Prendi una legge, trattala male

Tutto tace. Ne hanno parlato pochissimi. L’8 era uscita una timidissima ANSA. Poi, poco o nulla, almeno sui media tradizionali (vedi i vari quotidiani online). Soprattutto, imbarazza il silenzio della SIAE.
Io, però, penso sia doveroso domandarsi cosa (eventualmente) cambiera’ in penale. E cio’ che puo’ essere fatto soltanto in un modo.
Io penso che la legge sul diritto d’autore sia fatta veramente male. Tra le altre cose, ho sempre denunciato l’inopportunità di costruire una fattispecie penale su una “pecetta”.
Proviamo un po’, ora, a rileggere l’art. 171-ter, alla lettera d) quella che fa riferimento al contrassegno e riguarda i anche le ipotesi di detenzione di opere audio-video.
1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
[omissis]
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato.
Ecco, io ritengo che, dopo la decisione della Corte, non si possa non barrare la parte relativa al bollino. Del resto, è stato lo stesso giudice di Forlì-Cesena a ritenere la questione pregiudiziale…
Per adesso mi fermo qui, ma spero che ne nasca una discussione.
Posted in Diritto d'autore.

2 Responses to Prendi una legge, trattala male

  1. . . says:

    Mi permetto un “aggiustamento”: la parte barrata, io credo, dovrà rimanere eccome; solo che, cadutone il presupposto, finch’esso non venga ripristinato (e lo sarà, temo), la norma risulterà inapplicabile.
    Altimenti si rischia di finire come col 724 c.p.: eliminando la precisazione la fattispecie anziché restringersi si amplia…

    Piuttosto, la sentenza in parola fa specifico riferimento ai (soli) <<dischi compatti contenenti opere d’arte figurativa>>: occorrerà pertanto verificare se le medesime considerazioni (id est, mancata notifica) possano attagliarsi anche agli altri supporti e, se del caso, convincere i giudici a disapplicare la norma interna (quella che prevede l’obbligo di contrassegnare) in contrasto con la normativa europea, oppure si dovrà ricominciare tutto daccapo…

  2. Minotti says:

    Certo, il barrato era soltanto un modo per rendere coreografica la cosa nella misura in cui diventa inapplicabile. Del resto, la Corte non ha questo potere di cancellazione.
    Per il resto, se e’ vero che riguarda opere d’arte figurativa, e’ anche vero che investe tutta la disciplina sul contrassegno, vale a dire dal 181bis in giu’ (nel senso di quello che ne discende).
    Detto altrimenti, giustissimo cavillare (era quello che speravo), ma se la sentenza, come si comprende perfettamente dal testo, riguarda il contrassegno in genere come regola tecnica, penso sia applicabile a tutti i supporti che dovrebbero riportarlo.
    In margine, vengo a sapere (ma gia’ lo sospettavo) che quel procedimento penale era ante 248/2000. E, infatti, riporta la lett. c) che, oggi, e’ lett. d) (piu’ o meno).

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