Internet e stampa. Ci risiamo
Pubblicato da Daniele
Altra sentenza, fortunatamente non di Cassazione, passata un po’ in sordina. E’ su Penale.it.
Trattasi di una contestazione di diffamazione a mezzo stampa per alcuni commenti pubblicati sul forum di un certo sito, peraltro testata registrata prima degli accadimenti.
Il giudice, per quello che interessa in questa sede, fa i seguenti ragionamenti:
- anche i siti, per la precisione i “quotidiani on line”, sono prodotti editoriali ai sensi della l. 62/2001, dunque sono stampa e per i reati commessi mediante questo mezzo risponde anche il direttore;
- lo stesso direttore ha un obbligo di controllo anche sul contenuto del forum e se i commenti sono rimasti on line per parecchi, “non poteva non sapere”.
Vediamo un po’ perché entrambe le conclusioni sono sbagliate:
- vero è che la definizione di “prodotto editoriale” è assai ampia (lo sappiamo bene, sin dai tempi), ma, come spesso accade, ci si dimentica che il d.lgs. 70/2003 stabilisce che in capo al prestatore di servizi della società dell’informazione non vi è obbligo di controllo; soltanto incidentalmente va notato, come anticipato, che il sito in questione è (ed era) una testata registrata; il giudice poteva evitarsi tutto il discorso sulla l. 62/2001 saltando subito alle questioni di responsabilità del direttore; visto che della registrazione proprio non si parla, le conclusioni sarebbero state le stesse per un qualsiasi sito (cosa, ovviamente, sbagliata e pericolosa); meno male che la Cassazione ha, da tempo, spezzato l’equazione Internet=stampa (la pronuncia, allora, appare ignota al tribunale fiorentino);
- vero è che, ai sensi della legge sulla stampa, il direttore ha l’obbligo di controllo, ma non ci stancheremo mai di ripetere che un ambito Internet, a maggiore nei suoi contenuti “partecipativi” (come i forum), non è come un giornale col suo direttore, i suoi redattori, ecc. I forum, pur nel contesto della testata, sono soltanto degli spazi concessi dal titolare del sito e di fatto “autogestiti” dagli utenti che se ne assumono ogni responsabilità. Peraltro, il fatto che i commenti fossero presenti da tempo, non sposta di un millimetro la questione perché tutti (tranne il giudice, evidentemente) sanno perfettamente quanto certi flussi siano ingovernabili e incontrollabili.
Nella sentenza di Cassazione citata sopra, io leggo qualcosa di più, proprio a conforto della tesi testé espressa e pur ipotizzando il caso di forum inseriti in una testata.
Va ampiamente citata: “Gli interventi dei partecipanti al forum in questione, invero, non possono essere fatti rientrare nell’ambito della nozione di stampa, neppure nel significato più esteso ricavabile dall’art. 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che ha esteso l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa) al «prodotto editoriale», stabilendo che per tale, ai fini della legge stessa, deve intendersi anche il «prodotto realizzato… su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico». Il semplice fatto che i messaggi e gli interventi siano visionabili da chiunque, o almeno da coloro che si siano registrati nel forum, non fa sì che il forum stesso, che è assimilabile ad un gruppo di discussione, possa essere qualificato come un prodotto editoriale, o come un giornale online, o come una testata giornalistica informatica. Si tratta quindi di una semplice area di discussione, dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole ed agli obblighi cui è soggetta la stampa (quale quello di indicazione di un direttore responsabile o di registrazione) o può giovarsi delle guarentigie in tema di sequestro che l’art. 21, comma 3, Cost. riserva soltanto alla stampa, sia pure latamente intesa, ma non genericamente a qualsiasi mezzo e strumento con cui è possibile manifestare il proprio pensiero. D’altra parte, nel caso in esame, neppure si tratta di un forum strutturalmente inserito in una testata giornalistica diffusa per via telematica, di cui costituisca un elemento e su cui il direttore responsabile abbia la possibilità di esercitare il controllo (così come su ogni altra rubrica della testata) “.
No, sì, anzi no (post per geni del diritto)
Pubblicato da Daniele
Una decisione, non recentissima, della Cassazione che mi sembra sia passata un po’ in sordina.
Il caso concreto (anche se i processi per fatti commessi prima del 2000 penso siano già quasi tutti esauriti).
Classico ambulante extracomunitario sorpreso in un deposito di cd tarocchi, nel 1999.
Sino a quegli anni, venivano contestate le disposizioni specifiche del diritto d’autore (171 bis e 171 ter l.d.a., soprattutto), ma anche la ricettazione.
Poi è arrivata la legge 248/2000 che con il suo art. 16 ha fatto in modo che la ricettazione di quei supporti divenisse mero illecito amministrativo.
