Sequestro The Pirate Bay: le motivazioni dell’ordinanza di annullamento – UPDATED

Le pubblica il Circolo dei Giuristi Telematici. Così, finalmente, sappiamo di più.

Brevissime considerazioni a caldo:

– l’annullamento non è conseguito ad un “cavillo” (problemi di avviso al difensore) che era stato denunciato dai difensori (e che poteva anche essere un validissimo motivo, senza, però, andare al vero nocciolo della vicenda);

– il riesame di Bergamo ha ritenuto che sussista il “fumus” del reato contestato, cioè una sorta di “indizio” (dico così per evitare il legalese troppo stretto) che, eventualmente, in futuro potrà diventare prova;

– gli stessi giudici, però, dicono che quell’inibizione (che, poi, come sappiamo è stato anche un redirect…) non rientra nello schema del sequestro preventivo – misura cautelare reale; insomma, è una misura sui generis che, in quanto non tassativamente prevista, non può essere applicata.

Mezza vittoria o mezza sconfitta, difficile dirlo. Si sostiene che il reato potrebbe esserci, ma non può essere bloccato in quel modo. Certamente, però, il provvedimento pone un fermo paletto su tutta l’indagine in concreto (per non parlare del problema della giurisdizione che il tribunale ha ritenuto assorbita, dunque da non trattare).

Aggiornamentini della sera: Anzitutto, come fa giustamente notare Sandros nei commenti (e Mario Sapri che mi era sfugito), il riesame ha deciso anche sulla giurisdizione. Ditemi voi, però, se la seguente frase non rappresenta un triplo carpiato con avvitamento “che, atteso il concreto atteggiarsi del fatto come sopra tratteggiato, all’affermazione della sussistenza di fumus e periculum, deve conseguentemente affermarsi anche la sussistenza della giurisdizione italiana” (perché, visto che parliamo di Internet, ci vorrebbe qualcosa di più…).

Poi, ho anche capito-scoperto chi ha chiesto quel bizzarro sequestro (seppure giustificato con altre norme). Che la dice lunga sull’imbarazzante (per così dire) filiera dal denunciante-querelante per arrivare al giudice che dispone il “sequestro”. Mi sembra di averlo detto in passato: l’informatica fa dare i numeri.

  1. GBLOG » Blog Archive » Io intermedio, tu intermedi, egli ruba!:

    […] contenuto del provvedimento è questione da penalisti e la lascio a Daniele ed agli altri […]

  2. Debris:

    Cavillo non è ma c’è spazio per un buon ricorso.- ad occhio e croce – Peggio se la procura vuol andare avanti nell’azione legale la questione si trascina….

    Penso che davvero l’unica cosa a questo punto sia che l’Unione Europea affronti in sede di Commissione la questione file sharing e dia una normativa unitaria…

    Questa Commissione di esperti – leggevo poco fà – è un pò pletorica – molte star – Jobs,Elkan,Jagger!! Ma vi sono diversi esperti…

    http://www.repubblica.it/supplementi/af/2008/10/06/multimedia/027iuropian.html

    Vedremo….Quando fanno l’appello in Cassazione???

  3. Daniele Minotti:

    Secondo me TPB non ha interese al ricorso. La battaglia sul fumus deve condursi necessariamente in altra sede.
    Probabile lo faccia il pm anche se sulla tipicit

  4. Daniele Minotti:

    Secondo me TPB non ha interese al ricorso. La battaglia sul fumus deve condursi necessariamente in altra sede.
    Probabile lo faccia il pm anche se sulla tipicita’ del sequestro la vedo molto dura per lui…
    Diciamoci la verita: io dubito fortemente che l’idea dell’inibizione sia venuta al pm. E se ci si affida a persone che non hanno una solidissima cultura giuridica, vengono fuori quegli aborti…
    Prossima volta impara…

  5. Giorgio:

    per chi però voleva affermare un principio non mi sembra male, il riesame bastona per benino anche pirate bay

  6. luca_ste:

    giurisdizione italiana accolta, periculum, fumus, beh non poco, certo il pm avrà le sue gatte da pelare ma il buon mazza sono sicuro che se la godrà un po’ e canterà vittoria

  7. Daniele Minotti:

    Sulla giurisdizione direi che non si sono pronunciati.

  8. Gianni:

    Luca non vdo cosa Mazza abbia da cantarsi… se non ho capito male il redirect che è stato fatto non era autorizzato, quindi si tratta di una redirezione illegale (perchè nascosta e non palesata altrimenti) del traffico di rete.

    Sbaglio o è un reato nel nostro paese ?

  9. lorenzodes: