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Se l’autoproduzione non è punibile

Un’altra sentenza che “grazia”, pur con argomenti giuridici condivisibili, il “traffico” di immagini pornografiche autoprodotte tra minorenni.
Non è punibile la cessione di detto materiale posta in essere dallo stesso minore ritratto che ha autoprodotto i materiali.
A mio modo di vedere, anche come genitore, la cosa rimane pur sempre censurabile perché le immagini posso circolare in modo del tutto imprevedibile (o anche prevedibile).
Quindi…
Su Penale.it la sentenza 11675/2016 della III sezione penale della Cassazione.

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Neutralità

“Il semplice utilizzo di programmi P2P (es.: Emule) non prova la volontà di diffondere materiale pedopornografico (art. 600 ter, comma 3, c.p.)”.
Quello appena riportato è il succo di una recente decisione della Cassazione.
In realtà non si tratta di un orientamento giurisprudenziale innovativo. Sin dal 2010, infatti, la Suprema Corte era giunta alle stesse conclusioni, con questa sentenza, quella realmente fondamentale sul tema. E, poi, c’è stata quest’altra.
Tutto abbastanza acquisito, dunque. Tuttavia, a mio avviso l’occasione è propizia per fare (o rifare) alcune riflessioni.
I rischi del P2P – ma, più correttamente, dovremmo dire del “file sharing” – sono noti da tempo. Personalmente, sette anni fa e più avevo scritto una cosina per Punto Informatico che aveva avuto un certo apprezzamento. Insomma, non sembravo l’unico paranoico.
Dopo un anno, infatti, una sentenza, pur di merito, si occupava della consapevolezza dell’upload automatico operato da alcuni programmi (nel caso di specie, l’imputato aveva usato WinMX) e condannava l’imputato.
Poi, fortunatamente, nel 2010 è arrivata, come visto, la prima sentenza della Cassazione che ha finalmente detto che non si può dare per scontata la consapevolezza di certe funzioni dei software. Con le menzionate conferme del 2011 e dei giorni scorsi.
Tutti i tre provvedimenti della Suprema Corte riportano un passaggio sostanzialmente identico di cui avevo già scritto nel 2011 e che credo sia bello da riportare anche perché dice una cosa non certo secondaria o banale. Leggiamo insieme

Si tratta, nei singoli casi concreti, di questione interpretativa abbastanza delicata, perché il sistema dovrebbe essere razionalmente ricostruito giungendo a soluzioni che tengano conto delle effettive caratteristiche e delle concrete modalità di utilizzo di programmi del genere da parte della massa degli utenti e che, nello stesso tempo, soddisfino l’esigenza di contrastare efficacemente una assai grave e pericolosa attività illecita, quale la diffusione di materiale pornografico minorile, cercando però di evitare di coinvolgere soggetti che possono essere in piena buona fede o che comunque possono non avere avuto nessuna volontà o addirittura consapevolezza di diffondere materiale illecito, soltanto perché stanno utilizzando questi (e non altri) programmi di condivisione, e cercando altresì di evitare che si determini di fatto la scomparsa di programmi del genere. Del resto, le due suddette esigenze ben possono essere entrambe soddisfatte perché, con indagini adeguate, è possibile accertare chi stia davvero agendo col dolo di diffondere e non solo con quello di acquisire e con la consapevolezza del vero contenuto dei file detenuti.

La morale, per me, è la seguente: la tecnologia è neutra e, pertanto, va difesa. Dimmi poco…

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Di tutto, di più

Più ripasso la l. 172/2012 (ratifica ed esecuzione delle Convenzione di Lanzarote) e più la trovo demenziale.

Una delle chicche è la definizione di “pornografia minorile” dove si ricomprende anche il simulato. Con buona pace del principio di offensività.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali

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Punibile la pedopornografia virtuale?

Premetto che le sentenze si commentano soltanto dopo aver letto personalmente le motivazioni, non certo sulla scorta del dispositivo e dei commenti sulla stampa.
Dunque mi accingo a scrivere due parole su questa notizia sul piano assolutamente astratto, pur in attesa di poter leggere il provvedimento intero.
Dal 2006 (l. 38/2006), a causa di norme sovranazionali, anche in Italia è punita la pedopornografia “virtuale” (e proprio il termine usato dalla legge).
Ecco la norma che ci interessa

“Art. 600-quater.1. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e’ diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”

Ora, io non conosco i fatti giudicati a Milano, ma mi sembra che non sia possibile prescindere dall’utilizzo di immagini di minori (o parti di esse) e che, pertanto, una rappresentazione grafica totalmente (e chiaramente) “finta” non sia punibile (specie allo stato delle tecnica). Ciò vale, anzitutto, per i fumetti.
Avevo scritto qualcosa qui, ai tempi.

