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	<title>:.:.: (il blog di) Daniele Minotti</title>
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	<description>diritto delle nuove tecnologie e altro</description>
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		<title>Tempestività</title>
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		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[ordini professionali]]></category>

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		<description><![CDATA[Qui stanno liberalizzando tutto, non si sa che fine faranno gli ordini, e questi pubblicizzano software specifico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.minotti.net/itcommenti/2012/02/Albi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2446" title="Albi" src="http://www.minotti.net/itcommenti/2012/02/Albi.jpg" alt="" width="134" height="100" /></a>Qui stanno liberalizzando tutto, non si sa che fine faranno gli ordini, e questi pubblicizzano software specifico.</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.minotti.net%2F2012%2F02%2F22%2Ftempestivita%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
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		<title>Gli esami della vita</title>
		<link>http://www.minotti.net/2012/02/21/gli-esami-della-vita/</link>
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		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[abogado]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[esame di stato]]></category>

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		<description><![CDATA[Questo blog si schiera nuovamente contro la &#8220;via spagnola&#8221; che, adattata alla legge mutata, consente di diventare &#8220;abogado&#8221; ed esercitare in Italia come chiunque altro &#8220;senza sostenere l&#8217;esame di ammissione&#8221;. Siamo stufi di questa Italia delle scorciatoie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.minotti.net/itcommenti/2012/02/Abogado.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2443" title="Abogado" src="http://www.minotti.net/itcommenti/2012/02/Abogado.jpg" alt="" width="413" height="107" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Questo blog si schiera nuovamente contro la &#8220;via spagnola&#8221; che, adattata alla legge mutata, consente di diventare &#8220;abogado&#8221; ed esercitare in Italia come chiunque altro &#8220;senza sostenere l&#8217;esame di ammissione&#8221;.<br />
Siamo stufi di questa Italia delle scorciatoie.</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.minotti.net%2F2012%2F02%2F21%2Fgli-esami-della-vita%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
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		<title>L&#8217;una di Fiale</title>
		<link>http://www.minotti.net/2012/02/12/luna-di-fiale/</link>
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		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reati informatici]]></category>

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		<description><![CDATA[Già da qualche giorno, ho inserito, su Penale.it, la sentenza delle Sezioni Unite sull&#8217;accesso abusivo a sistema informatico o telematico. La più stretta sintesi, spero non in legalese, è che commette questa violazione (quella del domicilio informatico) non soltanto chi entra non autorizzato, ma anche colui che, pur avendo legittimamente le “chiavi” di casa, vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Già da qualche giorno, ho inserito, su Penale.it, la <a href="http://www.penale.it/page.asp?mode=1&amp;IDPag=1021" target="_blank">sentenza</a> delle Sezioni Unite sull&#8217;accesso abusivo a sistema informatico o telematico.</p>
<p style="text-align: justify;">La più stretta sintesi, spero non in legalese, è che commette questa violazione (quella del domicilio informatico) non soltanto chi entra non autorizzato, ma anche colui che, pur avendo legittimamente le “chiavi” di casa, vi si mantiene per fare altro, qualcosa di diverso dalle sue mansioni e indipendentemente dall&#8217;illiceità del risultato (ad esempio, la trafugazione di dati poi resi pubblici). E prima non era tanto pacifico.</p>
<p style="text-align: justify;">Alcune osservazioni in margine.</p>
<p style="text-align: justify;">Per i giuristi, la sentenza dice anche che il comma 2, n. 1 dell&#8217;art. 615-ter c.p. è un&#8217;aggravante dell&#8217;ipotesi del primo comma e non una fattispecie autonoma.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul sito della Cassazione, inoltre, compare ancora una notizia secondo me ambigua (pubblicata dopo la lettura del dispositivo e prima delle motivazioni depositate l&#8217;altro giorno, appunto). La soluzione adottata sembrerebbe quella opposta.</p>

<a href='http://www.minotti.net/2012/02/12/luna-di-fiale/cassazione/' title='Cassazione'><img width="150" height="150" src="http://www.minotti.net/itcommenti/2012/02/Cassazione-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Cassazione" title="Cassazione" /></a>

<p style="text-align: justify;">Per i non giuristi. Ancora una volta, la cronaca giudiziaria fa emergere gli abusi di certi appartenenti alle FFOO. Si dovrebbe fare qualcosa di più per evitarli e, comunque, per evitare che certi dati siano &#8220;manipolati&#8221; anche in procedimenti &#8220;regolari&#8221;. E i Colleghi sanno a cosa mi riferisco.</p>
<p style="text-align: justify;">Detto ciò, è quasi altrettanto triste che i nostri giudici parlino così degli hacker:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Le condotte punite da tale norma, <em>a dolo generico, </em>consistono pertanto:<em>a)</em> nell&#8217;introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza: da intendersi come accesso alla conoscenza dei dati o informazioni contenuti nel sistema, effettuato sia da lontano (attività tipica dell&#8217;<em>hacker) </em>sia da vicino (da persona, cioè, che si trova a diretto contatto dell&#8217;elaboratore);</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ecco: coloro che hanno in mano le nostre vite scrivono nero su bianco e a sezioni unite che gli hacker sono dei delinquenti.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; inaccettabile.</p>
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		<title>Breaking news: la Cassazione sul reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico</title>
		<link>http://www.minotti.net/2012/02/07/breaking-news-la-cassazione-sul-reato-di-accesso-abusivo-a-sistema-informatico-o-telematico/</link>
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		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reati informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e sentenzine]]></category>
		<category><![CDATA[accesso abusivo]]></category>

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		<description><![CDATA[Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall&#8217;art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere dal soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultati dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall&#8217;art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere dal soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultati dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitare oggettivamente l&#8217;accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del reato, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l&#8217;ingresso al sistema</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; questo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 4694/12 depositata proprio oggi.<br />
In altre parole, povere, sono punibili anche coloro che, pur avendo legittime credenziali, si mantengono nel sistema per scopi esorbitanti, tipicamente per dare una &#8220;sbirciatina &#8221; ai dati contenuti nel sistema, e senza che siano rilevanti i fatti successivi (tipicamente, l&#8217;uso dei dati).<br />
Nel caso di specie, è stato respinto il ricorso contro la condanna di un esponente delle Forze dell&#8217;Ordine che aveva consultato lo S.D.I. (Sistema Di Indagine) per scopi estranei alla sua funzione. Caso ricorrente, purtroppo.</p>
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		<title>Giornalettismo &gt; Stupri di gruppo, l&#8217;impossibile impunità</title>
		<link>http://www.minotti.net/2012/02/05/giornalettismo-stupri-di-gruppo-limpossibile-impunita/</link>
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		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Giornalettismo]]></category>

