Anche l’ultimo dei praticanti avvocati sa che non sempre i giornalisti sono in grado di fare cronaca giudiziaria e che, allora, bisogna un po’ guidarli, prendendoli per mano per quella materia un po’ esoterica che è il diritto.
Strafalcioni giuridici come “reato penale” (un reato è già un illecito penale, non c’è bisogno di ribadirne la natura) oppure la prescrizione che diventa assoluzione sono, tutto sommato, peccati veniali, se commessi in buona fede.
Il problemi emergono e si aggravano non poco quando si ricostruiscono male i fatti di un processo oppure si stravolge il senso di una sentenza. E accade sovente quando non si leggono le motivazioni perché ad aspettarle la notizia si sgonfia.
A fine novembre 2010 era uscita la notizia di una sentenza del tribunale di Milano, prima in Italia ad occuparsi di pedopornografia virtuale. QUI una stringa di ricerca su Google, per farsi un’idea.
Apparentemente, la notizia era stata data in prima battuta da TGCOM e Sky TG 24 (testata che ci ha messo del suo sostenendo che la sentenza era del tribunale dei Minorenni – sic).
Il 25 novembre commentavo la notizia: con cautela (non conoscevo la motivazione, verosimilmente non ancora depositata), ma con qualche perplessità, perché la cronaca lasciava intendere la punizione anche per cartoni animati. Senza falsa modestia: ci avevo azzeccato.
Recentemente, si è potuta leggere la sentenza per esteso e si è capito che la condanna, per il reato di cui all’art. 600-quater. 1. c.p., non riguardava immagini realistiche o, peggio, semplici cartoni animati, ma “immagini tridimensionali, realizzate con elevata qualità grafica che rappresentano figure umane plastiche e proporzionate di adulti e minori coinvolti in atti sessuali dove alla sommità del corpo del minorenne è stata apposta l’immagine bidimensionale ritraente un bambino realmente esistente”.
Non sono qui a discutere di morale, bensì soltanto di diritto, quello vigente: la sentenza, conformemente alla legge, esclude la rilevanza penale di prodotti come manga e anime raffiguranti minori. E questo era uno dei dubbi (sinceramente non miei) di molti.
nì 🙂
Meglio: hai ragione a dire che la sentenza esclude la rilevanza penale di manga e anime con minori (cito: «Debbono quindi essere esclusi dalla previsione normativa i disegni pornografici e dunque anche cartoni animati che rappresentano bambini e adolescenti di fantasia»); ma da come hai riportato il testo in questo post non lo si sarebbe potuto evincere, visto che hai semplicemente detto “è stato condannato perché nel suo hard disk c’erano animazioni 3D” e non “è stato condannato perché nel suo hard disk c’erano animazioni 3D, e i manga sono stati espressamente esclusi”…
(un matematto è sempre un rompipalle)
Hai ragione, .mau.
Probabilmente, ho fatto eccessivo riferimento alla sentenza linkata, senza menzionarla nella parte *negativa*.
D’altro canto, avevo impostato il post per smentire la cronaca, ma ho trascurato il resto.
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Ma sarebbe teoricamente possibile essere perseguiti in uno di quei paesi, tipo il Canada o la Svezia, che considera illegali immaggini virtuali di fantasia (lolicon e simili) per averli scaricati dall’Italia da un server collocato in uno di questi paesi?
Non credo si sia mai verificata una cosa del genere, la mia è solo curiosità.