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Ri-indagini – UPDATED

Non ho, all momento, particolari ulteriori rispetto a quanto riferisce, ad esempio, Repubblica, ma in questi ultimi giorni s’è stretta la morsa dell’ultima indagine siracusana in tema di pedopornografia.
La Procura di Siracusa non è nuova a queste iniziative. Con la collaborazione di Telefono Arcobaleno e con l’ausilio del NIT (un nucleo investigativo interforze) i magistrati aprono una nuova indagine almeno con cadenza annuale. Professionalmente, ne conosco altre due, ma so che non sono le uniche.
Siccome, da quanto capisco, parliamo di traffici via P2P (penso eMule), c’è da augurarsi che gli inquirenti abbiano considerato il fenomeno dei fake (file che riportano un nome non compatibile con il vero contenuto) perché in altri casi (ne ho parlato tempo fa su questo blog) c’è qualcuno che s’è ritrovato indagato proprio per sbaglio…

Aggiornamento del 6 maggio 2009: pare che ci sia stata una seconda fase/indagine.

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Come finiscono le cose

Ho appena avuto una bella notizia.
Un mio cliente era (lo è ancora, per la verità) indagato per pedoporno, precisamente per detenzione e diffusione (via eMule) di questi materiali illeciti. Per capirci, è l’indagine (una delle tante) di cui si è parlato in primavera, avviata dalla Procura di Savona. Qualcuno, si era anche pubblicamente lamentato per l’esistenza di fake, file dal titolo non inequivoco (o riferibile ad altro genere lecito), ma dal contenuto vietato. Anche il mio cliente aveva ipotizzato questa cosa (ma aveva preferito mantenere un profilo più basso per non essere additato) perché non è pedofilo, non lo è mai stato, neppure per “curiosità”.
Chiaro, però, che il fenomeno dei fake (che dovrebbe essere noto a chi opera nel settore), non ha alcuna rilevanza. Basta un solo monitoraggio, fatto un po’ così, e si finisce indagati, con tutto il materiale informatico sequestrato e con molte pene (anche economiche).
Poi, dopo l’analisi dei materiali, tutto si sgonfia perché nei reperti non c’è alcunché di pedopornografico. Dissequestro, richiesta di archiviazione e alla via così. Senza neppure tante scuse.

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Le leggi che verranno

Chi segue questo blog sa che, ogni tanto, faccio una ricerchina sui siti istituzionali per vedere un po’ le proposte di legge sui temi che ci interessanto. Con la nuova legislatura, poi, la questione si fa particolarmente interessante.
Premesso che il fatto della gioventù di questo Parlamento rende, al momento, indisponibili molti testi (saranno svelati tendenzialmente con l’assegnazione a Commissione), vediamo un po’ cosa ho trovato e che può essere significativo anche soltanto per il titolo della proposta.
Legendina: i disegni/progetti di legge sono preceduti da una lettera dove S sta per Senato e C per Camera.

S. 493
Sen. Piergiorgio Massidda (PdL)
Modifiche al codice penale e disposizioni per la lotta alla pedofilia
13 maggio 2008: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni
L’ennesimo ritocco-aggravamento delle relative norme anche riguardanti Internet?

S. 533
Sen. Felice Casson (PD)
Modifiche all’articolo 51 del codice di procedura penale in materia di funzioni del G.I.P. e del pubblico ministero, in ordine ai reati di criminalità informatica, di prostituzione minorile e di pedopornografia
14 maggio 2008: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni
Questo, probabilmente, è un correttivo (peraltro annunciato) alla ratifica della Convenzione di Budapest. E’ stata introdotta la super-Procura distrettuale per i reati informatici, ma il G.I.P. è rimasto lo stesso, quello ordinario e di circondario. Con non pochi problemi pratici. Incidentalmente, faccio notare che il Sen. Casson era relatore al Senato della suddetta ratifica e ne aveva cantato le lodi, senza fare appunti. In questo frangente, si fa chiaro (e giusto) portatore delle istanze della magistratura. Ma poteva pensarci prima…

S. 664
Sen. Alessio Butti (PdL)
Norme per la corretta utilizzazione della rete INTERNET a tutela dei minori
22 maggio 2008: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni
Il titolo mi sembra eloquente. Giuste preoccupazioni. Ma come si farà fronte? Rischiamo di ritornare all'”adescamento” anche tra minori? Vedremo…

