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Tag Archives: siae
L’iniquo scompenso
Equo compenso: lo vogliono proprio aumentare, malgrado le proteste.
Ma che cos’è l’equo compenso? La duplicazione (riproduzione) di un’opera dell’ingegno (un film, una canzone, ecc.) è normalmente riservata. Nel senso che vi possono procedere soltanto coloro che detengono il relativo diritto. Alla nascita tale diritto appartiene all’autore, ma, normalmente, viene ceduto a chi fa business, dunque all’editore.
La legge, però, ci consente di fare una o più copie private per uso personale, ovviamente se disponiamo dell’originale. Ma la stessa legge prevede che chi è titolare del diritto sia in qualche modo indennizzato. Appunto, con il compenso che la legge definisce “equo” in quanto calcolato in modo “equitativo”, non direttamente correlato al numero delle copie.
I supporti destinati alla copia digitale sono molteplici: hard disc, CD-DVD, chiavette USB, schede; ma anche tutti i dispositivi che hanno una memoria interna, cioè lettori Mp3 e… telefonini.
Su tutti questi oggetti si paga l’equo compenso che è sostanzialmente a carico dell’utente finale.
Ecco cosa potete vedere acquistando, ad esempio, un iPhone 5s
Perché non piace? Malgrado quanto diceva Padoa Schioppa, l’italiano ha una certa antipatia per tasse, imposte e balzelli vari. Nel nostro caso, però, c’e’ qualcosa di più. Provo ad elencare:
– i soldi vanno a finire alla SIAE, un ente già commissariato ed oggetto di numerose critiche;
– il ricavato viene ridistribuiti agli autori sulla base di criteri che premiano i grandi e penalizzano quelli piccoli;
– soprattutto, l’imposizione dell’equo compenso si basa sul falso presupposto che tutti coloro che usano supporti e/o dispositivi vi immagazzinino copie di opere protette. Anche la macchina fotografica che uso per le foto delle vacanze, per dire.
E ora vogliono pure aumentarlo.
Se la conosci la eviti
Su Facebook mi è appena apparso un messaggio pubblicitario abbastanza forte, quello nell’immagine.
Soundreef è un’iniziativa nota e non recentissima, ma l’argomento è sempre attuale, specie a fronte di questa nuova campagna pubblicitaria.
Cerco di riassumerla al di là delle faq pubblicate dalla società. Soundreef propone opere musicali indipendentemente da SIAE ente al quale, pertanto, non è dovuto nulla. Si paga soltanto a Soundreef, sembrerebbe somme decisamente inferiori. Ciò vale, ovviamente, anche per le opere gestite da altre collection society.
Apparentemente, tutto regolare.
SIAE, però, non ci sta, ti pareva. E insinua.
Sounreef, però, risponde.
E’ sempre un bel ripasso.
Perfect day (e autopromozione)
E’ arrivato il giorno fatidico, quello in cui l’AGCOM delibererà l’abusivo regolamento sul diritto d’autore online (e non).
Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito ci informa, peraltro, che Milano Finanza ha anticipato alcuni punti della bozza oggi in discussione. E ci sono non poche sorprese, ovviamente non bellissime.
Anche SIAE ha scelto il giorno giusto e ha visto bene di spendere i soldi degli associati per pubblicare, su alcuni quotidiani cartacei, un inutile avviso a pagamento a strenua e sgangherata difesa del provvedimento AGCOM. E’ consultabile anche sul sito SIAE.
Interessanti le firme (artisti ed enti) in calce: alla fine stanno sempre dalla parte dei propri milionari interessi.
Infine, un po’ di autopromozione: un mio articoletto su Guida al Diritto online col quale cerco di spiegare gli aspetti giuridici della questione, concludendo – lo dico sin d’ora – per l’insussistenza di un potere regolamentare in materia.
SIAE (ancora) commissariata
Giovanni Maria Riccio ci informa, su MediaLaws, del prossimo commissariamento di SIAE. E non è la prima volta, come sappiamo.
E’ sempre piu’ evidente che la gestione dei diritti d’autore e connessi è allo sbando, complici anche certe sacrosante decisioni a livello comunitario volte a favorire la concorrenza.
QUI la fonte ufficiale.
SIAE e correttezza dell’informazione
Leggo chez Guido di un comunicato SIAE circa il neo-pubblicato regolamento sul contrassegno SIAE che vorrebbe “rimediare” alla passata situazione di illegalità del contrassegno stesso.
Anche l’ultimo dei giuristi dilettanti capisce che quell’art. 1 comporterà mille pasticci perché è una norma subdolamente retroattiva laddove, almeno in penale, così non si fa…
Sì, perché SIAE parla di “temporaneo venir meno dell’obbligo del bollino”, ma così non è. Ancora, anche l’ultimo dei giuristi (anzi, qualsiasi persona conosca la nostra lingua) leggendo la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee potrà capire che l’obbligo (voluto dal nostro Stato) in realtà non è mai stato legittimo (tranne che per i supporti cartacei). Mai, appunto. Non parliamo di una breve parentesi.
Sul ripristino, poi, ci sarebbe anche da dire che non è stata notificata la norma principale che prevede l’obbligo (art. 181-bis l.d.a.), ma soltanto il regolamento (norma secondaria) che, peraltro, rilancia ampliando il novero dei supporti da vidimare. Il che lascia parecchi dubbi sull’efficacia della notifica.
In realtà, la palese ambiguità di queste nuove regole (in barba a principi elementari del diritto), si manifesta nell’offerta di contrassegni gratuiti “sostitutivi” (invenzione tutta di SIAE, mai scritta in una legge) che, però, servirebbe ad evitare disagi ad esercenti e consumatori.
Staremo a vedere. Putroppo, ultimamente, si naviga sempre più a vista.
Bollino SIAE: the comeback (?)
Grazie alla segnalazione di Enzo Mazza (sì, quello di FIMI) nei commenti (piuttosto turbolenti…) ad un post precedente, do notizia della pubblicazione del “nuovo” regolamento sul contrassegno SIAE.
Che mi risulta notificato alla Commissione UE, peccato che non vi sia notizia della notifica della norma primaria che prevede l’obbligo del contrassegno stesso, cioè dell’art. 181-bis l.d.a. Quindi, al momento, non posso dirmi certissimo del rinnovato obbligo. Approfondiremo (i contribuiti sono sempre graditi).
Comunque, il testo è QUESTO. Grazie alla memoria del Comune di Jesi perché l’IPZS (che pubblica la Gazzetta Ufficiale) rende disponibili i testi di legge soltanto per 60 giorni. A futura memoria.
Per il momento, segnalo in prima battuta la divertente (per così dire) norma “retroattiva” di cui all’art. 1, comma 2. Limpido esempio di ambigua tecnica legislativa. Che, probabilmente, farà danni.
Avviso ai vidimanti
Il compito di applicare il contrassegno, cioè di “vidimare” i supporti è affidato alla SIAE. Con sentenza in data 8 novembre 2007, in esito al procedimento C20-05, la Corte di Giustizia Europea ha attribuito valenza di “regola tecnica” alla disciplina nazionale in tema di contrassegno, affermandone la non opponibilità ai soggetti privati in difetto di perfezionamento, da parte del Governo Italiano, della procedura di informazione preventiva della Commissione Ue. Anche dopo la pronuncia della Corte di Giustizia Europea la Siae continua a prestare il servizio su base convenzionale.
Il passaggio è copiato e incollato da una pagina del sito SIAE. Mi sembra una precisazione recente. Ogni tanto visito il sito e, sino a poco tempo fa, non l’avevo visto. Potrei sbagliarmi, ovviamente.
Sta di fatto che, finalmente, SIAE qualcosa dice (malgrado abbia fatto ferma resistenza). Il fatto è che sotto quel passaggio sono riprodotte ancora le norme penali che sanzionano la mancata apposizione del contrassegno.
Per carità, quelle norme sono ancora vigenti, ma in violazione di direttive comunitarie, dunque illegittime, di fatto (e di diritto) congelate. Riprodurle così, soltanto con la precisazione di cui sopra (suppongo oscura per la maggior parte degli utenti, tant’e’ vero che, ancora l’altro giorno, mi ha scritto una persona per avere delucidazioni) è un passo insufficiente.
Vediamo se si riesce a fare di meglio.
FIMI risponde a SIAE
Si prendono per benino… FIMI risponde alla diffida SIAE e presenta un documento molto interessante che smorza non di poco la “notifica” alla Commissione Europea.
E se non metto il bollino?
Si parla ancora (a mio parere giustamente, nei termini che dirò) dell’illegittimità del contrassegno SIAE e delle conseguenze sia della pronuncia della Corte di Giustizia, sia di quelle della Cassazione penale. Se ne parla perché, alla fine, bisogna essere pratici.
