L’art. 660 c.p., che punisce le “molestie”, fa così:
Molestia o disturbo alle persone.
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.
Ci si è spesso chiesti, allora, se mediante i servizi telematici, in particolare quello di posta elettronica, si possa commettere questo reato. Perché, a ben vedere, Internet non è un “luogo” e neppure un “telefono”.
L’anno scorso, la Cassazione si era già pronunciata sul punto, optando per la soluzione negativa, in sostanza osservando che il telefono è comunicazione “sincrona”, mentre l’email è “asincrona” (ma la posta push?). Sicché, soltanto il primo può realmente “disturbare” e non la seconda.
Quest’anno, la Suprema Corte si è ripetuta in questa scelta, con argomenti simili, affondando, però, il colpo con un passaggio che ha sconvolto non soltanto me (il grassetto è mio)
In definitiva il principio rigoroso della tipicità, espressione delle ragioni di stretta legalità che devono presiedere all’interpretazione della legge penale, nella specie l’art. 660 c.p., impone che al termine telefono, espressivo dell’instrumentum della contravvenzione de qua, venga equiparato qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni imposti al destinatario, senza possibilità per lui di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente.
Se non si attendono le motivazioni, possono sorgere grossi equivoci nella cronaca giudiziaria.
E’ accaduto in queste ultime ore su una delicatissima questione di diritto penale dell’informatica.
In tema di accesso abusivo a sistema informatico o telematico, ci si domandava se il legittimo possessore di credenziali di accesso potesse commettere il reato in argomento se fosse entrato nel sistema “per scopi o finalità estranei a quelli per i quali la facoltà di accesso gli è stata attribuita”.
Citando il servizio novità della Cassazione, Diritto Penale Contemporaneo ha risposto in senso negativo
ma diverse fonti online e di “corridoio” sostengono il contrario.
Chi avrà ragione?
Cosiddetto “sciopero degli avvocati, il prossimo mese, su delibera delle Camere Penali. QUI la notizia.
Dopo la notizia dell’approvazione, in Commissione, dell’emendamento Cassinelli volto a “salvare” i blog dal paventato obbligo di rettifica, pare che tutti si siano finalmente calmati.
Io, però, vedo ancora un po’ di confusione in giro, per esempio proprio sul testo dell’emendamento Cassinelli. Ne sta girando una vecchia versione (sostanzialmente, quella di due anni fa), più complessa e gravosa.
L’emendamento, però, è quello che riporto sotto, ricevuto direttamente dal “padre”, vale a dire dallo stesso on. Roberto Cassinelli il quale mi ha confermato che quello precedente (il n. 1.950 rintracciabile QUI) pur formalmente sopravvissuto sarà “sovrascritto” da questo più recente
#Al comma 29, lettera a), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: i siti internet che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell’articolo 5.
#Conseguentemente, al medesimo comma:
##lettera d), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: i siti internet che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell’articolo 5.
##lettera e), capoverso, sostituire le parole: delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica con le seguenti: dei siti internet che recano giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e registrati ai sensi dell’articolo 5,
Ora, non c’è più spazio per dubbi: il testo è chiaro e chirurgico nell’escludere le realtà non professionali.
Detto ciò, vorrei fare una piccola precisazione. Io sono tra quelli (pochi, però aumentati di numero, ultimamente) che pensavano che ogni emendamento fosse superfluo. Ciò perché quell’estensione dell’obbligo di rettifica era posta pur sempre all’interno di una legge – la 47/48 – riguardante (esclusivamente) la stampa; sicché a questa e soltanto a questa si sarebbe potuta applicare e non ai siti amatoriali.
E’ quella che, nel nostro linguaggio, si chiama “interpretazione sistematica” ed è prevista dall’art. 12 delle Preleggi.
E’ stato detto che l’affannarsi di emendamenti costituisse, invece, prova dell’applicabilità a tutta la Rete con la conseguente necessità di rimediare, appunto, tramite emendatio.
Non credo che, in assenza di qualcosa di più, si tratti di un argomento sufficientemente solido: i politici si affannano sovente per ragioni politiche e non giuridiche, mentre molti tra i proponenti non sono giuristi, dunque non posso fare diritto..
Mi consola il fatto che un giurista – appunto, Cassinelli – dia un qualche valore alla mia tesi, osservando che l’emendamento rappresenta anche un mezzo per evitare interpretazioni giudiziarie non conformi.
Quello che ho sempre sostenuto anch’io.
Tags: bavaglio, rettifica, roberto cassinelli
…non è soggetto alla disciplina sul diritto d’autore.
