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Le leggi che verranno

Chi segue questo blog sa che, ogni tanto, faccio una ricerchina sui siti istituzionali per vedere un po’ le proposte di legge sui temi che ci interessanto. Con la nuova legislatura, poi, la questione si fa particolarmente interessante.
Premesso che il fatto della gioventù di questo Parlamento rende, al momento, indisponibili molti testi (saranno svelati tendenzialmente con l’assegnazione a Commissione), vediamo un po’ cosa ho trovato e che può essere significativo anche soltanto per il titolo della proposta.
Legendina: i disegni/progetti di legge sono preceduti da una lettera dove S sta per Senato e C per Camera.

S. 493
Sen. Piergiorgio Massidda (PdL)
Modifiche al codice penale e disposizioni per la lotta alla pedofilia
13 maggio 2008: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni
L’ennesimo ritocco-aggravamento delle relative norme anche riguardanti Internet?

S. 533
Sen. Felice Casson (PD)
Modifiche all’articolo 51 del codice di procedura penale in materia di funzioni del G.I.P. e del pubblico ministero, in ordine ai reati di criminalità informatica, di prostituzione minorile e di pedopornografia
14 maggio 2008: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni
Questo, probabilmente, è un correttivo (peraltro annunciato) alla ratifica della Convenzione di Budapest. E’ stata introdotta la super-Procura distrettuale per i reati informatici, ma il G.I.P. è rimasto lo stesso, quello ordinario e di circondario. Con non pochi problemi pratici. Incidentalmente, faccio notare che il Sen. Casson era relatore al Senato della suddetta ratifica e ne aveva cantato le lodi, senza fare appunti. In questo frangente, si fa chiaro (e giusto) portatore delle istanze della magistratura. Ma poteva pensarci prima…

S. 664
Sen. Alessio Butti (PdL)
Norme per la corretta utilizzazione della rete INTERNET a tutela dei minori
22 maggio 2008: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni
Il titolo mi sembra eloquente. Giuste preoccupazioni. Ma come si farà fronte? Rischiamo di ritornare all'”adescamento” anche tra minori? Vedremo…

C. 186
On. Marco Beltrandi (PD)
Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di archivi audiovisivi degli enti pubblici e di riproduzione privata dei fonogrammi e videogrammi dai medesimi messi a disposizione del pubblico
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Un classico, già noto in passato. Sarebbe un grande passo verso la piena diffusione della cultura, senza passare da Youtube…

C. 187
On. Marco Beltrandi (PD)
Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di comunicazione di opere al pubblico da parte di persone fisiche che scambiano archivi attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro, nonché di riproduzione privata dei fonogrammi e videogrammi dalle medesime messi a disposizione del pubblico
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Direi legalizzazione del file sharing e usi personali in genere

C. 257
On. Matteo Mecacci (PD)
Norme in materia di raccolta, uso, conservazione e cancellazione di dati georeferenziati o cronoreferenziati, contenenti identificatori univoci di utente, effettuati mediante apparecchiature automatiche
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Il titolo non è chiarissimo, ma ho motivi di ritenere che riguardi la data retention, anche telematica

C. 557
On. Renzo Lusetti (PD)
Disposizioni per contrastare la pratica dell’invio di messaggi elettronici commerciali indesiderati
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Evidentemente, una legge antispam

C. 562
On. Renzo Lusetti (PD)
Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione allo sviluppo di formati open standard
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Ancora un classico, già visto nelle passate Legislature. Il fatto è che non passa la “filosofia” che ci sta dietro. La vedo dura, ancora una volta.

Commento generale: dai titoli, le proposte del PD sembrano decisamente più interessanti e rivolte a libertà e cultura. Beltrandi è sempre molto attivo, come in passato.

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Ancora sulla riforma dell’art. 70 l.d.a.

