Bancomat clonati e frode informatica

Con la sentenza n. 17748/11 depositata il 6 maggio scorso, la Cassazione (Sezione II Penale) sì è pronunciata sulla compatibilità del reato di frode informatica (art. 600-ter c.p.) con fatti di clonazione di bancomat (verosimilmente effettuati mediante i soliti skimmer installati sulle ATM) e successivo utilizzo.
A parte il fatto che, nuovamente (ma questa volta da parte della difesa), gli hacker sono sbrigativamente (quanto erronemente) identificati come criminali la cui occupazione tipica sarebbe quella di inturfolarsi nei sistemi altrui, la Suprema Corte smentisce la tesi difensiva secondo cui l’utilizzatore di bancomat clonati non entrerebbe nel sistema e, dunque, non sarebbe punibile ai sensi dell’art. 640-ter c.p.
Il testo della norma incriminatrice, per rinfrescarci la memoria.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

Personalmente, credo, comunque, che la frode informatica non comporti necessariamente intrusione.

Posted in Reati informatici and tagged , , .

One Response to Bancomat clonati e frode informatica

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *