Tag Archives: diffamazione online

Siti e responsabilità

C’è un (neppur tanto) velato pregiudizio nei confronti delle pubblicazioni telematiche, di Internet in genere. Non credo sia paranoia.
Ancora oggi, nella aule di giustizia (anche di un certo rango), si cade nell’inaccettabile affermazione di responsabilità di un titolare di sito Internet per contenuti (commenti) altrui.
Ci ha pensato, però, la Cassazione, con una sentenza di qualche giorno fa, a stabilire (per l’ennesima volta) che, sebbene sia ormai pacifico che il titolare non risponde di omesso controllo come il direttore di una testata giornalistica, lo stesso titolare non è necessariamente corresponsabile per il solo fatto di aver “animato” la discussione nel corso della quale sono intervenuti messaggi diffamatori.
Cassazione con rinvio, proprio per approfondire il ruolo del titolare.
Sentenza su Penale.it.

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Come ti sequestro il blog – updated

In una vicenda del genere è facile che venga fuori la partigianeria: i protagonisti della vicenda rendono fin troppo ghiotta l’occasione. Eppure, occorre mantenersi freddi, specie se si parla di diritto.
Il 3 giugno il GIP di Roma ha firmato il decreto di sequestro preventivo del blog di Michelle Bonev, ma la notizia è trapelata soltanto ieri.
Ce lo riferisce il Corriere che ricorda le “rivelazioni” della donna su Francesca Pascale a Servizio Pubblico, oggetto di pronta querela.
Il GIP, evidentemente, ha ritenuto sussistente la diffamazione e il pericolo che il blog possa servire nuovamente allo scopo.
Bonev
Il sequestro “preventivo”, contrariamente a quanto lamenta la signora Bonev, giusto o sbagliato che sia, non è la prima volta che viene disposto. E’ pienamente regolato dal codice di procedura penale.
Il Corriere, per la verità, oltre a parlare, molto impropriamente di “censura” parte della Postale, opina anche il sequestro totale del sito invece che dei soli, singoli post “incriminati”.
Difficile dare un’opinione corretta senza conoscere tutte la carte, ma, in punto diritto, credo sia opportuno ricordare una recente pronuncia della Cassazione dove si parla proprio dell’opportunità di sequestrare, o meno, un sito nella sua interezza. Giungendo ad una conclusione innovativa.

Update del 9 giugno pomeriggio. Il Corriere dava atto che, malgrado il sequestro del sito .com, la Bonev aveva “prontamente aperto” un clone su dominio .it.
Mi sa che qualcuno se ne era già accorto. Stamattina era visibile, ora non più…
Bonev_2

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I paradossi della Rete

BacchidduPaola Bacchiddu è una freelance professionista: Da qualche giorno, in Rete, si parla molto del suo caso.
Lo screenshot è di un suo status di ieri e c’è anche un pezzo su LSDI.
Il suo è un caso paradossale.
Ha raccontato, su una testata online, una storia di presunto malaffare pubblico. Ha virgolettato il testo degli esposti inviati alla Procura, ha concluso precisando che la giustizia avrebbe verificato e… si è ritrovata citata penalmente per diffamazione. E, ancora paradossalmente, da sola, perché il direttore delle testate online non risponde per omesso controllo.
L’articolo è ancora QUI (nessuno ha mai chiesto rettifiche o altro), così vi fate un’idea autonoma.

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Il giudice per Internet

Questione di diritto civile (risarcimento danni da diffamazione), ma certamente molto interessante.
Subito al punto

L’art. 5, punto 3, del regolamento deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d’interessi. In luogo di un’azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un’azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.

E’ un dictum della sentenza 25 novembre 2011 pronunciata dalla Grande Sezione della Corte Europea delle Comunità Europee nei procedimenti riuniti C‑509/09 e C‑161/10,

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