Era una cosa che volevo fare io, ci hanno pensato anche altri ed hanno fatto benissimo a fare questa prova.
Un’email alla GdF, con un quesito semplice e secco: devo mettere il bollino sui miei CD autoprodotti?
La risposta è desolante, ma bisogna farci i conti. La GdF, che istituzionalmente ha compentenza in tema di proprietà intelletteuale, risponde laconicamente, copiando e incollando la norma della l.d.a., senza il minimo accenno alle novità che sappiamo.
Fa bene o fa male? Io dico che fa male, non rende un buon servizio al cittadino. Quanto meno, dimostra di non conoscere la legge (e quello che vi sta intorno). Cosa piuttosto grave se consideriamo che le FF.OO devono farla rispettare.
Però, è anche giusto fare i conti con la realtà perché noi giuristi possiamo scrivere tante belle parole, ma, alla fine, se ti arrivano i gendarmi a casa sono disagi, stress, spese, ecc.
Due chiarimenti:
– le norme incriminatrici che si fondano sul bollino sono sono state abrogate, non c’é stata depenalizzazione; sono, di fatto, non operative;
– un giorno, la notifica potrà andare a buon fine, ma si parla di una procedura lunga dei mesi e dagli esiti non così scontati (ci sono ancora problemi di libera circolazione delle merci);
L’atteggiamento di Scarichiamoli è senza dubbio pratico e realista. Spetta, poi, ai singoli accoglierlo o meno, farne una questione di principio o di quotidiano. Anche se certi silenzi, certe distorsioni, certi timori fanno piuttosto rabbia (so di service di masterizzazione che si rifiutano di stampare CD senza bollino, proprio per questo terrorismo psicologico latente).
Però, continuiamo a parlarne perché, forse, alla fine anche la GdF capirà che anche le stellette sono sottoposte alla legge e che, comunque, si devono tenere aggiornate.
Per quello che mi riguarda, non mancherò di segnalare, tempestivamente, l’eventuale notifica del bollino. Penso di essere stato sempre puntuale e obiettivo in queste cose.
SIAE: pensiamo al domani, con qualche precisazione
La SIAE annuncia che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha avviato le pratiche per la notifica del contrassegno SIAE. Finalmente, l’hanno capita. Bastava già la sentenza della Corte di Giustizia UE, ma, come sappiamo, la SIAE dapprima ha fatto finta di niente, poi ha diffuso una serie di notizie errate e fuorvianti (trovate tutto nella sezione Diritto d’autore di questo blog oppure con questo link-stringa di ricerca, inutile che ripeta).
E continua a farlo, QUI. Guido Scorza e Carmelo Giurdanella, rispondendo a SIAE, hanno già commentato su Punto Informatico. E sono d’accordo (sul rimborso, taccio per ignoranza). Soltanto, mi si consentito fare qualche pulce al comunicato SIAE del 18 aprile.
Si fa bene a ribadire che la duplicazione abusiva è sempre illecita (a prescindere dal bollino, che non è pertinente per ovvi motivi). Quanto meno non si dà una cattiva informazione a chi, nell’euforia del momento, potrebbe darsi alla duplicazione selvaggia, col rischio concreto di ritrovarsi i gendarmi a casa. Ma occorrono dei distinguo. L’abusiva duplicazione resta sanzionabile, ma… non sempre penalmente. Anzi, in alcuni casi esiste un diritto alla copia privata (col pagamento dell’equo compenso sui supporti) e a quella di sicurezza per il software. E’ una precisazione non da poco.
E, allora, ribadiamo un messaggio fondamentale: il contrassegno non è più (non è mai stato, perché non è mai stato notificato) obbligatorio per supporti contenenti audiovisivi, software e banche dati. Chi vi “ordina” di apporlo, minacciando anche sanzioni penali, vi imbroglia chiedendovi soldi non dovuti. E anche quando il contrassegno sarà notificato, la cosa non avrà effetto retroattivo. Per tacere delle questioni di libera circolazione di beni e servizi che, pur non trattate dalla Corte di Giustizia, secondo me rimangono ancora in piedi (e sono state oggetto delle conclusioni dell’Avvocato Generale).
Andiamo avanti col comunicato.
La Corte di Cassazione con tre sentenze ha stabilito che non costituisce reato la semplice assenza del contrassegno Siae sui supporti contenenti opere dell’ingegno. Per altro la stessa Corte ribadisce, in modo rilevante, che “era ed è vietata qualsiasi attività che comporti l’abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno” in violazione del diritto d’autore. Tali attività restano passibili di sanzioni penali.
