Azzardo e monopolio

Non è un caso italiano, ma al nostro Paese può tranquillamente applicarsi

L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato
membro, come quella oggetto della causa principale, che subordina l’organizzazione e la
promozione dei giochi d’azzardo ad un regime di esclusività a favore di un unico operatore e che
vieta a tutti gli altri operatori, compreso un operatore stabilito in un altro Stato membro, di proporre
mediante Internet, sul territorio del primo Stato membro, servizi rientranti nel citato regime.

E’ il dictum della sentenza 3 giugno 2010 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee. Su Diritto.it, con un commento di Giulia Milizia.

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