Category Archives: Internet e stampa

Ddl editoria: one more thing

Pur consapevole di trattare un tema critico, francamente non avevo previsto certi sviluppi. Mi sembra che la questione sul ddl editoria sia andata un po’ oltre non soltanto rispetto alle mie  intezioni (sarebbe il meno), quanto con riferimento all’obiettività dei fatti.
Così, nel caso interessi, preciso meglio la mia posizione, per punti:
– ogni tanto faccio le mie belle ricerchine sui siti di Senato e Camera sperando di covare qualche bel disegno di legge rilevante in tema di telematica. A giugno mi ero accorto che, come promesso, Ricardo Franco Levi aveva ripresentato il “suo” ddl, ma il testo è stato reso pubblico soltanto di recente e l’ho trovato perché stavo revisionando Il Minottino;
– bene fa Luca Spinelli a ricordare che la cosa, comunque, non riguarderebbe soltanto i blog. Infatti, pensando alle mie cose, ho anche guardato a Penale.it che ha una redazione, dei banner e un editore. E vedremo un po’ cosa fare, se si presenterà la necessità di una decisione. Comunque sia, nei miei post ho parlato soltanto di blogosfera sia perché i lettori di questo blog sono prevalentemente blogger sia perché è lo stesso Levi, nella relazione al ddl, a parlare espressamente di blog (e visto che l’anno scorso proprio i blogger l’avevano massacrato);
– ancora, non sono convinto che la mera presenza di banner o ads obbligherebbe alla registrazione al ROC, ma l’ho già spiegato;
– appartengo probabilmente alla schiera degli ingenui perché non penso che il ddl sia un atto intimidatorio e/o di censura;
– e penso ciò anche perché, contrariamente a quello che si dice in giro, il ddl di questa Legislatura non è uguale a quello della scorsa; anzi, contiene, non soltanto per quello che ci interessa, significativi aggiustamenti; penso se ne debba dare atto come è giusto dire che Berlusconi non c’entra;
– e, comunque, sono assai poco paranoico perché, malgrado quel che può far comodo pensare, la punibilità (penale o civile) della diffamazione telematica è del tutto pacifica, esiste già a prescindere da questo ddl;
– verò è che l’applicazione del regime della stampa (ma occorrerà vedere con quali modalità concrete) comporta un aggravamento di pene e un dilatarsi di alcune responsabilità (direttore – che non si sa che fine farà con l’eventuale riforma -, editore e stampatore) ai limiti dell’attribuzione oggettiva, ma non si tratta, in concreto, di effetti così deflagranti come si pensa (il che non significa che siano da sottovalutare, ovviamente);
– detto tra noi, poi, il portare tutto su un server all’estero non garantisce, di per sé, l’impunità;
– in definitiva, le mie critiche puntano sull’assenza di chiarezza, su certe ambiguità, su una “generale genericità”; ma c’è da dire che il ddl prevede anche una delega per la riforma dell’intero settore e che, pertanto, la cosa dovrebbe essere valutata nella sua completezza (lo stesso reato di “stampa clandestina” potrebbe essere rivisto perché, oggi, fa riferimento alla registrazione presso il Tribunale); e anche se non sono d’accordissimo su una delega per una riforma così delicata;
– ché, poi, come ha fatto notare qualcuno mi sembra nei commenti, non è proprio detto che passi atteso che si tratta di un ddl di un Deputato dell’opposizione; ma è giusto tenere alta la guardia.

P.S.: a questo punto, penso proprio che dell’argomento si parlerà durante la tavola rotonda di domani, a Milano. Mi riferiscono di un’ottima affluenza, ma dovrebbero esserci altri posti.

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Play it again, Levi – UPDATED

