Tag Archives: captatori informatici

Astensione penalisti > 12 – 16 giugno 2017

Siamo alla quinta delibera di astensione della Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane.
I motivi permangono: il ddl Orlando con le sue sconcerie incostituzionali, cioè processo a distanza, prescrizione infinita, trojan di stato.
QUI la delibera.

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Astensione penalisti 20-24 marzo 2017

Cosiddetto sciopero, anche se sciopero formalmente non e’.
Sciopero per gli avvocati? No, direi _degli_ avvocati (ci perdiamo dei soldi) contro l’ennesima deriva contro i diritti, a sostegno della Costituzione (di cui, sino a pochi mesi fa, eravamo tutti esperti…), contro l’uso indiscriminato dei *trojan* di Stato (di cui, parimenti, sino a poco tempo fa erano tutti esperti).
E vediamo anche quanti *giuristi informatici* escono allo scoperto.
La delibera della Giunta UCPI.

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Parola alla difesa > Sui “captatori informatici” (autopromozione)

Qualche giorno fa è uscito il primo numero di “Parola alla difesa“, rivista penale bimesttrale voluta dall’Unione delle Camere Penali Italiane.
QUI si può scaricare il numero completo.
All’interno di esso c’è uno “speciale”, curato da Rinaldo Romanelli (che ringrazio anche per l’occasione datami), in tema di “captatori informatici”, argomento molto caldo del diritto penale dell’informatica.
Lo speciale, estratto dalla rivista, è QUI e c’è pure un mio piccolo contributo, in mezzo a tanti interventi notevolissimi che analizzano il tema veramente da tutti i punti di vista, anche con uno sguardo al futuro.
Da leggere, ecco.

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La Cassazione sui “captatori informatici”: “sì, ma, però”

Tutti ne hanno parlato, tanti l’hanno commentata, ancor prima di leggere le motivazioni (anche se, in parte, prevedibili, visto il dispositivo). Parlo dell sentenza n. 26889 delle sezioni unite penali della Suprema Corte, depositata lo scorso 1° luglio, in tema di “captatori informatici”.
Anche nell’editoria giuridica, pure quella “lato senso” fatta di iniziative di singoli, c’è quell’ansia da cronaca che spinge a dare la notizia subito, prima degli altri, in una vera e propria competizione tra autoreferenti dalla sententia precox che, però, se badiamo alla sostanza giuridica non ha alcun senso, anzi può essere dannosa. E’ stata una tentazione anche per me, talvolta.
Il diritto è sì attualità, ma non proprio mera cronaca. Altrimenti, si scade in certi spettacoli pietosi come quelli del voyeurismo giudiziario à la Quarto Grado.
E’ importante conoscere il più recente orientamento giurisprudenziale, ma con il solo dispositivo, se non si conoscono bene gli atti, fare a meno delle motivazioni è profondamente sbagliato; almeno da un punto di vista scientifico, se non vogliamo fare, appunto, mera cronaca e pavoneggiarci per aver dato per primi la notizia.
Detto ciò, cosa sono i “captatori informatici”? Si tratta di software, di fatto “malware” ovvero, più in popolarmente, “virus” o “trojan”, inseriti, segretamente, in dispositivi informatici/telematici, normalmente mobili, al fine di procedere ad intercettazioni. Insomma: vere e proprie “cimici informatiche” anche se, proprio per la mobilità dei sistemi su cui sono installati di solito, non sono fissi, ma possono captare ovunque siano trasportati.
Sulla carta, un software di quel genere, nelle sue versioni più complesse, può attivare non soltanto il microfono (caso più frequente e proprio dei “captatori”), ma tutte le funzionalità del dispositivo: la fotocamera, la radio GPS, le altre radio in genere. In pratica può letteralmente telecomandare il device.
Qui, ovviamente, parliamo di programmi installati a fini giudiziari, altrimenti staremmo a discutere di intercettazioni abusive, accessi abusivi, violazioni di domicilio, ecc.
Anche su quest’ultimo profilo, avevo già scritto tempo fa: QUI, QUI, QUI e anche QUI.
Ma, insomma, cosa ha detto la Cassazione? Premesso che l’attività è stata fatta rientrare nell’alveo delle intercettazioni “ambientali” (e non “telefoniche” o “telematiche”), secondo me, pur con argomentazioni non certo banali, i giudici di piazza Cavour hanno scelto una via non certo pacifica e un po’ salomonica.
Malgrado il legalese, credo che il principio sia chiaro per tutti “Limitatamente ai procedimenti per delitti di criminalità organizzata, è consentita l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti mediante l’installazione di un captatore informatico in dispositivi elettronici portatili (ad es., personal computer, tablet, smartphone, ecc.) – anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p., pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l’attività criminosa“.
La soluzione tecnologica è, dunque, valida soltanto per alcune classi di reati, non per tutti.
Questa la decisione della Suprema Corte. Sta di fatto, però, che molti sono dell’idea che occorrerebbe rivedere la disciplina in tema di intercettazioni perché così, senza norme specifiche, si rischiano abusi e interpretazioni un po’ stiracchiate.
E’ il solito problema: la legge che non riesce a stare dietro alla tecnologia, neppure quando è a maglie un po’ più larghe. E ciò vale soprattutto per la materia penale, tipicamente di stretta interpretazione.
Intanto, lo dico incidentalmente, si parla di un (quasi) misterioso convegno non pubblico durante il quale si è discusso proprio di una futura disciplina in materia.
Chissà che ne sarà sortito anche se i soliti ben informati sapranno già tutto.

