro le liberalizzazioni “selvagge” volute dal Governo Monti.

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06 Gen 12 Internet e diritti dell’Uomo: un falso problema UPDATED

Ieri ho scritto una cosina su Giornalettismo circa le affermazioni di Vinton Cerf in ordine al diritto all’accesso ad Internet.

Riassunto essenziale: Cerf nega che il diritto de quo sia un diritto umano (più correttamente, nella prospettiva linguistica ricordatami da un amico, “diritto dell’Uomo”) e il suo pensiero può essere riassunto in una sola frase “technology is an enabler of rights, not a right itself”.

Le ragioni del sì, dell’opposta tesi, sono note e, volendo rimanere anche soltanto in Italia, partono dall’iniziativa di Stefano Rodotà con il supporto di Wired.it per arrivare ad un disegno di legge presentato al Senato e volto all’introduzione, nella Costituzione, di uno specifico art. 21-bis riservato alla Rete.

Le motivazioni del fronte del sì sono nobili, non si discute. Purtroppo, però, c’è il classico equivoco di fondo: chi (come me) sta dalla parte del no, non vuole negare il diritto all’accesso ad Internet, ma lo ritiene già presente sia tra i diritti dell’Uomo internazionalmente riconosciuti che nelle Costituzioni di molti paesi.

Nella nostra, ad esempio, è pacificamente ricompreso nell’art. 21 il quale fissa il diritto alla libera espressione del pensiero e quello all’informazione; e questi ultimi stanno ad Internet come il fine sta al mezzo. Personalmente, credo che ciò non possa essere messo in dubbio.

In conclusione, malgrado i nobili motivi e gli autorevoli sponsor, l’iniziativa, oltre a non avere basi giuridiche nel senso meglio visto, rischia di essere mera propaganda.

Occupiamoci della concreta e quotidiana attuazione dell’art. 21 Cost., talvolta dimenticato anche nei nostri tribunali, usiamo meglio le nostra risorse umane.

Aggiornamento del classico poco dopo: leggo alcuni commentatori che affermano che Cerf neghi che l’accesso ad Internet sia un diritto dell’Uomo; ma l’hanno letto l’articolo sul NYT? Cerf dice che è compreso in altri diritti, quelli citati nel post.

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