Tempo addietro ho segnalato un remake del cd. “Levi-Prodi” di cui tanto si parlò un annetto fa.
Fresco fresco di assegnazione alla Commissione Cultura (sebbene in sede referente), ora è disponibile anche il testo del nuovo ddl (C-1269), ma va sempre seguita la scheda per monitorare gli sviluppi. Questa volta Ricardo Franco Levi, orfano del suo Governo, fa tutto da solo.
Si parte sempre dalla definizione di prodotto editoriale (art. 2):
1. Ai fini della presente legge, per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione o di intrattenimento e destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso.
2. Non costituiscono prodotti editoriali quelli destinati alla sola informazione aziendale, sia ad uso interno sia presso il pubblico.
3. La presente legge non si applica ai prodotti discografici e audiovisivi, fatti salvi i casi in cui tale applicazione sia espressamente prevista
“.
Purtroppo, come in passato, mi non pare di leggere distinguo.
Soltanto con riferimento all’iscrizione al ROC che “rileva anche ai fini dell’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa” (art. 8), si precisa che “sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione i soggetti che accedono alla rete internet o che operano sulla stessa in forme o con prodotti, quali i siti personali o a uso collettivo, che non costituiscono il frutto di un’organizzazione imprenditoriale del lavoro“.
In effetti, detta precisazione non esisteva nel testo del 2007. Pur apprezzando lo sforzo, mi sembra ancora poco. Da un lato perché la definizione di prodotto editoriale è, come ammesso anche nella relazione, generale e onnicomprensiva, dall’altro perché la formula dell’art. 8, che parla espressamente di responsabilità, mi sembra ancora ambigua e non diretta al punto. Altrimenti detto, sebbene il nuovo testo sia inequivoco nell’escludere certe responsabilità tipiche della stampa (direttore, editore, stampatore), può dirsi altrettanto per oneri come quello della registrazione la cui violazione potrebbe condurre al reato di “stampa clandestina” come accaduto a Carlo Ruta?
La mia risposta è… nì. Riporto il testo dell’art. 7: “l’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione è condizione per l’inizio delle pubblicazioni dei giornali quotidiani e dei periodici, e sostituisce a tutti gli effetti la registrazione presso il tribunale, di cui all’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Sono fatti salvi i diritti già acquisiti da parte dei soggetti tenuti a tale registrazione in base al citato articolo 5 della legge n. 47 del 1948“.
Se io, blogger, non ho un’organizzazione imprenditoriale (come succede nella stragrande maggioranza dei casi), non sono tenuto all’iscrizione al ROC (ai blog fa espresso riferimento anche la relazione). Se l’iscrizione al ROC è sostitutiva della registrazione della testata presso il Tribunale (che scomparirà?), allora posso dire di non essere tenuto all’una e all’altra. Ma questa tesi stenta non poco a venir fuori. Occorre un coordinamento di norme, viste anche nel loro insieme, non immediato, non alla portata di tutti. E quando la legge non è chiara, il pericolo è sempre dietro l’angolo.
In poche parole, io avrei cercato di essere più chiaro.
Questa la mia prima lettura della domenica mattina. Sono certo che altri sapranno approfondire.

Aggiornamento del 15 novembre 2008, ore 11:10: Aggiorno il post, una settimana dopo, perché, dopo l’articolo di Luca Spinelli su PI, il “caso” è montato parecchio sulla scorta di considerazioni che non condivido.
Visto che tutti linkano questo mio post e ben pochi si sono presi la briga di considerare anche le mie precisazioni a seguito del pezzo su PI, informo che il mio pensiero non è fatto soltanto di quanto scritto sopra, ma di altri due distinti post (e, comunque, dei relativi commenti a mia firma):
Non sono del tutto d’accordo
Ddl editoria: one more thing

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Cronaca e critica uti civis

Valeria Falcone mi invia una nuova infornata di sentenze da lei commentate. Ovviamente, in tema di stampa. So che l’argomento interessa, non soltanto a Carlo Felice. Trovate tutto a partire da QUI.
In particolare, ne segnalo una riguardante Internet. La Cassazione – nel caso qualcuno ne avesse sentita la necessità – ribadisce che anche in telematica occorre rispettare i classici termini di cronaca e critica: rilevanza sociale, verità e continenza (il “mitico” decalogo del giornalista – evidentemente non soltanto del giornalista). Ma i diritti di cronaca a critica esistono, per tutti e con qualsiasi mezzo.
Cito: “I diritti di cronaca e di critica, in altre parole, discendono direttamente – e senza bisogno di mediazione alcuna – dall’art. 21 Cost. e non sono riservati solo ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma fanno riferimento all’individuo uti civis. Chiunque, per tanto, e con qualsiasi mezzo (sia anche tramite internet), può riferire fatti e manifestare opinioni e chiunque – nei limiti dell’esercizio di tale diritto (limiti, da anni, messi a punto dalla giurisprudenza) – può “produrre” critica e cronaca“.

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Dicono di noi

The Register parla del caso Ruta. Pur con qualche inesattezza, ci meritiamo la berlina internazionale.

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Prove che non provano

Non sono l’avvocato di Carlo Ruta. C’è già in Collega che sono certo non si risparmierà anche per l’appello.
Mi occupo della cosa soltanto per motivi di studio e apprendimento professionale (oltre che come “cronista” sul tema dei diritti digitali).
Stavo studiandomi un po’ Web Archive-Internet Archive (e la sua WayBack Machine) che, talvolta, viene usato in campo giudiziario. Normalmente, come una sorta di “grande cache”, più grande di quella di Google, per provare l’esistenza e il contenuto di determinate pagine non più online (oppure aggiornate).
A parte che, come avvertono gli stessi padri, il servizio non garantisce alcunché (QUI i vari disclaimer), occorre ricordare che la sentenza di Modica si fonda, tra le altre cose, su degli accertamenti di PG che avrebbero dovuto provare la periodicità regolare di Accade in Sicilia.
Ma ci sono due problemi: il primo è che, anche a prendere tutti i risultati, la regolarità delle pubblicazioni non emerge (anche per i limiti evidenziati nelle FAQ); il secondo è che i risultati riportati dalla PG non rappresentano tutti degli aggiornamenti.
Lo capiamo sempre dalle FAQ:

What does it mean when a site’s archive data has been “updated”?

