Urbani: i nodi vengono al pettine

Oggi vengo a sapere di un decreto penale di condanna per p2p (art. 171, comma 1, lett. a-bis) l.d.a.).

Ora, per una serie di motivi (lunghezza e onerosità di un dibattimento e inutilitá di altri riti) io penso che, di regola, sia più consigliabile accedere all’oblazione sui generis prevista dalla stessa norma (vista anche la condanna irrogata col decreto – 3.000 euro e gli effetti completamente estintivi rispetto a quelli parziali del decreto – che è pur sempre condanna, eh…).

Ma il nodo viene al pettine perché, a leggere la norma, questa oblazione può essere chiesta soltanto prima del dibattimento (ok, come quella vera e propria) oppure… prima del decreto penale (stortura che ho sempre denunciato).

Insomma, non si potrebbe opporre il decreto e, contestualmente, chiedere questa oblazione…

Io qualche idea l’avrei (interpretazione costituzionalmente orientata, ultimo termine sempre col dibattimento, ecc.).

Qualcuno vuol contribuire con qualche idea brillante?

  1. . .:

    Ma, scusa, e il 464 comma 2 c.p.p.?

    Comunque: altri dettagli (deontologicamente limitati, s’intende)? Sento “puzza” di 360 e di interferenze esterne.

    E poi: sarò paranoico, ma ho da sempre il sospetto che quell’oblazione (unico esempio di delitto oblazionabile…) nasconda qualcosa di losco… perché, se è vero che non ha alcun valore giuridico nell’ipotetico processo civile, l’oblazione è pur sempre un atto estintivo volontario…

  2. Daniele:

    Certo, l’oblazione (pur sui generis) e’ una buona scappatoia. Pero’, vuoi mettere con un decreto che e’ pure sempre condanna? L’oblazione no, io ragiono cosi’, ma il collega non sembra essere sulla mia stessa lunghezza d’onda. Poi, ovviamente, posso sbagliare.

  3. . .:

    > Certo, l’oblazione (pur sui generis) e’
    > una buona scappatoia.

    No aspetta, io dicevo il contrario: “losco” nel senso che sembra messo lì bene bene per indurre la gente a “confessare” con la scusa del “chiudiamola in fretta”.

    Premesso che in diritto positivo la questione non mi pare affatto chiara, fossi io il giudice civile ragionerei così: il decreto è un provvedimento (ex lege privo di efficacia vincolante) che è “piovuto” sul capo di un soggetto, magari innocente, che per mille motivi può non aver fatto opposizione… mentre l’oblazione è attivata proprio dal soggetto che, quindi, per qualche motivo ha rinunciato a contestare il fatto (senza neppure enormi vantaggi…).

    Qui, secondo me, sta l’incognita. Il fatto è che l’oblazione (comune e speciale) è possibile di norma solo con le contravvenzioni, e le contravvenzioni (pur non avendo una natura sostanziale ben definita nell’attuale codice) sono in genere poste a tutela di interessi di tipo “generale”, senza un danneggiato diretto che possa attivare un processo civile. Quindi si paga l’oblazione e stop: invece qui il rischio è che una mossa avventata possa tradursi in un’arma fortissima nelle mani dei cosiddetti “detentori dei diritti”… ed il 171 comma 2 (altrimenti frutto di eccessiva benevolenza nei confronti dei terribili uploaders?) sembra messo lì apposta per questo…
    Ah, naturalmente SPERO DI SBAGLIARMI!

    PS: comunque ribadisco che a me risulta la possibilità, per tabulas, di domandare l’oblazione dopo il decreto, purché contestuale all’opposizione…

  4. mfp: