Tag Archives: p2p

P2P in USA

Segnalatomi in un commento, ripropongo in questo post un’interessante decisione USA (Corte Distrettuale Texas) in tema di p2p.
Me la leggo meglio, ma, appunto, la segnalo sin d’ora.

Posted in Diritto d'autore | Tagged , | 6 Comments

Peppermint: ultimo atto?

Visto che ne hanno parlato tutti, mi accodo. Ma non per saltare sul carro dei vincitori perché è nota la mia posizione dubbiosa. Insomma, sugli esiti che, appresso, esporrò non avrei scommesso. Ma è meglio così.
Il 28 febbraio (ma la notizia è filtrata soltanto il 13 marzo) il Garante ha imposto il blocco del trattamento dei dati raccolti da Peppermint, Techland e Logistep ordinandone la cancellazione entro il 31 marzo 2008. QUI il provvedimento, QUI il comunicato stampa.
Ora cosa può succedere? Le Società possono impugnare il provvedimento di fronte al giudice amministrativo e chiederne la sospensiva. Se non ottengono la sospensiva per tempo, devono cancellare (in caso contrario, scatterebbe il penale).
Comunque, se il provvedimento del Garante dovesse rimanere fermo mi sembra logico pensare che le cause di civili iniziate con quei dati non potranno andare avanti con successo.
Si parla già di azioni di risarcimento degli utenti e di una nuova valutazione penale delle lettere inviate dallo studio legale di Bolzano. Vedremo.

Posted in Privacy e dati personali | Tagged , , , , | 6 Comments

File sharing e condivisioni automatiche

La storia riassunta in breve.
Tizio viene monitorato dagli investigatori i quali accertano che, usando WinMX, ha in condivisione diversi file pedopornografici.
Dopo le perquisizioni e i sequestri “di rito” e a seguito di un’analisi dei reperti, si fa il processo e, verosimilmente, la difesa osserva che con quel client non si puo’ impedire la messa in condivisione che, di fatto, e’ automatica. Probabilmente, spera in un’assoluzione per mancanza di dolo.
Il giudice, invece, condanna (v. Altalex); e a leggere la motivazione, sembra che la decisione sia dipesa dall’accertata competenza tecnica dell’imputato. Come dire – e penso di non azzardare troppo – che se fosse stato un utonto forse l’avrebbe spuntata.
Beninteso che cio’ vale per tutte le condivisioni, non soltanto di pedopornografia, ma anche, ad esempio, di opere protette da copyright.
C’è, però, un passaggio che non mi convince completamente circa un diverso argomento.

“Infatti, aspetto di fondamentale importanza per quel che attiene alla valutazione della condotta posta in essere dal M.G., mentre Bearshare ed E-mule consentono, mediante appositi comandi, di eliminare la funzione di “upload”, impedendo così il prelievo di copie dei propri files, negando l’accesso agli altri utenti, temporaneamente o meno, anche alle cartelle di files che in precedenza si fosse scelto di condividere (creando così una sorta di sospensione o interruzione della condivisione in uscita dei dati in proprio possesso), le caratteristiche tecniche di WINMX non consentono il blocco, la sospensione o l’interruzione dell’upload, per cui una volta immessi i dati in proprio possesso nella virtuale disposizione degli altri utenti del programma, non è più possibile impedirne l’eventuale apprensione da parte dei terzi”.

Pur non necessaria per la decisione del caso concreto (che parla di altro client, come visto), non mi quadra una cosa. Non so Bearshare, ma il mulo mette in condivisione automaticamente (addirittura, anche soltanto una parte di file scaricato, dalla cartella file temporanei). La cartella di condivisione, di upload, coincide con quella dei completati. Dunque, l’assunto del giudice, sempre riguardo a eMule, è sbagliato. O sbaglio io?
O, forse, la sentenza, pur in modo non chiarissimo, fa riferimento a stop mirati, file per file oppure allo spostamento dei completati verso un’altra cartella.

Posted in Reati informatici | Tagged , , , | 3 Comments

Urbani: i nodi vengono al pettine

Oggi vengo a sapere di un decreto penale di condanna per p2p (art. 171, comma 1, lett. a-bis) l.d.a.).
Ora, per una serie di motivi (lunghezza e onerosità di un dibattimento e inutilitá di altri riti) io penso che, di regola, sia più consigliabile accedere all’oblazione sui generis prevista dalla stessa norma (vista anche la condanna irrogata col decreto – 3.000 euro e gli effetti completamente estintivi rispetto a quelli parziali del decreto – che è pur sempre condanna, eh…).
Ma il nodo viene al pettine perché, a leggere la norma, questa oblazione può essere chiesta soltanto prima del dibattimento (ok, come quella vera e propria) oppure… prima del decreto penale (stortura che ho sempre denunciato).
Insomma, non si potrebbe opporre il decreto e, contestualmente, chiedere questa oblazione…
Io qualche idea l’avrei (interpretazione costituzionalmente orientata, ultimo termine sempre col dibattimento, ecc.).
Qualcuno vuol contribuire con qualche idea brillante?

Posted in Diritto d'autore | Tagged , , , | 7 Comments

Mettere a disposizione e immettere

Quinta, sempre molto attento e aggiornato, segnala questa notizia (americana) e titola ““mettere a disposizione” non e’ distribuire, secondo una corte USA e senza prove di distribuzione, non c’e’ violazione del copyright“.
Penso, pero’, che la questione meriti qualche chiarimento affinche’, da noi, non ci illuda piu’ di tanto.
Anzitutto, come premesso, la faccenda riguarda gli USA e non e’ proprio detto che quella legge sia uguale alla nostra.
In Italia, infatti, vale una regola molto precisa che e’ questa (arcinota, visto che viene definita’ – un po’ impropriamente – come “legge Urbani”)

Salvo quanto previsto dall’art. 171-bis e dall’articolo 171-ter, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
  [omissis]
 a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa (3);
“.

Benissimo, questo e’ il punto di partenza e, per quello che ci riguarda qui, i nodi sono due: mettere a disposizione del pubblico e immettere in un sistema di reti telematiche.
Mettere a disposizione del pubblico e’, secondo me, come esporre su una bancarella. E, in effetti, client come eMule consentono, di base, proprio questo: rendere visibile agli altri utenti una sorta di catalogo/esposizione.
Pero’ la legge chiede di piu’, vale a dire l’immissione in un sistema di reti telematiche. Attivare eMule e connetterlo a un server comporta, di per se’, l’immissione di opere (protette o non protette) in Rete?
Io penso che la risposta sia negativa dal punto di vista tecnico perche’, a ben vedere, e’ il downloader che, con la propria richiesta, fa transitare il file per la Rete. A rigore, l’uploader lo offre soltanto (prima parte della norma). Quanto conta, pero’, l’azione del downloader a fini di responsabilita’ dell’uploader? Il profilo giuridico potrebbe essere diverso.
Ricordo comunque che, in Italia, esiste pur sempre la figura del tentativo e non possiamo fare a meno di confrontarci con essa.

Posted in Diritto d'autore | Tagged , | 32 Comments

La vera storia del “P2P legale”

Su Penale.it potete trovare la richiesta di archiviazione (la decisione del Giudice la richiama integralmente) su un caso di P2P di cui si e’ parlato poche settimane fa.
Leggendola, si capisce che quello che ha detto la stampa (legalita’ del P2P, comunque) non e’ completamente corretto.
Questo e’ quello che traggo io dalla lettura della suddetta richiesta:
– il P2P, di per se’, non e’ illecito (ed e’ bene ricordarlo);
– lo scambio avviene senza intermediari, cioe’ non si puo’ chiamare in causa un terzo (mero supporto tecnico);
– non e’ certa la rilevanza penale delle condotte di dowload e upload.
E su quest’ultimo punto dissento (anche se si dovrebbe sapere qualcosa di piu’ circa il tempo del commesso reato, pre o post Urbani).
La morale, a parte quella strettamente giuridica, e’ sempre quella di leggersi prima i provvedimenti, poi commentare.

Posted in Diritto d'autore | Tagged , | 3 Comments

Logistep, IP e la giustizia elvetica

Quinta, commentando la decisione della Corte di Giustizia, scova una notizia riguardante Logistep AG, l’azienda svizzera che ha supportato l'”indagine” Peppermint (e non solo). Ma la leggo un po’ diversamente da Stefano. Ho trovato qualcosa anche in questo forum.
Ma andiamo un po’ con ordine.
Step #1: L’IP e’ dato personale se rientra nella definizione del TU Privacy (gia’ osservato in altro post, pur con la discussione nei commenti). La Svizzera non e’ UE, pero’ ha una legislazione molto simile alla nostra (anche per ragioni di collaborazione gia’ esistenti). Una mano a capire bene ce la da’ l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) che dedica all’argomento file sharing una pagina molto significativa. QUI, in francese, notizie sul testo della legge di revisione appena entrata in vigore. La definizione di dati personali (art. 3) e’, invece, “dati personali (dati)1: tutte le informazioni relative a una persona identificata o identificabile” (QUI la legge completa).
Step #2: La stessa Logistep e’ sostanzialmente ammissiva sul punto e se ne fa vanto “The user identification in all P-2-P protocols is fully accurate” (fonte).
Step #3: L’attività di Logistep e’ certamente trattamento che puo’ essere lecito o illecito.
Step #4: I dati “anagrafici” degli utenti possono essere recuperati soltanto nella giustizia penale.
Step #5: Logistep, per aggirare la legge svizzera, cerca di sollecitare procedimenti penali, viene in possesso di certi dati e li impiega nel civile malgrado le accuse in penale siano destinate a cadere.
Step #6: Logistep pare neghi che un IP sia un dato personale (un po’ contraddicendosi, secondo me).

