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	<title>:.:.: (il blog di) Daniele Minotti</title>
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	<description>diritto delle nuove tecnologie e altro</description>
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		<title>Sans papier</title>
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		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogodiritto]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e stampa]]></category>
		<category><![CDATA[carlo ruta]]></category>
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		<category><![CDATA[testata giornalistica]]></category>

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		<description><![CDATA[Domani la Cassazione si pronuncerà sull&#8217;obbligo di registrazione di blog e siti di informazione in genere. E&#8217; il caso di Carlo Ruta, già su questi schermi. Domani potremmo essere tutti clandestini, sans papier. Oggi mi è stato offerto un megafono più potente per parlare del pericolo incombente: il blog di Massimo Mantellini su il Post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Domani la Cassazione si pronuncerà sull&#8217;obbligo di registrazione di blog e siti di informazione in genere. E&#8217; il caso di Carlo Ruta, <a href="http://www.minotti.net/2011/06/02/carlo-ruta-gli-antefatti/" target="_blank">già su questi schermi</a>.<br />
Domani potremmo essere tutti clandestini, sans papier.<br />
Oggi mi è stato offerto un megafono più potente per parlare del pericolo incombente: il<a href="http://www.ilpost.it/massimomantellini/2012/05/09/stampa-clandestina/" target="_blank"> blog di Massimo Mantellini su il Post</a>.</p>
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		<title>Tramitarla all&#8217;uscita</title>
		<link>http://www.minotti.net/2012/04/29/tramitarla-alluscit/</link>
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		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[paola severino]]></category>
		<category><![CDATA[tramitare]]></category>

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		<description><![CDATA[Tramite (eh&#8230;) Massimo Mantellini, scopro che il sempre buon frap1964 s&#8217;è preso il video dell&#8217;intervento del Guardasigilli a Perugia ed ha trascritto un po&#8217; di passaggi. Io, ieri, avevo scritto una cosina per Giornalettismo, ma grazie a Francesco abbiamo del materiale in più, molto succoso. Non credo necessiti alcun commento da parte mia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tramite (eh&#8230;) <a href="http://www.mantellini.it/?p=19568" target="_blank">Massimo Mantellini</a>, scopro che il sempre buon <a href="http://magicitaly.wordpress.com/">frap1964</a> s&#8217;è preso il video dell&#8217;<a href="http://webtv.festivaldelgiornalismo.com/doc/1378/etica-e-giornalismo.htm" target="_blank">intervento del Guardasigilli a Perugia</a> ed ha trascritto un po&#8217; di passaggi.<br />
Io, ieri, avevo scritto una <a href="http://www.giornalettismo.com/archives/281654/le-mani-della-severino-sui-blog2/">cosina</a> per Giornalettismo, ma grazie a Francesco abbiamo del materiale in più, molto succoso.<br />
Non credo necessiti alcun commento da parte mia.</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.minotti.net%2F2012%2F04%2F29%2Ftramitarla-alluscit%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
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		<title>Senza parole</title>
		<link>http://www.minotti.net/2012/04/18/senza-parole-2/</link>
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		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 14:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogodiritto]]></category>
		<category><![CDATA[ammazza-blog]]></category>
		<category><![CDATA[ammazzablog]]></category>

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		<description><![CDATA[Non se ne può più. Dopo che l&#8217;intervento del buon Roberto Cassinelli aveva scongiurato ogni pericolo, la cosiddetta norma &#8220;ammazzablog&#8221; ritorna sempre in una proposta di riforma delle intercettazioni. La bozza, questa volta, ha provenienza ministeriale (Giustizia, ovviamente) ed è, proprio per questo, ancora più inaccettabile. Nella sostanza, ricordo i tratti principali della norma proposta: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Non se ne può più. Dopo che l&#8217;intervento del buon <a href="http://www.minotti.net/2011/10/13/la-vera-storia-dellemendamento-cassinelli/" target="_blank">Roberto Cassinelli</a> aveva scongiurato ogni pericolo, la cosiddetta norma &#8220;ammazzablog&#8221; ritorna sempre in una <a href="http://www.repubblica.it/politica/2012/04/17/news/giustizia_ministro_severino_presenta_emendamenti_ddl_anticorruzione-33459012/" target="_blank">proposta di riforma delle intercettazioni</a>.<br />
La bozza, questa volta, ha provenienza ministeriale (Giustizia, ovviamente) ed è, proprio per questo, ancora più inaccettabile.<br />
Nella sostanza, ricordo i tratti principali della norma proposta:<br />
- 48 di tempo per le rettifiche, senza contraddittorio, &#8220;sulla fiducia&#8221;;<br />
- sanzione sino a 12.000 euro in caso di inottemperanza.<br />
Termini che possono riguardare la stampa, ma non certo le realtà amatoriali.<br />
Una norma scritta da persone radicalmente estranee alla realtà: e sono quelle che ci governano.</p>
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		<title>Giornalettismo &gt; Il copyright e i poteri forti della Rete</title>
		<link>http://www.minotti.net/2012/03/23/giornalettismo-il-copyright-e-i-poteri-forti-della-rete/</link>
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		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 08:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti digitali]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto d'autore]]></category>
		<category><![CDATA[Giornalettismo]]></category>
		<category><![CDATA[AGCOM]]></category>

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		<description><![CDATA[(da Giornalettismo del 23 marzo 2012) Un amico mi ha detto che questo editoriale è equilibrato. In realtà, a me sembra un po&#8217; dai toni accesi, quelli di una volta. Un po&#8217; &#8220;sopra le righe&#8221;, come una volta ho detto di un altro che se l&#8217;è pure presa, il permalosone. :.:.: L’anno scorso, d’improvviso, l’AgCom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>(da <a href="http://www.giornalettismo.com/archives/218044/il-copyright-e-i-poteri-forti-della-rete/" target="_blank">Giornalettismo del 23 marzo 2012</a>)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Un amico mi ha detto che questo editoriale è equilibrato. In realtà, a me sembra un po&#8217; dai toni accesi, quelli di una volta. Un po&#8217; &#8220;sopra le righe&#8221;, come una volta ho detto di un altro che se l&#8217;è pure presa, il permalosone.</em></p>
<p style="text-align: center;">:.:.:</p>
<p style="text-align: justify;">L’anno scorso, d’improvviso, l’AgCom (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) ha affermato di voler redigere un regolamento per la risoluzione delle diatribe sul diritto d’autore online.</p>
<p style="text-align: justify;">L’idea non era piaciuta per il timore che tra i poteri che l’Autorità sembrava volersi attribuire vi fosse anche quello di ordinare l’oscuramento dei siti sospettati di violazioni della proprietà intellettuale. Col sospetto, peraltro, che ciò potesse costituire una scusa per un intervento in realtà meramente censorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, secondo alcuni il solito tentativo di imbavagliare la Rete con uno strumento dall’apparenza legale e, fatto altrettanto grave, bypassando la magistratura.</p>
<p style="text-align: justify;">Personalmente, non ho mai avallato questa tesi un po’ paranoica, ma qualche rischio ci poteva essere. Il perché lo capiremo alla fine dell’articolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Fatto sta che, malgrado il sorprendente parere favorevole del costituzionalista (ed ex giudice costituzionale) Valerio Onida, e dopo una “proposta” molto soft di regolamento, il presidente AgCom, Corrado Calabrò, è andato in commissione parlamentare a riferire che non hanno potere regolamentare. Che ci pensi, allora, il legislatore.</p>
<p style="text-align: justify;">Come mai questo clamoroso “revirement”?</p>
<p style="text-align: justify;">Prova a spiegarlo Edoardo Segantini in un <a href="http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.corriere.it%2Feditoriali%2F12_marzo_22%2Fdifendere-diritto-autore-in-rete-segantini_f68ad80e-73eb-11e1-970a-fabda8494773.shtml&amp;h=aAQE4p--N" target="_blank">editoriale</a> che è il vero bersaglio di queste mie riflessioni: “Poi però Calabrò deve aver avuto paura di mettersi contro la parte del «popolo della rete» più insofferente a qualsiasi limitazione, che trova nei big dell’economia digitale potenti alleati e in Parlamento ascoltatori sensibili”.</p>
<p style="text-align: justify;">Queste e altre amenità qualunquiste contenute nel pezzo in commento, dimostrano, in realtà, sia un interesse di parte (comprensibile, rispettabile, ma non lo eleviamo ad interesse universale), sia un marcato misoneismo che, peraltro, si svela nella vacua locuzione “popolo della rete” (comunque, con le mie fortissime perplessità sull’uso del minuscolo, forse voluto).</p>
<p>Non è la prima volta che Segantini si occupa di temi tecnologici. Ha trattato di social network, banda larga, neutralità della Rete, spesso con curiosità, competenza ed equidistanza, va detto.</p>
<p style="text-align: justify;">Che succede, ora? Credo che dietro ci sia il misoneismo di cui dicevo, forse il voler essere rassicurante come una Rete 4, magari anche una giornata storta: succede.</p>
<p style="text-align: justify;">E c’è soprattutto la partigianeria di chi non vuole adattarsi al mondo che cambia sopra ogni singolo. Sì, perché i “poteri forti” non sono certo le “potenti organizzazioni offshore” – quasi un complottismo occulto – ma, piuttosto, certe note concentrazioni capitaliste – e “tradizionali”, nel senso weberiano – che si arrogano il diritto di pilotare il sapere.</p>
<p style="text-align: justify;">Fermo restando che una semplice authority – peraltro costituita nei modi che anche Segantini dimostra di conoscere perfettamente – non può certo assurgere ad arbitro di un medium – la Rete – che è senza dubbio il veicolo più libero che si conosca: salvo l’intervento dell’autorità, appunto.</p>
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		<item>
		<title>Giornalettismo &gt; Blog e diffamazione: il caso della provocazione</title>
		<link>http://www.minotti.net/2012/03/17/giornalettismo-blog-e-diffamazione-il-caso-della-provocazione/</link>
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		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 10:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogodiritto]]></category>
		<category><![CDATA[Giornalettismo]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e sentenzine]]></category>
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		<category><![CDATA[provocazione]]></category>

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		<description><![CDATA[(da Giornalettismo del 16 marzo 2012) Forse si smuove qualcosa&#8230; Una sentenza della Cassazione salva il marito di una lavoratrice Il licenziamento della moglie effettuato con “modalità ritenute illegittime” (pertanto prontamente impugnato davanti al giudice del lavoro) rende non punibili le frasi offensive profferite dal marito della lavoratrice e pubblicate su un blog. E’ quanto ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>(da <a href="http://www.giornalettismo.com/archives/214033/blog-e-diffamazione-il-caso-della-provocazione/" target="_blank">Giornalettismo del 16 marzo 2012</a>)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Forse si smuove qualcosa&#8230;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Una sentenza della Cassazione salva il marito di una lavoratrice</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il licenziamento della moglie effettuato con “modalità ritenute illegittime” (pertanto prontamente impugnato davanti al giudice del lavoro) rende <a href="http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.diritto24.ilsole24ore.com%2FguidaAlDiritto%2Fpenale%2FsentenzeDelGiorno%2F2012%2F03%2Fnon-punibile-il-marito-che-insulta-sul-blog-la-dirigente-che-ha-licenziato-la-moglie-.html&amp;h=TAQEVh9KZ" target="_blank">non punibili </a>le frasi offensive profferite dal marito della lavoratrice e pubblicate su un blog. E’ quanto ha stabilito la V sezione penale della Cassazione con al sentenza 9907/2012, peraltro confermando l’assoluzione pronunciata in appello dal tribunale di Milano.</p>
<p style="text-align: justify;">Come può essere accaduto? In realtà, per certi versi, la sentenza non è rivoluzionaria. I giudici di piazza Cavour, infatti, hanno semplicemente avallato l’applicazione dell’art. 599., comma 2, c.p. secondo il quale “non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 (ingiuria e diffamazione, ndr) nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”.</p>
<p style="text-align: justify;">Così, è stato precisato che il “fatto ingiusto” può anche non avere rilevanza penale o civile (comunque, nel caso concreto, ci si trovava di fronte ad un licenziamento ritenuto in qualche modo illegittimo) e che anche qualora le offese provengano da un soggetto diverso (il marito, appunto) da chi ha subito l’ ingiustizia, esso può andare esente da pena per il riconoscimento della “provocazione” contemplata dalla norma citata. Il vento di novità, allora, sta nel fatto che finalmente, pur se in modo un po’ timido, alla Rete si applicano non soltanto i trattamenti sfavorevoli (si ricordino i tanti tentativi di assimilarla alla stampa), ma anche quelli favorevoli, come quelli della vicenda trattata dalla Cassazione.</p>
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		<title>Giornalettismo &gt; Stupro, giustizia e informazione</title>
		<link>http://www.minotti.net/2012/03/16/giornalettismo-stupro-giustizia-e-informazione/</link>
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		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 13:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Giornalettismo]]></category>
		<category><![CDATA[stupro di gruppo]]></category>

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		<description><![CDATA[(da Giornalettismo del 15 marzo 2012) Sui difficilissimi rapporti tra cronaca e diritto, &#8216;ché la prima del secondo non riesce proprio a parlare correttamente. Scandalismo e sensazionalismo. Ancora una volta suscitati dalla già nota sentenza della Corte di Cassazione che ha dato una coerenza con la Costituzione ad una legge che, in caso di stupro di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>(da <a href="http://www.giornalettismo.com/archives/213575/stupro-giustizia-e-informazione/" target="_blank">Giornalettismo del 15 marzo 2012</a>)</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Sui difficilissimi rapporti tra cronaca e diritto, &#8216;ché la prima del secondo non riesce proprio a parlare correttamente.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Scandalismo e sensazionalismo. Ancora una volta suscitati dalla già nota sentenza della Corte di <a href="http://comunicazionedigenere.files.wordpress.com/2012/02/stupro-di-gruppo1-600x448.jpg"></a>Cassazione che ha dato una coerenza con la Costituzione ad una legge che, in caso di stupro di gruppo (ma anche per altri casi di violenza), prevedeva l’unica misura della custodia cautelare in carcere senza alcuna possibilità di graduare con altre misure.</p>
<p style="text-align: justify;">Ed oggi, i media parlano già, nei titoli, di prima scarcerazione per effetto dalla pronuncia come se le porte delle carcere italiane si fossero spalancate per far uscire i peggiori maniaci sessuali. Come in <a href="http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-ea2c2c59-4508-4e6c-bd3b-afacce5e8eda-tg3.html#p=0" target="_blank">questo servizio del TG3</a> che soltanto all’interno spiega qualcosa di più. Fortunatamente, come anticipato, non è iniziata alcuna evasione legalizzata di branchi di stupratori. In primis perché chi è dentro in forza di una condanna passata in giudicato non beneficia in alcun modo di quella sentenza che, infatti, vale soltanto per chi è in attesa di giudizio o, comunque, di una condanna definitiva. Non si tratta di un particolare di poco conto</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, le persona scarcerate sono proprio quelle di cui si è occupata la Cassazione. Difficile che il tribunale per il riesame – cui la Suprema Corte ha restituito gli atti – potesse decidere diversamente, vista la quasi “dettatura” per il caso concreto. Dunque, nessun reale pericolo per la giustizia. Nella pratica, difficilmente, un presunto stupratore in attesa di giudizio potrà subire qualcosa di più leggero degli arresti domiciliari. D’altro canto, è improbabile che i condannati definitivamente per certi reati potranno scontare la pena fuori del carcere.</p>
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		<title>ZeusNews &gt; La legge del pregiudizio</title>
		<link>http://www.minotti.net/2012/03/01/zeusnews-la-legge-del-pregiudizio/</link>
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		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 09:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reati informatici]]></category>
		<category><![CDATA[ZeusNews]]></category>
		<category><![CDATA[confisca]]></category>
		<category><![CDATA[enzo bianco]]></category>
		<category><![CDATA[felice casson]]></category>
		<category><![CDATA[gerardo d'ambrosio]]></category>
		<category><![CDATA[legge 12/2012]]></category>
		<category><![CDATA[reati informatici]]></category>

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		<description><![CDATA[(da ZeusNews del 1° marzo 2012) Ne avevamo parlato, circa un anno fa, Fulvio Sarzana ed io, all&#8217;indomani dell&#8217;approvazione al Senato. Francamente, con tutte le priorità che abbiamo nel nostro Paese, non avrei mai pensato ad un iter così fulmineo (almeno rispetto a quelli delle leggi &#8220;normali&#8221;) alla Camera. E invece, da quanto entrerà in vigore (il prossimo 9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<em>da <a href="http://www.zeusnews.com/index.php3?ar=stampa&amp;cod=16978#ixzz1nr0x826I ">ZeusNews</a> del 1° marzo 2012</em>)</p>
<p style="text-align: justify;">Ne avevamo parlato, circa un anno fa, <a title="http://www.fulviosarzana.it/blog/reati-informatici-confisca-obbligatoria-dei-computer-fissi-dei-portatili-dei-cellulari-di-ultima-generazione-utilizzati-per-le-connessioni-ad-internet-dei-supporti-di-archiviazione-di-informazio/" href="http://www.zeusnews.com/link/14398" target="_blank">Fulvio Sarzana</a> ed <a title="La confisca di strumenti informatici diventa obbligatoria" href="http://www.zeusnews.com/zn/14373" target="_blank">io</a>, all&#8217;indomani dell&#8217;approvazione al Senato.</p>
<p style="text-align: justify;">Francamente, <strong>con tutte le priorità che abbiamo</strong> nel nostro Paese, non avrei mai pensato ad un iter così fulmineo (almeno rispetto a quelli delle leggi &#8220;normali&#8221;) alla <a rel="nofollow" href="http://www.zeusnews.com/index.php3?ar=stampa&amp;cod=16978#">Camera</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">E invece, da quanto entrerà in vigore (il prossimo 9 marzo) la <a title="http://www.penale.it/page.asp?mode=1&amp;IDPag=1031" href="http://www.zeusnews.com/link/14399" target="_blank">legge 12/2012</a> &#8211; voluta, tra gli altri, da giuristi come i Senatori PD <a title="Cerca Felice Casson" href="http://www.zeusnews.com/util/extlink/cerca.php?q=Felice%20Casson" target="_blank">Felice Casson</a>, <a title="Cerca Gerardo D'Ambrosio" href="http://www.zeusnews.com/util/extlink/cerca.php?q=Gerardo%20D'Ambrosio" target="_blank">Gerardo D&#8217;Ambrosio</a> ed <a title="Cerca Enzo Bianco" href="http://www.zeusnews.com/util/extlink/cerca.php?q=Enzo%20Bianco" target="_blank">Enzo Bianco</a> &#8211; imporrà la confisca <em>&#8220;<strong>dei beni e degli strumenti informatici</strong> o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies&#8221;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Cosa significa tutto ciò? Anzitutto, che la legge è destinata, prevalentemente, ai reati informatici in senso stretto: <strong>accessi abusivi, frodi informatiche, danneggiamenti informatici</strong>, intercettazioni e via dicendo.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto al significato del termine <a title="http://it.wikipedia.org/wiki/Confisca" href="http://www.zeusnews.com/link/14400" target="_blank">confisca</a>, credo che tutti siamo in grado di intuirlo. Premesso che, per espressa previsione della legge, la misura non può colpire beni appartenenti a soggetti estranei al reato, essa può essere facoltativa o obbligatoria. Nel primo caso, che costituisce la regola, è il giudice a valutare se la liberà disponibilità di un certo bene possa o meno facilitare la commissione di nuovi reati. Nel secondo caso, di fatto, <strong>è il legislatore a stabilirlo a priori</strong> e il giudice dovrà adeguarsi a questa volontà.</p>
<p style="text-align: justify;">Una prima riflessione: c&#8217;è qualcuno (quel qualcuno che ha scritto la legge) che, anche per i motivi che vedremo, fa passare il messaggio secondo il quale coloro che hanno commesso certi reati, peraltro neppure tanto sommessamente tratteggiati come estremamente gravi, <strong>li commetteranno, con certezza, un&#8217;altra volta</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà, le motivazioni di tale intervento sono molto meno nobili e scientifiche, anzi si fondano sulla constatazione della <strong>cronica mancanza di risorse delle nostre Forze dell&#8217;Ordine</strong>. I beni saranno, infatti, destinati ad esse (anche a quelle non &#8220;specializzate&#8221;) potenzialmente anche prima di un pronunciamento di un giudice, ancorché non definitivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Insomma, <strong>una fornitura coatta a costo zero</strong>, per di più in pesante spregio di alcuni principi costituzionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio di eguaglianza: perché colpire, con un&#8217;<strong>insensata presunzione di reiterazione</strong>, soltanto alcuni reati escludendo una valutazione concreta dal parte di un giudice?</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio di non colpevolezza: perché colpire il patrimonio di una persona <strong>prima ancora di una condanna</strong>, ma anche soltanto a fronte di una non meglio precisata (tanto meno regolata)<em>&#8220;analisi tecnica forense&#8221;</em>?</p>
<p style="text-align: justify;">Il principio del giusto processo: perché quanto appena detto può avvenire anche <strong>senza contraddittorio e senza un provvedimento di un giudice</strong>?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Una legge scritta male e iniqua</strong>, ancora una volta in materia informatica dove la scarsa competenza di chi detta ed applica le regole è fatto ancora drammaticamente attuale.</p>
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		<title>Avvocati: astensione 15 &gt; 23 marzo 2012 e altro</title>
		<link>http://www.minotti.net/2012/02/24/avvocati-astensione-15-23-marzo-2012-e-altro/</link>
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		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 16:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[liberalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[sciopero avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale di chiavari]]></category>

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		<description><![CDATA[Questo blog sta diventando il bollettino di guerra dell&#8217;avvocatura. Pace. Due cose due. La prima come da oggetto: nuovo &#8220;sciopero&#8221; (astensione dalle udienze) degli avvocati dal 15 al 23 marzo 2012. Le delibere di Assemblea e Giunta OUA. Contro le liberalizzazioni selvagge e la rottamazione della Giustizia. L&#8217;&#8221;altro&#8221; sempre dell&#8217;oggetto è, invece, una cosa più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Questo blog sta diventando il bollettino di guerra dell&#8217;avvocatura. Pace.<br />
Due cose due.<br />
La prima come da oggetto: nuovo &#8220;sciopero&#8221; (astensione dalle udienze) degli avvocati dal 15 al 23 marzo 2012. Le delibere di <a href="http://www.oua.it/Documenti/Delibera%20Assemblea%2023%20febbraio.doc">Assemblea </a>e <a href="http://www.oua.it/Documenti/Delibera%20Giunta%2023%20febbraio.doc">Giunta </a>OUA. Contro le liberalizzazioni selvagge e la rottamazione della Giustizia.<br />
L&#8217;&#8221;altro&#8221; sempre dell&#8217;oggetto è, invece, una cosa più particolare, della mia zona. Vogliono sopprimere il tribunale di Chiavari per risparmiare (<em>sic</em>) e accorparlo a Genova o a La Spezia ovvero ad entrambi splittando il territorio attualmente servito.<br />
Al di là dei nostri interessi di operatori del diritto, credo che la la cosa andrebbe a colpire tutta l&#8217;utenza, addirittura tutta la cittadinanza. C&#8217;è anche un <a href="http://www.salvailtuotribunale.it/" target="_blank">sito</a>. Un po&#8217; di solidarietà non ci dispiacerebbe.<br />
Peraltro, la cosa non riguarda soltanto Chiavari, ma molte altre realtà simili, di &#8220;provincia&#8221; , ma, comunque, da preservare, specie se il Governo non si è neppure degnato di giustificarsi con uno studio economico che giustifiche una scelta così scellerata.</p>
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		<title>Tempestività</title>
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		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[ordini professionali]]></category>

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		<description><![CDATA[Qui stanno liberalizzando tutto, non si sa che fine faranno gli ordini, e questi pubblicizzano software specifico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.minotti.net/itcommenti/2012/02/Albi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2446" title="Albi" src="http://www.minotti.net/itcommenti/2012/02/Albi.jpg" alt="" width="134" height="100" /></a>Qui stanno liberalizzando tutto, non si sa che fine faranno gli ordini, e questi pubblicizzano software specifico.</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.minotti.net%2F2012%2F02%2F22%2Ftempestivita%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
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		<title>Gli esami della vita</title>
		<link>http://www.minotti.net/2012/02/21/gli-esami-della-vita/</link>
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		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[abogado]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[esame di stato]]></category>

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		<description><![CDATA[Questo blog si schiera nuovamente contro la &#8220;via spagnola&#8221; che, adattata alla legge mutata, consente di diventare &#8220;abogado&#8221; ed esercitare in Italia come chiunque altro &#8220;senza sostenere l&#8217;esame di ammissione&#8221;. Siamo stufi di questa Italia delle scorciatoie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.minotti.net/itcommenti/2012/02/Abogado.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2443" title="Abogado" src="http://www.minotti.net/itcommenti/2012/02/Abogado.jpg" alt="" width="413" height="107" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Questo blog si schiera nuovamente contro la &#8220;via spagnola&#8221; che, adattata alla legge mutata, consente di diventare &#8220;abogado&#8221; ed esercitare in Italia come chiunque altro &#8220;senza sostenere l&#8217;esame di ammissione&#8221;.<br />
Siamo stufi di questa Italia delle scorciatoie.</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.minotti.net%2F2012%2F02%2F21%2Fgli-esami-della-vita%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
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		<title>L&#8217;una di Fiale</title>
		<link>http://www.minotti.net/2012/02/12/luna-di-fiale/</link>
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		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 20:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reati informatici]]></category>

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		<description><![CDATA[Già da qualche giorno, ho inserito, su Penale.it, la sentenza delle Sezioni Unite sull&#8217;accesso abusivo a sistema informatico o telematico. La più stretta sintesi, spero non in legalese, è che commette questa violazione (quella del domicilio informatico) non soltanto chi entra non autorizzato, ma anche colui che, pur avendo legittimamente le “chiavi” di casa, vi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Già da qualche giorno, ho inserito, su Penale.it, la <a href="http://www.penale.it/page.asp?mode=1&amp;IDPag=1021" target="_blank">sentenza</a> delle Sezioni Unite sull&#8217;accesso abusivo a sistema informatico o telematico.</p>
<p style="text-align: justify;">La più stretta sintesi, spero non in legalese, è che commette questa violazione (quella del domicilio informatico) non soltanto chi entra non autorizzato, ma anche colui che, pur avendo legittimamente le “chiavi” di casa, vi si mantiene per fare altro, qualcosa di diverso dalle sue mansioni e indipendentemente dall&#8217;illiceità del risultato (ad esempio, la trafugazione di dati poi resi pubblici). E prima non era tanto pacifico.</p>
<p style="text-align: justify;">Alcune osservazioni in margine.</p>
<p style="text-align: justify;">Per i giuristi, la sentenza dice anche che il comma 2, n. 1 dell&#8217;art. 615-ter c.p. è un&#8217;aggravante dell&#8217;ipotesi del primo comma e non una fattispecie autonoma.</p>
<p style="text-align: justify;">Sul sito della Cassazione, inoltre, compare ancora una notizia secondo me ambigua (pubblicata dopo la lettura del dispositivo e prima delle motivazioni depositate l&#8217;altro giorno, appunto). La soluzione adottata sembrerebbe quella opposta.</p>

<a href='http://www.minotti.net/2012/02/12/luna-di-fiale/cassazione/' title='Cassazione'><img width="150" height="150" src="http://www.minotti.net/itcommenti/2012/02/Cassazione-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Cassazione" title="Cassazione" /></a>

<p style="text-align: justify;">Per i non giuristi. Ancora una volta, la cronaca giudiziaria fa emergere gli abusi di certi appartenenti alle FFOO. Si dovrebbe fare qualcosa di più per evitarli e, comunque, per evitare che certi dati siano &#8220;manipolati&#8221; anche in procedimenti &#8220;regolari&#8221;. E i Colleghi sanno a cosa mi riferisco.</p>
<p style="text-align: justify;">Detto ciò, è quasi altrettanto triste che i nostri giudici parlino così degli hacker:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Le condotte punite da tale norma, <em>a dolo generico, </em>consistono pertanto:<em>a)</em> nell&#8217;introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza: da intendersi come accesso alla conoscenza dei dati o informazioni contenuti nel sistema, effettuato sia da lontano (attività tipica dell&#8217;<em>hacker) </em>sia da vicino (da persona, cioè, che si trova a diretto contatto dell&#8217;elaboratore);</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ecco: coloro che hanno in mano le nostre vite scrivono nero su bianco e a sezioni unite che gli hacker sono dei delinquenti.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; inaccettabile.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Breaking news: la Cassazione sul reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico</title>
		<link>http://www.minotti.net/2012/02/07/breaking-news-la-cassazione-sul-reato-di-accesso-abusivo-a-sistema-informatico-o-telematico/</link>
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		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reati informatici]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e sentenzine]]></category>
		<category><![CDATA[accesso abusivo]]></category>

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		<description><![CDATA[Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall&#8217;art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere dal soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultati dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall&#8217;art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere dal soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultati dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitare oggettivamente l&#8217;accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del reato, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l&#8217;ingresso al sistema</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; questo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 4694/12 depositata proprio oggi.<br />
In altre parole, povere, sono punibili anche coloro che, pur avendo legittime credenziali, si mantengono nel sistema per scopi esorbitanti, tipicamente per dare una &#8220;sbirciatina &#8221; ai dati contenuti nel sistema, e senza che siano rilevanti i fatti successivi (tipicamente, l&#8217;uso dei dati).<br />
Nel caso di specie, è stato respinto il ricorso contro la condanna di un esponente delle Forze dell&#8217;Ordine che aveva consultato lo S.D.I. (Sistema Di Indagine) per scopi estranei alla sua funzione. Caso ricorrente, purtroppo.</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.minotti.net%2F2012%2F02%2F07%2Fbreaking-news-la-cassazione-sul-reato-di-accesso-abusivo-a-sistema-informatico-o-telematico%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Giornalettismo &gt; Stupri di gruppo, l&#8217;impossibile impunità</title>
		<link>http://www.minotti.net/2012/02/05/giornalettismo-stupri-di-gruppo-limpossibile-impunita/</link>
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		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cronaca e Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[Giornalettismo]]></category>

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		<description><![CDATA[Molti hanno puntato il dito su Facebook, il più &#8220;popolare&#8221; (in tutti i sensi) social network, accusato di diffondere, ancora una volta, notizie false. Come quella dell&#8217;altro giorno secondo la quale la Cassazione avrebbe sancito l&#8217;impossibilità del carcere per gli stupri del &#8220;branco&#8221;. Niente di più falso e ho cercato di spiegarlo nell&#8217;articolo che segue. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em>Molti hanno puntato il dito su Facebook, il più &#8220;popolare&#8221; (in tutti i sensi) social network, accusato di diffondere, ancora una volta, notizie false.<br />
Come quella dell&#8217;altro giorno secondo la quale la Cassazione avrebbe sancito l&#8217;impossibilità del carcere per gli stupri del &#8220;branco&#8221;.<br />
Niente di più falso e ho cercato di spiegarlo nell&#8217;articolo che segue. Credo, però, che tutto sia partito da un&#8217;altra fonte.<br />
Gli utenti del social network blu sono spesso boccaloni, ma tendenzialmente in buona fede, ma i media tradizionali amano notoriaemnte fare i titoloni.<br />
Per tacere dei politici che hanno commentato la notizia. </em></p>
<p style="text-align: justify;">(<em>da <a href="http://www.giornalettismo.com/archives/196464/stupri-di-gruppo-limpossibile-impunita/" target="_blank">Giornalettismo del 3 febbraio 2012</a></em>)</p>
<p style="text-align: justify;">La notizia, riportata da <a href="http://www.giornalettismo.com/archives/195932/chi-stupra-in-branco-non-va-in-carcere-2/" target="_blank">molte fonti </a>nelle ultime ore, secondo cui chi commette uno stupro di gruppo non andrebbe in carcere è completamente falsa.</p>
<p style="text-align: justify;">Vero è, invece, che la Corte di Cassazione ha detto – ed io credo in modo corretto – che il giudice cui è richiesta l’applicazione di una misura cautelare in relazione al reato menzionato, non è costretto all’alternativa “secca custodia cautelare oppure nulla”, con l’impossibilità di graduare con misure più lievi come gli arresti domiciliari.<br />
In realtà, la questione è piuttosto complessa, ma va comunque chiarita con un rapido allargamento di orizzonte.</p>
<p style="text-align: justify;">Iniziamo col dire che per questo genere di reati, non v’è alcun dubbio sono previste pene detentive non lievi che, però, vanno chiaramente eseguito soltanto con il passaggio in giudicato della condanna. La sentenza depositata il 1° febbraio riguarda, invece, lo specifico tema delle misure cautelari, vale a dire quelle misure limitative delle libertà personali che si possono applicare, prima del giudicato, per motivi di cautela.</p>
<p style="text-align: justify;">Il nostro ordinamento consente di applicarle a condizione che sussistano due principali requisiti: i gravi indizi di reato e le esigenze cautelari (pericoli di inquinamento probatorio, di fuga, di reiterazione). Esistono diverse misure perché esse vanno strettamente rapportate al caso concreto. La più afflittiva è senza dubbio la custodia cautelare in carcere (la carcerazione preventiva, come si diceva un tempo con un’espressione meno edulcorata di quella odierna), ma ve ne sono anche altre che, pur comportando sempre una sorta di detenzione, sono più attenuate: tipicamente, gli arresti domiciliari.</p>
<p style="text-align: justify;">E in base alla scala, ve ne sono di ancora di più lievi, ad esempio il divieto di espatrio. Il giudice ha, dunque, la possibilità di scegliere tra una di queste, ma deve attenersi ai criteri dati proprio dal codice di procedura penale, tra cui c’è anche quello che individua nella custodia cautelare l’extrema ratio del sistema. Ciò sino al 2009, quando un decreto legge in seguito convertito, ha eliminato questa possibilità di scelta, limitatamente, però, ad alcuni reati tra cui quello di cui parliamo (art. 609-octies c.p.). In sostanza, per taluni reati di natura sessuale, anche in presenza di una pur lieve esigenza cautelare il giudice era sempre obbligato ad applicare la custodia cautelare in carcere. Altrimenti detto: presunzione assoluta di inadeguatezza di altre misure.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa soluzione è stata oggi disattesa dalla Cassazione perché la questione non era del tutto nuova. I giudizi di piazza Cavour, infatti, si sono ricordati di una sentenza della Corte Costituzionale (la n. 265 del luglio 2010) la quale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della regola del 2009 (ma con riferimento ad altri reati sessuali, tra cui quello di atti sessuali con minorenne) per il contrasto con ben tre norme costituzionali (artt. 3, 13, comma 1, 27).</p>
<p style="text-align: justify;">La Cassazione, dunque, avrebbe potuto chiedere alla Consulta che si pronunciasse anche sullo stupro di gruppo, ma ha ritenuto che i principi espressi nel 2010 fossero già direttamente applicabili a quest’ultimo reato. Oggi, allora, il giudice della cautela potrà nuovamente applicare  una misura più lieve rispetto alla custodia cautelare anche nei casi di stupro di gruppo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuna impunità, dunque. Soltanto il ritrovato spazio per una più ponderata gestione del caso concreto da parte del giudice in un momento in cui non vi è condanna definitiva.</p>
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		<title>Le parole sono importanti</title>
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		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:57:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privacy e dati personali]]></category>

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		<description><![CDATA[Google cambia le regole. Ecco cosa appare oggi accedendo alla relative pagine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Google cambia le regole. Ecco cosa appare oggi accedendo alla relative pagine.<a href="http://www.minotti.net/itcommenti/2012/02/Cattura_21.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2421" title="Google" src="http://www.minotti.net/itcommenti/2012/02/Cattura_21.jpg" alt="" width="230" height="191" /></a></p>
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		<title>A volte ritornano 2</title>
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		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[cinzia capano]]></category>
		<category><![CDATA[liberalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[paola severino]]></category>
		<category><![CDATA[tariffe professionali]]></category>

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		<description><![CDATA[Come molti sapranno, il Governo, con un decreto-legge, ha cancellato le tariffe professionali, quindi anche quelle degli avvocati. La liberalizzazione&#8230; Ma questi professori &#8211; dei veri geni &#8211; non si sono accorti che quella cancellazione secca ha fatto scomparire il riferimento per la liquidazione delle spese che seguono la soccombenza in una causa. Detto altrimenti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Come molti sapranno, il Governo, con un decreto-legge, ha cancellato le tariffe professionali, quindi anche quelle degli avvocati. La liberalizzazione&#8230;<br />
Ma questi professori &#8211; dei veri geni &#8211; non si sono accorti che quella cancellazione secca ha fatto scomparire il riferimento per la liquidazione delle spese che seguono la soccombenza in una causa.<br />
Detto altrimenti, il giudice, nel liquidare le spese legali, non ha più alcuna guida.<br />
C&#8217;è chi ha già sollevato la questione di legittimità costituzionale e chi, la Collega On. Cinzia Capano, ha presentato un&#8217;interrogazione parlamentare proprio al Guardasigilli Severino.<br />
La risposta? <a href="http://www.confprofessioni.eu/files/download/news/INTERROGAZIONE%20tariffe%20professionali.pdf" target="_blank">Geniale</a>&#8230;</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>L&#8217;articolo 2233 del codice civile stabilisce, infatti, che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe:<br />
a) viene determinato in base agli usi;<br />
b) in mancanza di usi è determinato dal giudice &#8211; sentito il parere dell&#8217;associazione professionale a cui il professionista appartiene &#8211; in misura adeguata all&#8217;importanza dell&#8217;opera e al decoro della professione.<br />
In base a tali disposizioni, si potrebbe quindi formare, in ambito nazionale, un uso normativo fondato sulla spontanea applicazione dei criteri di liquidazione del compenso già previsti dalletariffe abrogate, nella convinzione della loro persistente vincolatività fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali previsti dall&#8217;articolo 9, comma 2, del decreto-legge.</em></p>
</blockquote>
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		<title>DPS R.I.P.</title>
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		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privacy e dati personali]]></category>
		<category><![CDATA[documento programmatico sulla sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[dps]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

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		<description><![CDATA[La notizia si è rapidamente diffusa: con l&#8217;entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni non sarà più necessario predisporre il DPS (o DPSS), cioè il Documento Programmatico sulla Sicurezza, in presenza di trattamento di dati personali. Discende dall&#8217;art. 47, comma 2, di detto decreto che cancella ogni riferimento, appunto, DPS b) all’articolo 34 sono soppressi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La notizia si è rapidamente diffusa: con l&#8217;entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni non sarà più necessario predisporre il DPS (o DPSS), cioè il Documento Programmatico sulla Sicurezza, in presenza di trattamento di dati personali.<br />
Discende dall&#8217;art. 47, comma 2, di detto decreto che cancella ogni riferimento, appunto, DPS</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>b) all’articolo 34 sono soppressi la lettera g) del comma 1 e il comma 1-bis;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>c ) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all’allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Un&#8217;osservazione preliminare: ci sarà la crisi, ma questo Governo non riesce proprio a distinguersi da quelli precedenti per l&#8217;abuso della decretazione d&#8217;urgenza.<br />
Nel merito: la sparizione del DPS costituisce sicuramente una semplificazione in un campo, quello della privacy, <a href="http://www.minotti.net/2011/12/30/notizie-spero-utili-di-fine-anno-12-privacy-e-persone-giuridiche/" target="_blank">già ben caro a questo esecutivo</a>. Si trattava, invero, dell&#8217;adempimento più delicato (peraltro, già di applicazione limitata a causa di un precedente intervento legislativo) la cui omissione, non dimentichiamolo, costituiva reato (donde, oggi, la depenalizzazione relativamente ad esso).<br />
Si badi bene, però, che sono sempre da adottare tutte le altre misure minime (password, backup, ecc.), a pena di sanzione penale &#8211; mi si passi il bisticcio.<br />
Sicché, io credo che, comunque, il DPS, in quanto almeno riassuntivo dei rischi e delle misure di sicurezza implementate, sia sempre consigliabile.</p>
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		<title>23 e 24 febbraio 2012: astensione avvocati</title>
		<link>http://www.minotti.net/2012/01/21/23-e-24-febbraio-2012-astensione-avvocati/</link>
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		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 15:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[oua]]></category>
		<category><![CDATA[sciopero avvocati]]></category>

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		<description><![CDATA[Cosiddetto &#8220;sciopero&#8221; proclamato dall&#8217;OUA (Organismo Unitario dell&#8217;Avvocatura) per protesta contro le liberalizzazioni &#8220;selvagge&#8221; volute dal Governo Monti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cosiddetto &#8220;sciopero&#8221; proclamato dall&#8217;<a href="http://www.oua.it/NotizieOUA/scheda_notizia.asp?ID=8029" target="_blank">OUA</a> (Organismo Unitario dell&#8217;Avvocatura) per protesta contro le liberalizzazioni &#8220;selvagge&#8221; volute dal Governo Monti.</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.minotti.net%2F2012%2F01%2F21%2F23-e-24-febbraio-2012-astensione-avvocati%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
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		<title>Internet e diritti dell&#8217;Uomo: un falso problema UPDATED</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 20:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti digitali]]></category>
		<category><![CDATA[art. 21]]></category>
		<category><![CDATA[articolo 21]]></category>
		<category><![CDATA[digital divide]]></category>
		<category><![CDATA[diritti dell'uomo]]></category>
		<category><![CDATA[diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[stefano rodotà]]></category>

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		<description><![CDATA[Ieri ho scritto una cosina su Giornalettismo circa le affermazioni di Vinton Cerf in ordine al diritto all&#8217;accesso ad Internet. Riassunto essenziale: Cerf nega che il diritto de quo sia un diritto umano (più correttamente, nella prospettiva linguistica ricordatami da un amico, “diritto dell&#8217;Uomo”) e il suo pensiero può essere riassunto in una sola frase [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ieri ho scritto una cosina su <a href="http://www.giornalettismo.com/archives/185753/internet-non-e-un-diritto-umano/" target="_blank">Giornalettismo</a> circa le <a href="http://www.nytimes.com/2012/01/05/opinion/internet-access-is-not-a-human-right.html" target="_blank">affermazioni di Vinton Cerf</a> in ordine al diritto all&#8217;accesso ad Internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Riassunto essenziale: Cerf nega che il diritto <em>de quo</em> sia un diritto umano (più correttamente, nella prospettiva linguistica ricordatami da un amico, “diritto dell&#8217;Uomo”) e il suo pensiero può essere riassunto in una sola frase “technology is an enabler of rights, not a right itself”.</p>
<p style="text-align: justify;">Le ragioni del sì, dell&#8217;opposta tesi, sono note e, volendo rimanere anche soltanto in Italia, partono dall&#8217;<a href="http://www.articolo21.org/2183/notizia/un-articolo21bis-per-internet-.html" target="_blank">iniziativa di Stefano Rodotà</a> con il supporto di <a href="http://mag.wired.it/news/diritto-internet2911.html" target="_blank">Wired.it</a> per arrivare ad un <a href="http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/36202.htm" target="_blank">disegno di legge</a> presentato al Senato e volto all&#8217;introduzione, nella Costituzione, di uno specifico art. 21-bis riservato alla Rete.</p>
<p style="text-align: justify;">Le motivazioni del fronte del sì sono nobili, non si discute. Purtroppo, però, c&#8217;è il classico equivoco di fondo: chi (come me) sta dalla parte del no, non vuole negare il diritto all&#8217;accesso ad Internet, ma lo ritiene già presente sia tra i diritti dell&#8217;Uomo internazionalmente riconosciuti che nelle Costituzioni di molti paesi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella nostra, ad esempio, è pacificamente ricompreso nell&#8217;art. 21 il quale fissa il diritto alla libera espressione del pensiero e quello all&#8217;informazione; e questi ultimi stanno ad Internet come il fine sta al mezzo. Personalmente, credo che ciò non possa essere messo in dubbio.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, malgrado i nobili motivi e gli autorevoli sponsor, l&#8217;iniziativa, oltre a non avere basi giuridiche nel senso meglio visto, rischia di essere mera propaganda.</p>
<p style="text-align: justify;">Occupiamoci della concreta e quotidiana attuazione dell&#8217;art. 21 Cost., talvolta dimenticato anche nei nostri tribunali, usiamo meglio le nostra risorse umane.</p>
<p style="text-align: justify;">Aggiornamento del classico poco dopo: <em>leggo alcuni commentatori che affermano che Cerf neghi che l&#8217;accesso ad Internet sia un diritto dell&#8217;Uomo; ma l&#8217;hanno letto l&#8217;articolo sul NYT? Cerf dice che è compreso in altri diritti, quelli citati nel post</em>.</p>
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		<title>Il Web non è un nuovo Far West</title>
		<link>http://www.minotti.net/2012/01/01/il-web-non-e-un-nuovo-far-west/</link>
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		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 19:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritti digitali]]></category>

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		<description><![CDATA[Sentenza interessante, da leggere. Nel &#8220;giro&#8221; giuridico, se n&#8217;è parlato intorno alla metà del mese scorso, ma la discussione è caduta quasi subito. Interessante perché il ricorso è stato presentato direttamente dall&#8217;indagato (il titolare del sito sequestrato, a quanto si capisce anche estensore degli scritti ritenuti denigratori) e, verosimilmente, vergato dallo stesso (esorbita un po&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.penale.it/page.asp?mode=1&amp;IDPag=1002" target="_blank">Sentenza interessante</a>, da leggere. Nel &#8220;giro&#8221; giuridico, se n&#8217;è parlato intorno alla metà del mese scorso, ma la discussione è caduta quasi subito.<br />
Interessante perché il ricorso è stato presentato direttamente dall&#8217;indagato (il titolare del sito sequestrato, a quanto si capisce anche estensore degli scritti ritenuti denigratori) e, verosimilmente, vergato dallo stesso (esorbita un po&#8217; da certe rigidità da avvocato).<br />
Interessante perché, pur non costituendo un trattato sul tema, dice (e, forse, era proprio il caso di sottolinearlo) che su Internet non si può fare quello che si vuole. Ci sono i diritti degli altri, da rispettare rapportandoli ai nostri.</p>
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		<title>Notizie (spero) utili di fine anno 2/2: WiFi libero</title>
		<link>http://www.minotti.net/2011/12/31/notizie-spero-utili-di-fine-anno-22-wi-fi-libero/</link>
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		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 14:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi e leggine]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy e dati personali]]></category>
		<category><![CDATA[decreto pisanu]]></category>
		<category><![CDATA[licenza questore]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

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		<description><![CDATA[Negli ultimi giorni, Fulvio Sarzana di S. Ippolito ha seguito molto il caso della possibile proroga delle licenze per Internet point e affini. E già ad ottobre Marco Scialdone aveva commentato il possibile ritorno all&#8217;identificazione di utenti Internet di postazioni pubbliche non vigilate (Internet point, per esempio). Fortunatamente, il pericolo è rientrato e da domani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Negli ultimi giorni, Fulvio Sarzana di S. Ippolito ha seguito molto il caso della <a href="http://www.fulviosarzana.it/blog/confermata-la-proroga-al-31-dicembre-2012-della-legge-pisanu-sul-wi-filart-33-del-decreto-legge-milleproroghe/" target="_blank">possibile proroga delle licenze per Internet point e affini</a>. E già ad ottobre Marco Scialdone aveva commentato il <a href="http://scialdone.blogspot.com/2011/10/wi-fi-pubblico-ritorno-al-passato.html" target="_blank">possibile ritorno all&#8217;identificazione di utenti Internet di postazioni pubbliche non vigilate</a> (Internet point, per esempio).</p>
<p style="text-align: justify;">Fortunatamente, il pericolo è rientrato e da domani 1° gennaio 2012, il WiFi potrà dirsi completamente e definitivamente liberato: <a href="http://www.fulviosarzana.it/blog/decreto-pisanu-e-milleproroghe-sparisce-dal-testo-la-proroga/" target="_blank">non ci sarà proroga</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Ma vediamo un po&#8217; cosa è successo.</p>
<p style="text-align: justify;">Molti ricorderanno il celeberrimo “decreto Pisanu”, un provvedimento voluto dall&#8217;allora Ministro dell&#8217;interno (da cui ha preso il nome) sostanzialmente per ragioni di antiterrorismo (eravamo proprio all&#8217;indomani degli attentati di Londra).</p>
<p style="text-align: justify;">Tra gli altri interventi due specifici per Internet. All&#8217;art. 7 (<a href="http://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/05144d.htm" target="_blank">questo il testo dopo la conversione</a>):</p>
<p style="text-align: justify;">- obbligo di licenza del questore per “chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie la cui esclusiva o prevalente attività consista nel mettere a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, oppure in cui siano installati più di tre apparecchi terminali”;</p>
<p style="text-align: justify;">- obbligo di predisporre “misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 [v. il precedente punto] è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell&#8217;utente e per l&#8217;archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell&#8217;articolo 122 e dal comma 3 dell&#8217;articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché [le] misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili”.</p>
<p style="text-align: justify;">Le seconde disposizioni (monitoraggio, archiviazione e identificazione) erano già venute meno per espressa abrogazione attuata dal decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto all&#8217;obbligo di licenza, il termine originario (31 dicembre 2007) era stato più volte prorogato, sino al 31 gennaio 2011. Ecco, essendo venuta meno la previsione di un&#8217;ennesima proroga, con la licenza ci fermiamo alla mezzanotte di oggi.</p>
<p style="text-align: justify;">Buon 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Notizie (spero) utili di fine anno 1/2: privacy e persone giuridiche</title>
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		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi e leggine]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy e dati personali]]></category>
		<category><![CDATA[persone giuridiche]]></category>
		<category><![CDATA[salva italia]]></category>

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		<description><![CDATA[La notizia è confermata con la conversione in legge del decreto “Salva Italia”: la privacy delle persone giuridiche non esiste più. Sì, va bene, l&#8217;affermazione è un po&#8217; enfatica e terminologicamente non ineccepibile (la tutela dei dati personali non è soltanto privacy), però, nella sostanza, è corretta. Vediamo meglio perché, anche se ne avevo già [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La notizia è confermata con la <a href="http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011;201" target="_blank">conversione in legge del decreto “Salva Italia”</a>: la privacy delle persone giuridiche non esiste più.</p>
<p style="text-align: justify;">Sì, va bene, l&#8217;affermazione è un po&#8217; enfatica e terminologicamente non ineccepibile (la tutela dei dati personali non è soltanto privacy), però, nella sostanza, è corretta. Vediamo meglio perché, anche se ne avevo già parlato <a href="http://www.minotti.net/2011/12/06/zeusnews-monti-taglia-anche-la-privacy/" target="_blank">tempo addietro</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sino al 5 dicembre 2011, la definizione di dato personale (art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. 196/2003) era questa:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>b) &#8220;dato personale&#8221;, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;entrata in vigore del decreto salvatore, è diventata così:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>b) &#8220;dato personale&#8221;, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ciò in quanto, tra le altre cose secondo me meno determinanti, il nostro decretone ha così stabilito, all&#8217;art. 40, comma 2, lett. a):</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al  decreto legislativo 30  giugno 2003, n. 196:</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>a) all&#8217;articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole &#8220;persona giuridica, ente od associazione&#8221; sono  soppresse e le parole &#8220;identificati o identificabili&#8221; sono sostituite dalle parole &#8220;identificata o identificabile&#8221;.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Dunque: i dati che identificavano le persone giuridiche (nonché gli enti e le associazioni) non sono più giuridicamente “personali”. Pertanto: possono essere liberamente trattati senza che eventuali abusi possano dirsi illeciti a fini “privacy”.</p>
<p style="text-align: justify;">Con tre precisazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima è che l&#8217;abuso di questi dati può, eventualmente, costituire comunque un illecito (penale, civile o amministrativo), ma soltanto se considerato al di fuori della disciplina dei dati personali.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la seconda si intende ricordare che le persone giuridiche (e gli enti e le associazioni) rimangono pur sempre “abbonati” ai sensi dell&#8217;art. 4, comma 2, lett. h), d.lgs. 196/2003. Il che significa, per esempio, che è ancora vietato il telemarketing selvaggio verso questi soggetti.</p>
<p style="text-align: justify;">La terza serve ad avvertire che, ovviamente, persone giuridiche, enti e associazioni non sono esentate, per questa riforma, dal rispettare la disciplina sui dati personali, con gli adempimenti che ne possono derivare.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Web e responsabilità dell&#8217;editore UPDATED</title>
		<link>http://www.minotti.net/2011/12/28/web-e-responsabilita-delleditore/</link>
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		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e stampa]]></category>

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		<description><![CDATA[Risponde (civilmente) il proprietario-editore di un sito Web per il contenuto diffamatorio di uno scritto pubblicato sulle sue pagine? E&#8217; questo, in buona sostanza, il quesito sottoposto alla Consulta dai giudici del Tribunale di Alessandria. Ne è sortita un&#8217;ordinanza che, in realtà, non ha fornito soluzioni (a cagione dell&#8217;irrilevanza della questione rispetto al giudizio alessandrino), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Risponde (civilmente) il proprietario-editore di un sito Web per il contenuto diffamatorio di uno scritto pubblicato sulle sue pagine?<br />
E&#8217; questo, in buona sostanza, il quesito sottoposto alla Consulta dai giudici del Tribunale di Alessandria.<br />
Ne è sortita un&#8217;<a href="http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0337o-11.html" target="_blank">ordinanza</a> che, in realtà, non ha fornito soluzioni (a cagione dell&#8217;irrilevanza della questione rispetto al giudizio alessandrino), ma il dato di spicco è che qualcuno (il Tribunale di Alessandria) non ha dato la cosa per scontata.  Da leggere.</p>
<p style="text-align: justify;">Aggiornamento del poco dopo (come al solito&#8230;): colpevolmente, mi sono accorto tardi che ne aveva già parlato <a href="http://scialdone.blogspot.com/2011/12/la-corte-costituzionale-su-internet-e.html">Marco Scialdone</a>, peraltro ampiamente.</p>
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		<title>La crittografia svelata</title>
		<link>http://www.minotti.net/2011/12/28/la-crittografia-svelata/</link>
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		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto d'autore]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy e dati personali]]></category>

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		<description><![CDATA[Al netto dei soliti temi politici tipici de Il Fatto e di una certa confusione narrativa (dovuta, probabilmente, alla non perfetta conoscenza della tecnica), questa notizia del presunto &#8220;plagio&#8221; di un software è veramente interessante. Non tanto per la cronaca di un avvenimento purtroppo non raro (i programmatori amano spesso copiarsi), ma perché il plagio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Al netto dei soliti temi politici tipici de Il Fatto e di una certa confusione narrativa (dovuta, probabilmente, alla non perfetta conoscenza della tecnica), <a href="http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/12/26/accuse-plagio-rischia-progetto-antipedofilia-tycoon-berlusconiano/179994/">questa notizia</a> del presunto &#8220;plagio&#8221; di un software è veramente interessante.<br />
Non tanto per la cronaca di un avvenimento purtroppo non raro (i programmatori amano spesso copiarsi), ma perché il plagio riguarderebbe anche un sistema di crittografia.<br />
Col il timore &#8211; e credo sia questo il punto più delicato &#8211; che certi archivi non siano così sicuri visto che la tecnologia sembra conosciuta.<br />
Vedremo, magari si sgonfia tutto.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Una 600dpi per l&#8217;Ispettore Callaghan</title>
		<link>http://www.minotti.net/2011/12/15/una-600dpi-per-lispettore-callaghan/</link>
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		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 19:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sentenze e sentenzine]]></category>
		<category><![CDATA[arma impropria]]></category>
		<category><![CDATA[stampante]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;ho letta e me ne sono innamorato all&#8217;istante Correttamente i giudici di appello mutuano il concetto di arma impropria, indicativo di qualunque &#8220;strumento atto ad offendere&#8221; di cui sia vietato il porto &#8220;senza giustificato motivo&#8221;, oltre che dal disposto testuale dell&#8217;art. 585 c.p., comma 2, n. 2, anche dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L&#8217;ho letta e me ne sono innamorato all&#8217;istante</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Correttamente i giudici di appello mutuano il concetto di arma impropria, indicativo di qualunque &#8220;strumento atto ad offendere&#8221; di cui sia vietato il porto &#8220;senza giustificato motivo&#8221;, oltre che dal disposto testuale dell&#8217;art. 585 c.p., comma 2, n. 2, anche dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, che per l&#8217;appunto definisce la nozione della categoria di oggetti che non è consentito (l&#8217;inosservanza del divieto integrando un reato contravvenzionale) portare fuori dell&#8217;abitazione senza un motivo giustificato, individuandoli (in uno a specifiche elencate armi &#8220;indirette&#8221;) in &#8220;qualsiasi strumento chiaramente utilizzabile, per circostanze di tempo e di luogo, per l&#8217;offesa alla persona&#8221;.</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ah, si parla di una <a href="http://www.penale.it/page.asp?mode=1&amp;IDPag=995" target="_blank">stampante presa da un cassonetto</a>.</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.minotti.net%2F2011%2F12%2F15%2Funa-600dpi-per-lispettore-callaghan%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Moncler vs. Resto del Web: l&#8217;ordinanza (in HTML)</title>
		<link>http://www.minotti.net/2011/12/07/moncler-vs-resto-del-web-lordinanza-in-html/</link>
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		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 19:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto d'autore]]></category>
		<category><![CDATA[Proprietà industriale]]></category>
		<category><![CDATA[Sentenze e sentenzine]]></category>
		<category><![CDATA[moncler]]></category>
		<category><![CDATA[tribunale di padova]]></category>

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		<description><![CDATA[Già tempestivamente pubblicata (in pdf e insieme ad altri atti processuali) da Stefano Quintarelli, ecco la versione HTML dell&#8217;ordinanza patavina che ha cancellato il sequestro (per inibizione) di quasi 500 siti il cui nome di dominio &#8220;richiamava&#8221; i prodotti Moncler. Su Penale.it.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Già tempestivamente <a href="http://blog.quintarelli.it/files/fax_64420128.pdf" target="_blank">pubblicata</a> (in pdf e insieme ad altri atti processuali) da Stefano Quintarelli, ecco la versione HTML dell&#8217;ordinanza patavina che ha cancellato il sequestro (per inibizione) di quasi 500 siti il cui nome di dominio &#8220;richiamava&#8221; i prodotti Moncler.<br />
Su <a href="http://www.penale.it/page.asp?mode=1&amp;IDPag=992" target="_blank">Penale.it</a>.</p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.minotti.net%2F2011%2F12%2F07%2Fmoncler-vs-resto-del-web-lordinanza-in-html%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>ZeusNews &gt; Monti taglia anche la privacy</title>
		<link>http://www.minotti.net/2011/12/06/zeusnews-monti-taglia-anche-la-privacy/</link>
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		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 17:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leggi e leggine]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy e dati personali]]></category>
		<category><![CDATA[ZeusNews]]></category>
		<category><![CDATA[decreto salva italia]]></category>
		<category><![CDATA[telemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[trattamento dati personali]]></category>

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		<description><![CDATA[(da ZeusNews del 6 dicembre 2011) 2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: a) all&#8217;articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole &#8220;persona giuridica, ente od associazione&#8221; sono soppresse e le parole &#8220;identificati o identificabili&#8221; sono sostituite dalle parole &#8220;identificata o identificabile&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(<em>da <a href="http://www.zeusnews.com/index.php3?ar=stampa&amp;cod=16393#axzz1fmDfEaSa" target="_blank">ZeusNews del 6 dicembre 2011</a></em>)</p>
<blockquote style="text-align: justify;"><p><em>2. Per la riduzione degli oneri in materia di privacy, sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:<br />
a) all&#8217;articolo 4, comma 1, alla lettera b), le parole &#8220;persona giuridica, ente od associazione&#8221; sono soppresse e le parole &#8220;identificati o identificabili&#8221; sono sostituite dalle parole &#8220;identificata o identificabile&#8221;.<br />
b) All&#8217;articolo 4, comma 1, alla lettera i), le parole &#8220;la persona giuridica, l&#8217;ente o l&#8217;associazione&#8221; sono soppresse.<br />
c) Il comma 3-bis dell&#8217;articolo 5 è abrogato.<br />
d) Al comma 4, dell&#8217;articolo 9, l&#8217;ultimo periodo è soppresso.<br />
e) La lettera h) del comma i dell&#8217;articolo 43 è soppressa.<br />
</em></p></blockquote>
<p style="text-align: justify;">Quello citato è il testo dell&#8217;art. 40, comma 2, del &#8220;decreto salva Italia&#8221; riguardante, nel particolare, la <em>&#8220;riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese&#8221;</em>.<br />
Non si tratta di un intervento da poco: in poche parole, non esiste più il concetto di <em>dato personale</em><span style="text-align: -webkit-auto;"> riferito a persone giuridiche, enti e associazioni. Dunque, quei </span><span style="text-align: -webkit-auto;">dati</span><span style="text-align: -webkit-auto;"> che, sino ad oggi, erano tutelati, ora possono essere tranquillamente trattati senza che ne consegua alcunché.<br />
</span>Rimane l&#8217;unica consolazione che, come già qualcuno ha osservato, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni sono pur sempre &#8220;abbonati&#8221; come specificato dal <span style="text-align: -webkit-auto;">Codice della privacy</span><span style="text-align: -webkit-auto;">. Pertanto, manterrebbero sempre la possibilità di opporsi al </span><span style="text-align: -webkit-auto;">telemarketing</span><span style="text-align: -webkit-auto;">.</span></p>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.minotti.net%2F2011%2F12%2F06%2Fzeusnews-monti-taglia-anche-la-privacy%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Free P2P</title>
		<link>http://www.minotti.net/2011/12/03/free-p2p/</link>
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		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 18:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reati informatici]]></category>
		<category><![CDATA[file sharing]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[peer-to-peer]]></category>

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		<description><![CDATA[Nei giorni scorsi sono state pubblicate le motivazioni di una pronuncia in tema di divulgazione di materiali pedopornografici via P2P (nel caso particolare, Kazaa, ma la cosa vale anche per Emule, ad esempio). Si tratta della sentenza della Cassazione n. 44065/2011. In sostanza, la Corte Suprema, riprendendo alcuni precedenti giurisprudenziali, ha statuito che il semplice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nei giorni scorsi sono state pubblicate le motivazioni di una pronuncia in tema di divulgazione di materiali pedopornografici via P2P (nel caso particolare, Kazaa, ma la cosa vale anche per Emule, ad esempio). Si tratta della sentenza della <a href="http://www.penale.it/page.asp?mode=1&amp;IDPag=987" target="_blank">Cassazione n. 44065/2011</a>.<br />
In sostanza, la Corte Suprema, riprendendo alcuni precedenti giurisprudenziali, ha statuito che il semplice uso di programmi peer-to-peer non basta a fondare una condanna per detto reato, ma occorre qualcosa di più. Si pensi, in particolare, alla condivisione automatica di certe applicazioni che, peraltro, può attivarsi ancor prima del download completo.<br />
Ed è un tema molto importante che, personalmente, mi trovo quasi sempre ad affrontare nei processi dove sono difensore.<br />
Al di là di ciò, mi ha colpito un passaggio, pur incidentale, che, personalmente, trovo &#8220;rivoluzionario&#8221; (v. in fondo)</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>Si tratta, nei singoli casi concreti, di questione interpretativa abbastanza delicata, perché il sistema dovrebbe essere razionalmente ricostruito giungendo a soluzioni che tengano conto delle effettive caratteristiche e delle concrete modalità di utilizzo di programmi del genere da parte della masse degli utenti e che, nello smesso tempo, soddisfino l&#8217;esigenza di contrastare efficacemente una assai grave e pericolosa attività illecita, quale la diffusione di materiale pornografico minorile, cercando però di evitare di coinvolgere soggetti che possono essere in piena buona fede o che comunque possono non avere avuto nessuna volontà o addirittura consapevolezza di diffondere materiale illecito, soltanto perché stanno utilizzando questi (e non altri) programmi di condivisione, e cercando altresì di evitare che si determini di fatto la scomparsa di programmi del genere.</em></p>
</blockquote>
<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fwww.minotti.net%2F2011%2F12%2F03%2Ffree-p2p%2F" send="true" width="450" show_faces="true" font=""></fb:like>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Direttori irresponsabili</title>
		<link>http://www.minotti.net/2011/11/30/direttori-irresponsabili/</link>
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		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 20:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogodiritto]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e stampa]]></category>
		<category><![CDATA[direttore responsabile]]></category>
		<category><![CDATA[legge stampa]]></category>
		<category><![CDATA[omesso controllo]]></category>

