Per chi fosse interessato all’argomento (di “privacy”, in fondo) e temo siano molti, segnalo un’interessante sentenza in tema di telecamere “condominiali” anti atti vandalici (le cui registrazioni, per la verità, sono state utilizzate in un contesto molto più ampio).
Ecco la puntuale massima di Franco Stefanelli
Sono probatoriamente utilizzabili le videoregistrazioni di reiterati atti vandalici e di danneggiamento quando l’area interessata dalle videoregistrazioni ricade nella fruizione di un numero indifferenziato di persone e non attiene alla sfera di privata dimora di un singolo soggetto. Allorché le videoriprese si sono svolte tramite camera sita all’esterno, che inquadrava l’ingresso, i balconi e il cortile di un edificio, deve quindi escludersi una intrusione, tanto nella privata dimora, quanto nel domicilio, in quanto trattasi di luoghi esposti al pubblico, perché caratterizzati da uno spazio soggetto alla visibilità di coloro che vi si trovino. La percettibilità all’esterno fa venir meno le ragioni della tutela del luogo, anche se di proprietà dei privati, e l’utilizzo della videocamera potrebbe equipararsi ad una operazione di appostamento, senza dunque necessità alcuna di autorizzazione da parte della A.G.
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A me sembra che a ogni batter di campana, ognuno se ne esca con la sua versione di cosa la legge sulla privacy consente e cosa no…
Tanto per dirne una: dai luoghi di lavoro nei paraggi dei condomini (che so, una fabbrica di palloncini) le telecamere “oscurano” automaticamente le parti inerenti i condomini stessi, eppure si inquadrano zone esposte alla pubblica visuale che non necessitano postazioni elevate per esser visibili a chiunque passi per strada.