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Neologismi, soliti problemi

Qualcuno lo ha chiamato vademecum della nuova legge sul femminicidio (dopo la conversione del decreto-legge), ma, in realtà, si tratta di un documento nettamente critico, non meramente esplicativo.
Proviene dall’Ufficio massimario della Corte di Cassazione e, in effetti, viviseziona un testo non sempre chiaro e rigoroso come dovrebbe.
Le nuove norme prevedono anche un’aggravante al reato di frode informatica. Da parte mia, non amo espressioni come “furto d’identità”, “identità digitale” e simili anche perché non potendosi innestare su un certo sostrato, linguistico e giuridico, non possono entrare a far parte della nostra cultura.
Ma tant’è che le espressioni d’oltreoceano  sono sempre tanto suggestive…

P.S.: Curioso che una definizione di “furto d’identità” in realtà spunta miracolosamente fuori.

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Bancomat clonati e frode informatica

Con la sentenza n. 17748/11 depositata il 6 maggio scorso, la Cassazione (Sezione II Penale) sì è pronunciata sulla compatibilità del reato di frode informatica (art. 600-ter c.p.) con fatti di clonazione di bancomat (verosimilmente effettuati mediante i soliti skimmer installati sulle ATM) e successivo utilizzo.
A parte il fatto che, nuovamente (ma questa volta da parte della difesa), gli hacker sono sbrigativamente (quanto erronemente) identificati come criminali la cui occupazione tipica sarebbe quella di inturfolarsi nei sistemi altrui, la Suprema Corte smentisce la tesi difensiva secondo cui l’utilizzatore di bancomat clonati non entrerebbe nel sistema e, dunque, non sarebbe punibile ai sensi dell’art. 640-ter c.p.
Il testo della norma incriminatrice, per rinfrescarci la memoria.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

Personalmente, credo, comunque, che la frode informatica non comporti necessariamente intrusione.

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