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diritto delle nuove tecnologie e altro
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21 Gen 12 23 e 24 febbraio 2012: astensione avvocati

Cosiddetto “sciopero” proclamato dall’OUA (Organismo Unitario dell’Avvocatura) per protesta contro le liberalizzazioni “selvagge” volute dal Governo Monti.

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06 Gen 12 Internet e diritti dell’Uomo: un falso problema UPDATED

Ieri ho scritto una cosina su Giornalettismo circa le affermazioni di Vinton Cerf in ordine al diritto all’accesso ad Internet.

Riassunto essenziale: Cerf nega che il diritto de quo sia un diritto umano (più correttamente, nella prospettiva linguistica ricordatami da un amico, “diritto dell’Uomo”) e il suo pensiero può essere riassunto in una sola frase “technology is an enabler of rights, not a right itself”.

Le ragioni del sì, dell’opposta tesi, sono note e, volendo rimanere anche soltanto in Italia, partono dall’iniziativa di Stefano Rodotà con il supporto di Wired.it per arrivare ad un disegno di legge presentato al Senato e volto all’introduzione, nella Costituzione, di uno specifico art. 21-bis riservato alla Rete.

Le motivazioni del fronte del sì sono nobili, non si discute. Purtroppo, però, c’è il classico equivoco di fondo: chi (come me) sta dalla parte del no, non vuole negare il diritto all’accesso ad Internet, ma lo ritiene già presente sia tra i diritti dell’Uomo internazionalmente riconosciuti che nelle Costituzioni di molti paesi.

Nella nostra, ad esempio, è pacificamente ricompreso nell’art. 21 il quale fissa il diritto alla libera espressione del pensiero e quello all’informazione; e questi ultimi stanno ad Internet come il fine sta al mezzo. Personalmente, credo che ciò non possa essere messo in dubbio.

In conclusione, malgrado i nobili motivi e gli autorevoli sponsor, l’iniziativa, oltre a non avere basi giuridiche nel senso meglio visto, rischia di essere mera propaganda.

Occupiamoci della concreta e quotidiana attuazione dell’art. 21 Cost., talvolta dimenticato anche nei nostri tribunali, usiamo meglio le nostra risorse umane.

Aggiornamento del classico poco dopo: leggo alcuni commentatori che affermano che Cerf neghi che l’accesso ad Internet sia un diritto dell’Uomo; ma l’hanno letto l’articolo sul NYT? Cerf dice che è compreso in altri diritti, quelli citati nel post.

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01 Gen 12 Il Web non è un nuovo Far West

Sentenza interessante, da leggere. Nel “giro” giuridico, se n’è parlato intorno alla metà del mese scorso, ma la discussione è caduta quasi subito.
Interessante perché il ricorso è stato presentato direttamente dall’indagato (il titolare del sito sequestrato, a quanto si capisce anche estensore degli scritti ritenuti denigratori) e, verosimilmente, vergato dallo stesso (esorbita un po’ da certe rigidità da avvocato).
Interessante perché, pur non costituendo un trattato sul tema, dice (e, forse, era proprio il caso di sottolinearlo) che su Internet non si può fare quello che si vuole. Ci sono i diritti degli altri, da rispettare rapportandoli ai nostri.

31 Dic 11 Notizie (spero) utili di fine anno 2/2: WiFi libero

Negli ultimi giorni, Fulvio Sarzana di S. Ippolito ha seguito molto il caso della possibile proroga delle licenze per Internet point e affini. E già ad ottobre Marco Scialdone aveva commentato il possibile ritorno all’identificazione di utenti Internet di postazioni pubbliche non vigilate (Internet point, per esempio).

Fortunatamente, il pericolo è rientrato e da domani 1° gennaio 2012, il WiFi potrà dirsi completamente e definitivamente liberato: non ci sarà proroga.

Ma vediamo un po’ cosa è successo.

Molti ricorderanno il celeberrimo “decreto Pisanu”, un provvedimento voluto dall’allora Ministro dell’interno (da cui ha preso il nome) sostanzialmente per ragioni di antiterrorismo (eravamo proprio all’indomani degli attentati di Londra).

Tra gli altri interventi due specifici per Internet. All’art. 7 (questo il testo dopo la conversione):

- obbligo di licenza del questore per “chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie la cui esclusiva o prevalente attività consista nel mettere a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, oppure in cui siano installati più di tre apparecchi terminali”;

- obbligo di predisporre “misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 [v. il precedente punto] è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell’utente e per l’archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 122 e dal comma 3 dell’articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché [le] misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili”.

Le seconde disposizioni (monitoraggio, archiviazione e identificazione) erano già venute meno per espressa abrogazione attuata dal decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225.

Quanto all’obbligo di licenza, il termine originario (31 dicembre 2007) era stato più volte prorogato, sino al 31 gennaio 2011. Ecco, essendo venuta meno la previsione di un’ennesima proroga, con la licenza ci fermiamo alla mezzanotte di oggi.

Buon 2012.

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30 Dic 11 Notizie (spero) utili di fine anno 1/2: privacy e persone giuridiche

La notizia è confermata con la conversione in legge del decreto “Salva Italia”: la privacy delle persone giuridiche non esiste più.

Sì, va bene, l’affermazione è un po’ enfatica e terminologicamente non ineccepibile (la tutela dei dati personali non è soltanto privacy), però, nella sostanza, è corretta. Vediamo meglio perché, anche se ne avevo già parlato tempo addietro.