La notte porta consiglio e, soprattutto, la discussione fa bene.
Ieri sera, su Radio Città futura, delle modifiche all’art. 70 l.d.a. hanno parlato, di fatto, soltanto Folena, Guido Scorza e il sottoscritto.
Mi sembra che, allo stato, a parte il V-boy Beppe Grillo siamo tutti abbastanza concordi che un passo avanti è stato fatto nel senso che, prima, non si poteva riprodurre un’immagine o una musica in versione integrale (sulla qualità, vedremo poi). Ora sì, pur coi limiti che si vedranno. E l’ha capito bene anche Marco Conidi che, ieri sera, non sembrava contentissimo della cosa.
Purtroppo, dopo questa bella notizia, occorre passare a quelle brutte. In estrema sintesi, tutto è molto fumoso o non ottimizzato. Vediamo perché, analizzando il mitico “comma 1-bis) (rinvio anche ad un mio precedente post):
– la regola si applica soltanto a Internet, quindi non, ad esempio, a dispense o dispensine ancorché distribuite gratuitamente;
– la pubblicazione deve avvenire a titolo gratuito, dunque non in via onerosa (es.: una certa cifra per scaricare un certo contenuto, anche nell’eventuale forma dell’abbonamento);
– le opere contemplate sono soltanto immagini e musiche; sono, pertanto, escluse, giusto per fare il solito esempio, le opere letterarie che seguono il regime del pre- (e tuttora) vigente comma 1; va detto che Guido e Luca Spinelli stanno “wikieggiando” un progetto che contemplerebbe anche le immagini in movimento, dunque i film, i clip, ecc.;
– le opere devono essere a bassa risoluzione o degradate; ho già detto la mia al post segnalato, dunque non è il caso di ripetersi; anche in questo caso, Guido e Luca elaborano e sembrano voler escludere una definizione immutevole nel tempo; il prof. Tommaso Russo dà, da parte sua, indicazioni tecniche sul criterio relativo proposto (e non assoluto; es.: 72 dpi o 128kbps) che si basa su una certa diminuzione di qualità rispetto all’originale; approccio che ha il vantaggio di poter resistere allo scorrere (veloce) del tempo tecnologico;
– l’uso consentito alle condizioni della riforma è soltanto quello didattico o scientifico; e qui, francamente, mi sembra basti un Devoto-Oli o l’internettiano De Mauro, magari con un po’ di buon senso a condimento dell’insalata linguistica;
– l’utilizzo delle opere non deve essere a scopo di lucro; il che salva iniziative come Wikipedia (che è un’associazione senza fini di lucro), ma renderebbe comunque fuorilegge il blog che si paga le spese di pubblicazione con gli ads di Google realizzando un “lucro indiretto”; con Valentino Spataro siamo d’accordo e, considerato questo limite, propone di tirare dentro il salvagente della nuova norma anche queste realtà tutt’altro che rare (e’ una tesi sostenuta anche nel progetto Wiki), ma che non hanno essenza commerciale; il problema, però, è che se è vero che un blogger che non sia una blogstar (sono realmente poche) può racimolare non più di 20-30 euro al mese di ads, con quel solo mese si paga un anno di hosting decente, piattaforma CMS compresa; che dire di quegli undici mesi che avanzano e che, per dirla tutta, andrebbero dichiarati fiscalmente? Se si vuole ripagare il tempo che perde, è come volere un corrispettivo per la propria attività. Sbaglio?
Il vero punto di disaccordo tra me e Guido è, però, che io penso che il futuro decreto ministeriale dovrà tracciare soltanto i limiti degli usi didattici e scientifici, mentre lui ritiene che la norma secondaria dovrà occuparsi anche delle questioni tecniche risoluzione e degrado. Ricito la norma nella parte che ci interessa: “Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma”. In effetti, la lettera è un po’ ambigua e Guido mi cita la discussione in Commissione (pur scarna, sul punto). Mi riprometto di leggere il tutto, sono sempre a corto di tempo.
Anyway, la differenza non sarebbe poca e gia’ ora si svela critica: se avesse ragione Guido, il comma 1-bis – che, in caso di violazione, potrebbe portare anche a conseguenze penali – presenterebbe un problema di riserva di legge; se la ragione fosse dalla mia parte, ci troveremmo di fronte a regole non troppo tassative e, comunque, a possibili disparità in sede di singolo giudizio (perché in questo caso, sarebbe il giudice a decidere sulla misura di risoluzione e degrado).
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E se Folena avesse ragione?