Il virgolettato (e soltanto quello) è tratto dalla sentenza 13.810. Il resto, in particolare il riferimento al penale come conseguenza inevitabile, è invenzione della SIAE. Ed è falso perché, ad esempio, la riproduzione (intesa come duplicazione) di un CD audio realizzata senza scopo di lucro ha, eventualmente, mera rilevanza civile e amministrativa. L’ho già detto e lo ripeto.
Per ciò che concerne il contrassegno, la stessa Corte ha applicato, nella sua massima estensione, il principio proposto dalla Corte di Giustizia Europea, secondo cui il bollino Siae è qualificabile come regola tecnica.
La Corte di Giustizia non propone principi. Li impone con sentenza sulla scorta della legislazione sovranazionale. Poi, spetta al giudice del singolo Stato valutare se il principio possa servire al caso concreto. E ciò è stato fatto. L’estenzione del principio, poi, non è stata semplicemente “massima”. Era quella dovuta.
Questa regola, non essendo stata comunicata in via amministrativa dallo Stato Italiano all’Unione Europea, non è rilevante penalmente nei confronti dei privati, che non appongono il contrassegno sui supporti.
La regola tecnica non comunicata ha un’inefficacia che si estenda non soltanto al penale, ma anche all’amministrativo e al civile. Ecco perché, giusto per ribadire, la SIAE non può più chiedere la vidimazione.
La Corte di Cassazione, però, precisa come già detto, che se non costituisce reato la mancata apposizione del contrassegno, continua ad essere reato l’abusiva riproduzione, utilizzazione, commercializzazione di supporti pirata. Di supporti, cioè, che riproducano opere dell’ingegno senza l’autorizzazione dei legittimi titolari dei diritti: autori, produttori, artisti-interpreti, ecc. ecc..
E’ l’ennesima falsa affermazione; ed è anche reticente. SIAE non menziona minimamente le ipotesi di duplicazione penalmente irrilevanti. E così per l’utilizzazione. Sulla commercializzazione, penso che nessuno abbia avuto dubbi.
La Suprema Corte afferma che l’assenza del contrassegno continua a mantenere una sostanziale “valenza indiziaria della illecita riproduzione” e a segnalare in pratica, abusi in materia di proprietà intellettuale. Ma per stabilire l’esistenza di reati di pirateria, oltre al bollino, servono ulteriori elementi di accertamento. La presenza del contrassegno è, dunque, una garanzia utile ed efficace per eliminare ogni dubbio sulla legittimità dei prodotti, rimanendo in pratica la prova determinante che è stata chiesta alla SIAE la licenza per la riproduzione meccanica delle opere tutelate. Il bollino Siae nasce proprio come strumento d’immediata utilità, sia per i consumatori, sia per le Forze dell’Ordine: serve, infatti, a riconoscere facilmente i prodotti legittimi da quelli pirata e ad arginare il diffuso fenomeno della contraffazione di opere tutelate dal diritto d’autore.
Tutto questo bel discorso è, in realtà, estratto dal contesto del caso trattato dalla Cassazione. Però, la SIAE vuole renderlo come principio generale, sfacciatamente per rilanciare il suo (presunto) ruolo di garante della legge.
Ci sono molte precisazioni da fare. La SIAE pensa che, pur con gli imbarazzi del legalese, la gente non sappia leggere una sentenza. La verità è che la Cassazione attribuisce valore indiziario alla mancanza del contrassegno soltanto per le ipotesi dove lo stesso contrassegno non è elemento sostanziale. Non a caso, leggendo la sentenza 13.816, si potrà notare che per il reato di cui all’art. 171-ter, comma 1, lett. d), l.d.a, c’è stata una secca declaratoria “il fatto non sussiste”, senza alcuna indagine indiziaria.
Un fenomeno che, purtroppo, ha recato e reca danni ingentissimi agli autori, agli editori e all’ intera filiera dell’ industria culturale e che ha visto l’Italia più volte collocata nella “lista nera” dei Paesi a più alto tasso di pirateria per i supporti fisici (CD, DVD) contenenti opere dell’ingegno.
Queste sono considerazioni che non è possibile commentare perché penso che ognuno sia in grado di farsi un’idea.
Leggete e diffondente, per cortesia. Meme. La blogosfera unita penso possa fare più numeri del sito SIAE.