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24, 25 e 26 maggio 2016 > Astensione avvocati penalisti

I penalisti protestano contro l’ipotesi di riforma sulla prescrizione, intercettazioni, processi a distanza e… anche captatori informatici.
Come da delibera UCPI.

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NeXtQuotidiano > Due cose che non sapete di Hacking Team

(da neXtquotidiano del 20 luglio 2015)

Della vicenda Hacking Team si è scritto veramente molto, sondando quasi tutti gli aspetti critici: sicurezza informatica, terrorismo, spionaggio, concorrenza, ecc. C’è un tema, però, che non mi sembra sia stato trattato adeguatamente. Tendiamo a credere che i clienti dell società milanese fossero soltanto Stati, magari anche ostili, ma non è così. Perché, pur senza gradi proclami, sono state scoperte fatture emesse a Carabinieri, Polizia Postale e GICO (Guardia di Finanza).

Ma è chiaro che difficilmente queste Forze dell’Ordine, che svolgono attività anche di polizia giudiziaria, agiscono d’iniziativa, specie intercettando (perché è di intercettazioni che parliamo). Mi sembra che nessuno abbia scritto o pronunciato la parolina magica: Magistratura. Che gli inquirenti chiedano sempre maggiori strumenti per accertare e perseguire reati è un dato di fatto. A tale proposito, mi sembra si possano possano menzionare due episodi recenti, passati un po’ in sordina, ma, secondo me, assai significativi, specie se letti insieme alle notizie concernenti Hacking Team.

La prima risale a qualche mese fa. Con la (solita) occasione dell’antiterrorismo (chi si ricorda il decreto Pisanu del 2005, anno del’attacco a Londra?), qualcuno prova a far passare norme che vanno ad incidere, non poco, sulla sfera privata dei cittadini, ben al di là delle indagini per terrorismo. A denunciare il tentativo di “legalizzazione” del virus di stato è Stefano Quintarelli, intervistato da Arturo di Corinto per Repubblica. Poi, fortunatamente, tutto è rientrato e il decreto è stato convertito senza l’inserimento di quelle temute e pesanti modifiche alla disciplina delle intercettazioni, anche telematiche.

La seconda notizia risale al mese scorso. Il 26 giugno la VI sezione penale della Cassazione deposita le motivazioni della sentenza 27100/2015 in tema di “virus/trojan di Stato” o “captatori informatici”. La sentenza, al di là delle raffinatezze giuridiche, dimostra che gli inquirenti hanno utilizzato strumenti illegali, vietati dalla legge, dalla Costituzione e delle norme sovranazionali, per spiare i cittadini. Con una piccola app installata sullo smartphone si è potuto prendere il completo controllo dell’apparecchio, spiando i cittadini ben al di là delle regole poste a regola delle intercettazioni. Sorge oggi il lecito sospetto che quegli strumenti fossero forniti proprio da società come Hacking Team (o simili) per il tramite delle Forze dell’Ordine cui è stata emessa fattura. La guardia contro gli abusi investigativi non deve essere abbassata, neppure quando passano per un apparentemente innocuo emendamento.

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