Anzi, leviamoci il "se". Perche’, in fondo, non e’ che i politici hanno per forza totalmente torto, sempre.
PI (e non solo) pubblica la replica di Folena accusato, in buona sostanza, di aver tirato un colpo basso al diritto di fruire e diffondere la cultura.
C’e’ sempre l’articolo di PI che e’ un valido spunto e, ieri, anch’io ho fatto qualche piccola riflessione pur senza l’approfondimento che la questione meritava (cronica mancanza di tempo…). Personalmente, ero giunto soltanto ad una conclusione e, cioe’, che bassa risoluzione e degradazione sono paletti troppo ingombranti (e indefiniti).
Ora, vediamo meglio cosa e’ successo, senza pregiudizi.
Questo e’ il primo comma dell’art. 70 l.d.a.:
"1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali".
Altrimenti detto, con quella sola norma non si puo’ riprodurre integralmente un’opera. Al massimo se ne fa un riassunto o una citazione oppure se ne estrae un brano o una parte. Sempre per solo uso di critica o discussione. Alle condizioni indicate sono salvi anche i fini di insegnamento o di ricerca scientifica.
Ora, secondo alcuni il nuovo comma 1-bis limiterebbe questo primo comma. Lo rileggiamo insieme:
"1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma".
E’ vero? A questo punto, mi sono convinto di no e non sto a saltare sul carro di presunti vincitori (anche perche’ i diritti appartengono a tutti). Pur coi noti limiti, il comma 1-bis amplia certi diritti di riproduzione. E’ libera la riproduzione integrale dell’opera (pur in qualita’ ridotta). Prima c’erano limiti di carattere quantitativo e, comunque, tutto era molto discutibile per immagini e musiche. Adesso, se proprio vogliamo cavillare, c’e’ un nuovo limite (non aggiuntivo) di ordine qualitativo, ma non penso sia cosi’ pesante (se applicato ragionevolmente – v. la mia conclusione in calce).
Certo, la novita’ riguarda soltanto Internet (anche se non condivido questo limite), immagini e musiche (e non altre opere che seguono il regime del primo comma), ma un passo avanti, ancorche’ nel compromesso, c’e’. Penso sia fuori discussione e scusate la presunzione.
Vittoria dei diritti, dunque? No, non proprio, ma per motivi un po’ diversi da quelli letti in giro. Rimane, infatti, un problema non da poco: che ci sara’ qualcuno che tentera’ di fissare definizioni assurde (e tecnicamente non accettabili) di "bassa risoluzione" e "degrado". Vedremo.

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Posso essere un po’ confuso?

Premetto che, a differenza di tanti altri, non ho ancora le idee chiare sulla famosa riforma dell’art. 70 l.d.a. Probabilmente, si tratta di un mio limite.
Per quelli di fretta, segnalo PI dove c’e’ linkato quasi tutto in materia. E riporto il testo del comma 1-bis, quello incriminato.
1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma“.
Ho da fare poche considerazioni, per ora. Sono il sunto anche di una “mailata” (non si legga… “maialata” ;-), vuol dire che ci siamo scritti) con Stefano Quintarelli e una terza persona che ci ha stuzzicato sul punto.
Cosa significano “bassa risoluzione” e “degradate”?
Sulla bassa risoluzione occorrerebbe qualche elemento in piu’ perche’ chi dedice (e come) cos’e’ basso, medio e alto?
Degradata, se proprio vogliamo trovare il cavillo, e’ qualsiasi riproduzione di un originale non digitale (es.: la fotografia di un affresco), mentre per le opere originariamente digitali esistono tecniche senza compressione o lossless. Le compressioni lossy sono tutte in qualche modo degradanti, per definizione.
Pero’, un algoritmo destinato alla pubblicazione su Internet e’, di regola (e per tante ragioni, anche di banda), a “bassa risoluzione” e “degradato”.
Il fatto e’ che esiste anche l’eccezione di cui occorre tenere conto, come si puo’ sostenere, senza tema di smentita, che un’opera non e’ pianamente fruibile se non nella completezza dei suoi particolari. E infatti, allora, che senso avrebbe il Cenacolo in alta definizione?
Conclusioni: sto ancora cavillando sulla legge nel suo insieme (e Quinta ha gia’ scritto qualcosa), ma, in effetti, quel comma, che potrebbe giovare a Wikipedia, sembra, comunque, un limite alla diffusione della cultura, non da poco.
Ah.. poi, qualcuno ci dovra’ spiegare l’esatta portata dello scopo di lucro. Ad esempio, se riguarda un sito che pubblica qualche annuncio (ricordate il prof. romagnolo?).

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