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Ammazzare i blog per ignoranza

Da qualche giorno si è tornato a parlare di norme “ammazza blog”. Si tratta dell’ennesimo disegno di legge (il terzo in questa legislatura – circostanza che ritengo un po’ inquietante) in tema di diffamazione. Parliamo dell’iniziativa, come primo firmatario, dell’On. Dambruoso, in quota Scelta Civica, che si aggiunge ad altre due precedenti di analogo contenuto. Tutti i disegni di legge prevedono la cancellazione del carcere per la diffamazione a mezzo stampa o mediante altro mezzo di pubblicità (ad esempio, una pubblicazione telematica): che è cosa buona e giusta.

I problemi, però, sorgono con le altre proposte di modifica alle norme vigenti, in particolare circa obbligo di rettifica e responsabilità del direttore. Limitiamoci alla proposta Dambruoso perché sembra essere quello più penalizzante, specie per le pubblicazioni non professionali. Certi obblighi esistono già. Sono previsti dall’art. 8 legge stampa ed hanno per oggetto “le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità”.

La proposta di riforma vorrebbe eliminare commenti e risposte con quale ottimizzazione delle forme. E, sin qui, si può anche concordare. Il punto è che si vorrebbe allargare tale disciplina anche a tutti i “siti informatici, ivi compresi i blog”, comprimendo i tempi in sole 48 ore. Premesso che l’espressione “siti informatici” (a maggior ragione con la specificazione dei blog), riguarda anche le pubblicazioni non professionali, è equo pretendere anche da queste ultime realtà adempimenti così gravosi? Pur non potendosi negare un diritto alla rettifica, i più attenti osservatori della Rete ritengono di no. L’argomento, insomma, non può essere affrontato in modo così tranchant, indiscriminato. Sembra una questione elementare.

Un’altra proposta non meno critica è quella che riguarda la riforma dell’art. 57 c.p., cioè quello che, attualmente, prevede la punibilità del direttore per omesso controllo. In questo caso, non parliamo di blog o, in generale, di siti informatici. Ci riferiamo alla sola stampa, quella vera. Secondo una giurisprudenza sufficientemente acquisita, il direttore di una testata online non risponde per l’omesso controllo. Il disegno di legge, invece, riscrivendo la norma vorrebbe introdurla “se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. Sembra, pertanto, che la cosa riguarderebbe anche i commenti agli articoli.

Sta di fatto che, anche in questo caso, la proposta di legge non considera ciò che è risultato più volte evidente anche ai giudici della Suprema Corte e, cioè, che la vita di una redazione online è ben diversa da quella della carta stampata e che soltanto nel secondo caso può, di regola , rendersi possibile un vero controllo prima dell’uscita di un prodotto finito e immutabile. In definitiva, il vero punto critico di molte proposte di riforma come quella in esame sembra essere la solita scarsa conoscenza del mezzo tecnologico che si vuole normare, inevitabilmente foriera di iniquità.

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Senza parole

Non se ne può più. Dopo che l’intervento del buon Roberto Cassinelli aveva scongiurato ogni pericolo, la cosiddetta norma “ammazzablog” ritorna sempre in una proposta di riforma delle intercettazioni.
La bozza, questa volta, ha provenienza ministeriale (Giustizia, ovviamente) ed è, proprio per questo, ancora più inaccettabile.
Nella sostanza, ricordo i tratti principali della norma proposta:
– 48 di tempo per le rettifiche, senza contraddittorio, “sulla fiducia”;
– sanzione sino a 12.000 euro in caso di inottemperanza.
Termini che possono riguardare la stampa, ma non certo le realtà amatoriali.
Una norma scritta da persone radicalmente estranee alla realtà: e sono quelle che ci governano.

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L’ammazzaammazzablog

Con Roberto Cassinelli ci conosciamo da anni. Abbiamo un carissimo amico in comune, è un Collega ed è stato Consigliere del mio CDO.
Non ho avuto difficoltà ad ottenere un’intervista sul suo emendamento all'”ammazzablog” (il famoso comma 29 dell’art. 1 del ddl sulle intercettazioni). In una manciata di battute, chiarisce molte cose e – perdonatemi la presunzione – ha detto delle cose positive anche sulla mia interpretazione.
Alessandro D’Amato di Giornalettismo è stato sempre molto attento al tema. Ne abbiamo discusso ed abbiamo deciso di realizzare questa cosa insieme, a “reti unificate”.
QUI su Giornalettismo, qui sotto per il mio blog, appunto.