Alla fine, qualcuno si è accorto che era troppo comodo e, qualche anno più tardi (d.lgs. 68/2003), ha preso l’art. 16 e l’ha fatto diventare art. 174-ter l.d.a. Con un testo quasi identico, ma non abbastanza, tanto che la Cassazione ha detto che, se l’uso non era privato, si poteva contestare nuovamente anche la ricettazione.
Dunque, uno potrebbe pensare: visto che il fatto era stato commesso quando ancora si contestava la ricettazione e considerato che, malgrado una legge “mediana” più favorevole, la ricettazione è nuovamente possibile, allora non si potrebbe pronunciare assoluzione. In sostanza, perché si è tornati al punto di partenza.
E invece no. Comunque, in virtù di quella depenalizzazione del 2000, l’imputato va assolto. Lo dice, come anticipato, la Cassazione fissando in principio valevole ben al di là del diritto d’autore.
“In materia di successione di leggi penali, l’art. 2 comma terzo c.p. prende in considerazione tutti i mutamenti legislativi intervenuti, stabilendo che deve applicarsi la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo; pertanto, una volta che sia entrata in vigore una legge più favorevole, questa deve essere applicata sempre, anche se, successivamente, il legislatore ritenga di modificarla in senso meno favorevole, ripristinando le pene più severe previste da altra legge anteriore che la legge mitior aveva a sua volta modificato“.
Detenzione di software in ambito professionale
Pubblicato da Daniele
Mi si perdoni la presunzione. Pur non originariamente mia, è una tesi che sostengo da anni, sia negli scritti che in tribunale: l’art. 171-bis l.d.a. punisce la detenzione di supporti contenenti software non contrassegnati (ferme restando le note questioni sul bollino) soltanto a condizione che vi sia uno scopo commerciale o imprenditoriale. Un libero professionista iscritto all’albo non è un imprenditore, dunque non può essere sanzionato penalmente.
D’altro canto, il mero fatto dell’installazione di programmi non può far presumere la duplicazione da parte del professionista stesso, eventualmente anche in concorso con ignoti.
Finalmente, la sentenza della Cassazione, pubblicata su Penale.it. Pur non essendo ovviamente mia, la “dedico” ad una persona, che sa bene tutti i perché. E’ una pronuncia - come dire - Benedetta…
Personal Branding (autopromozione)
Pubblicato da Daniele
Nel 2010 uscirà il libro sull’argomento di cui all’oggetto curato da Luigi Centenaro e Tommaso Sorchiotti.
C’è anche un mio (soffertissimo) contributo, siete avvisati…
Mediaset vs. Youtube: la decisione
Pubblicato da Daniele
Penso che molti abbiano avuto notizia della causa Mediaset vs. Youtube per la rimozione e/o il risarcimento correlato alla pubblicazione - ovviamente per mano dei vari utenti - di contenuti protetti dalla legge sul diritto d’autore. Parliamo di poco più di un anno fa.
Non voglio ricordare le spiacevolissime vicende che hanno condito la cosa. Sono irripetibili.
Però, non si può fare a meno di notiziare che oggi (cioè ieri) è arrivata la decisione romana che dà ragione a Mediaset.
Vorrei segnalarvi un articolo su Il Giornale che contiene un breve commento di Andrea (Sirotti Gaudenzi), qualcosa di giuridico.
Fermiamo il decreto Maroni - Aggiornato
Pubblicato da Daniele
Allora, la questione è nota, ne hanno parlato tutti. Lo scopo di questo post non è quello di scroccare idee altrui e riproporle come mie. Soltanto, spero che, leggendomi, anche soltanto una persona in più si convinca che quello che vagheggia Maroni (perché soltanto domani si dovrebbe sapere qualcosa di più) è sbagliato, anzi pericoloso per la nostra libertà (non di quella di quattro imbecilli di quella o quell’altra parte). Dunque, i “saggi” che mi hanno preceduto sono tutti idealmente e cumulativamente citati.
Premessa. Certi reati (ad esempio, quelli che consistono in un’istigazione) esistono già. Saranno opinabili, ma esistono già, precisamente nel nostro codice penale.
Parimenti, la Magistratura può già disporre sequestri su siti illeciti (e lo ha sempre fatto). L’unico limite è che non si può sequestrare un sito all’estero in quanto non c’è la collaborazione internazionale necessaria.
Il problema, allora, diventa quello di rendere inaccessibili siti collocati su server all’estero. Per pedopornografia e gambling online, ciò si attua non con un sequestro stretto senso giuridico, ma con l’inibizione dell’accesso agli utenti collegati con provider Italiani, in pratica facendo modificare i DNS. Sono procedure previste dalla legge.
Recentemente, poi, si è radicata questa “moda” giuridicamente bizzarra di eseguire un sequestro (preventivo) mediante i medesimi interventi sui DNS. Ricordiamo il caso di The Pirate Bay, alla fine dissequetrato anche se, nelle settimane scorse, la Cassazione sembra aver lasciato uno spiraglio aperto per questo genere di sequestro. Altri siti di torrent e di vendita di tabacchi hanno seguito la stessa sorte.
A questa inibizione probabilmente pensa Maroni (come già, a suo tempo, il senatore D’Alia), ma vi sono almeno tre pericoli:
- se l’oggetto del provvedimento dovesse essere, ad esempio, un gruppo su Facebook, l’inibizione non potrebbe non riguardare tutto il social network;
- azioni di questo genere devono sempre passare per il vaglio della Magistratura; altre vie lascerebbero troppo spazio alla discrezionalità; e teniamo presente che qui è in gioco il diritto alla libera espressione del proprio pensiero, mica bruscolini;
- l’impugnazione di questi provvedimenti diverrebbe ardua, se non impossibile, consolidando un oscuramento anche se illegittimo.
Allora, visto che a casa Facebook si sono prontamente attivati per rimuovere tutti i gruppo all’indice, viene anche da domandarsi dove stia il problema.
La Rete ha più buon senso di quello che Maroni vuol far credere.
P.S.: Vi sono politici e media che istigano più all’odio che certi gruppi Facebook da ragazzini idioti…
Aggiornamento dello stesso giorno, ma dopo cena (diciamo quasi le 22.00): Maroni, in videochat col Corriere dice, anzitutto, che non sarà un decreto (fiuuuu… s’è sempre abusato dell’urgenza che non c’é), poi anche che saranno “soltanto” strumenti in più per la Magistratura con collaborazione dei “gestori” (scheriffi privati?). La fonte è il Corriere, ovviamente. Vedremo…
Copie private e di riserva
Pubblicato da Daniele
Andrea (Monti) su Ictlex pubblica un’interessante sentenza sul tema di cui al titolo del post.
Linko la sentenza e anche il suo commento. Su Usenet (it.diritto.internet) se ne sta parlando senza dare per scontate certe conclusioni.
A volte ritornano
Pubblicato da Daniele
Dopo mesi di silenzio dovuto a tanti motivi (anche un po’ di blogonoia, sono sincero), mi rifaccio vivo segnalandovi la bella pagina di Wikipedia dedicata alla Netiquette. Che è cosa di cui c’è sempre bisogno (anche da parte dello scrivente).
Apprezzabile la parte, pur draft, dedicata ai social network. Forza, c’è ancora molto da scrivere, anche sugli aspetti legati alla privacy.
Magistratura vs. Garante?
Pubblicato da Daniele
Non voglio fomentare alcunché, ma l’ho sempre ritenuto inevitabile: alla fine la Magistratura ha qualcosa da dire sulla “normazione” del Garante.
Lasciando da parte le questioni di merito, soprattutto quelle politiche, segnalo questa notizia del Corriere dove si denuncia che le regole imposte dal Garante Privacy confliggono con la legge e frustrano l’attività intestigativa.
Caso. C’è da risalire all’identità di un commentatore di un blog. Si sa che l’IP che è di H3G, ci si rivolge a questo operatore il quale, però, dice di aver cancellato i dati come da prescrizioni del Garante datate 10 gennaio 2008. Analogamente risponde Microsoft per una casella hotmail. Peraltro, viene tirato in ballo anche il provvedimento 17 gennaio 2008.
Dall’altra parte ci sono il Pubblico Ministero (il dott. Francesco Cajani) e il GIP (il dott. Fabrizio D’Arcangelo) che contestano l’operato di H3G e Microsoft assumendo che, per legge (art. 132 TU dati personali) i dati vanno conservati per 12 mesi, mentre un provvedimento amministrativo (prescrizione o anche provvedimento) non può soverchiare la legge stessa.
Sta di fatto, però, che i dati non ci sono più.
Allora: bislacca interpretazione da parte di H3G e Microsoft (le prescrizioni parlano di cancellazione dei dati illegittimamente trattati, non di tutti) oppure vero contrasto tra legge e provvedimento amministrativo?
Il problema c’è e, puntualmente, è emerso.
Il genio
Pubblicato da Daniele
Lo sciopero dei blogger è - più che un avvenimento sciocco - una cosa fondata sul nulla. Anzi, sull’ignoranza e sul pregiudizio.
Sopra tutto, spiccano le persone, per fortuna.
Io lo ritengo sprecato per la causa meglio definita sopra, ma Paul The Wine Guy è ancora più genio del solito.
A lui vanno onori e ammirazione incondizionati. Non lo si può tacere se si ha anche soltanto un qualche amore per il genere umano.
QUI.