Category Archives: Iniziative di legge

Un disegno di legge in tema di dati georeferenziati e cronoreferenziati

Matteo Mecacci è un deputato PD, laureato in giurisprudenza e consulente presso organismi internazionali. Malgrado la giovane età (soprattutto rispetto alla media parlamentare) e la sua prima Legislatura, insieme ad altri si sta già rendendo attivo con un disegno di legge molto interessante. Ne ho parlato in passato, ma soltanto ora è disponbile il testo del disegno C. 257: in pdf o in html. QUI, invece, la scheda per seguire i lavori.
Cita il progetto “Winston Smith” nonché i “padri” Gianni Bianchini, Marco Calamari e Andrea Glorioso come veri promotori della proposta di riforma (e non ho motivo di dubitarne).
Molto interessante. Chissà se a Palazzo ci capiranno qualcosa…
Una prima osservazione a caldo, che non vuol essere una critica: l’art. 3 l’avrei “sincronizzato” (meglio se con un rinvio recettizio) all’art. 132 TU dati personali.
Se qualcuno dei predetti mi legge oppure glielo fate sapere…

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Ancora le leggi che verranno

Altra tornata di disegni di legge che, in qualche modo, riguardano informatica e telematica. In realtà ne riporto soltanto uno perché è l’unico, tra i diversi presentati e a parte quelli sulla pedopornografia culturale di cui molti hanno già parlato, di cui sono disponibili relazione e testo.

S. 458
Sen. Stefano Pedica (IdV)
Modifiche al codice penale e altre disposizioni per la lotta contro la pedofilia
09/05/2008: Presentato al Senato
22/05/2008: Assegnato (non ancora iniziato l’esame)
Si propone l’innalzamento delle pene anche per reati di pedopornografia che possono essere commessi mediante Internet. Il che, se si prende l’esempio di casi tristemente ricorrenti e non sempre “limpidi” quanto a responsabilità (diffusione – comma 3 dell’art. 600-ter c.p.), mette a serissimo rischio la possibilità di sospensione condizionale anche per il pedopornografo primario (non recidivo). Anzi, diventerebbe praticamente impossibile nella stragrande maggioranza dei casi, anche patteggiando.
Sennonché il responsabile di questi reati (anche la mera detenzione ex art. 600-quater) potrà sempre farsi tagliare… ehm, farsi praticare la castrazione chimica (nel testo scritto “blocco andmgenico totale”, ma mi risulta corretto “blocco androgenico totale”) al fine di beneficiare della liberazione anticipata, dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare (altrimenti non concedibili).

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Editoria: Ricardo Franco Levi ci riprova

Non so dove l’ho letto, ma ricordo che Ricardo Franco Levi aveva detto che, malgrado la caduta del Governo Prodi e, dunque, l’impossibilità di portare a termine il suo “disegno” sull’editoria (c.d. “Levi-Prodi”), ci avrebbe riprovato con la nuova Legislatura.
E’ altamente probabile che il ddl C-1269 (di cui, al momento, non è noto il testo) sia proprio questo ritorno alla carica.

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Modifiche in corso d’opera – UPDATED

Notizia per i più “giuristi”, ma, comunque, importante.
Come anticipato in un precedente post, il Parlamento si appresta ad esaminare una proposta “correttiva” alle regole introdotte dalla l. 48/2008 (ratifica della Convenzione di Budapest sui cybercrime), precisamente all’art. 11.
Mi riferisco, in particolare, alla creazione della “super-Procura” distrettuale (quella della circoscrizione della Corte di Appello) che, in quel momento, non ha visto il corrispettivo del GIP/GUP parimenti del tribunale del distretto.
E’ il ddl S-533.
Modifiche proposte anche per il pubblico ministero del dibattimento.
Tutto molto opportuno: ci sono fascicoli che stanno andando avanti e indietro da circondari a distretti e ritorno.
Ecco il link e, sotto, il testo copiato e incollato.

Art. 1.

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 51, comma 3-ter, dopo le parole: «Nei casi previsti dal comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e dal comma 3-quinquies»;

b) all’articolo 328, e` aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l’udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

Aggiornamento del 25 giugno 2008, ore 17.40: In realtà, un “adeguamento” del genere è previsto nella conversione al pacchetto sicurezza. Ecco il testo della prima parte dell’art. 2 come convertito

Articolo 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all’articolo 51, comma 3-ter, dopo le parole: “Nei casi previsti dal comma 3-bis” sono aggiunte le seguenti: “e dal comma 3-quinquies”»;

0a-bis) all’articolo 328 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l’udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente”;».

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Materialismo storico

Questo, in breve, il testo. Veniamo al commento, che sarà ancora più breve. La legge non passerà. Per alcuni motivi:

  1. Il mercato della pornografia genera un giro d’affari superiore a quello della vendita di armi e della telefonia e, come è noto, è uno dei settori più floridi del commercio via web.

(grande Luca)

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Internet, minori e cultura

Lorenzodes è riuscito a scovare quello che io non sono stato capace di trovare. Il testo di uno dei disegni di legge elencati in un post precedente. Si tratta del ddl S 664, Norme per la corretta utilizzazione della rete INTERNET a tutela dei minori.
Il testo è QUI, ma lo copio e incollo comunque.
Poi, ci facciamo le nsotre riflessioni.

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Art. 1

1. È vietato istituire siti nella rete INTERNET i cui contenuti siano finalizzati, direttamente o indirettamente:

a) alla istigazione al consumo, alla produzione o allo spaccio di sostanze stupefacenti;

b) alla istigazione alla violenza e alla consumazione di reati;
c) alla divulgazione o alla pubblicizzazione di materiale pornografico o di notizie o di messaggi pubblicitari diretti all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto.

2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.500 euro a 50.000 euro.

Art. 2.

1. Il servizio di polizia delle telecomunicazioni nell’ambito dei compiti individuati con il decreto di cui al comma 15 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, vigila sulla liceità e sulla moralità del contenuto dei siti della rete INTERNET accessibili al pubblico, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria.

2. Nell’ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, l’organo del Ministero dell’interno preposto alla sicurezza e alla regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell’autorità giudiziaria, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti previsti dall’articolo 1 commessi mediante l’impiego di sistemi informatici o di mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione accessibili al pubblico.
3. L’autorità giudiziaria dispone l’oscuramento dei siti della rete INTERNET i cui contenuti sono palesemente illeciti o offensivi del buon costume o tali da attentare all’ordine pubblico.
4. Chiunque, con qualsiasi mezzo, può denunciare eventuali violazioni alle disposizioni della presente legge. A tal fine è istituito un apposito numero verde.

Art. 3

1. L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni può autorizzare la diffusione di siti della rete INTERNET i cui contenuti siano parzialmente simili a quelli vietati ai sensi dell’articolo 1, purché tali siti siano protetti da appositi codici di accesso.

2. I fornitori di accesso alla rete INTERNET promuovono la conoscenza e l’uso, tra gli abbonati e gli utilizzatori, dei programmi che consentono di schermare l’accesso ai siti di cui al comma 1.
3. I fornitori di accesso alla rete INTERNET erogano, se richiesti, l’assistenza per l’installazione di sistemi di selezione da parte degli abbonati.
4. I fornitori dei siti individuati ai sensi del comma 1 consentono l’accesso agli utenti solo dopo la comparsa di un avviso che ne segnala la natura ed eventualmente dopo l’invio di una password o di altre informazioni che diano una ragionevole certezza della maggiore età dell’utente.

Art. 4.

1. Il Governo predispone interventi atti a favorire la promozione e la diffusione della rete INTERNET.

2. Il Governo prevede l’introduzione di corsi per docenti e studenti della scuola secondaria di secondo grado sull’uso corretto della rete INTERNET tenuti in orario extrascolastico e l’inserimento delle nuove tecnologie informatiche fra le materie curricolari dell’area scientifica.

