Per caso, sono atterrato sul blog di Marco D’Itri dove si riporta la notizia del “sequestro” (chiamiamolo così, va’…) di btjunkie (.com e .org) e, in calce, si riportano gli altri casi simili del passato.
Allora, mi e’ venuta in mente la sentenza di Cassazione sul caso The Pirate Bay, con un paio di chicche:
- “va poi ribadito che il sequestro preventivo ha carattere reale nel senso che esso ha ad oggetto l’apprensione di una res, pur non necessariamente “materiale” in senso stretto“;
- che sarebbe applicabile sic et simpliciter il d.lgs. 70/2003 (magari mi si spieghi come impugnare certi provvedimenti).
Poi c’è qualcuno che cade dalle nuvole quanto si parla di supplenza della magistratura nei confronti del legislatore.
Stefano Quintarelli ha pubblicato la tanto chiacchierata ordinanza (e non sentenza) recentemente pronunciata (Tribunale di Roma, Sezione IX Civile) contro Yahoo! accusato di violazione del diritto d’autore (e non soltanto, per la verità) per la presenza di risultati di ricerca che conducevano a materiali protetti. QUI, un sunto della notizia.
Io me lo sentivo: i giudici possono anche sbagliare, specie in materie “nuove”, ma la storia della censura della Rete era, appunto, una storia, una bufala.
Tu non sei tenuto a controllare quello che pesca il tuo crawler, ma se il titolare di determinati diritti ti avvisa che c’è un problema e tu non fai niente pur essendo in condizione di rimediare rimuovendo l’illecito, non lamentarti della condanna.
Un po’ come successo per il caso Vividown che ha coinvolto Google.
Ciò, comunque, senza entrare troppo nel merito della vicenda perché le cause giudiziarie non sono fatte di soli provvedimenti. Yahoo! potrebbe avere anche ragione per quello che ne so io.
Poi, se vogliamo parlare delle mille sfaccettature giuridiche del provvedimento, possiamo anche farlo, ma per i pragmatici penso possa bastare questo semplice concetto che fa capire quanto certi allarmi siano molto spesso bufale.
Update: segnalo Alessandro Longo su Repubblica, mi era sfuggito
Tags: about elly, tribunale di roma, yahoo
Su Penale.it ho appena pubblicato un’interessante sentenza della Cassazione sulla rilevanza penale (anzi, direi proprio sull’esistenza) del “furto digitale”.
Con la duplicazione di file, infatti, non si spossessa il titolare e – cosa forse ancora più deflagrante, ma sacrosanta – i file non sono giuridcamente “cose mobili”.
Spossessamento e natura di “cosa mobile” sono entrambi presupposti del reato di cui all’art. 624 c.p.
Nella pubblicazione ci sono anche due link molto interessanti che confermano l’ineccepibilità della decisione in argomento.
Tags: duplicazione, furto digitale
Su Facebook, grazie ad Antonio Vergara, ho appreso di questa recente decisione della Suprema Corte. Si può fare stalking anche sullo stesso popolarissimo social network.
Francamente, pur non entrando nel merito, la cosa non mi sorprende (dal punto di vista giuridico che è quello che mi compete). Non ho ancora letto la motivazione, ma ci sta.
Vedremo, appunto, la motivazione.
Tags: cassazione, corte di cassazione, stalking
Nell’era dello stalking, finalmente qualcuno (la Cassazione) si accorge che la legge non è tanto aggiornata con la tecnologia…
Su penale.it, da leggere.
P.S.: Che lo dicevo dieci anni fa o poco meno, contro autorevolissimi Autori i quali sostenevano che siccome Internet viaggiava su doppino, allora era il telefono di cui alla norma incriminatrice.
Art. 660 Molestia o disturbo alle persone
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda
fino a lire un milione.
La banca (nella fattispecie le Poste Italiane) deve garantire l’accesso ai conti online esclusivamente ai soggetti autorizzati.
In caso di utilizzo di credenziali carpite mediante phishing, dunque, deve rimborsare il correntista.
E’ questo, in estrema sintesi, l’orientamento del Tribunale di Palermo in una decisione, resa in sede civile, pubblicata da Diritto e Processo.
ineccepibile, a mio parere.
Tags: phishing
Lo riferisce da pochissimo il Corriere. Inutile trarre conclusioni affrettate, si dovranno leggere le motivazioni che, secondo me, non saranno pubblicate prima di sessanta se non novanta giorni.
Staremo a vedere anche se, personalmente, sono molto preoccupato…
Penso che molti abbiano avuto notizia della causa Mediaset vs. Youtube per la rimozione e/o il risarcimento correlato alla pubblicazione – ovviamente per mano dei vari utenti – di contenuti protetti dalla legge sul diritto d’autore. Parliamo di poco più di un anno fa.
Non voglio ricordare le spiacevolissime vicende che hanno condito la cosa. Sono irripetibili.
Però, non si può fare a meno di notiziare che oggi (cioè ieri) è arrivata la decisione romana che dà ragione a Mediaset.
Vorrei segnalarvi un articolo su Il Giornale che contiene un breve commento di Andrea (Sirotti Gaudenzi), qualcosa di giuridico.
Tags: andrea sirotti gaudenzi, matteo flora, mediaset, youtube
Senza essere paranoici (di solito, cerco di non esserlo), c’è da dire che, spesso, Internet è vista come un mondo a sé. Ci sono regole, ma pare che in Rete svaniscano, come per incanto.
Sintomatica, in questo senso, è un’ordinanza del riesame ferrarese che, giustamente, tratta Internet allo stesso modo del mondo “reale”.
Nel “tangibile” vendere semi di canapa non è reato, non è spaccio o coltivazione, non è istigazione all’uso di stupefacenti. Pacifico. E così dovrebbe essere per la Rete. Evidentemente, però, gli inquirenti la pensavano diversamente.
Il riesame di Ferrara mette un po’ d’ordine.
Valeria Falcone mi invia una nuova infornata di sentenze da lei commentate. Ovviamente, in tema di stampa. So che l’argomento interessa, non soltanto a Carlo Felice. Trovate tutto a partire da QUI.
In particolare, ne segnalo una riguardante Internet. La Cassazione – nel caso qualcuno ne avesse sentita la necessità – ribadisce che anche in telematica occorre rispettare i classici termini di cronaca e critica: rilevanza sociale, verità e continenza (il “mitico” decalogo del giornalista – evidentemente non soltanto del giornalista). Ma i diritti di cronaca a critica esistono, per tutti e con qualsiasi mezzo.
Cito: “I diritti di cronaca e di critica, in altre parole, discendono direttamente – e senza bisogno di mediazione alcuna – dall’art. 21 Cost. e non sono riservati solo ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma fanno riferimento all’individuo uti civis. Chiunque, per tanto, e con qualsiasi mezzo (sia anche tramite internet), può riferire fatti e manifestare opinioni e chiunque – nei limiti dell’esercizio di tale diritto (limiti, da anni, messi a punto dalla giurisprudenza) – può “produrre” critica e cronaca“.