Lsdi > Copyright e CC, un piccolo manuale del diritto d’autore nell’ era digitale

( da Lsdi del 25 dicembre 2012)

Il copia&incolla credo sia una delle più grandi conquiste dell’umanità: con soli due click si può clonare il mondo ed appropriarsene.

Il plagium latino, come furto o rapimento, nel diritto d’autore appropriazione dell’opera altrui per farla apparire, appunto, propria. Una pratica vecchia quanto l’arte, ma oggi mai così alla portata di tutti, di click, anzi, come visto, di due: quello del copia e quello dell’incolla.

E più comunichi, più l’opera si diffonde, e più ci si espone anche perché, nel mondo digitale, ha ben poco senso una contrapposizione tra originale e copia.

L’idea di scrivere ancora una volta qualche riflessione sul diritto d’autore nell’era digitale è nata da una piccola disavventura che ha colpito Pier Luca Santoro, il quale ha recentemente patito un copia&incolla un po’ allegro. Poi, Pino Rea mi ha chiesto di approfondire un po’ per LSDI.

Onorato, come si dice, ma senza retorica o piaggeria.

Pensate un po’ che la vigente legge sul diritto d’autore è del 1941. Precisamente, si tratta della legge  22 aprile 1941 n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Il che, malgrado i tanti rimaneggiamenti, la dice lunga sull’esistenza del problema di sempre, cioè l’eterna rincorsa del diritto alla tecnologia con il primo sempre in affanno. Una femmina nata libera ed eternamente giovane corteggiata da un vecchio impacciato e senza fantasia che proprio non ce la farà mai.

Ma veniamo al tema, cioè ai diritti e ai doveri di chi pubblica in Rete un’opera dell’ingegno.

Il diritto d’autore usa distinguere tra diritti morali e diritti patrimoniali.

Tra i primi il più importante è quello di paternità che è addirittura inalienabile. Se un terzo si appropria della paternità della mia opera, nel senso che vi mette il suo nome, commette un plagio, comportamento vietato e penalmente sanzionabile.

I diritti patrimoniali (di utilizzazione economica, come dice la legge) comprendono, invece, quello di riproduzione, che è il più rilevante. Può essere ceduto dall’Autore a soggetti terzi (tipicamente, un editore) ma è sempre riservato a chi ne è titolare.

Premettendo che vi è riproduzione abusiva dell’opera anche quando è chiara e corretta l’indicazione della paternità, il corrispondente diritto soffre alcuni limiti. Il principale è previsto dall’art. 65 l. 633/41.

Ecco il primo comma, più rilevante

1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato.

Quindi, se per tutte le opere dell’ingegno vale la regola del divieto di riproduzione (salvo che vi si rinunci), per quelle individuate nella norma appena citata vale il contrario. Altrimenti detto, se si vuole evitare la riproduzione di questo tipo di articoli, si deve mettere la formuletta magica “riproduzione riservata”.

Poi, ovviamente, una riproduzione sistematica pur consentita può diventare atto di concorrenza sleale, ma così andremmo un po’ fuori tema.

Qualche pillola giuridica anche per i fotogiornalisti.

Non tutte le fotografie sono opere dell’ingegno stretto senso; donde il diversificarsi della relativa tutela.

Esistono tre tipologie di fotografie:

– semplici riproduzioni, cioè “ le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”;

– fotografie opere dell’ingegno, ad esempio uno scatto di Mapplethorpe;

Page 1 of 2 | Next page