Sed Lex > Diritto d’autore: cosa bolle in pentola

Premessina. A volte, con Paolo De Andreis siamo sincronizzati in modo inquietante. Ma, forse, e’ normale, considerata l’attualita’ che entrambi inseguiamo. Oggi mi e’ venuto da cercare un po’ quello che avevamo sospeso prima delle vacanze (i vari disegni di legge sul diritto d’autore) perche’ non tutti i testi ufficiali erano disponibili. Gli mando il pezzo e mi dice che stava proprio scrivendo sul disegno di legge Beltrandi sulla legalizzazione del P2P. Decidiamo di fare una sorta di collage: lui parla di Beltrandi, io del resto. Di seguito posto il mio Sed Lex. Poi, giusto per non pensare di aver scritto invano, metto anche quello che avevo buttato giu’ sulla proposta di Beltrandi 😉

(da Punto Informatico del 13 settembre 2007)

Roma – In questi giorni ho spulciato un po’ i siti del Parlamento ed ho trovato, finalmente, tutti i testi di alcuni disegni di legge annunciati negli ultimi mesi. Sono proposte molto interessanti da cui ho estratto le cinque principali.

Per motivi di completezza, partirei da aprile con il già noto disegno di legge (S-1461) del Senatore Bulgarelli in materia di P2P.
Incentrato sulla valorizzazione-celebrazione del fair use, prevede tre fondamentali modifiche:
– abrogazione del reato di messa a disposizione per via telematica (tale è il file sharing) anche senza dolo di lucro o profitto (la recente lettera a-bis dell’art. 171 l.d.a.) e reintroduzione del dolo di lucro (vantaggio patrimoniale) in luogo del dolo di profitto (anche semplice vantaggio morale) nell’art. 171-bis l.d.a. che fissa i reati in tema di programmi per elaboratore;
– rafforzamento del diritto di copia privata anche in forma digitale (attualmente, il diritto massimo è la copia analogica);
– liberalizzazione dell’uso didattico delle immagini pubblicate su Internet.
Si tratta di modifiche importanti ed apprezzabili. Peccato, pero’, che da un lato non si regolino anche le banche di dati come proposto per il software (banca di dati è anche un’enciclopedia multimediale come quelle usate dai ragazzi per le proprie ricerche scolastiche), dall’altro non si intervenga sulla disciplina civilistica (ma si veda, oltre, il ddl C-2973).

Il secondo disegno di legge (C-2682), figlio dell’on. Paola Balducci e altri, è parimenti di sicura attualità anche se, di primo acchito, sembra una mera modifica alle regole del processo civile senza attinenza con la Rete.
C’entra con l’affare Peppermint, pur non espressamente menzionato nella relazione, e riguarda una proposta di modifica dell’art. 156-bis l.d.a., introdotto per il recepimento della Direttiva 2004/48/CE (cd. “IPRED 1”).
Tre i punti principali:
– sostituzione del termine “prove” con quello di “indizi” (dunque, un più robusto onere della prova a carico del ricorrente);
– previsione dell’opposizione di terzo (attualmente non possibile);
– maggiori tutele per il trattamento di dati personali (in relazione si fa espresso riferimento all’acquisizione di indirizzi IP).
Penso che, malgrado gli esiti dell’ultima pronuncia sul caso Peppermint, siano modifiche auspicabili anche se, contrariamente a quanto detto nel disegno di legge, l’acquisizione di indirizzi IP in una rete P2P non è, giuridicamente, intercettazione.

Il terzo documento (ddl C-2774) presentato dall’On. Mascia e altri prevede una modifica meno articolata, comunque “rivoluzionaria” (ma, in fondo, “reazionaria”, come vedremo). In parte, riprende quanto voluto dal Senatore Bulgarelli.
Attualmente, come brevemente accennato, tra reati in tema di software (art. 171-bis) e quelli relativi alle altre opere (art. 171-ter) esiste uno scollamento non da poco: per i primi è sufficiente il dolo di profitto (mera soddisfazione morale anche non patrimoniale), mentre per i secondi occorre il lucro (vantaggio patrimoniale diretto). Ciò è disceso dalla l. 248/2000 che, appunto, ha abbassato la soglia di punibilità per gli illeciti penali riguardanti i programmi per elaboratore.
Con poco pertinenti (ma altamente demagogici) richiami al software libero, all’Italian Crackdown, alla pronuncia cagliaritana sul software datata 1996 nonchè alla più recente sentenza di Cassazione sullo scambio di materiali via ftp, si propone il ritorno al regime del lucro. Condivisibilissimo perchè, a mio modo di vedere, sanerebbe un’evidente disparità di trattamento in netto contrasto con l’art. 3 Cost. In più, va sottolineato che questo disegno di legge si occupa, giustamente, anche delle banche di dati di cui allo stesso art. 171-bis (il secondo comma).

Altro tema rilevante è quello trattato dal ddl C-2962 (On. Beltrandi e altri) presentato prima dell’estate: gli archivi audiovisivi degli enti pubblici (ad esempio, la RAI).
In Italia si moltiplicano le voci a favore di iniziative come quella presa dalla BBC che ha liberalizzato (ma non a scopo di lucro, ovviamente) molti contenuti propri creando il “Creative Archive”. Ma, qui da noi, c’è ancora qualche ostacolo giuridico di cui il disegno prende atto.
L’iniziativa si propone, allora, di allentare questi freni con un occhio di riguardo anche per la successiva distribuzione, non lucrativa, per i canali del file-sharing che tutti conosciamo.

È realmente difficile prevedere l’esito finale di queste proposte. Sicuramente, subiranno emendamenti più o meno sostanziosi anche per effetto dell’influenza dei poteri economici coinvolti.
Questa breve guida vuole essere soltanto un pro memoria per tenere d’occhio l’attività parlamentare, almeno per quanto puo’ emergere dai resoconti, con riferimento al diritto alla cultura.

avv. Daniele Minotti

(la parte non pubblicata sulla proposta di Beltrandi)

Il ddl C-2963 presentato sempre dall’On. Beltrandi ed altri si occupa, invece, degli aspetti civilistici del file sharing e della copia privata giungendo a riprendere quella tesi secondo cui chi meramente scarica non e’ perseguibile in alcun modo (penale, civile o amministrativo) in quanto gia’ paga l’equo compenso sul supporto di memorizzazione (e sui dispositivi di copia).

Nell’ottica della difesa dei diritti dell’uomo (in particolare quello alla cultura), il disegno di legge cosi’ si autopresenta nella relazione: “La proposta di legge in esame introduce nuove norme in tema di autorizzazione alla messa a disposizione del pubblico di archivi attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro. Si introduce un meccanismo analogo alle licenze collettive in vigore nei Paesi del nord Europa con l’obiettivo di delineare un quadro legislativo che promuova la capacità dei titolari dei diritti d’autore di sviluppare una nuova generazione di modelli di licenze collettive destinati agli utenti on-line, che siano meglio rispondenti alle esigenze del mondo informatizzato”.

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