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Ammazzare i blog per ignoranza

Da qualche giorno si è tornato a parlare di norme “ammazza blog”. Si tratta dell’ennesimo disegno di legge (il terzo in questa legislatura – circostanza che ritengo un po’ inquietante) in tema di diffamazione. Parliamo dell’iniziativa, come primo firmatario, dell’On. Dambruoso, in quota Scelta Civica, che si aggiunge ad altre due precedenti di analogo contenuto. Tutti i disegni di legge prevedono la cancellazione del carcere per la diffamazione a mezzo stampa o mediante altro mezzo di pubblicità (ad esempio, una pubblicazione telematica): che è cosa buona e giusta.

I problemi, però, sorgono con le altre proposte di modifica alle norme vigenti, in particolare circa obbligo di rettifica e responsabilità del direttore. Limitiamoci alla proposta Dambruoso perché sembra essere quello più penalizzante, specie per le pubblicazioni non professionali. Certi obblighi esistono già. Sono previsti dall’art. 8 legge stampa ed hanno per oggetto “le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità”.

La proposta di riforma vorrebbe eliminare commenti e risposte con quale ottimizzazione delle forme. E, sin qui, si può anche concordare. Il punto è che si vorrebbe allargare tale disciplina anche a tutti i “siti informatici, ivi compresi i blog”, comprimendo i tempi in sole 48 ore. Premesso che l’espressione “siti informatici” (a maggior ragione con la specificazione dei blog), riguarda anche le pubblicazioni non professionali, è equo pretendere anche da queste ultime realtà adempimenti così gravosi? Pur non potendosi negare un diritto alla rettifica, i più attenti osservatori della Rete ritengono di no. L’argomento, insomma, non può essere affrontato in modo così tranchant, indiscriminato. Sembra una questione elementare.

Un’altra proposta non meno critica è quella che riguarda la riforma dell’art. 57 c.p., cioè quello che, attualmente, prevede la punibilità del direttore per omesso controllo. In questo caso, non parliamo di blog o, in generale, di siti informatici. Ci riferiamo alla sola stampa, quella vera. Secondo una giurisprudenza sufficientemente acquisita, il direttore di una testata online non risponde per l’omesso controllo. Il disegno di legge, invece, riscrivendo la norma vorrebbe introdurla “se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. Sembra, pertanto, che la cosa riguarderebbe anche i commenti agli articoli.

Sta di fatto che, anche in questo caso, la proposta di legge non considera ciò che è risultato più volte evidente anche ai giudici della Suprema Corte e, cioè, che la vita di una redazione online è ben diversa da quella della carta stampata e che soltanto nel secondo caso può, di regola , rendersi possibile un vero controllo prima dell’uscita di un prodotto finito e immutabile. In definitiva, il vero punto critico di molte proposte di riforma come quella in esame sembra essere la solita scarsa conoscenza del mezzo tecnologico che si vuole normare, inevitabilmente foriera di iniquità.

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