SIAE: pensiamo al domani, con qualche precisazione

La SIAE annuncia che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha avviato le pratiche per la notifica del contrassegno SIAE. Finalmente, l’hanno capita. Bastava già la sentenza della Corte di Giustizia UE, ma, come sappiamo, la SIAE dapprima ha fatto finta di niente, poi ha diffuso una serie di notizie errate e fuorvianti (trovate tutto nella sezione Diritto d’autore di questo blog oppure con questo link-stringa di ricerca, inutile che ripeta).
E continua a farlo, QUI. Guido Scorza e Carmelo Giurdanella, rispondendo a SIAE, hanno già commentato su Punto Informatico. E sono d’accordo (sul rimborso, taccio per ignoranza). Soltanto, mi si consentito fare qualche pulce al comunicato SIAE del 18 aprile.
Si fa bene a ribadire che la duplicazione abusiva è sempre illecita (a prescindere dal bollino, che non è pertinente per ovvi motivi). Quanto meno non si dà una cattiva informazione a chi, nell’euforia del momento, potrebbe darsi alla duplicazione selvaggia, col rischio concreto di ritrovarsi i gendarmi a casa. Ma occorrono dei distinguo. L’abusiva duplicazione resta sanzionabile, ma… non sempre penalmente. Anzi, in alcuni casi esiste un diritto alla copia privata (col pagamento dell’equo compenso sui supporti) e a quella di sicurezza per il software. E’ una precisazione non da poco.
E, allora, ribadiamo un messaggio fondamentale: il contrassegno non è più (non è mai stato, perché non è mai stato notificato) obbligatorio per supporti contenenti audiovisivi, software e banche dati. Chi vi “ordina” di apporlo, minacciando anche sanzioni  penali, vi imbroglia chiedendovi soldi non dovuti. E anche quando il contrassegno sarà notificato, la cosa non avrà effetto retroattivo. Per tacere delle questioni di libera circolazione di beni e servizi che, pur non trattate dalla Corte di Giustizia, secondo me rimangono ancora in piedi (e sono state oggetto delle conclusioni dell’Avvocato Generale).
Andiamo avanti col comunicato.

La Corte di Cassazione con tre sentenze ha stabilito che non costituisce reato la semplice assenza del contrassegno Siae sui supporti contenenti opere dell’ingegno. Per altro la stessa Corte ribadisce, in modo rilevante, che “era ed è vietata qualsiasi attività che comporti l’abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno” in violazione del diritto d’autore. Tali attività restano passibili di sanzioni penali.

Il virgolettato (e soltanto quello) è tratto dalla sentenza 13.810. Il resto, in particolare il riferimento al penale come conseguenza inevitabile, è invenzione della SIAE. Ed è falso perché, ad esempio, la riproduzione (intesa come duplicazione) di un CD audio realizzata senza scopo di lucro ha, eventualmente, mera rilevanza civile e amministrativa. L’ho già detto e lo ripeto.

Per ciò che concerne il contrassegno, la stessa Corte ha applicato, nella sua massima estensione, il principio proposto dalla Corte di Giustizia Europea, secondo cui il bollino Siae è qualificabile come regola tecnica.

La Corte di Giustizia non propone principi. Li impone con sentenza sulla scorta della legislazione sovranazionale. Poi, spetta al giudice del singolo Stato valutare se il principio possa servire al caso concreto. E ciò è stato fatto. L’estenzione del principio, poi, non è stata semplicemente “massima”. Era quella dovuta.

Questa regola, non essendo stata comunicata in via amministrativa dallo Stato Italiano all’Unione Europea, non è rilevante penalmente nei confronti dei privati, che non appongono il contrassegno sui supporti.

La regola tecnica non comunicata ha un’inefficacia che si estenda non soltanto al penale, ma anche all’amministrativo e al civile. Ecco perché, giusto per ribadire, la SIAE non può più chiedere la vidimazione.

La Corte di Cassazione, però, precisa come già detto, che se non costituisce reato la mancata apposizione del contrassegno, continua ad essere reato l’abusiva riproduzione, utilizzazione, commercializzazione di supporti pirata. Di supporti, cioè, che riproducano opere dell’ingegno senza l’autorizzazione dei legittimi titolari dei diritti: autori, produttori, artisti-interpreti, ecc. ecc..

