Il Web non è stampa: un commento (autopromozione)

Punto Informattico mi ha fatto la gentilezza di pubblicare un mio commento sulla sentenza di Cassazione riguardante la responsabilità dei direttori di testate telematiche.

Lo riporto anche qui.

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Io, forse con un po’ di presunzione, ripartirei da una sintetica massima che ho scritto l’altro giorno: “Il direttore di una testata online, attesa la particolarità del mezzo, non risponde necessariamente per omesso controllo ex art. 57 c.p.”.

L’ho scritta per un articolo pubblicato da Manlio Cammarata a commento (seppure in una prospettiva particolare) dell’ormai celeberrima sentenza sulle responsabilità del direttore di una testata online.

Ho letto un po’ di cose in giro (Marco Scialdone, Guido Scorza e Fulvio Sarzana di S. Ippolito – mi scusino eventuali altri che non ho reperito) eppure non cambierei una parola per avallare una sentenza non sempre linearissima – è vero – ma senza dubbio condivisibile nei princìpi più essenziali. Mi spiego meglio.

Premessa

Le sentenza di legittimità (tali sono quelle emesse dalla Cassazione) si occupano, di regola, di diritto, non del fatto.

Per tale motivo, non dovremmo mai aspettarci una puntuale (ri-)ricostruzioni dei fatti sottostanti la pronuncia. Ragionare diversamente non è soltanto inutile, ma appare davvero giuridicamente insostenibile. Il corollario è che ha anche poco senso insistere eccessivamente sul caso concreto laddove la Cassazione indica, notoriamente, princìpi.

Soltanto per completezza, la testata oggetto della sentenza è registrata (se n’è accorto un semplice lettore), mentre poco si sa circa la pubblicazione, nel 2001, della lettera incriminata. Quest’ultima circostanza insieme a quelle riguardanti la prova della pubblicazione (la Cassazione neppure le ha prese in considerazione in quanto subordinate), rimangono, però profili di fatto, del caso concreto, su cui si può ampiamente sorvolare – a meno che non ci vogliamo sostituire ai giudici del merito. L’importante è capire che la Cassazione è partita da una base fattuale consolidata (e che non poteva più rimettere  in discussione) e che, come anticipato, si occupa di diritto, non del fatto.

Il Web non è stampa

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