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		<description><![CDATA[La notizia gira da ieri, giorno del deposito delle motivazioni: il direttore responsabile di una testata telematica non è responsabile (mi si perdoni il bisticcio) per i commenti dei lettori. La pronuncia della Cassazione penale, la 44126 del 2011, è su Penale.it e, per sommi capi (nonché in attesa di un commento più articolato che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La notizia gira da ieri, giorno del deposito delle motivazioni: il direttore responsabile di una testata telematica non è responsabile (mi si perdoni il bisticcio) per i commenti dei lettori.<br />
La pronuncia della Cassazione penale, la 44126 del 2011, è su <a href="http://www.penale.it/page.asp?mode=1&amp;IDPag=986">Penale.it</a> e, per sommi capi (nonché in attesa di un commento più articolato che spero di pubblicare) dice questo:<br />
- il direttore risponde (per omesso controllo) se lo scritto può chiamarsi giuridicamente  &#8221;stampa&#8221;;<br />
- secondo l&#8217;art. 1 l. 47/48 &#8220;&#8221;Sono considerate stampe o stampati, al fini dl questa legge, tutte le riproduzioni tlpograflche o comunque ottenute con mezzi meccanici o ñsico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione”;<br />
- i contenuti Internet non soddisfano dette condizioni;<br />
- per di più viste le particolarità del mezzo, è impossibile (non lo si può pretendere) il controllo  preventivo dei contenuti;<br />
- dunque, l&#8217;art&#8217;. 57 c.p., previsto per la &#8220;stampa&#8221;, non si applica;<br />
- in conclusione, il direttore di una testata (ed io aggiungo, a maggior ragione, il gestore di un altro sito non registrato) non risponde per omesso controllo sui contenuti scritti da terzi (e io aggiungerei: compresi i giornalisti e non soltanto i &#8220;commentatori&#8221;).<br />
La sentenza in esame richiama anche il noto <a href="http://www.penale.it/page.asp?mode=1&amp;IDPag=880" target="_blank">precedente</a> dell&#8217;anno scorso e segnalo anche l&#8217;ampio <a href="http://www.repubblica.it/politica/2011/11/29/news/commenti_on_line_dei_lettori_la_testata_web_non_responsabile-25797339/" target="_blank">articolo</a> su Repubblica.<br />
Importante: va detto che, a maggior ragione, queste argomentazioni fatte per le testate professionali valgono anche per le realtà amatoriali, ad esempio i blog e i forum (sempre che, ovviamente, si parli di scritti di terzi).<br />
Una buona novella, credo.</p>
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		<title>Repetita iuvant</title>
		<link>http://www.minotti.net/2011/11/24/repetita-iuvant/</link>
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		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 18:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto d'autore]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Nuti]]></category>
		<category><![CDATA[sequestri]]></category>

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		<description><![CDATA[Eggià&#8230; «Questa decisione è quanto mai tempestiva perché il ricorso al filtraggio, come alternativa al sequestro, ha raggiunto in Italia livelli patologici». Questo il commento di Paolo Nuti, presidente dell&#8217;Aiip, l&#8217;associazione Italiana Internet provider. «Ci attendiamo ora che si ponga fine alla deriva giurisprudenziale che ha portato i nostri tribunali a scambiare il filtraggio su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Eggià&#8230;</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><em>«Questa decisione è quanto mai tempestiva perché il ricorso al filtraggio, come alternativa al sequestro, ha raggiunto in Italia livelli patologici». Questo il commento di Paolo Nuti, presidente dell&#8217;Aiip, l&#8217;associazione Italiana Internet provider. «Ci attendiamo ora che si ponga fine alla deriva giurisprudenziale che ha portato i nostri tribunali a scambiare il filtraggio su Internet per una forma di sequestro &#8211; aggiunge Nuti &#8211; e che si arresti l&#8217;iter dei progetti di legge tesi a legittimare, in contrasto con la legislazione comunitaria, tale insensata ed incostituzionale deriva».</em></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">(dal <a href="http://www.corriere.it/economia/11_novembre_24/filtraggio-download-illegale-illecito_359b6c3c-16b0-11e1-a1c0-69f6106d85c1.shtml" target="_blank">Corriere di oggi</a>, sulla <a href="http://www.minotti.net/2011/11/24/giornalettismo-lue-vieta-i-filtri-sul-p2p/" target="_blank">sentenza della Corte UE in tema di filtri al P2P</a>)</p>
<p style="text-align: justify;">Io non credo che la sentenza della Corte comunitaria possa generare decisioni dello stesso segno circa i sequestri di siti per &#8220;inibizione&#8221; (caso The Pirate Bay e figli, per intenderci), però mi fa piacere che anche Paolo Nuti comprenda la necessità di fare qualcosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Personalmente ritengo che l&#8217;unica possibilità (anche quella più solida) sia quella legislativa. L&#8217;avevo detto <a href="http://www.minotti.net/2011/11/07/sequestro-moncler-i-veri-problemi/" target="_blank">tempo fa</a>, ma proprio una persona molto vicina a Nuti ha definito la mia idea bizzarra e strampalata. Stai a vedere che&#8230;</p>
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		<title>Giornalettismo &gt; L&#8217;Ue vieta i filtri sul P2P?</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Minotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commercio Elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto d'autore]]></category>
		<category><![CDATA[Giornalettismo]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy e dati personali]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>

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		<description><![CDATA[(da Giornalettismo del 24 novembre 2011) Vietati i filtri sul peer-to-peer. E’ questa, in sostanza, il senso della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea emessa proprio oggi. Tutto, in realtà, nasce da una decisione un po’ scellerata con la quale il Tribunale di prima istanza di Bruxelles aveva imposto ad un provider di connettività, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">(da <a href="http://www.giornalettismo.com/archives/171875/lue-vieta-i-filtri-sul-p2p/" target="_blank">Giornalettismo</a> del 24 novembre 2011)</p>
<p style="text-align: justify;">Vietati i filtri sul peer-to-peer. E’ questa, in sostanza, il senso della <a href="http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&amp;newform=newform&amp;Submit=Avvia+la+ricerca&amp;alljur=alljur&amp;jurcdj=jurcdj&amp;jurtpi=jurtpi&amp;jurtfp=jurtfp&amp;alldocrec=alldocrec&amp;docj=docj&amp;docor=docor&amp;docdecision=docdecision&amp;docop=docop&amp;docppoag=docppoag&amp;docav=docav&amp;docsom=docsom&amp;docinf=docinf&amp;alldocnorec=alldocnorec&amp;docnoj=docnoj&amp;docnoor=docnoor&amp;radtypeord=on&amp;typeord=ALL&amp;docnodecision=docnodecision&amp;allcommjo=allcommjo&amp;affint=affint&amp;affclose=affclose&amp;numaff=&amp;ddatefs=&amp;mdatefs=&amp;ydatefs=&amp;ddatefe=&amp;mdatefe=&amp;ydatefe=&amp;nomusuel=scarlet&amp;domaine=&amp;mots=&amp;resmax=100" target="_blank">sentenza</a> della Corte di Giustizia dell’Unione Europea emessa proprio oggi.</p>
<p style="text-align: justify;">Tutto, in realtà, nasce da una decisione un po’ scellerata con la quale il Tribunale di prima istanza di Bruxelles aveva imposto ad un provider di connettività, su istanza della SABAM (omologa della nostra SIAE), di impedire gli scambi peer to peer in violazione delle norme sul diritto d’autore.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mondoinformatico.info/foto/20090526best-p2p.gif"></a>In pratica, come ben evidenziato dalla Corte di Appello di Bruxelles che ha sottoposto il caso alla Corte di Giustizia, si era imposto al provider un sistema di filtraggio:<br />
- di tutte le comunicazioni elettroniche che transitavano per i loro servizi, in particolare mediante programmi peer-to-peer;<br />
- da applicarsi indistintamente a tutta la sua clientela;<br />
- a titolo preventivo;<br />
- a spese esclusive dei singoli provider;<br />
- senza limiti nel tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Proprio sul punto è intervenuta la Corte Europea che ha stabilito che un giudice dell’Unione non può ingiungere quanto sopra per la contrarietà alle norme comunitarie (peraltro, regolarmente recepite dai singoli Paesi) vigenti in tema di dati personali, commercio elettronico e anche diritto d’autore. Non si tratta di una cosa da poco. Gioiscono i provider che, non avendo un obbligo generale di sorveglianza, vedono oggi allontanarsi il pericolo che qualche giudice nazionale imponga loro adempimenti francamente esorbitanti, onerosi, forse addirittura irrealizzabili.</p>
<p style="text-align: justify;">Gioiscono gli utenti che eviteranno controlli preventivi e indiscriminati in danno della loro privacy (un po’ come accaduto a seguito del caso Peppermint), potendo godere della pienezza dei servizi telematici. Insomma, una vittoria importante – anche se ottenuta su una decisione palesemente censurabile – a beneficio di molti. Fine dei giochi, dunque? Non si vuole rovinare la festa a qualcuno, ma chi pensa che la decisione europea abbia messo fuorilegge, ad esempio, anche i sequestri di siti mediante inibizione di accesso, si sbaglia di grosso.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza è intervenuta soltanto per il fenomeno peer-to-peer sull’ipotesi di filtri generalizzati, preventivi e a tempo indeterminato, predisposti nell’ambito di una sorveglianza attiva del provider. Da qui a ritenere illegali anche i “nostrani” sequestri di siti (tecnicamente molto più semplici) ce ne passa, purtroppo. Complice una giurisprudenza discutibilmente “creativa” circa l’inibizione di cui sopra, i fornitori di connettività saranno ancora tenuti a rispettare i decreti di sequestro.</p>
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