Category Archives: Diritto d’autore

Dacci oggi la nostra giustizia quotidiana: spunti per una riflessione

Di solito non parlo di casi che tratto personalmente in qualità di avvocato. Questa volta, però, faccio un’eccezione perché, come anticipato nel titolo, il caso concreto può condurre a riflessioni di carattere generale.

Bene. Mi viene notificato un decreto di citazione diretta per questioni, ovviamente penali, di diritto d’autore. Riporto i capi di imputazione relativi al mio assistito.

Imputato Tizio

a) per il reato di cui agli artt. 171, 171 bis della L. 633/41 mod. dalla L. 248/2000, perché deteneva: n. 95 films e 17.693 brani musicali in formato elettronico, illecitamente duplicati e contenenti programmi per elaboratore riproducesti fonogrammi di opere musicali e sequenze di immagini in movimento tutelate dal diritto d’autore

b) per il reato di cui all’art. 171 ter della L. 633/41 mod. dalla L. 248/00, perché poneva in commercio o comunque deteneva: n. 95 films e 17.693 brani musicali in formato elettronico; supporti contenenti fonogrammi di opere musicali e sequenze di immagini in movimento per i quali è prescritta l’apposizione di contrassegno della S.I.A.E.

Tutto vero, non è uno scherzo. Questa è la trascrizione fedele e integrale.

Penso che chi capisce un minimo di diritto d’autore si sia già messo le mani nei capelli.

Passino i film e i brani contenti programmi per elaboratore riproducenti fonogrammi, ecc. (questa è proprio pesante, eh…).

Passi il fatto che sono contestate condotte non sempre presenti nella legge.

Passino i tre articoli di legge letteralmente buttati lì, senza correlazione coi fatti contestati (sia per condotte che per opere tutelate) e, soprattutto, che contengono una messe di ipotesi delittuose e dal trattamento ben distinto.

Passi che, per quei fatti contestati nel marzo 2006, il contrassegno SIAE, come sappiamo, era certamente inopponibile.

Passi un corno!

Tre imputati, tre avvocati. Una collega che non si è presentata, un altro collega decisamente disorientato sulla disciplina applicabile. Insomma, che è Minotti che deve cercare di fare qualcosa e, in prima battuta, pensa ad una questione di nullità del decreto di citazione per indeterminatezza del capo di imputazione (art. 552, comma 1, lett. c) c.p.p., per i tecnici).

La pongo, il pm, ovviamente, risponde che le condotte sono precisamente individuate e che le norme di legge sono indicate, commi e lettere non servono. Sic!

I giudice guarda il decreto, fintamente mostrando padronanza della materia, neppure si degna di aprire un codice per controllare la legge (che non è quotidiana, lo capisco) e, speditamente, conclude avallando la tesi del pm.

Ora, quel giudice è una brava persona, cordiale ed educato. Non ti viene da maledirlo, però… non è stato un buon giudice. Penso che chi mastica la materia sia d’accordo con me.

La riflessione ad un livello più elevato e ancora più importante.

Ne parlavo l’altro giorno con una cara collega. Abbiamo, insieme, concluso che di fronte a certe storture della giustizia noi dobbiamo rimanere saldi sui nostri principi. L’avvocato non è un azzeccagarbugli, ma è il vero trait-d’union tra giustizia e cittadino. Ben più del magistrato. E qui non si deve cedere alzando le spalle.

Lei, però, a differenza di me si arrabbia anche e cerca di fare qualcosa (ha un ruolo istituzionale, a differenza di me). Beh, ha ragione lei. Colleghi, svegliamoci! Non è questione del singolo caso, non è per prendersela con quel magistrato (che, come detto, è una brava persona) e neppure con tutta la magistratura (qui non ci sono da fare battaglie di classe), ma di cercare di cambiare questa giustizia che non è al collasso soltanto per quello che, ogni anno (e pur giustamente), ci viene ripetuto all’apertura dell’anno giudiziario.

E i cittadini devono sapere. Ecco perché mi sono permesso di raccontare qui questa vicenda. Non drammatica (non parliamo di un omicidio), ma, comunque, significativa.