Art. 5

1. Chiunque, persona fisica o giuridica, istituisca siti culturali, come definiti ai sensi del comma 2, sulla rete INTERNET può usufruire di sgravi fiscali sulle imposte sui redditi nella misura del 50 per cento del costo dell’abbonamento.

2. Sono siti culturali quelli riguardanti:

a) musei e opere d’arte;

b) università e istituti di ricerca;
c) materie oggetto di esami scolastici e universitari nonché di concorsi pubblici.

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Le leggi che verranno

Chi segue questo blog sa che, ogni tanto, faccio una ricerchina sui siti istituzionali per vedere un po’ le proposte di legge sui temi che ci interessanto. Con la nuova legislatura, poi, la questione si fa particolarmente interessante.
Premesso che il fatto della gioventù di questo Parlamento rende, al momento, indisponibili molti testi (saranno svelati tendenzialmente con l’assegnazione a Commissione), vediamo un po’ cosa ho trovato e che può essere significativo anche soltanto per il titolo della proposta.
Legendina: i disegni/progetti di legge sono preceduti da una lettera dove S sta per Senato e C per Camera.

S. 493
Sen. Piergiorgio Massidda (PdL)
Modifiche al codice penale e disposizioni per la lotta alla pedofilia
13 maggio 2008: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni
L’ennesimo ritocco-aggravamento delle relative norme anche riguardanti Internet?

S. 533
Sen. Felice Casson (PD)
Modifiche all’articolo 51 del codice di procedura penale in materia di funzioni del G.I.P. e del pubblico ministero, in ordine ai reati di criminalità informatica, di prostituzione minorile e di pedopornografia
14 maggio 2008: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni
Questo, probabilmente, è un correttivo (peraltro annunciato) alla ratifica della Convenzione di Budapest. E’ stata introdotta la super-Procura distrettuale per i reati informatici, ma il G.I.P. è rimasto lo stesso, quello ordinario e di circondario. Con non pochi problemi pratici. Incidentalmente, faccio notare che il Sen. Casson era relatore al Senato della suddetta ratifica e ne aveva cantato le lodi, senza fare appunti. In questo frangente, si fa chiaro (e giusto) portatore delle istanze della magistratura. Ma poteva pensarci prima…

S. 664
Sen. Alessio Butti (PdL)
Norme per la corretta utilizzazione della rete INTERNET a tutela dei minori
22 maggio 2008: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni
Il titolo mi sembra eloquente. Giuste preoccupazioni. Ma come si farà fronte? Rischiamo di ritornare all'”adescamento” anche tra minori? Vedremo…

C. 186
On. Marco Beltrandi (PD)
Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di archivi audiovisivi degli enti pubblici e di riproduzione privata dei fonogrammi e videogrammi dai medesimi messi a disposizione del pubblico
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Un classico, già noto in passato. Sarebbe un grande passo verso la piena diffusione della cultura, senza passare da Youtube…

C. 187
On. Marco Beltrandi (PD)
Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di comunicazione di opere al pubblico da parte di persone fisiche che scambiano archivi attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro, nonché di riproduzione privata dei fonogrammi e videogrammi dalle medesime messi a disposizione del pubblico
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Direi legalizzazione del file sharing e usi personali in genere

C. 257
On. Matteo Mecacci (PD)
Norme in materia di raccolta, uso, conservazione e cancellazione di dati georeferenziati o cronoreferenziati, contenenti identificatori univoci di utente, effettuati mediante apparecchiature automatiche
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Il titolo non è chiarissimo, ma ho motivi di ritenere che riguardi la data retention, anche telematica

C. 557
On. Renzo Lusetti (PD)
Disposizioni per contrastare la pratica dell’invio di messaggi elettronici commerciali indesiderati
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Evidentemente, una legge antispam

C. 562
On. Renzo Lusetti (PD)
Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione allo sviluppo di formati open standard
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Ancora un classico, già visto nelle passate Legislature. Il fatto è che non passa la “filosofia” che ci sta dietro. La vedo dura, ancora una volta.

Commento generale: dai titoli, le proposte del PD sembrano decisamente più interessanti e rivolte a libertà e cultura. Beltrandi è sempre molto attivo, come in passato.