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		<description><![CDATA[Molti hanno puntato il dito su Facebook, il più &#8220;popolare&#8221; (in tutti i sensi) social network, accusato di diffondere, ancora una volta, notizie false. Come quella dell&#8217;altro giorno secondo la quale la Cassazione avrebbe sancito l&#8217;impossibilità del carcere per gli stupri del &#8220;branco&#8221;. Niente di più falso e ho cercato di spiegarlo nell&#8217;articolo che segue. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Molti hanno puntato il dito su Facebook, il più &#8220;popolare&#8221; (in tutti i sensi) social network, accusato di diffondere, ancora una volta, notizie false.<br />
Come quella dell&#8217;altro giorno secondo la quale la Cassazione avrebbe sancito l&#8217;impossibilità del carcere per gli stupri del &#8220;branco&#8221;.<br />
Niente di più falso e ho cercato di spiegarlo nell&#8217;articolo che segue. Credo, però, che tutto sia partito da un&#8217;altra fonte.<br />
Gli utenti del social network blu sono spesso boccaloni, ma tendenzialmente in buona fede, ma i media tradizionali amano notoriaemnte fare i titoloni.<br />
Per tacere dei politici che hanno commentato la notizia. </em></p>
<p style="text-align: justify;">(<em>da <a href="http://www.giornalettismo.com/archives/196464/stupri-di-gruppo-limpossibile-impunita/" target="_blank">Giornalettismo del 3 febbraio 2012</a></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">La notizia, riportata da <a href="http://www.giornalettismo.com/archives/195932/chi-stupra-in-branco-non-va-in-carcere-2/" target="_blank">molte fonti </a>nelle ultime ore, secondo cui chi commette uno stupro di gruppo non andrebbe in carcere è completamente falsa.</p>
<p style="text-align: justify;">Vero è, invece, che la Corte di Cassazione ha detto – ed io credo in modo corretto – che il giudice cui è richiesta l’applicazione di una misura cautelare in relazione al reato menzionato, non è costretto all’alternativa “secca custodia cautelare oppure nulla”, con l’impossibilità di graduare con misure più lievi come gli arresti domiciliari.<br />
In realtà, la questione è piuttosto complessa, ma va comunque chiarita con un rapido allargamento di orizzonte.</p>
<p style="text-align: justify;">Iniziamo col dire che per questo genere di reati, non v’è alcun dubbio sono previste pene detentive non lievi che, però, vanno chiaramente eseguito soltanto con il passaggio in giudicato della condanna. La sentenza depositata il 1° febbraio riguarda, invece, lo specifico tema delle misure cautelari, vale a dire quelle misure limitative delle libertà personali che si possono applicare, prima del giudicato, per motivi di cautela.</p>
<p style="text-align: justify;">Il nostro ordinamento consente di applicarle a condizione che sussistano due principali requisiti: i gravi indizi di reato e le esigenze cautelari (pericoli di inquinamento probatorio, di fuga, di reiterazione). Esistono diverse misure perché esse vanno strettamente rapportate al caso concreto. La più afflittiva è senza dubbio la custodia cautelare in carcere (la carcerazione preventiva, come si diceva un tempo con un’espressione meno edulcorata di quella odierna), ma ve ne sono anche altre che, pur comportando sempre una sorta di detenzione, sono più attenuate: tipicamente, gli arresti domiciliari.</p>
<p style="text-align: justify;">E in base alla scala, ve ne sono di ancora di più lievi, ad esempio il divieto di espatrio. Il giudice ha, dunque, la possibilità di scegliere tra una di queste, ma deve attenersi ai criteri dati proprio dal codice di procedura penale, tra cui c’è anche quello che individua nella custodia cautelare l’extrema ratio del sistema. Ciò sino al 2009, quando un decreto legge in seguito convertito, ha eliminato questa possibilità di scelta, limitatamente, però, ad alcuni reati tra cui quello di cui parliamo (art. 609-octies c.p.). In sostanza, per taluni reati di natura sessuale, anche in presenza di una pur lieve esigenza cautelare il giudice era sempre obbligato ad applicare la custodia cautelare in carcere. Altrimenti detto: presunzione assoluta di inadeguatezza di altre misure.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa soluzione è stata oggi disattesa dalla Cassazione perché la questione non era del tutto nuova. I giudizi di piazza Cavour, infatti, si sono ricordati di una sentenza della Corte Costituzionale (la n. 265 del luglio 2010) la quale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della regola del 2009 (ma con riferimento ad altri reati sessuali, tra cui quello di atti sessuali con minorenne) per il contrasto con ben tre norme costituzionali (artt. 3, 13, comma 1, 27).</p>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione, dunque, avrebbe potuto chiedere alla Consulta che si pronunciasse anche sullo stupro di gruppo, ma ha ritenuto che i principi espressi nel 2010 fossero già direttamente applicabili a quest’ultimo reato. Oggi, allora, il giudice della cautela potrà nuovamente applicare  una misura più lieve rispetto alla custodia cautelare anche nei casi di stupro di gruppo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuna impunità, dunque. Soltanto il ritrovato spazio per una più ponderata gestione del caso concreto da parte del giudice in un momento in cui non vi è condanna definitiva.</p>
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		<title>Le parole sono importanti</title>
		<link>http://www.minotti.net/2012/02/05/le-parole-sono-importanti/</link>
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		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privacy e dati personali]]></category>

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		<description><![CDATA[Google cambia le regole. Ecco cosa appare oggi accedendo alla relative pagine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Google cambia le regole. Ecco cosa appare oggi accedendo alla relative pagine.<a href="http://www.minotti.net/itcommenti/2012/02/Cattura_21.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2421" title="Google" src="http://www.minotti.net/itcommenti/2012/02/Cattura_21.jpg" alt="" width="230" height="191" /></a></p>
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		<title>A volte ritornano 2</title>
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		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[cinzia capano]]></category>
		<category><![CDATA[liberalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[paola severino]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe professionali]]></category>

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		<description><![CDATA[Come molti sapranno, il Governo, con un decreto-legge, ha cancellato le tariffe professionali, quindi anche quelle degli avvocati. La liberalizzazione&#8230; Ma questi professori &#8211; dei veri geni &#8211; non si sono accorti che quella cancellazione secca ha fatto scomparire il riferimento per la liquidazione delle spese che seguono la soccombenza in una causa. Detto altrimenti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Come molti sapranno, il Governo, con un decreto-legge, ha cancellato le tariffe professionali, quindi anche quelle degli avvocati. La liberalizzazione&#8230;<br />
Ma questi professori &#8211; dei veri geni &#8211; non si sono accorti che quella cancellazione secca ha fatto scomparire il riferimento per la liquidazione delle spese che seguono la soccombenza in una causa.<br />
Detto altrimenti, il giudice, nel liquidare le spese legali, non ha più alcuna guida.<br />
C&#8217;è chi ha già sollevato la questione di legittimità costituzionale e chi, la Collega On. Cinzia Capano, ha presentato un&#8217;interrogazione parlamentare proprio al Guardasigilli Severino.<br />
La risposta? <a href="http://www.confprofessioni.eu/files/download/news/INTERROGAZIONE%20tariffe%20professionali.pdf" target="_blank">Geniale</a>&#8230;</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>L&#8217;articolo 2233 del codice civile stabilisce, infatti, che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe:<br />
a) viene determinato in base agli usi;<br />
b) in mancanza di usi è determinato dal giudice &#8211; sentito il parere dell&#8217;associazione professionale a cui il professionista appartiene &#8211; in misura adeguata all&#8217;importanza dell&#8217;opera e al decoro della professione.<br />
In base a tali disposizioni, si potrebbe quindi formare, in ambito nazionale, un uso normativo fondato sulla spontanea applicazione dei criteri di liquidazione del compenso già previsti dalletariffe abrogate, nella convinzione della loro persistente vincolatività fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali previsti dall&#8217;articolo 9, comma 2, del decreto-legge.</em></p>
</blockquote>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.minotti.net%2F2012%2F02%2F05%2Fa-volte-ritornano-2%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>DPS R.I.P.</title>
		<link>http://www.minotti.net/2012/01/28/dps-r-i-p/</link>
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		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privacy e dati personali]]></category>
		<category><![CDATA[documento programmatico sulla sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[dps]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

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		<description><![CDATA[La notizia si è rapidamente diffusa: con l&#8217;entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni non sarà più necessario predisporre il DPS (o DPSS), cioè il Documento Programmatico sulla Sicurezza, in presenza di trattamento di dati personali. Discende dall&#8217;art. 47, comma 2, di detto decreto che cancella ogni riferimento, appunto, DPS b) all’articolo 34 sono soppressi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La notizia si è rapidamente diffusa: con l&#8217;entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni non sarà più necessario predisporre il DPS (o DPSS), cioè il Documento Programmatico sulla Sicurezza, in presenza di trattamento di dati personali.<br />
Discende dall&#8217;art. 47, comma 2, di detto decreto che cancella ogni riferimento, appunto, DPS</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>b) all’articolo 34 sono soppressi la lettera g) del comma 1 e il comma 1-bis;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>c ) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all’allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Un&#8217;osservazione preliminare: ci sarà la crisi, ma questo Governo non riesce proprio a distinguersi da quelli precedenti per l&#8217;abuso della decretazione d&#8217;urgenza.<br />
Nel merito: la sparizione del DPS costituisce sicuramente una semplificazione in un campo, quello della privacy, <a href="http://www.minotti.net/2011/12/30/notizie-spero-utili-di-fine-anno-12-privacy-e-persone-giuridiche/" target="_blank">già ben caro a questo esecutivo</a>. Si trattava, invero, dell&#8217;adempimento più delicato (peraltro, già di applicazione limitata a causa di un precedente intervento legislativo) la cui omissione, non dimentichiamolo, costituiva reato (donde, oggi, la depenalizzazione relativamente ad esso).<br />
Si badi bene, però, che sono sempre da adottare tutte le altre misure minime (password, backup, ecc.), a pena di sanzione penale &#8211; mi si passi il bisticcio.<br />
Sicché, io credo che, comunque, il DPS, in quanto almeno riassuntivo dei rischi e delle misure di sicurezza implementate, sia sempre consigliabile.</p>
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		<title>23 e 24 febbraio 2012: astensione avvocati</title>
		<link>http://www.minotti.net/2012/01/21/23-e-24-febbraio-2012-astensione-avvocati/</link>
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		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[oua]]></category>
		<category><![CDATA[sciopero avvocati]]></category>

