Macché furto… – UPDATED

Leggo su Repubblica (a firma Ernesto Assante e a proposito di file sharing): “che si tratti di “furto” è evidente, copiare una canzone senza pagare i diritti d’autore significa semplicemente privare i musicisti dei frutti del loro lavoro“.
Ed e’ il meme di tante campagne “di informazione” delle varie associazioni di major (che nessuna Autorita’ ferma).
Sara’ una mia deformazione professionale, ma copiare o scaricare (pur abusivamente) una canzone NON e’ furto per il semplice motivo che l’autore non viene spossessato dell’originale. Non e’ un sofisma giuridico (e potrebbe anche esserlo atteso il testo dell’art. 624 c.p.), ma una semplice questione di lingua italiana, di visione corretta della realta’.
Purtroppo, vedo che, sostanzialmente, le pene per i reati in tema di diritto d’autore sono coincidenti con quelle del furto. E la cosa mi preoccupa molto, giacche’ le condotte sono ben diverse e dovrebbero essere sanzionate in modo differente (v. art. 3 Cost.).

Aggiornamento del 31 gennaio 2008, ore 11.05: Giustamente, nei commenti, mi hanno chiesto qualche chiarimento. Spero che questa sentenza chiarisca bene il mio pensiero. Anche questa mi sembra pertinente.

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12 Responses to Macché furto… – UPDATED

  1. Anonimo says:

    Cosa intendi per “spossessato”? Perché una cosa è il possesso e una cosa è la detenzione. Puoi possedere un bene anche senza detenerlo.

  2. L p says:

    haha, beh lo hanno messo tra le virgolette, e poi dato che sono ignorante, penso a quando guttemberg invento la stampa e “rubò” un bene (il loro lavoro ormai OBSOLETO) senza detenerlo…l’esempio è calzante, oppure ho detto una grandissima boiata?

  3. Daniele says:

    @ Anonimo
    Ho fatto un piccolo aggiornamento del post, spero sia di aiuto.
    In pratica, intendevo dire che si ha furto (ex art. 624 c.p.) se chi detiene la cosa (non necessariamente il proprietario) ne e’ spossessato. In questo senso, in effetti, avrei fatto meglio a parlare di sottrazione.

  4. riccardo says:

    La differenziazione è tanto nota quanto effimera.

    Essendo le opere dell’ingegno beni immateriali (corpus mistichum), è ovvio che non può esserci sottrazione.
    Ma questo non significa che le condotte siano molto diverse.
    In entrambi i casi si ledono gli altrui diritti patrimoniali esercitando su un bene altrui attività non facenti capo ad alcun diritto.

  5. Daniele says:

    Lesione OK (non e’ questo il punto), ma ben diversa nel senso che, a mio parere, un conto e’ perdere la detenzione del bene (furto), un conto e’ vedersi sfuggire una possibile copia (duplicazione).

  6. riccardo says:

    Ma questo non accade per il tipo di condotta, ma per il tipo di oggetto: un bene immateriale.

    E’ l’oggetto ciò che fa la vera differenza, imho.

  7. Daniele says:

    Ma certo, nulla da dire. Ma il fatto che tu non venga del tutto privato del bene deve fare la differenza. Non hai una perdita patrimoniale del 100%, ma di una frazione. Penso si debba badare a questo.

  8. . . says:

    > Ma questo non significa che le
    > condotte siano molto diverse.
    > In entrambi i casi si ledono gli altrui
    > diritti patrimoniali

    Il fatto che ci si concentri sempre sugli aspetti patrimoniali è di per sè significativo: evidentemente gli aspetti morali (il diritto d’inedito, per dirne una, o il segreto) non interessano proprio a nessuno…

    E comunque, no: la lesione “patrimoniale” è del tutto diversa perché, con la sottrazione, si provoca un concreto danno emergente (eventualmente accompagnato dal lucro cessante se il bene è produttivo), mentre con la copia si ha -al più- la diminuzione di un’aspettativa del tutto teorica, che non raggiunge la soglia del lucro cessante, e probabilmente neanche della perdita di chance.

    L’uso stesso del termine “diritto” (pretesa ad un comportamento altrui) trae parzialmente in inganno: quello patrimoniale d’autore consta nel divieto per i consociati (salve le eccezioni di legge, ovviamente) di compiere atti incompatibili con la volontà dell’autore -e non certo in un presunto “credito” di quest’ultimo.

  9. riccardo says:

    Non ho capito da cosa deduci il mio disinteresse per i diritti morali.

    Comunque no: quando si risarciscono i danni ex 158 LdA si calcola sia il danno emergente che il lucro cessante.

    Fai solo penale? 🙂

  10. . . says:

    > Non ho capito da cosa deduci il
    > mio disinteresse per i diritti morali.

