DPS R.I.P.

La notizia si è rapidamente diffusa: con l’entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni non sarà più necessario predisporre il DPS (o DPSS), cioè il Documento Programmatico sulla Sicurezza, in presenza di trattamento di dati personali.

Discende dall’art. 47, comma 2, di detto decreto che cancella ogni riferimento, appunto, DPS

b) all’articolo 34 sono soppressi la lettera g) del comma 1 e il comma 1-bis;

c ) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all’allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.

Un’osservazione preliminare: ci sarà la crisi, ma questo Governo non riesce proprio a distinguersi da quelli precedenti per l’abuso della decretazione d’urgenza.

Nel merito: la sparizione del DPS costituisce sicuramente una semplificazione in un campo, quello della privacy, già ben caro a questo esecutivo. Si trattava, invero, dell’adempimento più delicato (peraltro, già di applicazione limitata a causa di un precedente intervento legislativo) la cui omissione, non dimentichiamolo, costituiva reato (donde, oggi, la depenalizzazione relativamente ad esso).

Si badi bene, però, che sono sempre da adottare tutte le altre misure minime (password, backup, ecc.), a pena di sanzione penale – mi si passi il bisticcio.

Sicché, io credo che, comunque, il DPS, in quanto almeno riassuntivo dei rischi e delle misure di sicurezza implementate, sia sempre consigliabile.

4 comments on this post.
  1. P:

    Ho provato a cercare sul testo pubblicato in G.U. ( http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2011-12-27&task=dettaglio&numgu=300&redaz=11A16582&tmstp=1327916345172 ) e non mi risulta che esista un art 47 c.2 con quei contenuti.. , l’art. 47 è relativo a ” Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie , solo l’art 40 riporta, al c. 2 quanto segue:
    2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono
    apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno
    2003, n. 196:
    a) all’articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole «persona
    giuridica, ente od associazione» sono soppresse e le parole
    «identificati o identificabili» sono sostituite dalle parole
    «identificata o identificabile».
    b) All’articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole «la
    persona giuridica, l’ente o l’associazione» sono soppresse.
    c) Il comma 3-bis dell’articolo 5 e’ abrogato.
    d) Al comma 4, dell’articolo 9, l’ultimo periodo e’ soppresso.
    e) La lettera h) del comma i dell’articolo 43 e’ soppressa.

    Puoi essere più preciso con le fonti, grazie.

    P.

  2. Daniele Minotti:

    Ringrazio per l’osservazione perche’, in effetti, da agosto ci stanno bombardando di nuove norme ed e’ facile sbagliare testo.
    Quello linkato non e’ il c.d. *decreto semplificazioni*, ma il c.s. *salva-Italia*.
    Il primo (che e’ quello che ci interessa) e’ stato approvato dal CdM, ma non e’ stato ancora pubblicato (oggi non sono in grado di controllare).

  3. Andrea L.:

    Entrerà in vigore una direttiva europea che unifica le leggi sul trattamento. Chi esulta oggi, piangerà pesantemente

  4. Luca L.:

    Si tratta dell’art. 45 D.L. n. 5/2012 c.d. “semplificazioni”, da poco pubblicato in G.U. (si tratta di vedere però se resterà immutato nella fase di conversione in legge).

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