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		<description><![CDATA[Cosiddetto &#8220;sciopero&#8221; proclamato dall&#8217;OUA (Organismo Unitario dell&#8217;Avvocatura) per protesta contro le liberalizzazioni &#8220;selvagge&#8221; volute dal Governo Monti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cosiddetto &#8220;sciopero&#8221; proclamato dall&#8217;<a href="http://www.oua.it/NotizieOUA/scheda_notizia.asp?ID=8029" target="_blank">OUA</a> (Organismo Unitario dell&#8217;Avvocatura) per protesta contro le liberalizzazioni &#8220;selvagge&#8221; volute dal Governo Monti.</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.minotti.net%2F2012%2F01%2F21%2F23-e-24-febbraio-2012-astensione-avvocati%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
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		<title>Internet e diritti dell&#8217;Uomo: un falso problema UPDATED</title>
		<link>http://www.minotti.net/2012/01/06/internet-e-diritti-delluomo-un-falso-problema/</link>
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		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 20:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti digitali]]></category>
		<category><![CDATA[art. 21]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 21]]></category>
		<category><![CDATA[digital divide]]></category>
		<category><![CDATA[diritti dell'uomo]]></category>
		<category><![CDATA[diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[stefano rodotà]]></category>

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		<description><![CDATA[Ieri ho scritto una cosina su Giornalettismo circa le affermazioni di Vinton Cerf in ordine al diritto all&#8217;accesso ad Internet. Riassunto essenziale: Cerf nega che il diritto de quo sia un diritto umano (più correttamente, nella prospettiva linguistica ricordatami da un amico, “diritto dell&#8217;Uomo”) e il suo pensiero può essere riassunto in una sola frase [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ieri ho scritto una cosina su <a href="http://www.giornalettismo.com/archives/185753/internet-non-e-un-diritto-umano/" target="_blank">Giornalettismo</a> circa le <a href="http://www.nytimes.com/2012/01/05/opinion/internet-access-is-not-a-human-right.html" target="_blank">affermazioni di Vinton Cerf</a> in ordine al diritto all&#8217;accesso ad Internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Riassunto essenziale: Cerf nega che il diritto <em>de quo</em> sia un diritto umano (più correttamente, nella prospettiva linguistica ricordatami da un amico, “diritto dell&#8217;Uomo”) e il suo pensiero può essere riassunto in una sola frase “technology is an enabler of rights, not a right itself”.</p>
<p style="text-align: justify;">Le ragioni del sì, dell&#8217;opposta tesi, sono note e, volendo rimanere anche soltanto in Italia, partono dall&#8217;<a href="http://www.articolo21.org/2183/notizia/un-articolo21bis-per-internet-.html" target="_blank">iniziativa di Stefano Rodotà</a> con il supporto di <a href="http://mag.wired.it/news/diritto-internet2911.html" target="_blank">Wired.it</a> per arrivare ad un <a href="http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/36202.htm" target="_blank">disegno di legge</a> presentato al Senato e volto all&#8217;introduzione, nella Costituzione, di uno specifico art. 21-bis riservato alla Rete.</p>
<p style="text-align: justify;">Le motivazioni del fronte del sì sono nobili, non si discute. Purtroppo, però, c&#8217;è il classico equivoco di fondo: chi (come me) sta dalla parte del no, non vuole negare il diritto all&#8217;accesso ad Internet, ma lo ritiene già presente sia tra i diritti dell&#8217;Uomo internazionalmente riconosciuti che nelle Costituzioni di molti paesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella nostra, ad esempio, è pacificamente ricompreso nell&#8217;art. 21 il quale fissa il diritto alla libera espressione del pensiero e quello all&#8217;informazione; e questi ultimi stanno ad Internet come il fine sta al mezzo. Personalmente, credo che ciò non possa essere messo in dubbio.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, malgrado i nobili motivi e gli autorevoli sponsor, l&#8217;iniziativa, oltre a non avere basi giuridiche nel senso meglio visto, rischia di essere mera propaganda.</p>
<p style="text-align: justify;">Occupiamoci della concreta e quotidiana attuazione dell&#8217;art. 21 Cost., talvolta dimenticato anche nei nostri tribunali, usiamo meglio le nostra risorse umane.</p>
<p style="text-align: justify;">Aggiornamento del classico poco dopo: <em>leggo alcuni commentatori che affermano che Cerf neghi che l&#8217;accesso ad Internet sia un diritto dell&#8217;Uomo; ma l&#8217;hanno letto l&#8217;articolo sul NYT? Cerf dice che è compreso in altri diritti, quelli citati nel post</em>.</p>
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		<title>Il Web non è un nuovo Far West</title>
		<link>http://www.minotti.net/2012/01/01/il-web-non-e-un-nuovo-far-west/</link>
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		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 19:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti digitali]]></category>

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		<description><![CDATA[Sentenza interessante, da leggere. Nel &#8220;giro&#8221; giuridico, se n&#8217;è parlato intorno alla metà del mese scorso, ma la discussione è caduta quasi subito. Interessante perché il ricorso è stato presentato direttamente dall&#8217;indagato (il titolare del sito sequestrato, a quanto si capisce anche estensore degli scritti ritenuti denigratori) e, verosimilmente, vergato dallo stesso (esorbita un po&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.penale.it/page.asp?mode=1&amp;IDPag=1002" target="_blank">Sentenza interessante</a>, da leggere. Nel &#8220;giro&#8221; giuridico, se n&#8217;è parlato intorno alla metà del mese scorso, ma la discussione è caduta quasi subito.<br />
Interessante perché il ricorso è stato presentato direttamente dall&#8217;indagato (il titolare del sito sequestrato, a quanto si capisce anche estensore degli scritti ritenuti denigratori) e, verosimilmente, vergato dallo stesso (esorbita un po&#8217; da certe rigidità da avvocato).<br />
Interessante perché, pur non costituendo un trattato sul tema, dice (e, forse, era proprio il caso di sottolinearlo) che su Internet non si può fare quello che si vuole. Ci sono i diritti degli altri, da rispettare rapportandoli ai nostri.</p>
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		<title>Notizie (spero) utili di fine anno 2/2: WiFi libero</title>
		<link>http://www.minotti.net/2011/12/31/notizie-spero-utili-di-fine-anno-22-wi-fi-libero/</link>
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		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 14:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi e leggine]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy e dati personali]]></category>
		<category><![CDATA[decreto pisanu]]></category>
		<category><![CDATA[licenza questore]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

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		<description><![CDATA[Negli ultimi giorni, Fulvio Sarzana di S. Ippolito ha seguito molto il caso della possibile proroga delle licenze per Internet point e affini. E già ad ottobre Marco Scialdone aveva commentato il possibile ritorno all&#8217;identificazione di utenti Internet di postazioni pubbliche non vigilate (Internet point, per esempio). Fortunatamente, il pericolo è rientrato e da domani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Negli ultimi giorni, Fulvio Sarzana di S. Ippolito ha seguito molto il caso della <a href="http://www.fulviosarzana.it/blog/confermata-la-proroga-al-31-dicembre-2012-della-legge-pisanu-sul-wi-filart-33-del-decreto-legge-milleproroghe/" target="_blank">possibile proroga delle licenze per Internet point e affini</a>. E già ad ottobre Marco Scialdone aveva commentato il <a href="http://scialdone.blogspot.com/2011/10/wi-fi-pubblico-ritorno-al-passato.html" target="_blank">possibile ritorno all&#8217;identificazione di utenti Internet di postazioni pubbliche non vigilate</a> (Internet point, per esempio).</p>
<p style="text-align: justify;">Fortunatamente, il pericolo è rientrato e da domani 1° gennaio 2012, il WiFi potrà dirsi completamente e definitivamente liberato: <a href="http://www.fulviosarzana.it/blog/decreto-pisanu-e-milleproroghe-sparisce-dal-testo-la-proroga/" target="_blank">non ci sarà proroga</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma vediamo un po&#8217; cosa è successo.</p>
<p style="text-align: justify;">Molti ricorderanno il celeberrimo “decreto Pisanu”, un provvedimento voluto dall&#8217;allora Ministro dell&#8217;interno (da cui ha preso il nome) sostanzialmente per ragioni di antiterrorismo (eravamo proprio all&#8217;indomani degli attentati di Londra).</p>
<p style="text-align: justify;">Tra gli altri interventi due specifici per Internet. All&#8217;art. 7 (<a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/05144d.htm" target="_blank">questo il testo dopo la conversione</a>):</p>
<p style="text-align: justify;">- obbligo di licenza del questore per “chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie la cui esclusiva o prevalente attività consista nel mettere a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, oppure in cui siano installati più di tre apparecchi terminali”;</p>
<p style="text-align: justify;">- obbligo di predisporre “misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 [v. il precedente punto] è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell&#8217;utente e per l&#8217;archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell&#8217;articolo 122 e dal comma 3 dell&#8217;articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché [le] misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili”.</p>
<p style="text-align: justify;">Le seconde disposizioni (monitoraggio, archiviazione e identificazione) erano già venute meno per espressa abrogazione attuata dal decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto all&#8217;obbligo di licenza, il termine originario (31 dicembre 2007) era stato più volte prorogato, sino al 31 gennaio 2011. Ecco, essendo venuta meno la previsione di un&#8217;ennesima proroga, con la licenza ci fermiamo alla mezzanotte di oggi.</p>
<p style="text-align: justify;">Buon 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Notizie (spero) utili di fine anno 1/2: privacy e persone giuridiche</title>
		<link>http://www.minotti.net/2011/12/30/notizie-spero-utili-di-fine-anno-12-privacy-e-persone-giuridiche/</link>
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		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi e leggine]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy e dati personali]]></category>
		<category><![CDATA[persone giuridiche]]></category>
		<category><![CDATA[salva italia]]></category>