    Non ho parlato di disinteresse, ma di evidente focus un aspetto. E non mi pare d’aver inventato nulla: “si ledono gli altrui diritti *patrimoniali*” (ubi dixit…).

    Ad ogni modo, si trattava di una constatazione generale (falsificabile ma non ancora falsificata) e non certo di un appunto personale.

    > Comunque no: quando si risarciscono
    > i danni ex 158 LdA si calcola sia il
    > danno emergente che il lucro
    > cessante.

    Non ho scritto che non si calcola, bensì che non esiste.
    *In concreto*, non esiste, perché -IMHO, certo- non si raggiunge quel minimo di tangibilità richiesto dall’onus probandi (a carico del danneggiato).

    Aggiungerei che il 158 LDA è modellato sull’ipotesi di sfruttamento commerciale non autorizzato dell’opera (tanto che richiama, anche, gli “utili realizzati in violazione del diritto”), mentre qui si sta parlando di semplice *copia*, e dei suoi rapporti con la sottrazione.

    E appunto sulla semplice “copia” era -testualmente- incentrato il mio discorso: sul fatto che la concorrenza (doppiamente sleale) provochi i danni che dici, ovviamente, nulla quaestio.

    Per ultimo, ricordo che stiamo di fatto parlando di un diritto storico, perché ad oggi -con la copia privata da un lato e l’equo compenso dall’altro- l’equazione copia = danno dovrebbe essere serenamente archiviata.

    > Fai solo penale? 🙂

    Siamo già ai pungolamenti? 🙂

  11. riccardo says:

    > Comunque no: quando si risarciscono
    > i danni ex 158 LdA si calcola sia il
    > danno emergente che il lucro
    > cessante.

    Non ho scritto che non si calcola, bensì che non esiste.
    *In concreto*, non esiste, perché -IMHO, certo- non si raggiunge quel minimo di tangibilità richiesto dall’onus probandi (a carico del danneggiato).

    ** In concreto esiste proprio perché concretamente e regolarmente il lucro cessante viene calcolato e dunque risarcito.

    Aggiungerei che il 158 LDA è modellato sull’ipotesi di sfruttamento commerciale non autorizzato dell’opera (tanto che richiama, anche, gli “utili realizzati in violazione del diritto”), mentre qui si sta parlando di semplice *copia*, e dei suoi rapporti con la sottrazione.

    ** Ti devo smentire nuovamente, perché il 158 riguarda i diritti di utilizzazione economica (tutti: dunque anche il diritto di riproduzione, che non è necessariamente connesso con un’attività commerciale).
    Del resto nello stesso 158 non si parla di attività commerciale ma appunto di lesione dei diritti di utilizzazione economica, che è fattispecie ben più ampia.

    E appunto sulla semplice “copia” era -testualmente- incentrato il mio discorso: sul fatto che la concorrenza (doppiamente sleale) provochi i danni che dici, ovviamente, nulla quaestio.

    ** La “concorrenza sleale” può sussistere anche in assenza di attività commerciale da parte del danneggiante (quando nella LdA si parla di concorrenza non si intende la concorrenza tra imprese). Se tu riproduci un file e lo diffondi (gratuitamente) ledi i diritti di utilizazione economica e devi risarcire il danno.

    Per ultimo, ricordo che stiamo di fatto parlando di un diritto storico, perché ad oggi -con la copia privata da un lato e l’equo compenso dall’altro- l’equazione copia = danno dovrebbe essere serenamente archiviata.

    ** Finché c’è esercizio di un diritto non c’è illecito. Ma la mera riproduzione può ben avvenire anche al di fuori della copia privata, per cui perché mai l’equazione dovrebbe essere archiviata??

  12. . . says:

    [SNIP]
    > Se tu riproduci un file e lo diffondi
    > (gratuitamente) ledi i diritti di

    Ecco appunto: riproduci *e* diffondi.
    Il thread invece riguardava la differenza tra copia e furto: trovo un disco -non necessariamente “in vendita”- e lo rubo (sottraendolo al detentore), oppure lo copio (lasciandogli l’originale). Il danno potrà eventualmente dipendere dall’utilizzo indebito dei dati acquisiti: ma se per ipotesi, immediatamente dopo averlo rubato/copiato, perdessi il disco in un incendio, riusciresti a sostenere che il danno è stato identico nel furto come nella copia?
    E se si tratta di dati di nessun valore, col furto vi è pur sempre il danno emergente del supporto, con la semplice copia quale danno avrei arrecato? Che dire delle canzonette che non avrei, comunque, mai acquistato?

    Ormai è chiaro che parliamo di cose diverse, perciò è inutile proseguire nella polemica.

    Certo, se vuoi provare a dimostrare che “copia = mancato acquisto”, accomodati: ma finora non c’è riuscito nessuno…

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