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Se l’autoproduzione non è punibile

Un’altra sentenza che “grazia”, pur con argomenti giuridici condivisibili, il “traffico” di immagini pornografiche autoprodotte tra minorenni.
Non è punibile la cessione di detto materiale posta in essere dallo stesso minore ritratto che ha autoprodotto i materiali.
A mio modo di vedere, anche come genitore, la cosa rimane pur sempre censurabile perché le immagini posso circolare in modo del tutto imprevedibile (o anche prevedibile).
Quindi…
Su Penale.it la sentenza 11675/2016 della III sezione penale della Cassazione.

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Neutralità

“Il semplice utilizzo di programmi P2P (es.: Emule) non prova la volontà di diffondere materiale pedopornografico (art. 600 ter, comma 3, c.p.)”.
Quello appena riportato è il succo di una recente decisione della Cassazione.
In realtà non si tratta di un orientamento giurisprudenziale innovativo. Sin dal 2010, infatti, la Suprema Corte era giunta alle stesse conclusioni, con questa sentenza, quella realmente fondamentale sul tema. E, poi, c’è stata quest’altra.
Tutto abbastanza acquisito, dunque. Tuttavia, a mio avviso l’occasione è propizia per fare (o rifare) alcune riflessioni.
I rischi del P2P – ma, più correttamente, dovremmo dire del “file sharing” – sono noti da tempo. Personalmente, sette anni fa e più avevo scritto una cosina per Punto Informatico che aveva avuto un certo apprezzamento. Insomma, non sembravo l’unico paranoico.
Dopo un anno, infatti, una sentenza, pur di merito, si occupava della consapevolezza dell’upload automatico operato da alcuni programmi (nel caso di specie, l’imputato aveva usato WinMX) e condannava l’imputato.
Poi, fortunatamente, nel 2010 è arrivata, come visto, la prima sentenza della Cassazione che ha finalmente detto che non si può dare per scontata la consapevolezza di certe funzioni dei software. Con le menzionate conferme del 2011 e dei giorni scorsi.
Tutti i tre provvedimenti della Suprema Corte riportano un passaggio sostanzialmente identico di cui avevo già scritto nel 2011 e che credo sia bello da riportare anche perché dice una cosa non certo secondaria o banale. Leggiamo insieme

Si tratta, nei singoli casi concreti, di questione interpretativa abbastanza delicata, perché il sistema dovrebbe essere razionalmente ricostruito giungendo a soluzioni che tengano conto delle effettive caratteristiche e delle concrete modalità di utilizzo di programmi del genere da parte della massa degli utenti e che, nello stesso tempo, soddisfino l’esigenza di contrastare efficacemente una assai grave e pericolosa attività illecita, quale la diffusione di materiale pornografico minorile, cercando però di evitare di coinvolgere soggetti che possono essere in piena buona fede o che comunque possono non avere avuto nessuna volontà o addirittura consapevolezza di diffondere materiale illecito, soltanto perché stanno utilizzando questi (e non altri) programmi di condivisione, e cercando altresì di evitare che si determini di fatto la scomparsa di programmi del genere. Del resto, le due suddette esigenze ben possono essere entrambe soddisfatte perché, con indagini adeguate, è possibile accertare chi stia davvero agendo col dolo di diffondere e non solo con quello di acquisire e con la consapevolezza del vero contenuto dei file detenuti.

La morale, per me, è la seguente: la tecnologia è neutra e, pertanto, va difesa. Dimmi poco…

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