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		<description><![CDATA[La notizia è confermata con la conversione in legge del decreto “Salva Italia”: la privacy delle persone giuridiche non esiste più. Sì, va bene, l&#8217;affermazione è un po&#8217; enfatica e terminologicamente non ineccepibile (la tutela dei dati personali non è soltanto privacy), però, nella sostanza, è corretta. Vediamo meglio perché, anche se ne avevo già [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La notizia è confermata con la <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011;201" target="_blank">conversione in legge del decreto “Salva Italia”</a>: la privacy delle persone giuridiche non esiste più.</p>
<p style="text-align: justify;">Sì, va bene, l&#8217;affermazione è un po&#8217; enfatica e terminologicamente non ineccepibile (la tutela dei dati personali non è soltanto privacy), però, nella sostanza, è corretta. Vediamo meglio perché, anche se ne avevo già parlato <a href="http://www.minotti.net/2011/12/06/zeusnews-monti-taglia-anche-la-privacy/" target="_blank">tempo addietro</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sino al 5 dicembre 2011, la definizione di dato personale (art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. 196/2003) era questa:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>b) &#8220;dato personale&#8221;, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;entrata in vigore del decreto salvatore, è diventata così:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>b) &#8220;dato personale&#8221;, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ciò in quanto, tra le altre cose secondo me meno determinanti, il nostro decretone ha così stabilito, all&#8217;art. 40, comma 2, lett. a):</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al  decreto legislativo 30  giugno 2003, n. 196:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>a) all&#8217;articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole &#8220;persona giuridica, ente od associazione&#8221; sono  soppresse e le parole &#8220;identificati o identificabili&#8221; sono sostituite dalle parole &#8220;identificata o identificabile&#8221;.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Dunque: i dati che identificavano le persone giuridiche (nonché gli enti e le associazioni) non sono più giuridicamente “personali”. Pertanto: possono essere liberamente trattati senza che eventuali abusi possano dirsi illeciti a fini “privacy”.</p>
<p style="text-align: justify;">Con tre precisazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima è che l&#8217;abuso di questi dati può, eventualmente, costituire comunque un illecito (penale, civile o amministrativo), ma soltanto se considerato al di fuori della disciplina dei dati personali.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la seconda si intende ricordare che le persone giuridiche (e gli enti e le associazioni) rimangono pur sempre “abbonati” ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 2, lett. h), d.lgs. 196/2003. Il che significa, per esempio, che è ancora vietato il telemarketing selvaggio verso questi soggetti.</p>
<p style="text-align: justify;">La terza serve ad avvertire che, ovviamente, persone giuridiche, enti e associazioni non sono esentate, per questa riforma, dal rispettare la disciplina sui dati personali, con gli adempimenti che ne possono derivare.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Web e responsabilità dell&#8217;editore UPDATED</title>
		<link>http://www.minotti.net/2011/12/28/web-e-responsabilita-delleditore/</link>
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		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e stampa]]></category>

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		<description><![CDATA[Risponde (civilmente) il proprietario-editore di un sito Web per il contenuto diffamatorio di uno scritto pubblicato sulle sue pagine? E&#8217; questo, in buona sostanza, il quesito sottoposto alla Consulta dai giudici del Tribunale di Alessandria. Ne è sortita un&#8217;ordinanza che, in realtà, non ha fornito soluzioni (a cagione dell&#8217;irrilevanza della questione rispetto al giudizio alessandrino), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Risponde (civilmente) il proprietario-editore di un sito Web per il contenuto diffamatorio di uno scritto pubblicato sulle sue pagine?<br />
E&#8217; questo, in buona sostanza, il quesito sottoposto alla Consulta dai giudici del Tribunale di Alessandria.<br />
Ne è sortita un&#8217;<a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0337o-11.html" target="_blank">ordinanza</a> che, in realtà, non ha fornito soluzioni (a cagione dell&#8217;irrilevanza della questione rispetto al giudizio alessandrino), ma il dato di spicco è che qualcuno (il Tribunale di Alessandria) non ha dato la cosa per scontata.  Da leggere.</p>
<p style="text-align: justify;">Aggiornamento del poco dopo (come al solito&#8230;): colpevolmente, mi sono accorto tardi che ne aveva già parlato <a href="http://scialdone.blogspot.com/2011/12/la-corte-costituzionale-su-internet-e.html">Marco Scialdone</a>, peraltro ampiamente.</p>
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		<title>La crittografia svelata</title>
		<link>http://www.minotti.net/2011/12/28/la-crittografia-svelata/</link>
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		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto d'autore]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy e dati personali]]></category>

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		<description><![CDATA[Al netto dei soliti temi politici tipici de Il Fatto e di una certa confusione narrativa (dovuta, probabilmente, alla non perfetta conoscenza della tecnica), questa notizia del presunto &#8220;plagio&#8221; di un software è veramente interessante. Non tanto per la cronaca di un avvenimento purtroppo non raro (i programmatori amano spesso copiarsi), ma perché il plagio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Al netto dei soliti temi politici tipici de Il Fatto e di una certa confusione narrativa (dovuta, probabilmente, alla non perfetta conoscenza della tecnica), <a href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/12/26/accuse-plagio-rischia-progetto-antipedofilia-tycoon-berlusconiano/179994/">questa notizia</a> del presunto &#8220;plagio&#8221; di un software è veramente interessante.<br />
Non tanto per la cronaca di un avvenimento purtroppo non raro (i programmatori amano spesso copiarsi), ma perché il plagio riguarderebbe anche un sistema di crittografia.<br />
Col il timore &#8211; e credo sia questo il punto più delicato &#8211; che certi archivi non siano così sicuri visto che la tecnologia sembra conosciuta.<br />
Vedremo, magari si sgonfia tutto.</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.minotti.net%2F2011%2F12%2F28%2Fla-crittografia-svelata%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Una 600dpi per l&#8217;Ispettore Callaghan</title>
		<link>http://www.minotti.net/2011/12/15/una-600dpi-per-lispettore-callaghan/</link>
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		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 19:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sentenze e sentenzine]]></category>
		<category><![CDATA[arma impropria]]></category>
		<category><![CDATA[stampante]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;ho letta e me ne sono innamorato all&#8217;istante Correttamente i giudici di appello mutuano il concetto di arma impropria, indicativo di qualunque &#8220;strumento atto ad offendere&#8221; di cui sia vietato il porto &#8220;senza giustificato motivo&#8221;, oltre che dal disposto testuale dell&#8217;art. 585 c.p., comma 2, n. 2, anche dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;ho letta e me ne sono innamorato all&#8217;istante</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Correttamente i giudici di appello mutuano il concetto di arma impropria, indicativo di qualunque &#8220;strumento atto ad offendere&#8221; di cui sia vietato il porto &#8220;senza giustificato motivo&#8221;, oltre che dal disposto testuale dell&#8217;art. 585 c.p., comma 2, n. 2, anche dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, che per l&#8217;appunto definisce la nozione della categoria di oggetti che non è consentito (l&#8217;inosservanza del divieto integrando un reato contravvenzionale) portare fuori dell&#8217;abitazione senza un motivo giustificato, individuandoli (in uno a specifiche elencate armi &#8220;indirette&#8221;) in &#8220;qualsiasi strumento chiaramente utilizzabile, per circostanze di tempo e di luogo, per l&#8217;offesa alla persona&#8221;.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ah, si parla di una <a href="http://www.penale.it/page.asp?mode=1&amp;IDPag=995" target="_blank">stampante presa da un cassonetto</a>.</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.minotti.net%2F2011%2F12%2F15%2Funa-600dpi-per-lispettore-callaghan%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Moncler vs. Resto del Web: l&#8217;ordinanza (in HTML)</title>
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		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 19:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto d'autore]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietà industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e sentenzine]]></category>
		<category><![CDATA[moncler]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale di padova]]></category>

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		<description><![CDATA[Già tempestivamente pubblicata (in pdf e insieme ad altri atti processuali) da Stefano Quintarelli, ecco la versione HTML dell&#8217;ordinanza patavina che ha cancellato il sequestro (per inibizione) di quasi 500 siti il cui nome di dominio &#8220;richiamava&#8221; i prodotti Moncler. Su Penale.it.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Già tempestivamente <a href="http://blog.quintarelli.it/files/fax_64420128.pdf" target="_blank">pubblicata</a> (in pdf e insieme ad altri atti processuali) da Stefano Quintarelli, ecco la versione HTML dell&#8217;ordinanza patavina che ha cancellato il sequestro (per inibizione) di quasi 500 siti il cui nome di dominio &#8220;richiamava&#8221; i prodotti Moncler.<br />
Su <a href="http://www.penale.it/page.asp?mode=1&amp;IDPag=992" target="_blank">Penale.it</a>.</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.minotti.net%2F2011%2F12%2F07%2Fmoncler-vs-resto-del-web-lordinanza-in-html%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
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		<title>ZeusNews &gt; Monti taglia anche la privacy</title>
		<link>http://www.minotti.net/2011/12/06/zeusnews-monti-taglia-anche-la-privacy/</link>
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		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi e leggine]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy e dati personali]]></category>
		<category><![CDATA[ZeusNews]]></category>
		<category><![CDATA[decreto salva italia]]></category>
		<category><![CDATA[telemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento dati personali]]></category>

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		<description><![CDATA[(da ZeusNews del 6 dicembre 2011) 2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: a) all&#8217;articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole &#8220;persona giuridica, ente od associazione&#8221; sono soppresse e le parole &#8220;identificati o identificabili&#8221; sono sostituite dalle parole &#8220;identificata o identificabile&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<em>da <a href="http://www.zeusnews.com/index.php3?ar=stampa&amp;cod=16393#axzz1fmDfEaSa" target="_blank">ZeusNews del 6 dicembre 2011</a></em>)</p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p><em>2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:<br />
a) all&#8217;articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole &#8220;persona giuridica, ente od associazione&#8221; sono soppresse e le parole &#8220;identificati o identificabili&#8221; sono sostituite dalle parole &#8220;identificata o identificabile&#8221;.<br />
b) All&#8217;articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole &#8220;la persona giuridica, l&#8217;ente o l&#8217;associazione&#8221; sono soppresse.<br />
c) Il comma 3-bis dell&#8217;articolo 5 è abrogato.<br />
d) Al comma 4, dell&#8217;articolo 9, l&#8217;ultimo periodo è soppresso.<br />
e) La lettera h) del comma i dell&#8217;articolo 43 è soppressa.<br />
</em></p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Quello citato è il testo dell&#8217;art. 40, comma 2, del &#8220;decreto salva Italia&#8221; riguardante, nel particolare, la <em>&#8220;riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese&#8221;</em>.<br />
Non si tratta di un intervento da poco: in poche parole, non esiste più il concetto di <em>dato personale</em><span style="text-align: -webkit-auto;"> riferito a persone giuridiche, enti e associazioni. Dunque, quei </span><span style="text-align: -webkit-auto;">dati</span><span style="text-align: -webkit-auto;"> che, sino ad oggi, erano tutelati, ora possono essere tranquillamente trattati senza che ne consegua alcunché.<br />
</span>Rimane l&#8217;unica consolazione che, come già qualcuno ha osservato, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni sono pur sempre &#8220;abbonati&#8221; come specificato dal <span style="text-align: -webkit-auto;">Codice della privacy</span><span style="text-align: -webkit-auto;">. Pertanto, manterrebbero sempre la possibilità di opporsi al </span><span style="text-align: -webkit-auto;">telemarketing</span><span style="text-align: -webkit-auto;">.</span></p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.minotti.net%2F2011%2F12%2F06%2Fzeusnews-monti-taglia-anche-la-privacy%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
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		<title>Free P2P</title>
		<link>http://www.minotti.net/2011/12/03/free-p2p/</link>
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		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 18:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reati informatici]]></category>
		<category><![CDATA[file sharing]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[peer-to-peer]]></category>

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		<description><![CDATA[Nei giorni scorsi sono state pubblicate le motivazioni di una pronuncia in tema di divulgazione di materiali pedopornografici via P2P (nel caso particolare, Kazaa, ma la cosa vale anche per Emule, ad esempio). Si tratta della sentenza della Cassazione n. 44065/2011. In sostanza, la Corte Suprema, riprendendo alcuni precedenti giurisprudenziali, ha statuito che il semplice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nei giorni scorsi sono state pubblicate le motivazioni di una pronuncia in tema di divulgazione di materiali pedopornografici via P2P (nel caso particolare, Kazaa, ma la cosa vale anche per Emule, ad esempio). Si tratta della sentenza della <a href="http://www.penale.it/page.asp?mode=1&amp;IDPag=987" target="_blank">Cassazione n. 44065/2011</a>.<br />
In sostanza, la Corte Suprema, riprendendo alcuni precedenti giurisprudenziali, ha statuito che il semplice uso di programmi peer-to-peer non basta a fondare una condanna per detto reato, ma occorre qualcosa di più. Si pensi, in particolare, alla condivisione automatica di certe applicazioni che, peraltro, può attivarsi ancor prima del download completo.<br />
Ed è un tema molto importante che, personalmente, mi trovo quasi sempre ad affrontare nei processi dove sono difensore.<br />
Al di là di ciò, mi ha colpito un passaggio, pur incidentale, che, personalmente, trovo &#8220;rivoluzionario&#8221; (v. in fondo)</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Si tratta, nei singoli casi concreti, di questione interpretativa abbastanza delicata, perché il sistema dovrebbe essere razionalmente ricostruito giungendo a soluzioni che tengano conto delle effettive caratteristiche e delle concrete modalità di utilizzo di programmi del genere da parte della masse degli utenti e che, nello smesso tempo, soddisfino l&#8217;esigenza di contrastare efficacemente una assai grave e pericolosa attività illecita, quale la diffusione di materiale pornografico minorile, cercando però di evitare di coinvolgere soggetti che possono essere in piena buona fede o che comunque possono non avere avuto nessuna volontà o addirittura consapevolezza di diffondere materiale illecito, soltanto perché stanno utilizzando questi (e non altri) programmi di condivisione, e cercando altresì di evitare che si determini di fatto la scomparsa di programmi del genere.</em></p>
</blockquote>
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		<title>Direttori irresponsabili</title>
		<link>http://www.minotti.net/2011/11/30/direttori-irresponsabili/</link>
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		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 20:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogodiritto]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e stampa]]></category>
		<category><![CDATA[direttore responsabile]]></category>
		<category><![CDATA[legge stampa]]></category>
		<category><![CDATA[omesso controllo]]></category>

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		<description><![CDATA[La notizia gira da ieri, giorno del deposito delle motivazioni: il direttore responsabile di una testata telematica non è responsabile (mi si perdoni il bisticcio) per i commenti dei lettori. La pronuncia della Cassazione penale, la 44126 del 2011, è su Penale.it e, per sommi capi (nonché in attesa di un commento più articolato che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La notizia gira da ieri, giorno del deposito delle motivazioni: il direttore responsabile di una testata telematica non è responsabile (mi si perdoni il bisticcio) per i commenti dei lettori.<br />
La pronuncia della Cassazione penale, la 44126 del 2011, è su <a href="http://www.penale.it/page.asp?mode=1&amp;IDPag=986">Penale.it</a> e, per sommi capi (nonché in attesa di un commento più articolato che spero di pubblicare) dice questo:<br />
- il direttore risponde (per omesso controllo) se lo scritto può chiamarsi giuridicamente  &#8221;stampa&#8221;;<br />
- secondo l&#8217;art. 1 l. 47/48 &#8220;&#8221;Sono considerate stampe o stampati, al fini dl questa legge, tutte le riproduzioni tlpograflche o comunque ottenute con mezzi meccanici o ñsico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”;<br />
- i contenuti Internet non soddisfano dette condizioni;<br />
- per di più viste le particolarità del mezzo, è impossibile (non lo si può pretendere) il controllo  preventivo dei contenuti;<br />
- dunque, l&#8217;art&#8217;. 57 c.p., previsto per la &#8220;stampa&#8221;, non si applica;<br />
- in conclusione, il direttore di una testata (ed io aggiungo, a maggior ragione, il gestore di un altro sito non registrato) non risponde per omesso controllo sui contenuti scritti da terzi (e io aggiungerei: compresi i giornalisti e non soltanto i &#8220;commentatori&#8221;).<br />
La sentenza in esame richiama anche il noto <a href="http://www.penale.it/page.asp?mode=1&amp;IDPag=880" target="_blank">precedente</a> dell&#8217;anno scorso e segnalo anche l&#8217;ampio <a href="http://www.repubblica.it/politica/2011/11/29/news/commenti_on_line_dei_lettori_la_testata_web_non_responsabile-25797339/" target="_blank">articolo</a> su Repubblica.<br />
Importante: va detto che, a maggior ragione, queste argomentazioni fatte per le testate professionali valgono anche per le realtà amatoriali, ad esempio i blog e i forum (sempre che, ovviamente, si parli di scritti di terzi).<br />
Una buona novella, credo.</p>
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		<title>Repetita iuvant</title>
		<link>http://www.minotti.net/2011/11/24/repetita-iuvant/</link>
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		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 18:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto d'autore]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Nuti]]></category>
		<category><![CDATA[sequestri]]></category>

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		<description><![CDATA[Eggià&#8230; «Questa decisione è quanto mai tempestiva perché il ricorso al filtraggio, come alternativa al sequestro, ha raggiunto in Italia livelli patologici». Questo il commento di Paolo Nuti, presidente dell&#8217;Aiip, l&#8217;associazione Italiana Internet provider. «Ci attendiamo ora che si ponga fine alla deriva giurisprudenziale che ha portato i nostri tribunali a scambiare il filtraggio su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Eggià&#8230;</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>«Questa decisione è quanto mai tempestiva perché il ricorso al filtraggio, come alternativa al sequestro, ha raggiunto in Italia livelli patologici». Questo il commento di Paolo Nuti, presidente dell&#8217;Aiip, l&#8217;associazione Italiana Internet provider. «Ci attendiamo ora che si ponga fine alla deriva giurisprudenziale che ha portato i nostri tribunali a scambiare il filtraggio su Internet per una forma di sequestro &#8211; aggiunge Nuti &#8211; e che si arresti l&#8217;iter dei progetti di legge tesi a legittimare, in contrasto con la legislazione comunitaria, tale insensata ed incostituzionale deriva».</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">(dal <a href="http://www.corriere.it/economia/11_novembre_24/filtraggio-download-illegale-illecito_359b6c3c-16b0-11e1-a1c0-69f6106d85c1.shtml" target="_blank">Corriere di oggi</a>, sulla <a href="http://www.minotti.net/2011/11/24/giornalettismo-lue-vieta-i-filtri-sul-p2p/" target="_blank">sentenza della Corte UE in tema di filtri al P2P</a>)</p>
<p style="text-align: justify;">Io non credo che la sentenza della Corte comunitaria possa generare decisioni dello stesso segno circa i sequestri di siti per &#8220;inibizione&#8221; (caso The Pirate Bay e figli, per intenderci), però mi fa piacere che anche Paolo Nuti comprenda la necessità di fare qualcosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Personalmente ritengo che l&#8217;unica possibilità (anche quella più solida) sia quella legislativa. L&#8217;avevo detto <a href="http://www.minotti.net/2011/11/07/sequestro-moncler-i-veri-problemi/" target="_blank">tempo fa</a>, ma proprio una persona molto vicina a Nuti ha definito la mia idea bizzarra e strampalata. Stai a vedere che&#8230;</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.minotti.net%2F2011%2F11%2F24%2Frepetita-iuvant%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Giornalettismo &gt; L&#8217;Ue vieta i filtri sul P2P?</title>
		<link>http://www.minotti.net/2011/11/24/giornalettismo-lue-vieta-i-filtri-sul-p2p/</link>
		<comments>http://www.minotti.net/2011/11/24/giornalettismo-lue-vieta-i-filtri-sul-p2p/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercio Elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto d'autore]]></category>
		<category><![CDATA[Giornalettismo]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy e dati personali]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>

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		<description><![CDATA[(da Giornalettismo del 24 novembre 2011) Vietati i filtri sul peer-to-peer. E’ questa, in sostanza, il senso della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea emessa proprio oggi. Tutto, in realtà, nasce da una decisione un po’ scellerata con la quale il Tribunale di prima istanza di Bruxelles aveva imposto ad un provider di connettività, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(da <a href="http://www.giornalettismo.com/archives/171875/lue-vieta-i-filtri-sul-p2p/" target="_blank">Giornalettismo</a> del 24 novembre 2011)</p>
<p style="text-align: justify;">Vietati i filtri sul peer-to-peer. E’ questa, in sostanza, il senso della <a href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&amp;newform=newform&amp;Submit=Avvia+la+ricerca&amp;alljur=alljur&amp;jurcdj=jurcdj&amp;jurtpi=jurtpi&amp;jurtfp=jurtfp&amp;alldocrec=alldocrec&amp;docj=docj&amp;docor=docor&amp;docdecision=docdecision&amp;docop=docop&amp;docppoag=docppoag&amp;docav=docav&amp;docsom=docsom&amp;docinf=docinf&amp;alldocnorec=alldocnorec&amp;docnoj=docnoj&amp;docnoor=docnoor&amp;radtypeord=on&amp;typeord=ALL&amp;docnodecision=docnodecision&amp;allcommjo=allcommjo&amp;affint=affint&amp;affclose=affclose&amp;numaff=&amp;ddatefs=&amp;mdatefs=&amp;ydatefs=&amp;ddatefe=&amp;mdatefe=&amp;ydatefe=&amp;nomusuel=scarlet&amp;domaine=&amp;mots=&amp;resmax=100" target="_blank">sentenza</a> della Corte di Giustizia dell’Unione Europea emessa proprio oggi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto, in realtà, nasce da una decisione un po’ scellerata con la quale il Tribunale di prima istanza di Bruxelles aveva imposto ad un provider di connettività, su istanza della SABAM (omologa della nostra SIAE), di impedire gli scambi peer to peer in violazione delle norme sul diritto d’autore.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mondoinformatico.info/foto/20090526best-p2p.gif"></a>In pratica, come ben evidenziato dalla Corte di Appello di Bruxelles che ha sottoposto il caso alla Corte di Giustizia, si era imposto al provider un sistema di filtraggio:<br />
- di tutte le comunicazioni elettroniche che transitavano per i loro servizi, in particolare mediante programmi peer-to-peer;<br />
- da applicarsi indistintamente a tutta la sua clientela;<br />
- a titolo preventivo;<br />
- a spese esclusive dei singoli provider;<br />
- senza limiti nel tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio sul punto è intervenuta la Corte Europea che ha stabilito che un giudice dell’Unione non può ingiungere quanto sopra per la contrarietà alle norme comunitarie (peraltro, regolarmente recepite dai singoli Paesi) vigenti in tema di dati personali, commercio elettronico e anche diritto d’autore. Non si tratta di una cosa da poco. Gioiscono i provider che, non avendo un obbligo generale di sorveglianza, vedono oggi allontanarsi il pericolo che qualche giudice nazionale imponga loro adempimenti francamente esorbitanti, onerosi, forse addirittura irrealizzabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Gioiscono gli utenti che eviteranno controlli preventivi e indiscriminati in danno della loro privacy (un po’ come accaduto a seguito del caso Peppermint), potendo godere della pienezza dei servizi telematici. Insomma, una vittoria importante – anche se ottenuta su una decisione palesemente censurabile – a beneficio di molti. Fine dei giochi, dunque? Non si vuole rovinare la festa a qualcuno, ma chi pensa che la decisione europea abbia messo fuorilegge, ad esempio, anche i sequestri di siti mediante inibizione di accesso, si sbaglia di grosso.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza è intervenuta soltanto per il fenomeno peer-to-peer sull’ipotesi di filtri generalizzati, preventivi e a tempo indeterminato, predisposti nell’ambito di una sorveglianza attiva del provider. Da qui a ritenere illegali anche i “nostrani” sequestri di siti (tecnicamente molto più semplici) ce ne passa, purtroppo. Complice una giurisprudenza discutibilmente “creativa” circa l’inibizione di cui sopra, i fornitori di connettività saranno ancora tenuti a rispettare i decreti di sequestro.</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.minotti.net%2F2011%2F11%2F24%2Fgiornalettismo-lue-vieta-i-filtri-sul-p2p%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
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		<title>Avvocati e punti Miralanza</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[crediti formativi]]></category>
		<category><![CDATA[formazione permanente continua]]></category>
		<category><![CDATA[salone della giustizia]]></category>

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		<description><![CDATA[Tra pochi giorni, in quel di Roma, si terrà la III edizione del &#8220;Salone della Giustizia&#8220;, vale a dire, citando la fonte ufficiale, l&#8217;&#8221;appuntamento irrinunciabile per quanti operano nel complesso sistema giustizia del nostro paese&#8221; (magari la maiuscola&#8230;). Ho trovato una cosa curiosa. Non so se sia il primo anno, ma la partecipazione al Salone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tra pochi giorni, in quel di Roma, si terrà la III edizione del &#8220;<a href="http://www.salonedellagiustizia.it/home.php" target="_blank">Salone della Giustizia</a>&#8220;, vale a dire, citando la fonte ufficiale, l&#8217;&#8221;appuntamento irrinunciabile per quanti operano nel complesso sistema giustizia del nostro paese&#8221; (magari la maiuscola&#8230;).<br />
Ho trovato una cosa curiosa. Non so se sia il primo anno, ma la partecipazione al Salone consente di avere crediti formativi:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Il Consiglio dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Roma ha stabilito che la permanenza all&#8217;interno del Salone per almeno 3 ore &#8211; con la visita agli stands delle varie realtà Istituzionali e la partecipazione ai numerosi work-shops e seminari &#8211; consentirà l&#8217;acquisizione di <strong>6 crediti formativi </strong>(di cui uno deontologico), per ogni giornata di frequenza, previa rilevazione dell&#8217;entrata e dell&#8217;uscita presso lo stand dell&#8217;Ordine di Roma.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Insomma, a stretto rigore letterale, per avere ben 6 crediti (al giorno) è sufficiente dimostrare di essere entrato ed esservi rimasto per almeno 3 ore. La visita degli &#8220;stands&#8221; e la partecipazione agli eventi sono chiaramente facoltative.<br />
Però poteva andare peggio: l&#8217;anno scorso qualcuno si è portato a casa ben 8 crediti semplicemente <a href="http://www.minotti.net/2011/03/09/e-il-catalogo-premi/" target="_blank">scendendo in piazza</a>.</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.minotti.net%2F2011%2F11%2F22%2Favvocati-e-punti-miralanza%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
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		<title>Accesso abusivo e soggetto abilitato: la fonte ufficiale</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reati informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e sentenzine]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[accesso abusivo]]></category>
		<category><![CDATA[accesso abusivo sdi]]></category>
		<category><![CDATA[sezioni unite]]></category>

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		<description><![CDATA[In attesa che esca almeno il dispositivo (e che sarà mai? Un documento segretissimo?), pare proprio che la versione corretta sia quella di Diritto Penale Contemporaneo accennata in un mio precedente post. Lo si può leggere nel sito della Cassazione A bene vedere, però, temo che dovremo attendere la motivazioni perché se è chiaro che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In attesa che esca almeno il dispositivo (e che sarà mai? Un documento segretissimo?), pare proprio che la versione corretta sia quella di Diritto Penale Contemporaneo accennata in un mio <a href="http://www.minotti.net/2011/10/29/massimatio-precox/" target="_blank">precedente post</a>. Lo si può leggere nel <a href="http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaPenale/SezioniUnite/SezioniUnite.asp?idRic=1" target="_blank">sito della Cassazione</a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.minotti.net/itcommenti/2011/11/SSUU_accesso_abusivo1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2350" title="SSUU_accesso_abusivo" src="http://www.minotti.net/itcommenti/2011/11/SSUU_accesso_abusivo1-300x66.jpg" alt="" width="300" height="66" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">A bene vedere, però, temo che dovremo attendere la motivazioni perché se è chiaro che il mero esorbitare da scopi e finalità non fa scattare la sanzione penale, almeno io non capisco benissimo cosa si intenda per &#8220;violazione dei limiti o delle condizioni dell’abilitazione&#8221;.</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.minotti.net%2F2011%2F11%2F11%2Faccesso-abusivo-e-soggetto-abilitato-la-fonte-ufficiale%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
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		<title>Sequestro Moncler: i veri problemi</title>
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		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 21:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sentenze e sentenzine]]></category>
		<category><![CDATA[moncler]]></category>
		<category><![CDATA[oscuramento siti]]></category>
		<category><![CDATA[sequestro siti]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale di padova]]></category>

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		<description><![CDATA[Da qualche tempo, collaboro con Giornalettismo. Oggi, è stato messo online questo articolo che riporto sotto. La notizia si è propagata velocemente su Internet, già da tempo, ma vale la pena di riepilogarla velocemente. Il GIP del Tribunale di Padova, su richiesta della locale Procura , ha disposto il sequestro di quasi 500 siti i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Da qualche tempo, collaboro con Giornalettismo. Oggi, è stato messo online <a href="http://www.giornalettismo.com/archives/165719/moncler-e-la-censura-immaginaria/" target="_blank">questo articolo</a> che riporto sotto.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La notizia si è <a href="http://www.minotti.net/2011/10/08/nel-nome-del-dominio/" target="_blank">propagata velocemente su Internet</a>, già da tempo, ma vale la pena di riepilogarla velocemente. Il GIP del Tribunale di Padova, su richiesta della locale Procura , ha disposto il sequestro di quasi 500 siti i cui rispettivi domini richiamavano, in qualche modo, il marchio Moncler (la cui denuncia è all’origine di tutta la vicenda) assumendo un commercio illegale di capi di abbigliamento. Il maxi-sequestro – mediante inibizione all’accesso – dei siti “simil-Moncler” è stato, però,<a href="http://blog.quintarelli.it/files/fax_64420128.pdf" target="_blank"> successivamente azzerato dal Tribunale </a>per il riesame della città veneta su istanza di Assoprovider e AIIP, le due principali associazioni di provider italiani.</p>
<p style="text-align: justify;">Come ben sa l’<a href="http://www.fulviosarzana.it/" target="_blank">avv. Fulvio Sarzana di S. Ippolito</a>, patrono delle due, io non ci avrei scommesso un solo centesimo. Ne abbiamo parlato prima, in periodo non sospetto. Mi sono sbagliato e ne sono felicissimo. E non appartengo alla schiera di coloro che, dopo, saltano sul carro dei vincitori al grido “l’avevo detto”! I motivi della mia perplessità Fulvio li conosce perfettamente, sono stati l’oggetto centrale della nostra pur breve discussione. E – nessuno me ne voglia – queste perplessità rimangono.</p>
<p style="text-align: justify;">Controcorrente, dico che censura e “provider-sceriffo” c’entrano ben poco. Sequestrare tutta quella messe di siti per il solo fatto che i rispetti nomi di dominio richiamavano il marchio Moncler senza ulteriori accertamenti (così conferma il Tribunale) credo non meriti commento, neppure a beneficio dei non giuristi. E’ aberrante per tutti, senza scendere in noiosi particolari da leguleio. Ma è quello, soltanto quello e lo possiamo definire in tanti modi, anche poco urbani. Di certo, nessuno ha voluto censurare come, del resto, ai provider è stato dato un ordine, non si è detto di vigilare.</p>
<p style="text-align: justify;">Invece, il problema vero che rimane malgrado questa vittoria (al momento, temo un po’ troppo debole per essere festeggiata) è, in fondo, sempre lo stesso: l’inadeguatezza della legislazione rispetto a rivoluzioni tecnologiche come Internet. Per limitarci a ciò che regola i sequestri, cioè il codice di procedura penale (del 1989), il legislatore “tecnologico” vi ha messo mano soltanto due volte: nel 1993 per introdurre e regolare le intercettazioni telematiche e nel 2008 per fissare qualche norma di tutela in caso di ispezioni, perquisizioni e sequestri informatici (la cui violazione, però, non comporta il venire meno di provvedimenti tanto invasivi). Il resto è stato di fatto delegato ad una Magistratura spesso impreparata sotto il profilo tecnico. Come visto qualche anno fa in relazione al sequestro del sito di The Pirate Bay dove la Cassazione ha “santificato” una specie di sequestro sconosciuta al codice fuori dei casi di pedopornografia e gambling online: quello, applicato anche questa volta, per “inibizione all’accesso” dei siti allocati su server all’estero al fine di renderli irraggiungibili agli utenti italiani.</p>
<p><ins><ins></ins></ins></p>
<p style="text-align: justify;">Questi sono i veri problemi cui dare al più presto una soluzione legislativa. Altrimenti, ci ritroveremo a dover combattere sequestro per sequestro scommettendo sulla singola impugnazione, senza alcun paletto giuridico in sede applicativa, senza la minima certezza del diritto.</p>
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		<title>Il giudice per Internet</title>
		<link>http://www.minotti.net/2011/11/02/il-giudice-per-internet/</link>
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		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e stampa]]></category>
		<category><![CDATA[danno all'immagine]]></category>
		<category><![CDATA[diffamazione online]]></category>
		<category><![CDATA[giurisdizione]]></category>
		<category><![CDATA[risarcimento danni]]></category>