C. 186
On. Marco Beltrandi (PD)
Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di archivi audiovisivi degli enti pubblici e di riproduzione privata dei fonogrammi e videogrammi dai medesimi messi a disposizione del pubblico
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Un classico, già noto in passato. Sarebbe un grande passo verso la piena diffusione della cultura, senza passare da Youtube…

C. 187
On. Marco Beltrandi (PD)
Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di comunicazione di opere al pubblico da parte di persone fisiche che scambiano archivi attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro, nonché di riproduzione privata dei fonogrammi e videogrammi dalle medesime messi a disposizione del pubblico
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Direi legalizzazione del file sharing e usi personali in genere

C. 257
On. Matteo Mecacci (PD)
Norme in materia di raccolta, uso, conservazione e cancellazione di dati georeferenziati o cronoreferenziati, contenenti identificatori univoci di utente, effettuati mediante apparecchiature automatiche
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Il titolo non è chiarissimo, ma ho motivi di ritenere che riguardi la data retention, anche telematica

C. 557
On. Renzo Lusetti (PD)
Disposizioni per contrastare la pratica dell’invio di messaggi elettronici commerciali indesiderati
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Evidentemente, una legge antispam

C. 562
On. Renzo Lusetti (PD)
Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione allo sviluppo di formati open standard
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Ancora un classico, già visto nelle passate Legislature. Il fatto è che non passa la “filosofia” che ci sta dietro. La vedo dura, ancora una volta.

Commento generale: dai titoli, le proposte del PD sembrano decisamente più interessanti e rivolte a libertà e cultura. Beltrandi è sempre molto attivo, come in passato.

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File sharing e condivisioni automatiche

La storia riassunta in breve.
Tizio viene monitorato dagli investigatori i quali accertano che, usando WinMX, ha in condivisione diversi file pedopornografici.
Dopo le perquisizioni e i sequestri “di rito” e a seguito di un’analisi dei reperti, si fa il processo e, verosimilmente, la difesa osserva che con quel client non si puo’ impedire la messa in condivisione che, di fatto, e’ automatica. Probabilmente, spera in un’assoluzione per mancanza di dolo.
Il giudice, invece, condanna (v. Altalex); e a leggere la motivazione, sembra che la decisione sia dipesa dall’accertata competenza tecnica dell’imputato. Come dire – e penso di non azzardare troppo – che se fosse stato un utonto forse l’avrebbe spuntata.
Beninteso che cio’ vale per tutte le condivisioni, non soltanto di pedopornografia, ma anche, ad esempio, di opere protette da copyright.
C’è, però, un passaggio che non mi convince completamente circa un diverso argomento.

“Infatti, aspetto di fondamentale importanza per quel che attiene alla valutazione della condotta posta in essere dal M.G., mentre Bearshare ed E-mule consentono, mediante appositi comandi, di eliminare la funzione di “upload”, impedendo così il prelievo di copie dei propri files, negando l’accesso agli altri utenti, temporaneamente o meno, anche alle cartelle di files che in precedenza si fosse scelto di condividere (creando così una sorta di sospensione o interruzione della condivisione in uscita dei dati in proprio possesso), le caratteristiche tecniche di WINMX non consentono il blocco, la sospensione o l’interruzione dell’upload, per cui una volta immessi i dati in proprio possesso nella virtuale disposizione degli altri utenti del programma, non è più possibile impedirne l’eventuale apprensione da parte dei terzi”.

Pur non necessaria per la decisione del caso concreto (che parla di altro client, come visto), non mi quadra una cosa. Non so Bearshare, ma il mulo mette in condivisione automaticamente (addirittura, anche soltanto una parte di file scaricato, dalla cartella file temporanei). La cartella di condivisione, di upload, coincide con quella dei completati. Dunque, l’assunto del giudice, sempre riguardo a eMule, è sbagliato. O sbaglio io?
O, forse, la sentenza, pur in modo non chiarissimo, fa riferimento a stop mirati, file per file oppure allo spostamento dei completati verso un’altra cartella.

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Pericoli concreti

Una sentenza che fara’ discutere, specie per questo passaggio (relativo a produzione di materiale pedopornografico – art. 600-ter, comma 1, c.p.)

In base a questa impostazione, i Giudici hanno concluso che, per il perfezionamento della fattispecie, necessita che la condotta dello agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto; la norma mira ad impedire la visione del minore ad una cerchia indeterminata di pedofili e, di conseguenza, non configura la ipotesi di reato la produzione pornografica destinata a restare nella sfera strettamente privata dello autore“.

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