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Ancora sulla riforma dell’art. 70 l.d.a.

La notte porta consiglio e, soprattutto, la discussione fa bene.
Ieri sera, su Radio Città futura, delle modifiche all’art. 70 l.d.a. hanno parlato, di fatto, soltanto Folena, Guido Scorza e il sottoscritto.
Mi sembra che, allo stato, a parte il V-boy Beppe Grillo siamo tutti abbastanza concordi che un passo avanti è stato fatto nel senso che, prima, non si poteva riprodurre un’immagine o una musica in versione integrale (sulla qualità, vedremo poi). Ora sì, pur coi limiti che si vedranno. E l’ha capito bene anche Marco Conidi che, ieri sera, non sembrava contentissimo della cosa.
Purtroppo, dopo questa bella notizia, occorre passare a quelle brutte. In estrema sintesi, tutto è molto fumoso o non ottimizzato. Vediamo perché, analizzando il mitico “comma 1-bis) (rinvio anche ad un mio precedente post):
– la regola si applica soltanto a Internet, quindi non, ad esempio, a dispense o dispensine ancorché distribuite gratuitamente;
– la pubblicazione deve avvenire a titolo gratuito, dunque non in via onerosa (es.: una certa cifra per scaricare un certo contenuto, anche nell’eventuale forma dell’abbonamento);
– le opere contemplate sono soltanto immagini e musiche; sono, pertanto, escluse, giusto per fare il solito esempio, le opere letterarie che seguono il regime del pre- (e tuttora) vigente comma 1; va detto che Guido e Luca Spinelli stanno “wikieggiando” un progetto che contemplerebbe anche le immagini in movimento, dunque i film, i clip, ecc.;
– le opere devono essere a bassa risoluzione o degradate; ho già detto la mia al post segnalato, dunque non è il caso di ripetersi; anche in questo caso, Guido e Luca elaborano e sembrano voler escludere una definizione immutevole nel tempo; il prof. Tommaso Russo dà, da parte sua, indicazioni tecniche sul criterio relativo proposto (e non assoluto; es.: 72 dpi o 128kbps) che si basa su una certa diminuzione di qualità rispetto all’originale; approccio che ha il vantaggio di poter resistere allo scorrere (veloce) del tempo tecnologico;
– l’uso consentito alle condizioni della riforma è soltanto quello didattico o scientifico; e qui, francamente, mi sembra basti un Devoto-Oli o l’internettiano De Mauro, magari con un po’ di buon senso a condimento dell’insalata linguistica;
– l’utilizzo delle opere non deve essere a scopo di lucro; il che salva iniziative come Wikipedia (che è un’associazione senza fini di lucro), ma renderebbe comunque fuorilegge il blog che si paga le spese di pubblicazione con gli ads di Google realizzando un “lucro indiretto”; con Valentino Spataro siamo d’accordo e, considerato questo limite, propone di tirare dentro il salvagente della nuova norma anche queste realtà tutt’altro che rare (e’ una tesi sostenuta anche nel progetto Wiki), ma che non hanno essenza commerciale; il problema, però, è che se è vero che un blogger che non sia una blogstar (sono realmente poche) può racimolare non più di 20-30 euro al mese di ads, con quel solo mese si paga un anno di hosting decente, piattaforma CMS compresa; che dire di quegli undici mesi che avanzano e che, per dirla tutta, andrebbero dichiarati fiscalmente? Se si vuole ripagare il tempo che perde, è come volere un corrispettivo per la propria attività. Sbaglio?
Il vero punto di disaccordo tra me e Guido è, però, che io penso che il futuro decreto ministeriale dovrà tracciare soltanto i limiti degli usi didattici e scientifici, mentre lui ritiene che la norma secondaria dovrà occuparsi anche delle questioni tecniche risoluzione e degrado. Ricito la norma nella parte che ci interessa: “Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma”. In effetti, la lettera è un po’ ambigua e Guido mi cita la discussione in Commissione (pur scarna, sul punto). Mi riprometto di leggere il tutto, sono sempre a corto di tempo.
Anyway, la differenza non sarebbe poca e gia’ ora si svela critica: se avesse ragione Guido, il comma 1-bis – che, in caso di violazione, potrebbe portare anche a conseguenze penali – presenterebbe un problema di riserva di legge; se la ragione fosse dalla mia parte, ci troveremmo di fronte a regole non troppo tassative e, comunque, a possibili disparità in sede di singolo giudizio (perché in questo caso, sarebbe il giudice a decidere sulla misura di risoluzione e degrado).
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Stanotte su Radio Citta’ Futura – UPDATED

