Contrassegno SIAE: diciamola tutta

Venerdì scorso molti avranno letto su Punto Informatico questo articolo dedicato agli esiti della “madre di tutti le cause” sul contrassegno SIAE.
Oggi mi è ricapitato davanti e mi sembra un po’ cambiato rispetto alla prima versione, quella di venerdì. Parmi ci sia, in più, la precisazione SIAE, in fondo. Che precisa che c’è stato un proscioglimento per prescrizione e non, come si dice, nel merito. Il che, secondo la SIAE, “lascia inalterata la sussistenza del reato”.
Vero sì e no. Bisognerebbe dirla tutta. Ci provo.
Il contrassegno è stato cassato anche dal Tribunale di Forlì-Cesena. Va detto, anche se SIAE non ne parla espressamente. Assoluzione perché il fatto non sussiste.
Rimanevano altri due reati, udite udite contestati soltanto quest’anno, a maggio, dopo che Corte di Giustizia UE e Cassazione italiana s’erano pronunciate, inequivocabilmente, sul contrassegno.
Nel maggio di quest’anno s’è contestata l’asserita riproduzione abusiva di opere dell’ingegno con un’evidente cambio di strategia rispetto alla prima accusa di mancanza del contrassegno.
Il giudice ha pronunciato la sentenza di fatto senza procedere al dibattimento. Dunque, se è vero che una prescrizione non è un’assoluzione nel merito, va anche detto che il giudice, correttamente, ha omesso di addentrarsi nel merito proprio perché non poteva farlo (visto che non ha assunto prove) e come, invece, succede quando la sentenza viene emessa a seguito di un dibattimento. Il giudice poteva proseguire, l’imputato poteva rinunciare alla prescrizione, ma probabilmente ha prevalso il buon senso.
Insomma: nessun giudice ha speso una sola parola sulla sussistenza del reato (che, invece, è rimasta una mera ipotesi dell’accusa).

Al di là delle mie parole, la sentenza è qui sotto.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Dispositivo Sentenza con motivazione contestuale

Il Tribunale monocratico di Forlì – Sezione distaccata di Cesena

In persona del Giudice Onorario D.ssa Barbara De Virgiliis

Alla pubblica udienza di mercoleì 5 novembre 2008

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale contro:

SCHWIBBERT KARL JOSEF WILHELM n. 06/05/63 Monaco di Baviera (Germania), res. xxxxxxxxxxxxxxxx, eletto dom.to c/o difensore avv. Andrea R. Sirotti Gaudenzi di Cesena.

Libero presente

IMPUTATO

Del delitto p e p dall’art. 171 ter, comma 1, lett C) L. 633/41 perché, quale legale rappresentante della ditta “KJWS Srl”, deteneva per la vendita n.873 compact disk ed altrettanti 308, contenenti rispettivamente opere dei pittori De Chirico e Schifano, tutti privi del contrassegno SIAE. In Cesena, il 10 Febbraio 2000.

(capo di imputazione contestato all’udienza del 21/05/2008)

del delitto p ep dall’art. 171 ter, comma 1, lett. A)e B) L. 633/41 perché, quale legale rappresentante della ditta “KJWS Srl”, abusivamente riproduceva n. 1873 C.D. riproducenti opere del pittore De Chirico senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione come accertato in Cesena il 10 Febbraio 2000.

–         Con l’intervento del P.M. Dott. Massimo Maggiori

–         Nonché dell’avv. Andrea Sirotti Gaudenzi di Cesena – difensore di fiducia

* * *

MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTI

In seguito a decreto di citazione, l’imputato era tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 171-ter lettera c) L.633/1941 – fatto accertato in Cesena in data 10.02.2000.

All’udienza del 14.12.2004, il difensore dell’imputato eccepiva questione pregiudiziale; il Giudice con ordinanza motivata come agli atti, accoglieva l’eccezione mandando gli atti alla Corte di Giustizia.

Con sentenza 08.11.2007 la Corte di Giustizia Europea (a cui si rinvia) dichiarava, in sintesi: l’illegittimità della normativa nazionale sull’apposizione del contrassegno SIAE statuendo che il contrassegno costituisce una specificazione tecnica e pertanto poiché lo stato italiano non ha mai ottemperato all’obbligo previsto, ne discende un vizio procedurale nell’adozione delle tecniche e l’inapplicabilità delle stesse, non opponibili ai privati.

All’udienza del 21.05.2008 il pubblico ministero procedeva a nuova contestazione a carico dell’imputato chiedendo di integrare il capo di imputazione con l’aggiunta dell’art. 171-ter lettera a) e b) L. 633/1941 fatto accertato in Cesena il 10.02.2000 (data del sequestro, doc. agli atti).

Il processo veniva rinviato dando termine a difesa.

Alla luce di quanto statuito dalla Corte di Giustizia, a parere di questo giudice, per quanto riguarda l’imputazione di cui all’art. 171-ter comma 1 lettera c) l’imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste.

Si precisa, che ai sensi della sent. Corte costituzionale n. 170 del 1984, il giudice italiano è tenuto a disapplicare la normativa nazionale che configga con quella comunitaria, con tutte le relative conseguenze anche sul piano penale, come nel presente caso, dove l’apposizione del contrassegno SIAE sul supporto è requisito per la rilevanza penale o meno dei fatti di cui al reato 171.ter lettera c).