E’ l’ennesima falsa affermazione; ed è anche reticente. SIAE non menziona minimamente le ipotesi di duplicazione penalmente irrilevanti. E così per l’utilizzazione. Sulla commercializzazione, penso che nessuno abbia avuto dubbi. 

La Suprema Corte afferma che l’assenza del contrassegno continua a mantenere una sostanziale “valenza indiziaria della illecita riproduzione” e a segnalare in pratica, abusi in materia di proprietà intellettuale. Ma per stabilire l’esistenza di reati di pirateria, oltre al bollino, servono ulteriori elementi di accertamento. La presenza del contrassegno è, dunque, una garanzia utile ed efficace per eliminare ogni dubbio sulla legittimità dei prodotti, rimanendo in pratica la prova determinante che è stata chiesta alla SIAE la licenza per la riproduzione meccanica delle opere tutelate. Il bollino Siae nasce proprio come strumento d’immediata utilità, sia per i consumatori, sia per le Forze dell’Ordine: serve, infatti, a riconoscere facilmente i prodotti legittimi da quelli pirata e ad arginare il diffuso fenomeno della contraffazione di opere tutelate dal diritto d’autore.

Tutto questo bel discorso è, in realtà, estratto dal contesto del caso trattato dalla Cassazione. Però, la SIAE vuole renderlo come principio generale, sfacciatamente per rilanciare il suo (presunto) ruolo di garante della legge.
Ci sono molte precisazioni da fare. La SIAE pensa che, pur con gli imbarazzi del legalese, la gente non sappia leggere una sentenza. La verità è che la Cassazione attribuisce valore indiziario alla mancanza del contrassegno soltanto per le ipotesi dove lo stesso contrassegno non è elemento sostanziale. Non a caso, leggendo la sentenza 13.816, si potrà notare che per il reato di cui all’art. 171-ter, comma 1, lett. d), l.d.a, c’è stata una secca declaratoria “il fatto non sussiste”, senza alcuna indagine indiziaria.

Un fenomeno che, purtroppo, ha recato e reca danni ingentissimi agli autori, agli editori e all’ intera filiera dell’ industria culturale e che ha visto l’Italia più volte collocata nella “lista nera” dei Paesi a più alto tasso di pirateria per i supporti fisici (CD, DVD) contenenti opere dell’ingegno.

Queste sono considerazioni che non è possibile commentare perché penso che ognuno sia in grado di farsi un’idea.

Leggete e diffondente, per cortesia. Meme. La blogosfera unita penso possa fare più numeri del sito SIAE.

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7 Responses to SIAE: pensiamo al domani, con qualche precisazione

  1. Gianni says:

    Triste vedere (di persona) come alcuni commercianti nella mia zona non siano a conoscenza di questa “rivoluzione copernicana” sulla questione del bollino.

    Merito del silenzio mediatico immagino, anche se non immagino il motivo che spinga una testata giornalistica seria a tacere informazioni di pubblica utilità e indubbia rilevanza, proponendo invece servizi sui culi fotografati dai paparazzi e sui comunicati filo-demenziali di taluni politicanti.

  2. . . says:

    Ottima analisi, e anzi, personalmente, batterei ancor di più su un paio di vexatae quaestiones (copia privata/di riserva, lucro/profitto)… resta il fatto che, il bollino, difficilmente ce lo leveremo di torno: il che non è necessariamente un male, nella misura in cui lo si utilizzi (come incredibilmente suggerisce la SIAE stessa) unidirezionalmente, come prova di autenticità e mai del contrario.

    Ad ogni modo, vale lo stesso discorso che già feci per lo spot-indottrinamento “non ruberesti…”: il 656 c.p. esiste, e data la rilevanza anche istituzionale dei soggetti in questione, sono l’unico a pensare che si attagli al caso di specie?

  3. continuo a non capire perchè non vi sia traccia alcuna (se non un trafiletto a firma BenOld su Il manifesto di qualche giorno fa) di queste notizie sui media tradizionali. Qualcuno sa spiegarmelo?

  4. Daniele says:

    Forse perche’ e’ una botta economica mica da poco…

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