I media, in questi ultimi giorni, non hanno focalizzato bene il nocciolo della questione, preferendo dire che con un decoder greco si può vedere quello che si vuole altrove, gratuitamente.
In realtà, nelle due sentenze (cause 403 e 429 del 2008) sul caso del calcio criptato, c’è un passaggio molto interessante
Orbene, gli incontri sportivi non possono essere considerati quali creazioni intellettuali qualificabili come opere ai sensi della direttiva sul diritto d’autore. Ciò vale, in particolare, per gli incontri di calcio, i quali sono disciplinati dalle regole del gioco, che non lasciano margine per la libertà creativa ai sensi del diritto d’autore.
Che era quello che era stato sostenuto, tra molte critiche, anni fa a proposito del fattaccio calciolibero – coolstreaming. E, dalla vigenze del d.lgs. 8/2009, con questa precisazione, credo troppo oscura per avere conseguenze penali solide
«Capo I-ter
DIRITTI AUDIOVISIVI SPORTIVI
Art. 78-quater.
Ai diritti audiovisivi sportivi di cui alla legge 19 luglio 2007, n. 106, e relativi decreti legislativi attuativi si applicano le disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.».
Tags: calciolibero, coolstreaming, decoder greco
Il 25, a Milano, con Axioma.
Un evento formativo non gratuito, ma spero molto interessante su un argomento, quello del cloud computing, tanto attuale quanto delicato anche sotto il profilo legale.
Tags: axioma, cloud, cloud computing
La mia, in termini generali, l’ho già detta a Giornalettismo, ma l’argomento merita qualche approfondimento.
L’anomalia (non trascurabile) del provvedimento di sequestro per “oscuramento” dei siti facenti riferimento ai prodotti e al marchio Moncler è che, come si può leggere nel provvedimento stesso, questa volta non si è intervenuto soltanto per impedire un traffico di falsi, ma per inibire l’uso di nomi di dominio che in diversi modi richiamano, appunto, il marchio Moncler.
Allora, non ci troviamo di fronte ad una semplice lotta al falso, ma si è andato ben oltre, sino a toccare il ben diverso ambito della tutela del marchio e dei segni distintivi come i nomi di dominio.
E, però, il decreto di sequestro, anche nella contestazione di specifici reati, fa pur sempre riferimento a condotte riguardanti i falsi.
Domanda molto semplice: ma gli inquirenti hanno realmente accertato che ogni singolo dominio tra i 493 indicati faceva commercio di prodotti contraffatti?
Io lo reputo altamente improbabile, perché ritengo sostanzialmente impossibile che si sia proceduto anche ad un solo acquisto “campione” per ogni sito.
Sicché, rimane il sospetto che per buona parte dei siti si sia ordinato il “sequestro” soltanto per la presenza, nel relativo dominio, della parola Moncler, senza, peraltro, alcuna specifica contestazione sull’abuso del marchio-dominio svincolato dal commercio dei falsi.
Il che, ovviamente, appare realmente censurabile e aberrante.
Tags: moncler, sequestro preventivo
Con Roberto Cassinelli ci conosciamo da anni. Abbiamo un carissimo amico in comune, è un Collega ed è stato Consigliere del mio CDO.
Non ho avuto difficoltà ad ottenere un’intervista sul suo emendamento all’”ammazzablog” (il famoso comma 29 dell’art. 1 del ddl sulle intercettazioni). In una manciata di battute, chiarisce molte cose e – perdonatemi la presunzione – ha detto delle cose positive anche sulla mia interpretazione.
Alessandro D’Amato di Giornalettismo è stato sempre molto attento al tema. Ne abbiamo discusso ed abbiamo deciso di realizzare questa cosa insieme, a “reti unificate”.
QUI su Giornalettismo, qui sotto per il mio blog, appunto.
Anzitutto, quello che credo interessi ai più: si può confidare nell’approvazione del suo emendamento? In quali tempi?
L’emendamento in Commissione ha raccolto il sostegno di tutte le forze parlamentari, con l’esclusione dell’Italia dei valori. Pertanto, si può ragionevolmente pensare che in Assemblea non ci si discosti dal voto della Commissione. Quanto alla tempistica, credo che la prossima settimana potrebbe essere decisiva per il voto sul ddl intercettazioni.
Alcuni ritengono – ed io sono tra questi - che il testo originario, cioè quello facente riferimento generico ai “siti informatici”, non fosse applicabile, indistintamente, a tutte le realtà, ma soltanto alla “stampa” vera e propria, con tanto di registrazione, direttore, redazione, ecc. Ciò in considerazione della collocazione all’interno della l. 47/48 appunto sulla stampa. Cosa pensa di questa interpretazione?