Sino al 5 dicembre 2011, la definizione di dato personale (art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. 196/2003) era questa:

b) “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

Con l’entrata in vigore del decreto salvatore, è diventata così:

b) “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

Ciò in quanto, tra le altre cose secondo me meno determinanti, il nostro decretone ha così stabilito, all’art. 40, comma 2, lett. a):

2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

a) all’articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole “persona giuridica, ente od associazione” sono soppresse e le parole “identificati o identificabili” sono sostituite dalle parole “identificata o identificabile”.

Dunque: i dati che identificavano le persone giuridiche (nonché gli enti e le associazioni) non sono più giuridicamente “personali”. Pertanto: possono essere liberamente trattati senza che eventuali abusi possano dirsi illeciti a fini “privacy”.

Con tre precisazioni.

La prima è che l’abuso di questi dati può, eventualmente, costituire comunque un illecito (penale, civile o amministrativo), ma soltanto se considerato al di fuori della disciplina dei dati personali.

Con la seconda si intende ricordare che le persone giuridiche (e gli enti e le associazioni) rimangono pur sempre “abbonati” ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. h), d.lgs. 196/2003. Il che significa, per esempio, che è ancora vietato il telemarketing selvaggio verso questi soggetti.

La terza serve ad avvertire che, ovviamente, persone giuridiche, enti e associazioni non sono esentate, per questa riforma, dal rispettare la disciplina sui dati personali, con gli adempimenti che ne possono derivare.

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28 Dic 11 Web e responsabilità dell’editore UPDATED

Risponde (civilmente) il proprietario-editore di un sito Web per il contenuto diffamatorio di uno scritto pubblicato sulle sue pagine?
E’ questo, in buona sostanza, il quesito sottoposto alla Consulta dai giudici del Tribunale di Alessandria.
Ne è sortita un’ordinanza che, in realtà, non ha fornito soluzioni (a cagione dell’irrilevanza della questione rispetto al giudizio alessandrino), ma il dato di spicco è che qualcuno (il Tribunale di Alessandria) non ha dato la cosa per scontata.  Da leggere.

Aggiornamento del poco dopo (come al solito…): colpevolmente, mi sono accorto tardi che ne aveva già parlato Marco Scialdone, peraltro ampiamente.

28 Dic 11 La crittografia svelata

Al netto dei soliti temi politici tipici de Il Fatto e di una certa confusione narrativa (dovuta, probabilmente, alla non perfetta conoscenza della tecnica), questa notizia del presunto “plagio” di un software è veramente interessante.
Non tanto per la cronaca di un avvenimento purtroppo non raro (i programmatori amano spesso copiarsi), ma perché il plagio riguarderebbe anche un sistema di crittografia.
Col il timore – e credo sia questo il punto più delicato – che certi archivi non siano così sicuri visto che la tecnologia sembra conosciuta.
Vedremo, magari si sgonfia tutto.

15 Dic 11 Una 600dpi per l’Ispettore Callaghan

L’ho letta e me ne sono innamorato all’istante

Correttamente i giudici di appello mutuano il concetto di arma impropria, indicativo di qualunque “strumento atto ad offendere” di cui sia vietato il porto “senza giustificato motivo”, oltre che dal disposto testuale dell’art. 585 c.p., comma 2, n. 2, anche dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, che per l’appunto definisce la nozione della categoria di oggetti che non è consentito (l’inosservanza del divieto integrando un reato contravvenzionale) portare fuori dell’abitazione senza un motivo giustificato, individuandoli (in uno a specifiche elencate armi “indirette”) in “qualsiasi strumento chiaramente utilizzabile, per circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”.

Ah, si parla di una stampante presa da un cassonetto.

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07 Dic 11 Moncler vs. Resto del Web: l’ordinanza (in HTML)

Già tempestivamente pubblicata (in pdf e insieme ad altri atti processuali) da Stefano Quintarelli, ecco la versione HTML dell’ordinanza patavina che ha cancellato il sequestro (per inibizione) di quasi 500 siti il cui nome di dominio “richiamava” i prodotti Moncler.
Su Penale.it.

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06 Dic 11 ZeusNews > Monti taglia anche la privacy

(da ZeusNews del 6 dicembre 2011)

2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) all’articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole “persona giuridica, ente od associazione” sono soppresse e le parole “identificati o identificabili” sono sostituite dalle parole “identificata o identificabile”.
b) All’articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole “la persona giuridica, l’ente o l’associazione” sono soppresse.
c) Il comma 3-bis dell’articolo 5 è abrogato.
d) Al comma 4, dell’articolo 9, l’ultimo periodo è soppresso.
e) La lettera h) del comma i dell’articolo 43 è soppressa.

Quello citato è il testo dell’art. 40, comma 2, del “decreto salva Italia” riguardante, nel particolare, la “riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese”.
Non si tratta di un intervento da poco: in poche parole, non esiste più il concetto di dato personale riferito a persone giuridiche, enti e associazioni. Dunque, quei dati che, sino ad oggi, erano tutelati, ora possono essere tranquillamente trattati senza che ne consegua alcunché.
Rimane l’unica consolazione che, come già qualcuno ha osservato, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni sono pur sempre “abbonati” come specificato dal Codice della privacy. Pertanto, manterrebbero sempre la possibilità di opporsi al telemarketing.

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