La soluzione per cui si opta è stata avvallata anche dalla Corte di Cassazione, sent. 12.02.2008, n.13810 e n.13816, la quale ha affermato che, dopo la decisione del giudice comunitario viene vanificata la rilevanza penale di tutte le fattispecie di reato che includono come elemento costitutivo della condotta tipica il contrassegno SIAE.

“In concreto il fatto di reato non sussiste quando i contrassegni Siae mancanti non sono validi sotto il profilo comunitario”.

La Corte ha poi ritenuto, con la decisione citata, che la formula assolutoria da adottare debba essere quella che si fonda sull’insussistenza del fatto.

In forza di tali considerazioni l’imputato va mandato assolto dal reato di cui all’art.171-ter lett. c). La Corte di Giustizia, al punto 45 della decisione (a cui si rinvia), ha ritenuto che debba  essere il Giudice nazionale a statuire sulle spese. Conseguentemente, tutte le spese sostenute per il procedimento celebrato avanti alla Corte di Giustizia saranno a carico delle parti soccombenti.

Quanto alla successiva imputazione contestata in data 21.05.2008, questo giudice sottolinea che i nuovi fatti contestati risultano accertati in data 10.02.2000 e pertanto per i sopra citati comportamenti non vi è stata alcuna sospensione del processo (la sospensione, infatti, è inerente solamente alla lettera c) della legge citata ) di conseguenza i reati sono estinti per decorso del termine di prescrizione si sottolinea che sia alla luce della previsione normativa dei nuovi art. 157 c.p. e ss., sia in riferimento alla normativa precedente, in vigore all’epoca dei fatti applicabili ex art. 2 co. 4 c.p in quanto più favorevole al reo, i reati contestati alle lettere c) e b) si sono prescritti.

PQM

Visto l’art. 129 c.p.p dichiara il non luogo a precedere nei confronti dell’imputato in ordine alla nuova contestazione di cui all’art. 171-ter lettera a) e b) per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.

Visto l’art. 530, 1° comma, c.p.p. assolve l’imputato dal reato di cui all’art. 171-ter lettera c) perché il fatto non sussiste.

Tutte le spese di giudizio inerente la questione pregiudiziale saranno a carico delle parti soccombenti del procedimento celebrato davanti alla corte di Giustizia della Comunità Europea (causa C-20/05).

Cesena, 05.11.2008

Il Giudice

Avv. Barbara de Virgiliis

Posted in Diritto d'autore and tagged , .

8 Responses to Contrassegno SIAE: diciamola tutta

  1. Salve,
    volevo farle una domanda ( non centra con l’intervento sopra )
    Se ha letto il libero di Bruno Tinti – Toghe Rotte. se si cosa ne pensa
    grazie

  2. Daniele says:

    No, mi dispiace, non l’ho letto. Ma, certamente, di toghe rotte ce ne sono parecchie.

  3. Mah says:

    ‘Azzarola. Reato il 10 Febbraio 2000.
    Lettura sentenza 5 novembre 2008.

    “Solo 8 anni” per un 1o grado….

  4. ok grazie
    cmq il libro parla che anche a impegnarsi è difficile lavorare nelle condizioni in cui è il sistema giudiziario oggi e elenca vari problemi .. dalla mancanza di personale alle leggi poco serie per i reati protetti dalla casta e altro …

  5. sandros says:

    vi segnalo l’interessante posizione FIMI citata oggi da PI e sul sito http://www.fimi.it peraltro con un’apprezzabile trasparenza, bisogna ammetterlo.

  6. Daniele says:

    E dove sta la trasparenza di FIMI? Nel volersi prendere, ora, 0,tot centesimi di euro per n bollini senza diminuire i prezzi dei CD?

  7. Gianni says:

    Forse sta nel fatto che hanno messo di essersi presi i soldi degli Italiani a sbafo in tutti questi anni con bollini vari.

    Magari il mese prossimo promuovono una restituzione spontanea degli incassi + interessi maturati.

  8. Ciao.. interessante questo blog! L’ho scelto per la prossima puntata Post-iT, in onda su C6.TV
    SE VUOI INTERVENIRE DURANTE LA DIRETTA, PARLANDO TU DIRETTAMENTE DI QUESTO POST E DEL TUO BLOG IN GENERALE, CONTATTAMI IL PRIMA POSSIBILE!
    L’autore,
    Daniel Enrique C.

    ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘
    QUESTO BLOG è STATO SCELTO PER LA PUNTATA DI POST-IT DEL 12 NOVEMBRE.. in diretta alle 11:20 su c6.tv (la registrazione la troverete poi su c6postit.blogspot )

    Grazie per l’interessante articolo.

    Chiunque voglia segnalare un post letto o scritto troverà nel nostro blog
    c6postit.blogspot un ottimo strumento per amplificare le proprie idee.
    Aspettiamo tuoi appunti e segnalazioni su altri articoli interessanti.!
    ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘
    ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘ C6.TV ◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘◘
    Oltre 1500 ore di diretta con la partecipazione di 3000 utenti.
    Ha segnato alcuni record dell’informazione via Web
    riuscendo ad avere in streaming
    12000 utenti in contemporanea!… 200 000 nella stessa giornata!
    C6.tv è informazione in diretta fatta da ogni luogo e da ogni persona.
    Realizzata con strumenti alla portata di tutti come Skype e videofonini.
    Permette a chiunque voglia di produrre contenuti video e di proporli ad un pubblico di utenti attivi.

Rispondi a Daniele Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *