P2P: USA vs. Italia

Ieri abbiamo saputo che la signora americana che era stata condannata a pagare una cifra astronomica per aver condiviso un po’ di file (senza alcun scopo di lucro), alla fine ha vinto contro le Major.
Ad esempio, QUI ne parla Alessandro Longo.
Buon per lei, sono contento. E aggiungo anche che chiedere tutti quei soldi ad una disoccupata è realmente poco intelligente (anche se, in un certo senso, “dimostrativo”).
Longo riporta anche l’opinione di Andrea Monti il quale riferisce di non essere a conoscenza di condanne (penali) nostrane a seguito di dibattimento. Confermo, per quello che so io.
La cosa che, però, mi preme ricordare è che in Italia la situazione è un po’ diversa.
In primis, c’è una legge che ho l’impressione sia di ben altro tono rispetto a quella americana (art. 171, comma 1, lett. a-bis, l.d.a.). Insomma, le regole italiane richiedono la “messa a disposizione con immissione nella rete telematica” che, pur con tutti i ragionamenti che ci siamo fatti qui e altrove, può anche rendere irrilevante l’effettivo scambio.
In secondo luogo, sempre qui da noi, non è il penale che spaventa (lo si può neutralizzare pagando una somma che, personalmente, ritengo accessibile, senza alcuna conseguenza sulla fedina penale), ma l’amministrativo (art. 174-bis l.d.a.).
Sappiamo di sanzioni amministrative di milioni di euro (avete letto bene) per P2P assolutamente personali, non lucrativi. Cercate in giro e ne avrete conferma.
Tutto ai sensi di legge (al di là del singolo caso che può essere contestato e/o smontato).
Penso, allora, che sia proprio il caso di focalizzarci su questo punto perché la legge proprio non va, è realmente folle.

P.S.: Se le parcelle riferite da Andrea (20-30 mila euro) sono vere, mi offro per una cifra non superiore a 15.000, consulenza tecnica compresa 😉

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3 Responses to P2P: USA vs. Italia

  1. mfp says:

    Io 3-4 anni fa ho cancellato la mia collezione di mp3… e da tempo avevo deciso di non usare software senza licenza… i video me li vedo e li cancello… preferisco non avere a che fare con gli avvocati 😉
    Tanto e’ una condizione temporanea…

  2. Marco says:

    Forse sbaglio ma nel caso citato l’azione è stata mossa in sede civile a titoli di risaricimento dei danni subiti (sia pur statutory damages).
    Da noi invece si passa per il penale e per le sanzioni amministrative, anche se qualcosa comincia a cambiare (vedi Mediaset vs. Google).
    Per il resto concordo in pieno con Daniele… da noi il diritto di comunicazione al pubblico ricomprende il diritto di mettere a disposizione del pubblico, quindi credo che si possa giocare poco sulla distinzione tra distribuire e rendere disponibile.

  3. Daniele says:

    Anche a me risulta il civile (forse dovevo specificarlo).

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