Dopo la notizia dell’approvazione, in Commissione, dell’emendamento Cassinelli volto a “salvare” i blog dal paventato obbligo di rettifica, pare che tutti si siano finalmente calmati.
Io, però, vedo ancora un po’ di confusione in giro, per esempio proprio sul testo dell’emendamento Cassinelli. Ne sta girando una vecchia versione (sostanzialmente, quella di due anni fa), più complessa e gravosa.
L’emendamento, però, è quello che riporto sotto, ricevuto direttamente dal “padre”, vale a dire dallo stesso on. Roberto Cassinelli il quale mi ha confermato che quello precedente (il n. 1.950 rintracciabile QUI) pur formalmente sopravvissuto sarà “sovrascritto” da questo più recente
#Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: i siti internet che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell’articolo 5.
#Conseguentemente, al medesimo comma:
##lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: i siti internet che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell’articolo 5.
##lettera e), capoverso, sostituire le parole: delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: dei siti internet che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell’articolo 5,
Ora, non c’è più spazio per dubbi: il testo è chiaro e chirurgico nell’escludere le realtà non professionali.
Detto ciò, vorrei fare una piccola precisazione. Io sono tra quelli (pochi, però aumentati di numero, ultimamente) che pensavano che ogni emendamento fosse superfluo. Ciò perché quell’estensione dell’obbligo di rettifica era posta pur sempre all’interno di una legge – la 47/48 – riguardante (esclusivamente) la stampa; sicché a questa e soltanto a questa si sarebbe potuta applicare e non ai siti amatoriali.
E’ quella che, nel nostro linguaggio, si chiama “interpretazione sistematica” ed è prevista dall’art. 12 delle Preleggi.
E’ stato detto che l’affannarsi di emendamenti costituisse, invece, prova dell’applicabilità a tutta la Rete con la conseguente necessità di rimediare, appunto, tramite emendatio.
Non credo che, in assenza di qualcosa di più, si tratti di un argomento sufficientemente solido: i politici si affannano sovente per ragioni politiche e non giuridiche, mentre molti tra i proponenti non sono giuristi, dunque non posso fare diritto..
Mi consola il fatto che un giurista – appunto, Cassinelli – dia un qualche valore alla mia tesi, osservando che l’emendamento rappresenta anche un mezzo per evitare interpretazioni giudiziarie non conformi.
Quello che ho sempre sostenuto anch’io.
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