Se la duplicazione di file non è furto

Su Penale.it ho appena pubblicato un’interessante sentenza della Cassazione sulla rilevanza penale (anzi, direi proprio sull’esistenza) del “furto digitale”.
Con la duplicazione di file, infatti, non si spossessa il titolare e – cosa forse ancora più deflagrante, ma sacrosanta – i file non sono giuridcamente “cose mobili”.
Spossessamento e natura di “cosa mobile” sono entrambi presupposti del reato di cui all’art. 624 c.p.
Nella pubblicazione ci sono anche due link molto interessanti che confermano l’ineccepibilità della decisione in argomento.

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3 Responses to Se la duplicazione di file non è furto

  1. .mau. says:

    quindi dovranno fare nuovi articoli del codice penale, visto che quelli esistenti non sono applicabili?

  2. Daniele says:

    No, la relazione ministeriale parlava gia’ chiaro, ma e’ dura, per i giuristi vecchio stampo, rinunciare alla materialita’ delle cose e alle vecchie norme.

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