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Pacchetto sicurezza e banca dati DNA

Sebbene non riguardi moltissimo il diritto delle nuove tecnologie, in Rete se ne parla molto, forse per le sue implicazioni in tema di dati personali, sempre care agli internauti.
Penale.it pubblica un ampio commento di Monica A. Senor sulla proposta italiana. Da leggere anche se, ovviamente, in "legalese".

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Adescamenti…

Allora, pare che il Governo abbia dato il via libera al pacchetto sicurezza cd. Amato-Mastella (in realta’, diversi ddl sono gia’ da tempo in Palramento). Il Corriere ci ripropone anche uno schema riassuntivo.
Non sono ancora riuscito ad approfondire tutto. Vedo, pero’, che si insiste sul reato di adescamento di minore. Che, in punto seduzione, e’ una sciocchezza di proporzioni mai viste e il Corriere continua a collocare soltanto in Internet. Non e’ cosi’, ne avevo gia’ parlato QUI.
In generale, osservo che uno stato che fa ricorso a queste massicce iniezioni di sanzioni (in particolare, penali) mostra evidente il fallimento della propria politica di sicurezza.  Quella vera, non quella fatta di mera repressione a posteriori.

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Sedici anni: primo amore possibile

Ne ha parlato Luca Spinelli, su Punto Informatico.
Tra le varie novita’ proposte nel calderone del “pacchetto sicurezza” discusso l’altro giorno in Consiglio dei Ministri, c’e’ l’ennesima norma (penale) riguardante “anche” Internet. E’ nel ddl C-2169-bis (art. 12).
Art. 609-undecies. – (Adescamento di minorenne). – Chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l’utilizzazione della rete INTERNET o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Alcune considerazioni (in parte difformi da Spinelli), giusto per andare al punto:
– cosa vuol dire intrattenere, allo scopo di sedurre, una relazione tale da carpire la fiducia di una persona? È ovvio che se io voglio sedurre (e sedurre non è una parolaccia, eh…) cerco di fare in modo che si fidi di me;
– nel mondo reale, attualmente, avere rapporti sessuali con un minorenne (ma almeno quattordicenne, di regola) non è reato; in Internet potrebbe diventare reato avere una relazione con fini seduttivi; e potrebbe diventarlo anche nel mondo reale perché, a ben vedere, il ddl non limita la cosa alla Rete (ma dice “anche attraverso Internet”, ecc.);
– e come faccio a sapere, su Internet, se la persona che intendo sedurre ha più di sedici anni? E se l’interlocutore, per pavoneggiarsi, mi garantisse di essere piu’ grande? Bastano le regole in tema di errore sul “fatto-eta’” oppure si andra’ sempre piu’ verso l’inescusabilita’?
– due infrasedicenni vicendevolmente seduttori potrebbero rispondere entrambi del reato in oggetto perché non c’è scritto che il seduttore deve essere per forza maggiorenne;
– se uno vuole sedurre un infrasedicenne, anche senza consumare, la pena e’ assicurata, almeno nell’infamia del reato.
Risultato: fine dell’età del consenso sessuale a quattordici anni. Anzi: fine della mera seduzione sotto i sedici anni.
In margine, si osserva sempre un forte pregiudizio telematico nella parole del legislatore. Ha proprio ragione Rebus: “Ma porca cutrettola, è mai possibile che in ‘st’accidenti di Internet italiana non si possa stare tranquilli un attimo? Un giorno”.
P.S.: Ah, Rosy Bindi dice il reato proposto riguarda la "condotta dell’adulto che intrattiene una relazione (anche via internet, telefono o altri mezzi di comunicazione) tale da carpire la fiducia del minore di sedici anni al fine di sedurlo, abusarlo o sfruttarlo sessualmente".
Storie. Se non si specifica, io considero l’imputabilita’ anche del minorenne, ancorche’ ultraquattrodicenne. E questa e’ l’ennesima dimostrazione che i nostri politici non sanno quello che propongono e votano.
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