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No, sì, anzi no (post per geni del diritto)

Una decisione, non recentissima, della Cassazione che mi sembra sia passata un po’ in sordina.
Il caso concreto (anche se i processi per fatti commessi prima del 2000 penso siano già quasi tutti esauriti).
Classico ambulante extracomunitario sorpreso in un deposito di cd tarocchi, nel 1999.
Sino a quegli anni, venivano contestate le disposizioni specifiche del diritto d’autore (171 bis e 171 ter l.d.a., soprattutto), ma anche la ricettazione.
Poi è arrivata la legge 248/2000 che con il suo art. 16 ha fatto in modo che la ricettazione di quei supporti divenisse mero illecito amministrativo.
Alla fine, qualcuno si è accorto che era troppo comodo e, qualche anno più tardi (d.lgs. 68/2003), ha preso  l’art. 16 e l’ha fatto diventare art. 174-ter l.d.a. Con un testo quasi identico, ma non abbastanza, tanto che la Cassazione ha detto che, se l’uso non era privato, si poteva contestare nuovamente anche la ricettazione.
Dunque, uno potrebbe pensare: visto che il fatto era stato commesso quando ancora si contestava la ricettazione e considerato che, malgrado una legge “mediana” più favorevole, la ricettazione è nuovamente possibile, allora non si potrebbe pronunciare assoluzione. In sostanza, perché si è tornati al punto di partenza.
E invece no. Comunque, in virtù di quella depenalizzazione del 2000, l’imputato va assolto. Lo dice, come anticipato, la Cassazione fissando in principio valevole ben al di là del diritto d’autore.
In materia di successione di leggi penali, l’art. 2 comma terzo c.p. prende in considerazione tutti i mutamenti legislativi intervenuti, stabilendo che deve applicarsi la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo; pertanto, una volta che sia entrata in vigore una legge più favorevole, questa deve essere applicata sempre, anche se, successivamente, il legislatore ritenga di modificarla in senso meno favorevole, ripristinando le pene più severe previste da altra legge anteriore che la legge mitior aveva a sua volta modificato“.

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Detenzione di software in ambito professionale

Mi si perdoni la presunzione. Pur non originariamente mia, è una tesi che sostengo da anni, sia negli scritti che in tribunale: l’art. 171-bis l.d.a. punisce la detenzione di supporti contenenti software non contrassegnati (ferme restando le note questioni sul bollino) soltanto a condizione che vi sia uno scopo commerciale o imprenditoriale. Un libero professionista  iscritto all’albo non è un imprenditore, dunque non può essere sanzionato penalmente.
D’altro canto, il mero fatto dell’installazione di programmi non può far presumere la duplicazione da parte del professionista stesso, eventualmente anche in concorso con ignoti.
Finalmente, la sentenza della Cassazione, pubblicata su Penale.it. Pur non essendo ovviamente mia, la “dedico” ad una persona, che sa bene tutti i perché. E’ una pronuncia – come dire – Benedetta…

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Mediaset vs. Youtube: la decisione

Penso che molti abbiano avuto notizia della causa Mediaset vs. Youtube per la rimozione e/o il risarcimento correlato alla pubblicazione – ovviamente per mano dei vari utenti – di contenuti protetti dalla legge sul diritto d’autore. Parliamo di poco più di un anno fa.
Non voglio ricordare le spiacevolissime vicende che hanno condito la cosa. Sono irripetibili.
Però, non si può fare a meno di notiziare che oggi (cioè ieri) è arrivata la decisione romana che dà ragione a Mediaset.
Vorrei segnalarvi un articolo su Il Giornale che contiene un breve commento di Andrea (Sirotti Gaudenzi), qualcosa di giuridico.

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Copie private e di riserva

Andrea (Monti) su Ictlex pubblica un’interessante sentenza sul tema di cui al titolo del post.
Linko la sentenza e anche il suo commento. Su Usenet (it.diritto.internet) se ne sta parlando senza dare per scontate certe conclusioni.

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Libera arte in libera Internet? – UPDATED

SIAE annuncia quella che, a prima vista, sembra una rivoluzione.
Gli autori (rectius: i detentori dei diritti, direi) potranno scegliere di “sganciarsi” da SIAE (ove, ovviamente, l’abbiano incaricata di intermediare per loro) e gestire direttamente le proprie opere su Internet (ma anche via cellulare e altri media).
Sul Sole c’è anche qualcosa di più.
Sopra, però, ho parlato di rivoluzione soltanto a prima vista perché:
– “ad ultima vista” vorrei vedere il testo dell’annunciata regolamentazione;
– ricordo che, a prescindere dalla volontà dei detentori dei diritti, esiste già un minimo di possibilità di pubblicare su Internet senza, appunto, dover chiedere permessi e/o dovere una qualcosa; mi riferisco a quanto previsto dall’art. 70, comma 1-bis, l.d.a. sulla cd. “arte degradata” (anche se si attende da troppo tempo il relativo regolamento…).