Dalle 11.00 alle 01.00 (cosi’ mi ha detto) si discutera’ delle questioni sul diritto d’autore di cui si e’ parlato in questi ultimi giorni.
Io dovrei essere in onda intorno alle 00.20 e mi riferiscono che interverranno anche Pietro Folena e Guido Scorza. Anche un’altra persona, ma, purtroppo, non ne ricordo il nome.
Su Radio Citta’ Futura (c’e’ anche streaming e satellite).

Aggiormento delle 17.45: apprendo che il “quarto uomo” e’ Antonio di Corinto.

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E se Folena avesse ragione?

Anzi, leviamoci il "se". Perche’, in fondo, non e’ che i politici hanno per forza totalmente torto, sempre.
PI (e non solo) pubblica la replica di Folena accusato, in buona sostanza, di aver tirato un colpo basso al diritto di fruire e diffondere la cultura.
C’e’ sempre l’articolo di PI che e’ un valido spunto e, ieri, anch’io ho fatto qualche piccola riflessione pur senza l’approfondimento che la questione meritava (cronica mancanza di tempo…). Personalmente, ero giunto soltanto ad una conclusione e, cioe’, che bassa risoluzione e degradazione sono paletti troppo ingombranti (e indefiniti).
Ora, vediamo meglio cosa e’ successo, senza pregiudizi.
Questo e’ il primo comma dell’art. 70 l.d.a.:
"1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali".
Altrimenti detto, con quella sola norma non si puo’ riprodurre integralmente un’opera. Al massimo se ne fa un riassunto o una citazione oppure se ne estrae un brano o una parte. Sempre per solo uso di critica o discussione. Alle condizioni indicate sono salvi anche i fini di insegnamento o di ricerca scientifica.
Ora, secondo alcuni il nuovo comma 1-bis limiterebbe questo primo comma. Lo rileggiamo insieme:
"1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma".
E’ vero? A questo punto, mi sono convinto di no e non sto a saltare sul carro di presunti vincitori (anche perche’ i diritti appartengono a tutti). Pur coi noti limiti, il comma 1-bis amplia certi diritti di riproduzione. E’ libera la riproduzione integrale dell’opera (pur in qualita’ ridotta). Prima c’erano limiti di carattere quantitativo e, comunque, tutto era molto discutibile per immagini e musiche. Adesso, se proprio vogliamo cavillare, c’e’ un nuovo limite (non aggiuntivo) di ordine qualitativo, ma non penso sia cosi’ pesante (se applicato ragionevolmente – v. la mia conclusione in calce).
Certo, la novita’ riguarda soltanto Internet (anche se non condivido questo limite), immagini e musiche (e non altre opere che seguono il regime del primo comma), ma un passo avanti, ancorche’ nel compromesso, c’e’. Penso sia fuori discussione e scusate la presunzione.
Vittoria dei diritti, dunque? No, non proprio, ma per motivi un po’ diversi da quelli letti in giro. Rimane, infatti, un problema non da poco: che ci sara’ qualcuno che tentera’ di fissare definizioni assurde (e tecnicamente non accettabili) di "bassa risoluzione" e "degrado". Vedremo.

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