Responsabilità penale dei provider

Dopo il lancio di ieri sera, le notizie, come da copione, invece di convergere si fanno sempre piu’ confuse.
Dopo il Corriere citato ieri sera, anche Repubblica, piu’ ampiamente rispetto ad Ansa, riferisce sulle indagini su Google.
Testualmente: “il reato di cui sono accusati ricalca la normativa riguardante l’omesso controllo da parte dei direttori di testate giornalistiche sui contenuti pubblicati. E questo, sulla base di una sentenza del Tribunale di Aosta del 2006 ha equiparato la figura del titolare di un blog a quella del direttore di un giornale”.
Che confusione!!!
Allora, per gli smemorati e/o meno attenti alle questioni giuridiche:
– la sentenza di Aosta e’ questa; meriterebbe, sul punto blogger=direttore, di essere impugnata direttamente in Cassazione, per essere impietosamente cassata; segnalo anche questo primo commento di Chicco Micozzi;
– il dovere di controllo da parte di un direttore di testata e’ una cosa (discende dalla legge sulla stampa e dall’art. 57 c.p., se e’ periodica, dall’art. 57-bis c.p., per l’editore o lo stampatore, se non e’ periodica – in tema di diffamazione c’e’ l’art. 596-bis c.p.);
– il dovere di controllo da parte del provider (rectius: del prestatore di un determinato di un servizio della società dell’informazione) e’ tutt’altra cosa e deriva dal d.lgs. 70/2003;
– questi due ultimi regimi giuridici sono incompatibili tra loro e, personalmente, ritengo che il pm stia pensando al secondo, non al primo;
– siccome alcuni Autori mi hanno citato, penso di non aver scritto grosse sciocchezze in questo articolo, del 2003, pubblicato su Interlex.
Fate voi.
Staremo a vedere.

P.S.: Nell’articolo di Repubblica sono citate anche le parole del Ministro Fioroni, peraltro gia’ anticipate, dalla stampa locale cartacea, durante una visita a Genova.
Cito: “Ritengo che la decisione della procura sia un motivo in più perchè il Parlamento riveda l’assetto normativo in materia. Come ho più volte sostenuto non possono esserci due pesi e due misure, uno per carta stampata e tv e uno per la rete internet. Il rispetto della dignità umana è uno solo. Il principio di responsabilità non può essere declinato a seconda del mezzo di trasmissione su cui viaggia un reato”.
Forte, eh…

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5 Responses to Responsabilità penale dei provider

  1. beppe.b says:

    anch’io nutro dei dubbi che il PM abbia aperto il procedimento sulla base dell’equiparazione del sito alla stampa. In realtà il PM non ha bisogno di motivare l’apertura di un procedimento (al massimo ipotizza un capo d’imputazione provvisorio): non vorreo che il rif. all’art.57 cp venga dall’avvocato dell’associazione (del quale ieri sono state riportate dichiarazioni più acconce ad una vittoria in cassazione …) Il problema è sull’applicazione del DLgs 70/03, che tra l’altro statuisce espressamente la mancanza di obblighi di filtraggio, ma contemporaneamente introduce obblighi di rimozione successiva

  2. Beppe, i tuoi commenti onorano sempre il mio blog. E non e’ una novita’. Grazie.

  3. etienne64 says:

    Che gioia incontrare l’interpretazione analogica in penale. Che bellezza siderale quel “mutatis mutandis” confessione totale del pieno rispetto del buon 14 preleggi.
    E il vecchio trifoglio delle posizioni di garanzia che si trasforma ad arbitri o del giudice in una folta edere piana di foglie e foglioline…. slurp… bellissimo.
    Finalmente abbiamo fatto carne tritata delle fesserie che ci raccontavano all’Università.
    Solo un dubbio: ma l’Enel, che fornisce energia elettrica al provider e quindi al blogger e quindi pure a sua zia, la vogliamo incriminare o la lasciamo delinquere impunemente? (Tacerò per amor di patria sulle gravi responsabilità del proprietario del suolo dove il server del provider posa la sua criminale base…)

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