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Neutralità

“Il semplice utilizzo di programmi P2P (es.: Emule) non prova la volontà di diffondere materiale pedopornografico (art. 600 ter, comma 3, c.p.)”.
Quello appena riportato è il succo di una recente decisione della Cassazione.
In realtà non si tratta di un orientamento giurisprudenziale innovativo. Sin dal 2010, infatti, la Suprema Corte era giunta alle stesse conclusioni, con questa sentenza, quella realmente fondamentale sul tema. E, poi, c’è stata quest’altra.
Tutto abbastanza acquisito, dunque. Tuttavia, a mio avviso l’occasione è propizia per fare (o rifare) alcune riflessioni.
I rischi del P2P – ma, più correttamente, dovremmo dire del “file sharing” – sono noti da tempo. Personalmente, sette anni fa e più avevo scritto una cosina per Punto Informatico che aveva avuto un certo apprezzamento. Insomma, non sembravo l’unico paranoico.
Dopo un anno, infatti, una sentenza, pur di merito, si occupava della consapevolezza dell’upload automatico operato da alcuni programmi (nel caso di specie, l’imputato aveva usato WinMX) e condannava l’imputato.
Poi, fortunatamente, nel 2010 è arrivata, come visto, la prima sentenza della Cassazione che ha finalmente detto che non si può dare per scontata la consapevolezza di certe funzioni dei software. Con le menzionate conferme del 2011 e dei giorni scorsi.
Tutti i tre provvedimenti della Suprema Corte riportano un passaggio sostanzialmente identico di cui avevo già scritto nel 2011 e che credo sia bello da riportare anche perché dice una cosa non certo secondaria o banale. Leggiamo insieme

Si tratta, nei singoli casi concreti, di questione interpretativa abbastanza delicata, perché il sistema dovrebbe essere razionalmente ricostruito giungendo a soluzioni che tengano conto delle effettive caratteristiche e delle concrete modalità di utilizzo di programmi del genere da parte della massa degli utenti e che, nello stesso tempo, soddisfino l’esigenza di contrastare efficacemente una assai grave e pericolosa attività illecita, quale la diffusione di materiale pornografico minorile, cercando però di evitare di coinvolgere soggetti che possono essere in piena buona fede o che comunque possono non avere avuto nessuna volontà o addirittura consapevolezza di diffondere materiale illecito, soltanto perché stanno utilizzando questi (e non altri) programmi di condivisione, e cercando altresì di evitare che si determini di fatto la scomparsa di programmi del genere. Del resto, le due suddette esigenze ben possono essere entrambe soddisfatte perché, con indagini adeguate, è possibile accertare chi stia davvero agendo col dolo di diffondere e non solo con quello di acquisire e con la consapevolezza del vero contenuto dei file detenuti.

La morale, per me, è la seguente: la tecnologia è neutra e, pertanto, va difesa. Dimmi poco…

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Free P2P

Nei giorni scorsi sono state pubblicate le motivazioni di una pronuncia in tema di divulgazione di materiali pedopornografici via P2P (nel caso particolare, Kazaa, ma la cosa vale anche per Emule, ad esempio). Si tratta della sentenza della Cassazione n. 44065/2011.
In sostanza, la Corte Suprema, riprendendo alcuni precedenti giurisprudenziali, ha statuito che il semplice uso di programmi peer-to-peer non basta a fondare una condanna per detto reato, ma occorre qualcosa di più. Si pensi, in particolare, alla condivisione automatica di certe applicazioni che, peraltro, può attivarsi ancor prima del download completo.
Ed è un tema molto importante che, personalmente, mi trovo quasi sempre ad affrontare nei processi dove sono difensore.
Al di là di ciò, mi ha colpito un passaggio, pur incidentale, che, personalmente, trovo “rivoluzionario” (v. in fondo)

Si tratta, nei singoli casi concreti, di questione interpretativa abbastanza delicata, perché il sistema dovrebbe essere razionalmente ricostruito giungendo a soluzioni che tengano conto delle effettive caratteristiche e delle concrete modalità di utilizzo di programmi del genere da parte della masse degli utenti e che, nello smesso tempo, soddisfino l’esigenza di contrastare efficacemente una assai grave e pericolosa attività illecita, quale la diffusione di materiale pornografico minorile, cercando però di evitare di coinvolgere soggetti che possono essere in piena buona fede o che comunque possono non avere avuto nessuna volontà o addirittura consapevolezza di diffondere materiale illecito, soltanto perché stanno utilizzando questi (e non altri) programmi di condivisione, e cercando altresì di evitare che si determini di fatto la scomparsa di programmi del genere.

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Giornalettismo > L’Ue vieta i filtri sul P2P?

(da Giornalettismo del 24 novembre 2011)

Vietati i filtri sul peer-to-peer. E’ questa, in sostanza, il senso della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea emessa proprio oggi.

Tutto, in realtà, nasce da una decisione un po’ scellerata con la quale il Tribunale di prima istanza di Bruxelles aveva imposto ad un provider di connettività, su istanza della SABAM (omologa della nostra SIAE), di impedire gli scambi peer to peer in violazione delle norme sul diritto d’autore.

In pratica, come ben evidenziato dalla Corte di Appello di Bruxelles che ha sottoposto il caso alla Corte di Giustizia, si era imposto al provider un sistema di filtraggio:
– di tutte le comunicazioni elettroniche che transitavano per i loro servizi, in particolare mediante programmi peer-to-peer;
– da applicarsi indistintamente a tutta la sua clientela;
– a titolo preventivo;
– a spese esclusive dei singoli provider;
– senza limiti nel tempo.

Proprio sul punto è intervenuta la Corte Europea che ha stabilito che un giudice dell’Unione non può ingiungere quanto sopra per la contrarietà alle norme comunitarie (peraltro, regolarmente recepite dai singoli Paesi) vigenti in tema di dati personali, commercio elettronico e anche diritto d’autore. Non si tratta di una cosa da poco. Gioiscono i provider che, non avendo un obbligo generale di sorveglianza, vedono oggi allontanarsi il pericolo che qualche giudice nazionale imponga loro adempimenti francamente esorbitanti, onerosi, forse addirittura irrealizzabili.

Gioiscono gli utenti che eviteranno controlli preventivi e indiscriminati in danno della loro privacy (un po’ come accaduto a seguito del caso Peppermint), potendo godere della pienezza dei servizi telematici. Insomma, una vittoria importante – anche se ottenuta su una decisione palesemente censurabile – a beneficio di molti. Fine dei giochi, dunque? Non si vuole rovinare la festa a qualcuno, ma chi pensa che la decisione europea abbia messo fuorilegge, ad esempio, anche i sequestri di siti mediante inibizione di accesso, si sbaglia di grosso.

La sentenza è intervenuta soltanto per il fenomeno peer-to-peer sull’ipotesi di filtri generalizzati, preventivi e a tempo indeterminato, predisposti nell’ambito di una sorveglianza attiva del provider. Da qui a ritenere illegali anche i “nostrani” sequestri di siti (tecnicamente molto più semplici) ce ne passa, purtroppo. Complice una giurisprudenza discutibilmente “creativa” circa l’inibizione di cui sopra, i fornitori di connettività saranno ancora tenuti a rispettare i decreti di sequestro.

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Ancora su GamEternity: è tutto così lineare?

Domanda: uno incassa 3-400 euro al giorno (verosimilmente tutto in nero, esentasse) e continua a fare l’edicolante? Per di più, tiene l’hosting del suo sito “pirata” su Aruba?

Anche l’ultimo arrivato su Internet capisce che in articoli come questo di Repubblica c’è qualcosa che non torna. Personalmente, quegli incassi, da banner (anzi, verosimilmente ads di Google), mi sembrano eccessivi, anche con grossi traffici.

In più, va spiegata meglio la multa milionaria. Che significa 103 euro o il doppio del valore dell’opera? Sta tutto nell’art. 174-bis l.d.a. Eccolo

Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell’opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.

Attenzione: questa norma folle (comunque, di discutibile applicabilità) introdotta nel 2000 su disegno di legge proposto da Walter Veltroni nel Governo Prodi, rischia di valere anche per chi non fa lucro del download, ma, semplicemente, mette in condivisione (più o meno consapevolmente) opere protette, ad esempio con un “banalissimo” programma di P2P.
Qualcuno dei lettori ha una cartella Incoming con 1.000 file? Si faccia i conti.

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Ri-indagini – UPDATED

Non ho, all momento, particolari ulteriori rispetto a quanto riferisce, ad esempio, Repubblica, ma in questi ultimi giorni s’è stretta la morsa dell’ultima indagine siracusana in tema di pedopornografia.
La Procura di Siracusa non è nuova a queste iniziative. Con la collaborazione di Telefono Arcobaleno e con l’ausilio del NIT (un nucleo investigativo interforze) i magistrati aprono una nuova indagine almeno con cadenza annuale. Professionalmente, ne conosco altre due, ma so che non sono le uniche.
Siccome, da quanto capisco, parliamo di traffici via P2P (penso eMule), c’è da augurarsi che gli inquirenti abbiano considerato il fenomeno dei fake (file che riportano un nome non compatibile con il vero contenuto) perché in altri casi (ne ho parlato tempo fa su questo blog) c’è qualcuno che s’è ritrovato indagato proprio per sbaglio…

Aggiornamento del 6 maggio 2009: pare che ci sia stata una seconda fase/indagine.

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Come finiscono le cose

Ho appena avuto una bella notizia.
Un mio cliente era (lo è ancora, per la verità) indagato per pedoporno, precisamente per detenzione e diffusione (via eMule) di questi materiali illeciti. Per capirci, è l’indagine (una delle tante) di cui si è parlato in primavera, avviata dalla Procura di Savona. Qualcuno, si era anche pubblicamente lamentato per l’esistenza di fake, file dal titolo non inequivoco (o riferibile ad altro genere lecito), ma dal contenuto vietato. Anche il mio cliente aveva ipotizzato questa cosa (ma aveva preferito mantenere un profilo più basso per non essere additato) perché non è pedofilo, non lo è mai stato, neppure per “curiosità”.
Chiaro, però, che il fenomeno dei fake (che dovrebbe essere noto a chi opera nel settore), non ha alcuna rilevanza. Basta un solo monitoraggio, fatto un po’ così, e si finisce indagati, con tutto il materiale informatico sequestrato e con molte pene (anche economiche).
Poi, dopo l’analisi dei materiali, tutto si sgonfia perché nei reperti non c’è alcunché di pedopornografico. Dissequestro, richiesta di archiviazione e alla via così. Senza neppure tante scuse.

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P2P: USA vs. Italia

Ieri abbiamo saputo che la signora americana che era stata condannata a pagare una cifra astronomica per aver condiviso un po’ di file (senza alcun scopo di lucro), alla fine ha vinto contro le Major.
Ad esempio, QUI ne parla Alessandro Longo.
Buon per lei, sono contento. E aggiungo anche che chiedere tutti quei soldi ad una disoccupata è realmente poco intelligente (anche se, in un certo senso, “dimostrativo”).
Longo riporta anche l’opinione di Andrea Monti il quale riferisce di non essere a conoscenza di condanne (penali) nostrane a seguito di dibattimento. Confermo, per quello che so io.
La cosa che, però, mi preme ricordare è che in Italia la situazione è un po’ diversa.
In primis, c’è una legge che ho l’impressione sia di ben altro tono rispetto a quella americana (art. 171, comma 1, lett. a-bis, l.d.a.). Insomma, le regole italiane richiedono la “messa a disposizione con immissione nella rete telematica” che, pur con tutti i ragionamenti che ci siamo fatti qui e altrove, può anche rendere irrilevante l’effettivo scambio.
In secondo luogo, sempre qui da noi, non è il penale che spaventa (lo si può neutralizzare pagando una somma che, personalmente, ritengo accessibile, senza alcuna conseguenza sulla fedina penale), ma l’amministrativo (art. 174-bis l.d.a.).
Sappiamo di sanzioni amministrative di milioni di euro (avete letto bene) per P2P assolutamente personali, non lucrativi. Cercate in giro e ne avrete conferma.
Tutto ai sensi di legge (al di là del singolo caso che può essere contestato e/o smontato).
Penso, allora, che sia proprio il caso di focalizzarci su questo punto perché la legge proprio non va, è realmente folle.

P.S.: Se le parcelle riferite da Andrea (20-30 mila euro) sono vere, mi offro per una cifra non superiore a 15.000, consulenza tecnica compresa 😉

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UK: un altro caso Peppermint?

Penso che molti abbiano letto della recente battaglia inglese contro il P2P illegale.
Cinque software house di videogiochi si sono coalizzate, affidandosi ad uno studio legale di londinese, per perseguire 25.000 “sospetti” pirati.
Pagateci 300 sterline, per 5.000 di voi i giudici ci hanno già consentito di arrivare ai vostri nomi. Altrimenti, vi trasciniamo in giudizio (Repubblica riferisce un po’ diversamente, ma la sostanza non cambia).
Non v’è chi non veda che la cosa è del tutto analoga a quella che, l’anno scorso, ha riempito le cronache nostrane.
Che, dopo una manciata di provvedimenti favorevoli a Peppermint (e Techland), ha preso la strada opposta, con alcuni rigetti. E, addirittura, è giunta la censura del Garante.
Le leggi inglesi (in tema di diritto d’autore e privacy) discendono dalle stesse direttive poste alla base delle nostre regole. Così, ci si dovrebbe aspettare il medesimo esito. Vedremo.

