Questione di sensibilità

Nel caso di specie è proprio questo che è accaduto: il R., venuto in possesso, peraltro non casualmente come sostenuto dal suo difensore per come è dato leggere dalla sentenza impugnata, di un dato sensibile (numero di utenza cellulare) per essergli stato fornito dal suo interlocutore del momento (il B.), si è determinato a diffonderlo su altri canali con ciò compromettendo la riservatezza del dato che la norma intende salvaguardare.

La Cassazione, pur incidentalmente, dice che un numero di cellulare è un dato sensibile. Ed io sono molto preoccupato.

“dati sensibili”, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche’ i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

(art. 4, comma 1, lett., d) d.lgs. 196/2003)

  1. Una materia immatura » :.:.: (il blog di) Daniele Minotti:

    […] di una terza persona. Ne avevo già parlato, molto brevemente (e sotto un diverso profilo) QUI, ma Monica ha sviluppato perfettamente le perplessità che avevo avuto […]

  2. Questione di sensibilità | Notizie giuridiche dalla Rete:

    […] Ecco la fonte della notizia: Questione di sensibilità […]