When our automated systems crawl the web every few months or so, we find that only about 50% of all pages on the web have changed from our previous visit. This means that much of the content in our archive is duplicate material. If you don’t see “”*”” next to an archived document, then the content on the archived page is identical to the previously archived copy.

Ora confrontiamo i dati forniti dalla PG con quelli ricavabili con la stringa del caso.
Risultati:
– su 38 risultati soltanto 22 sono realmente aggiornamenti (quelli con l’asterisco);
– che, con questi buchi, la tesi della periodicità (che, comunque, per me non costituiva motivo giuridicamente rilevante o decisivo) vacilla ancor di più.
Vero è che il giudice non ha fatto espresso riferimento agli “aggiornamenti” risultanti da Internet Archive, indicando, piuttosto, le date degli articoli (anche se si tratta di date non necessariamente vere e, secondo me, non prova della periodicità – si noti che Internet Archive non ha registrato certi “aggiornamenti”, dunque c’è qualcosa che non va da una parte o dall’altra), ma certe risultanze di PG vanno attentamente valutate. Un asterisco può fare la differenza.

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Keywords > Carlo Ruta

Carlo Ruta è uno storico siciliano, ce lo dice anche Wikipedia.
Al di là (di fa per dire) delle sue scomode inchieste sulla mafia (lo scriviamo volentieri minuscolo), mi sono occupato di lui in questo blog (dedicato al diritto delle nuove tecnologie) perché è stato condannato, da un giudice siciliano e con una sentenza discutibilissa, per stampa clandestina. Non nero su bianco, inchiostro su carta, ma per aver curato un sito Internet. Dunque, la cosa riguarda tutti gli scritti telematici, almeno astrattamente.
Oltre a pubblicare la sentenza, ho scritto un po’ di post. Questo, questo, questo e anche questo.

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Un po’ di materiali in tema di stampa

Due sentenze, con commento di Valeria Falcone, su “mezze verità” e ruolo della critica come strumento di democrazia.
Interessanti anche per i blogger, non soltanto per i giornalisti.

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Internet NON è stampa

Lo dice la Cassazione penale in una sentenza pubblicata su Altalex. Virgolettabile dove parla dell’

infecondo tentativo di estendere, in campo penale, alle comunicazioni telematiche la normativa sulla stampa, specie in un caso, come quello di specie, in cui il sito internet non risulti neppure soggetto a registrazione.

(poi aggiungiamo che riguarda una pubblicazione su il Barbiere della Sera, per la felicità della blogosfera)

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Caso Ruta: un commento

Alessia Sorgato ha donato a Penale.it uno splendido commento sulla sentenza del Tribunale di Modica.
Tutto da leggere, con ampia bibliografia e interessanti incursioni sul diritto del lavoro.
E’ in legalese, ma non è peccato, anzi… A meno che non si voglia banalizzare o metterla sul piano della politica. Che non sempre c’entra e, comunque, non è roba per Penale.it.

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Carlo Ruta, Di Pietro e alcune considerazioni – UPDATED

Anche Antonio Di Pietro (era prevedibile) si unisce alle proteste per la condanna a Carlo Ruta. Dà la colpa alla legge, ma non se la prende col giudice (cosa altrettanto prevedibile) che, sempre con le parole del nostro, “ha dovuto applicare la legge”.
Non è così. Il giudice ha fatto una precisa scelta di interpretare una legge (meglio: un gruppo di leggi) in un certo senso, piuttosto che in quello contrario, perché un minimo di spazio per questa interpretazione c’era. La legge, specie nella sua storia, non è chiarissima. A mio modo di vedere, nel dubbio avrebbe dovuto concludere pro reo.
La sentenza – fatto che non bisogna dimenticare – presenta almeno tre buchi (ratio della l. 62/2001, successione e portata del d.lgs. 70/2003 e periodicità). Il fatto è, però, che questi aspetti saranno oggetto di appello o ricorsi per cassazione nonché delle opinioni in dottrina da rendersi in altri àmbiti (la settimana del 14 dovrebbe uscire qualcosa su Penale.it).
Allora, per il momento, è anche corretto non nasconderci che la legge sia troppo ambigua, dunque meritevole di essere cambiata. Per evitare altri casi Carlo Ruta, un errore giudiziario servito su un piatto d’argento dal legislatore.
In parte, questo è il senso dell’interrogazione dell’on. Giulietti. Ma sarebbe stato meglio farla dopo la motivazione, altrimenti non ha proprio senso…

Aggiornamento del 7 settembre 2008, prima di Gara 1 SBK: Massimo ci ricorda che l’on. Giulietti ha le sue belle responsabilità sulla l. 62/2001… Però, che bella faccia tosta…

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