Che può essere condivisa, ma non è l’unica: ciò significa che il dettato normativo del ddl, così com’è, lascia spazio a troppi dubbi.
Perché, dunque, ha inteso presentare l’emendamento?
Per evitare interpretazioni giurisprudenziali di senso opposto a quella poc’anzi illustrata. Già in passato abbiamo potuto appurare che i giudici, quando si tratta di tratta di internet, si consentono un ampio margine di manovra. È un rischio che il mio emendamento vuole scongiurare.
Sui media vi è molta confusione, anche relativamente al testo da Lei presentato, forse a causa di una Sua prima proposta formulata due anni fa e decisamente più gravosa rispetto a quella odierna. Può spiegarci gli effetti pratici della Sua nuova ipotesi di modifica?
L’obbligo di rettifica on-line varrà solo ed esclusivamente per le testate giornalistiche registrate. Tutti gli altri siti internet non dovranno preoccuparsene.
E’ noto a tutti i caso di Carlo Ruta, lo storico siciliano condannato, anche in appello, per stampa clandestina in relazione al suo blog. Vi è il pericolo che altri siti possano essere riconosciutistampa, pur senza essere registrati, e sottoposti alla disciplina della rettifica con le conseguenze di legge?
Tempo fa proposi di modificare la legge sulla stampa al fine di chiarire definitivamente che solo i siti delle testate giornalistiche, o i veri e propri quotidiani on-line, debbono essere considerati stampa e quindi registrati presso il Tribunale. La mia proposta di legge giace nel 2008 presso la Commissione cultura della Camera, senza che sia ancora stata esaminata. La sentenza del Tribunale di Modica, alla quale la domanda fa riferimento, dimostra che il problema esiste e va affrontato. C’è da dire pure, però, che il noto caso di Carlo Ruta è finora l’unico in un’Italia che conta un enorme numero di siti web gestiti amatorialmente.
Nonciclopedia si autosospende. Tutto nasce da una mail dell’avvocato di Vasco Rossi. L’artista non ha gradito la voce a lui riservata, anzi si è sentito addirittura diffamato.
Ma la comunicazione tra avvocato e Nonciclopedia evidentemente non funziona, così addirittura arriva una querela.
I ragazzi di Nonciclopedia si spaventano un po’ e decidono di chiudere tutto almeno sino a quando la vicenda non sarà più chiara.
Peccato, veramente peccato, perché Nonciclopedia conteneva delle pagini memorabili.
Eppure, sarebbe bastato pochissimo per risolvere la situazione.
Tags: nonciclopedia, vasco rossi
La Procura di Caltanissetta sequestra alcuni documenti pubblicati da La Repubblica online indagando due giornalisti per violazione del segreto istruttorio.
Questo, in estrema sintesi (e con qualche imprecisione voluta per rendere la cosa più comprensibile), i fatti delle ultime ore riguardanti il sequestro preventivo di alcuni verbali di interrogatorio di Riina e non solo.
Un fatto gravissimo se guardiamo al comma 3 dell’art. 21 della Costituzione:
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
E tale tutela è confermata anche a livello di legislazione ordinaria dal R.d.l. 561/46 che, all’art. 2, comma 2, così stabilisce
In deroga a quanto è stabilito nell’articolo precedente, si può far luogo al sequestro dei giornali o delle altre pubblicazioni o stampati, che, ai sensi della legge penale, sono da ritenere osceni (o offensivi della pubblica decenza) ovvero che divulgano mezzi rivolti (a impedire la procreazione o) a procurare l’aborto o illustrano l’impiego di essi o danno indicazioni sul modo di procurarseli o contengono inserzioni o corrispondenze relative ai mezzi predetti.
Visto che siamo sicuramente fuori di questi casi (anche di quelli tra parentesi non più vigenti…) che cosa è successo? Difficile dirlo senza poter visionare il provvedimento di sequestro, ma sorge il sospetto che le peculiarità della Rete abbiano consentito certe sbavature (laddove per la stampa cartacea si sarebbe, forse, “osato” meno).
In alcuni casi, la giurisprudenza ha ritenuto la legittimità del sequestro della stampa (annunci collegati alla prostituzione e fotografie in realtà non vera “stampa”), ma è chiaro che non versiamo in queste ipotesi di confine.
Non resta, allora, da ribadire che, malgrado l’importanza delle indagini in tema di mafia, il fatto resta gravissimo. Meriterebbe maggiore visibilità, anche per essere valutato dall’opinione pubblica.
Aggiornamento del 3 ottobre 2011: Marco Scialdone, nei commenti, mi ricorda di segnalare questa sentenza che potrebbe spiegare la cosa.