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		<description><![CDATA[Questione di diritto civile (risarcimento danni da diffamazione), ma certamente molto interessante. Subito al punto L’art. 5, punto 3, del regolamento deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Questione di diritto civile (risarcimento danni da diffamazione), ma certamente molto interessante.<br />
Subito al punto</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>L’art. 5, punto 3, del regolamento deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il proprio centro d’interessi. In luogo di un’azione di risarcimento per la totalità del danno cagionato, tale persona può altresì esperire un’azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono competenti a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; un dictum della <a href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&amp;newform=newform&amp;Submit=Avvia+la+ricerca&amp;alljur=alljur&amp;jurcdj=jurcdj&amp;jurtpi=jurtpi&amp;jurtfp=jurtfp&amp;alldocrec=alldocrec&amp;docj=docj&amp;docor=docor&amp;docdecision=docdecision&amp;docop=docop&amp;docppoag=docppoag&amp;docav=docav&amp;docsom=docsom&amp;docinf=docinf&amp;alldocnorec=alldocnorec&amp;docnoj=docnoj&amp;docnoor=docnoor&amp;radtypeord=on&amp;typeord=ALL&amp;docnodecision=docnodecision&amp;allcommjo=allcommjo&amp;affint=affint&amp;affclose=affclose&amp;numaff=&amp;ddatefs=&amp;mdatefs=&amp;ydatefs=&amp;ddatefe=&amp;mdatefe=&amp;ydatefe=&amp;nomusuel=&amp;domaine=&amp;mots=diffamazione&amp;resmax=100" target="_blank">sentenza</a> 25 novembre 2011 pronunciata dalla Grande Sezione della Corte Europea delle Comunità Europee nei procedimenti riuniti C‑509/09 e C‑161/10,</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.minotti.net%2F2011%2F11%2F02%2Fil-giudice-per-internet%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
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		<title>Accesso abusivo: competenza per territorio</title>
		<link>http://www.minotti.net/2011/10/31/accesso-abusivo-competenza-per-territorio/</link>
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		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reati informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e sentenzine]]></category>
		<category><![CDATA[accesso abusivo]]></category>
		<category><![CDATA[sdi]]></category>
		<category><![CDATA[servizio d'informazione investigativa]]></category>

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		<description><![CDATA[Guida al Diritto ha scovato un&#8217;interessante sentenza in tema di luogo del commesso reato, con l&#8217;ovvia ricaduta sulla competenza per territorio. In maniera direi pienamente condivisibile, il Collegio ha optato per il luogo ove “fisicamente” si trova il server violato e non per quello del terminale con cui si è posta in essere la violazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Guida al Diritto ha scovato un&#8217;interessante <a href="http://static.ilsole24ore.com/DocStore/Professionisti/AltraDocumentazione/body/12700001-12800000/12793949.pdf" target="_blank">sentenza</a> in tema di luogo del commesso reato, con l&#8217;ovvia ricaduta sulla competenza per territorio.</p>
<p style="text-align: justify;">In maniera direi pienamente condivisibile, il Collegio ha optato per il luogo ove “fisicamente” si trova il server violato e non per quello del terminale con cui si è posta in essere la violazione (soluzione precedentemente adottata da pm e gup).</p>
<p style="text-align: justify;">In margine, non si può non rimarcare quanto certi attacchi, peraltro a sistemi dal contenuto delicatissimo (nel caso concreto, il Sistema D&#8217;Informazione Investigativa del Ministero dell&#8217;Interno), siano posti in essere da persone con la divisa e non dai temutissimi “hacker” a proposito dei quali i media non perdono occasione per parlare a sproposito.</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.minotti.net%2F2011%2F10%2F31%2Faccesso-abusivo-competenza-per-territorio%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Rigoristi</title>
		<link>http://www.minotti.net/2011/10/29/rigoristi/</link>
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		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 15:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reati informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e sentenzine]]></category>
		<category><![CDATA[660 c.p.]]></category>
		<category><![CDATA[molestie]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;art. 660 c.p., che punisce le &#8220;molestie&#8221;, fa così: Molestia o disturbo alle persone. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l&#8217;arresto fino a sei mesi o con l&#8217;ammenda fino a euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 660 c.p., che punisce le &#8220;molestie&#8221;, fa così:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong><em>Molestia o disturbo alle persone.</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l&#8217;arresto fino a sei mesi o con l&#8217;ammenda fino a euro 516.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ci si è spesso chiesti, allora, se mediante i servizi telematici, in particolare quello di posta elettronica, si possa commettere questo reato. Perché, a ben vedere, Internet non è un &#8220;luogo&#8221; e neppure un &#8220;telefono&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;anno scorso, la <a href="http://www.penale.it/page.asp?mode=1&amp;IDPag=865" target="_blank">Cassazione</a> si era già pronunciata sul punto, optando per la soluzione negativa, in sostanza osservando che il telefono è comunicazione &#8220;sincrona&#8221;, mentre l&#8217;email è &#8220;asincrona&#8221; (ma la posta push?). Sicché, soltanto il primo può realmente &#8220;disturbare&#8221; e non la seconda.</p>
<p style="text-align: justify;">Quest&#8217;anno, la <a href="http://www.penale.it/page.asp?mode=1&amp;IDPag=976" target="_blank">Suprema Corte</a> si è ripetuta in questa scelta, con argomenti simili, affondando, però, il colpo con un passaggio che ha sconvolto non soltanto me (il grassetto è mio)</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>In definitiva <strong>il principio rigoroso della tipicità, espressione delle ragioni di stretta legalità che devono presiedere all&#8217;interpretazione della legge penale</strong>, nella specie l&#8217;art. 660 c.p., impone che al termine telefono, espressivo dell&#8217;instrumentum della contravvenzione de qua, venga equiparato qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni imposti al destinatario, senza possibilità per lui di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente.</em></p>
</blockquote>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.minotti.net%2F2011%2F10%2F29%2Frigoristi%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
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		<title>Massimatio precox</title>
		<link>http://www.minotti.net/2011/10/29/massimatio-precox/</link>
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		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 22:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Reati informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e sentenzine]]></category>

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		<description><![CDATA[Se non si attendono le motivazioni, possono sorgere grossi equivoci nella cronaca giudiziaria. E&#8217; accaduto in queste ultime ore su una delicatissima questione di diritto penale dell&#8217;informatica. In tema di accesso abusivo a sistema informatico o telematico, ci si domandava se il legittimo possessore di credenziali di accesso potesse commettere il reato in argomento se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se non si attendono le motivazioni, possono sorgere grossi equivoci nella cronaca giudiziaria.<br />
E&#8217; accaduto in queste ultime ore su una delicatissima <a href="http://www.penale.it/page.asp?mode=1&amp;IDPag=925" target="_blank">questione di diritto penale dell&#8217;informatica</a>.<br />
In tema di accesso abusivo a sistema informatico o telematico, ci si domandava se il legittimo possessore di credenziali di accesso potesse commettere il reato in argomento se fosse entrato nel sistema &#8220;per scopi o finalità estranei a quelli per i quali la facoltà di accesso gli è stata attribuita&#8221;.<br />
Citando il servizio novità della Cassazione, <a href="http://www.penalecontemporaneo.it/materia/-/-/-/971-le_sezioni_unite_sull___accesso_ad_un_sistema_informatico_per_scopi_diversi_da_quelli_cui_si_riferisce_l___autorizzazione_rilasciata_all___agente/" target="_blank">Diritto Penale Contemporaneo</a> ha risposto in senso negativo</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.minotti.net/itcommenti/2011/10/Accesso_abusivo.jpg"><img class="size-full wp-image-2318 aligncenter" title="Accesso_abusivo" src="http://www.minotti.net/itcommenti/2011/10/Accesso_abusivo.jpg" alt="" width="455" height="201" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">ma diverse fonti online e di &#8220;corridoio&#8221; sostengono il contrario.<br />
Chi avrà ragione?</p>
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		<title>UCPI: astensione udienze dal 14 al 18 novembre 2011</title>
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		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 15:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avvocati]]></category>

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		<description><![CDATA[Cosiddetto &#8220;sciopero degli avvocati, il prossimo mese, su delibera delle Camere Penali. QUI la notizia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cosiddetto &#8220;sciopero degli avvocati, il prossimo mese, su delibera delle Camere Penali. <a href="http://www.camerepenali.it/NewsDetail.aspx?idNews=12585" target="_blank">QUI </a>la notizia.</p>
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