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Bomba: la Cassazione penale conferma l’illegittimità del contrassegno SIAE

Vi ricordate la sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europee in tema di contrassegno SIAE?
Diceva, per riassumere qui la vicenda, che essendo il contrassegno norma tecnica doveva essere notificato alla Commissione. Cosa che, puntualmente, non è avvenuta. Dunque, il contrassegno non è opponibile al privato.
Due conseguenze:
– tutte le fattispecie penali che si fondano sulla mancanza di detto contrassegno non valgono più (sino alla notificazione);
– la SIAE non può legittimamente pretendere l’applicazione del contrassegno (eppure, continua a pretendere…).
Sul primo punto, il 2 aprile la Cassazione ha depositato ben tre sentenze. Ecco la più significativa.
Di seguito, dunque, la massima fornita dall’apposito Ufficio della Cassazione:

“In plurime decisioni depositate in data 2 aprile 2008, tra cui quelle qui presentate, la Corte valuta per la prima volta gli effetti, sui reati previsti essenzialmente dagli artt. 171 bis e ter della legge n. 633 del 1941, della sentenza della Corte di Giustizia C. E. 8/11/2007, Schwibbert, secondo cui le disposizioni nazionali che hanno stabilito, successivamente all’entrata in vigore della direttiva comunitaria n. 189 del 1983, l’obbligo di apporre sui supporti il contrassegno Siae, costituiscono una regola tecnica che, ove non notificata alla Commissione, è inopponibile al privato. La Corte, premettendo che il contrassegno Siae relativo a supporti non cartacei risulta introdotto nell’ordinamento italiano da norme successive all’approvazione della citata direttiva, e non comunicate, quanto meno sino alla data della sentenza della Corte di Giustizia, alla Commissione, ha pertanto ritenuto che : 1) in ordine segnatamente ai reati di cui agli artt. 171 bis, commi primo e secondo, e 171 ter, comma primo, lett. d), relativi infatti a supporti privi del contrassegno, deve ritenersi che il fatto non sussista venendo in concreto a mancare un elemento materiale degli stessi; 2) in ordine ai reati aventi invece ad oggetto supporti illecitamente duplicati o riprodotti, e che non prevedono come elemento essenziale tipico la mancanza del contrassegno (come il reato ex art. 171 ter, comma primo, lett. c), gli stessi restano punibili; in tal caso, tuttavia, la mancanza del contrassegno può conservare valore indiziario, necessitando perciò del conforto di altri elementi, circa la illecita duplicazione o riproduzione”.

Ancora, vorrei complimentarmi con Andrea Sirotti Gaudenzi che ha sollevato la questione che ha originato il tutto.

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