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Le leggi che verranno

Chi segue questo blog sa che, ogni tanto, faccio una ricerchina sui siti istituzionali per vedere un po’ le proposte di legge sui temi che ci interessanto. Con la nuova legislatura, poi, la questione si fa particolarmente interessante.
Premesso che il fatto della gioventù di questo Parlamento rende, al momento, indisponibili molti testi (saranno svelati tendenzialmente con l’assegnazione a Commissione), vediamo un po’ cosa ho trovato e che può essere significativo anche soltanto per il titolo della proposta.
Legendina: i disegni/progetti di legge sono preceduti da una lettera dove S sta per Senato e C per Camera.

S. 493
Sen. Piergiorgio Massidda (PdL)
Modifiche al codice penale e disposizioni per la lotta alla pedofilia
13 maggio 2008: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni
L’ennesimo ritocco-aggravamento delle relative norme anche riguardanti Internet?

S. 533
Sen. Felice Casson (PD)
Modifiche all’articolo 51 del codice di procedura penale in materia di funzioni del G.I.P. e del pubblico ministero, in ordine ai reati di criminalità informatica, di prostituzione minorile e di pedopornografia
14 maggio 2008: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni
Questo, probabilmente, è un correttivo (peraltro annunciato) alla ratifica della Convenzione di Budapest. E’ stata introdotta la super-Procura distrettuale per i reati informatici, ma il G.I.P. è rimasto lo stesso, quello ordinario e di circondario. Con non pochi problemi pratici. Incidentalmente, faccio notare che il Sen. Casson era relatore al Senato della suddetta ratifica e ne aveva cantato le lodi, senza fare appunti. In questo frangente, si fa chiaro (e giusto) portatore delle istanze della magistratura. Ma poteva pensarci prima…

S. 664
Sen. Alessio Butti (PdL)
Norme per la corretta utilizzazione della rete INTERNET a tutela dei minori
22 maggio 2008: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni
Il titolo mi sembra eloquente. Giuste preoccupazioni. Ma come si farà fronte? Rischiamo di ritornare all'”adescamento” anche tra minori? Vedremo…

C. 186
On. Marco Beltrandi (PD)
Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di archivi audiovisivi degli enti pubblici e di riproduzione privata dei fonogrammi e videogrammi dai medesimi messi a disposizione del pubblico
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Un classico, già noto in passato. Sarebbe un grande passo verso la piena diffusione della cultura, senza passare da Youtube…

C. 187
On. Marco Beltrandi (PD)
Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di comunicazione di opere al pubblico da parte di persone fisiche che scambiano archivi attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro, nonché di riproduzione privata dei fonogrammi e videogrammi dalle medesime messi a disposizione del pubblico
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Direi legalizzazione del file sharing e usi personali in genere

C. 257
On. Matteo Mecacci (PD)
Norme in materia di raccolta, uso, conservazione e cancellazione di dati georeferenziati o cronoreferenziati, contenenti identificatori univoci di utente, effettuati mediante apparecchiature automatiche
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Il titolo non è chiarissimo, ma ho motivi di ritenere che riguardi la data retention, anche telematica

C. 557
On. Renzo Lusetti (PD)
Disposizioni per contrastare la pratica dell’invio di messaggi elettronici commerciali indesiderati
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Evidentemente, una legge antispam

C. 562
On. Renzo Lusetti (PD)
Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione allo sviluppo di formati open standard
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Ancora un classico, già visto nelle passate Legislature. Il fatto è che non passa la “filosofia” che ci sta dietro. La vedo dura, ancora una volta.

Commento generale: dai titoli, le proposte del PD sembrano decisamente più interessanti e rivolte a libertà e cultura. Beltrandi è sempre molto attivo, come in passato.

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Three strikes and you are still in

Diciamoci la verità. La “Dottrina Sarkozy” (o “Strategia Oliviennes”, dal cognome del n. 1 FNAC) era un boiata di rara grandezza.
Ma mi preme sottolineare che ciò che è stato deciso a livello europeo non è una legalizzazione del file-sharing (come ho letto in giro), ma una vittoria del diritto alla cultura, al lavoro, ecc., rappresentato dalla connessione Internet (giustamente, Cappato).

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