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Autopromozione > Cybercrimes e Processo penale. I reati, le indagini, la difesa – Vasto, 23 marzo 2018

Venerdi sarò ospite del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vasto (CH) per un interessante convegno che sarà a “sei mani” (oltre il Presidente).
Vediamo un po’, ci sarà anche una scolaresca, molto interessante…
QUI il programma.

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ZeusNews > La legge del pregiudizio

(da ZeusNews del 1° marzo 2012)

Ne avevamo parlato, circa un anno fa, Fulvio Sarzana ed io, all’indomani dell’approvazione al Senato.

Francamente, con tutte le priorità che abbiamo nel nostro Paese, non avrei mai pensato ad un iter così fulmineo (almeno rispetto a quelli delle leggi “normali”) alla Camera.

E invece, da quanto entrerà in vigore (il prossimo 9 marzo) la legge 12/2012 – voluta, tra gli altri, da giuristi come i Senatori PD Felice CassonGerardo D’Ambrosio ed Enzo Bianco – imporrà la confisca dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies”.

Cosa significa tutto ciò? Anzitutto, che la legge è destinata, prevalentemente, ai reati informatici in senso stretto: accessi abusivi, frodi informatiche, danneggiamenti informatici, intercettazioni e via dicendo.

Quanto al significato del termine confisca, credo che tutti siamo in grado di intuirlo. Premesso che, per espressa previsione della legge, la misura non può colpire beni appartenenti a soggetti estranei al reato, essa può essere facoltativa o obbligatoria. Nel primo caso, che costituisce la regola, è il giudice a valutare se la liberà disponibilità di un certo bene possa o meno facilitare la commissione di nuovi reati. Nel secondo caso, di fatto, è il legislatore a stabilirlo a priori e il giudice dovrà adeguarsi a questa volontà.

Una prima riflessione: c’è qualcuno (quel qualcuno che ha scritto la legge) che, anche per i motivi che vedremo, fa passare il messaggio secondo il quale coloro che hanno commesso certi reati, peraltro neppure tanto sommessamente tratteggiati come estremamente gravi, li commetteranno, con certezza, un’altra volta.

In realtà, le motivazioni di tale intervento sono molto meno nobili e scientifiche, anzi si fondano sulla constatazione della cronica mancanza di risorse delle nostre Forze dell’Ordine. I beni saranno, infatti, destinati ad esse (anche a quelle non “specializzate”) potenzialmente anche prima di un pronunciamento di un giudice, ancorché non definitivo.

Insomma, una fornitura coatta a costo zero, per di più in pesante spregio di alcuni principi costituzionali.

Il principio di eguaglianza: perché colpire, con un’insensata presunzione di reiterazione, soltanto alcuni reati escludendo una valutazione concreta dal parte di un giudice?

Il principio di non colpevolezza: perché colpire il patrimonio di una persona prima ancora di una condanna, ma anche soltanto a fronte di una non meglio precisata (tanto meno regolata)“analisi tecnica forense”?

Il principio del giusto processo: perché quanto appena detto può avvenire anche senza contraddittorio e senza un provvedimento di un giudice?

Una legge scritta male e iniqua, ancora una volta in materia informatica dove la scarsa competenza di chi detta ed applica le regole è fatto ancora drammaticamente attuale.

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