Anzitutto, quello che credo interessi ai più: si può confidare nell’approvazione del suo emendamento? In quali tempi?

L’emendamento in Commissione ha raccolto il sostegno di tutte le forze parlamentari, con l’esclusione dell’Italia dei valori. Pertanto, si può ragionevolmente pensare che in Assemblea non ci si discosti dal voto della Commissione. Quanto alla tempistica, credo che la prossima settimana potrebbe essere decisiva per il voto sul ddl intercettazioni.

Alcuni ritengono – ed io sono tra questi – che il testo originario, cioè quello facente riferimento generico ai “siti informatici”, non fosse applicabile, indistintamente, a tutte le realtà, ma soltanto alla “stampa” vera e propria, con tanto di registrazione, direttore, redazione, ecc. Ciò in considerazione della collocazione all’interno della l. 47/48 appunto sulla stampa. Cosa pensa di questa interpretazione?

Che può essere condivisa, ma non è l’unica: ciò significa che il dettato normativo del ddl, così com’è, lascia spazio a troppi dubbi.

Perché, dunque, ha inteso presentare l’emendamento?

Per evitare interpretazioni giurisprudenziali di senso opposto a quella poc’anzi illustrata. Già in passato abbiamo potuto appurare che i giudici, quando si tratta di tratta di internet, si consentono un ampio margine di manovra. È un rischio che il mio emendamento vuole scongiurare.

Sui media vi è molta confusione, anche relativamente al testo da Lei presentato, forse a causa di una Sua prima proposta formulata due anni fa e decisamente più gravosa rispetto a quella odierna. Può spiegarci gli effetti pratici della Sua nuova ipotesi di modifica?

L’obbligo di rettifica on-line varrà solo ed esclusivamente per le testate giornalistiche registrate. Tutti gli altri siti internet non dovranno preoccuparsene.

E’ noto a tutti i caso di Carlo Ruta, lo storico siciliano condannato, anche in appello, per stampa clandestina in relazione al suo blog. Vi è il pericolo che altri siti possano essere riconosciutistampa, pur senza essere registrati, e sottoposti alla disciplina della rettifica con le conseguenze di legge?

Tempo fa proposi di modificare la legge sulla stampa al fine di chiarire definitivamente che solo i siti delle testate giornalistiche, o i veri e propri quotidiani on-line, debbono essere considerati stampa e quindi registrati presso il Tribunale. La mia proposta di legge giace nel 2008 presso la Commissione cultura della Camera, senza che sia ancora stata esaminata. La sentenza del Tribunale di Modica, alla quale la domanda fa riferimento, dimostra che il problema esiste e va affrontato. C’è da dire pure, però, che il noto caso di Carlo Ruta è finora l’unico in un’Italia che conta un enorme numero di siti web gestiti amatorialmente.

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Play it again, Levi – 3 anni dopo

Io non credo che il ddl intercettazioni contenga norme ammazzablog, la mia posizione è nota.
Però, non ho alcuna difficoltà a segnalare l’iniziativa di Agorà Digitale alla quale auguro la più grande fortuna.
L’Associazione presieduta da Marco Cappato ha organizzato una  raccolta firme telematica per cercare di “disinnescare” certe regole che assumono come liberticide.
Si segnala anche l’elenco dei parlamentari che hanno proposto emendamenti alla norma. C’è pure il mitico Ricardo Franco Levi… amarcord
QUI gli emendamenti proposti.  Ecco quello proposto dal nostro, insieme ad altri

Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5.

Conseguentemente, al medesimo comma: lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5;

lettera e), capoverso, sostituire le parole: , ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: riconducibili a giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e soggetti all’obbligo di registrazione di cui all’articolo 5. 1. 910. Zaccaria, Giulietti, Levi, Corsini, Colombo, Pollastrini, Concia, Laganà Fortugno, De Biasi.

P.S.: Secondo me, è un buon emendamento.

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