Posted in Diritto d'autore, Privacy e dati personali | Tagged , , , | 10 Comments

Macché furto… – UPDATED

Leggo su Repubblica (a firma Ernesto Assante e a proposito di file sharing): “che si tratti di “furto” è evidente, copiare una canzone senza pagare i diritti d’autore significa semplicemente privare i musicisti dei frutti del loro lavoro“.
Ed e’ il meme di tante campagne “di informazione” delle varie associazioni di major (che nessuna Autorita’ ferma).
Sara’ una mia deformazione professionale, ma copiare o scaricare (pur abusivamente) una canzone NON e’ furto per il semplice motivo che l’autore non viene spossessato dell’originale. Non e’ un sofisma giuridico (e potrebbe anche esserlo atteso il testo dell’art. 624 c.p.), ma una semplice questione di lingua italiana, di visione corretta della realta’.
Purtroppo, vedo che, sostanzialmente, le pene per i reati in tema di diritto d’autore sono coincidenti con quelle del furto. E la cosa mi preoccupa molto, giacche’ le condotte sono ben diverse e dovrebbero essere sanzionate in modo differente (v. art. 3 Cost.).

Aggiornamento del 31 gennaio 2008, ore 11.05: Giustamente, nei commenti, mi hanno chiesto qualche chiarimento. Spero che questa sentenza chiarisca bene il mio pensiero. Anche questa mi sembra pertinente.

Posted in Diritto d'autore | Tagged , | 12 Comments

Ora il p2p e’ legale??? – UPDATED

Quinta mi invoca insieme a Scorza in relazione a questo articolo di Repubblica (notizia, peraltro, proposta un po’ da tutti i media).
Non posso dire molto perche’ ogni buon giurista sa che non si commenta un provvedimento prima di leggerne la motivazione. I piu’ smaliziati, poi, si fidano poco della stampa generalista.
In attesa che un amico mi faccia avere decreto e richiesta del pm, noto, pero’, qualche inconguenza che mi fa temere che la notizia sia una “non notizia”.
Cominciamo a dire che “la” legge sul diritto d’autore non e’ la 248/2000. Quest’ultima e’ soltanto una legge di riforma (pur vasta) mentre sul file sharing hanno legiferato, anni dopo, Urbani e soci. “La” legge sul diritto d’autore e’ la 633/41.
Poi c’e’ questa frase (del pm) un po’ inquietante: “In assenza di una legislazione che crei una fattispecie penale ad hoc”. Purtroppo, la fattispecie penale ad hoc c’e’ ed e’ l’art. 171 lett. a-bis) l.d.a.
Non comprendo, inoltre, la rilevanza o meno di un server centrale. La legge non ne parla proprio.
E i siti come www.emuleitalia.come o www.feedburner.com? Che c’entrano? Con un sito si fa p2p?
Ho l’impressione che il provvedimento si sia occupato di qualcosa di molto diverso dal p2P come lo intendiamo noi (con classici client come Emule, Azureus, ecc.).
Aspettiamo di leggere il decreto per intero e la richiesta del pm, forse e’ meglio.

Ecco, mi accorgo che ne ha parlato anche PI, in termini piu’ verosimili e corretti. Giusto anche ricordare che il p2p, di per se’, non e’ illegale. Dipende da cose si scambia.

Aggiornamento del 26 gennaio 2008, ore 16.10: Vedo che Dario Salvelli, evidentemente piu’ informato di me, linka questo comunicato di eMuleItalia.net. E si conferma che la notizia riportata da agenzie e quotidiani e’ una patacca.

Posted in Diritto d'autore | Tagged , | 1 Comment

E se Urbani…

A me questo articolo di PI e’ piaciuto parecchio perche’ propone un tema molto delicato e importante, anche per noi.
Condividere non e’ distribuire, in USA. E qui in Italia? Ecco cosa sanziona la nostra legge (art. 171, comma 1, lett. a-bis):
"mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa".
Chi sa come funziona un sistema di P2P sa se questa regola e’ applicabile ed entro quali limiti.

Posted in Diritto d'autore | Tagged , | Leave a comment