Aggiornamento del 7 maggio 2009, ore 16.15: apprendo da Deborah De Angelis (indirettamente, per il tramite di Punto Informatico) che la “nuova” regolamentazione in realtà esiste già ed è il (pur recente) Regolamento SIAE (si veda l’art. 11). La novità, allora, è il registro di cui al comunicato sopra.
Comunque, la liberalizzazione appare un po’ burocratica e limitata negli effetti.
Visto che SIAE non è l’unico intermediario sul mercato, penso ci si debba augurare che anche gli altri svincolino un po’ gli autori. Non che sia indispensabile, ma la cosa renderebbe la distribuzione delle opere assai più flessibile rispetto ad oggi.

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SIAE e correttezza dell’informazione

Leggo chez Guido di un comunicato SIAE circa il neo-pubblicato regolamento sul contrassegno SIAE che vorrebbe “rimediare” alla passata situazione di illegalità del contrassegno stesso.
Anche l’ultimo dei giuristi dilettanti capisce che quell’art. 1 comporterà mille pasticci perché è una norma subdolamente retroattiva laddove, almeno in penale, così non si fa…
Sì, perché SIAE parla di “temporaneo venir meno dell’obbligo del bollino”, ma così non è. Ancora, anche l’ultimo dei giuristi (anzi, qualsiasi persona conosca la nostra lingua) leggendo la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee potrà capire che l’obbligo (voluto dal nostro Stato) in realtà non è mai stato legittimo (tranne che per i supporti cartacei). Mai, appunto. Non parliamo di una breve parentesi.
Sul ripristino, poi, ci sarebbe anche da dire che non è stata notificata la norma principale che prevede l’obbligo (art. 181-bis l.d.a.), ma soltanto il regolamento (norma secondaria) che, peraltro, rilancia ampliando il novero dei supporti da vidimare. Il che lascia parecchi dubbi sull’efficacia della notifica.
In realtà, la palese ambiguità di queste nuove regole (in barba a principi elementari del diritto), si manifesta nell’offerta di contrassegni gratuiti “sostitutivi” (invenzione tutta di SIAE, mai scritta in una legge) che, però, servirebbe ad evitare disagi ad esercenti e consumatori.
Staremo a vedere. Putroppo, ultimamente, si naviga sempre più a vista.

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Puglia creativa: Bari, 23 aprile 2009

Segnalo un interessante appuntamento sul tema delle risorse intellettuali e sviluppo. Molto lavoro dietro l’evento si deve all’instancabile Adriana Augenti (con la quale, peraltro, abbiamo tentato di coinvolgere un grosso nome imprenditoriale, purtroppo senza successo, anzi manco mi hanno risposto a ben tre mail… cafoni…).
La terra pugliese mi è molto cara, ma non potrò esserci. Se volete fare un salto voi… QUI.

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The Pirate Bay: guilty, guilty, guilty, guilty

Appena diffusa la condanna dei ragazzi di The Pirate Bay: un anno di reclusione ciascuno e quasi 4 milioni di dollari di risarcimento.
QUI i particolari.

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Bollino SIAE: the comeback (?)

Grazie alla segnalazione di Enzo Mazza (sì, quello di FIMI) nei commenti (piuttosto turbolenti…) ad un post precedente, do notizia della pubblicazione del “nuovo” regolamento sul contrassegno SIAE.
Che mi risulta notificato alla Commissione UE, peccato che non vi sia notizia della notifica della norma primaria che prevede l’obbligo del contrassegno stesso, cioè dell’art. 181-bis l.d.a. Quindi, al momento, non posso dirmi certissimo del rinnovato obbligo. Approfondiremo (i contribuiti sono sempre graditi).
Comunque, il testo è QUESTO. Grazie alla memoria del Comune di Jesi perché l’IPZS (che pubblica la Gazzetta Ufficiale) rende disponibili i testi di legge soltanto per 60 giorni. A futura memoria.
Per il momento, segnalo in prima battuta la divertente (per così dire) norma “retroattiva” di cui all’art. 1, comma 2. Limpido esempio di ambigua tecnica legislativa. Che, probabilmente, farà danni.

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