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17 Mar 12 Giornalettismo > Blog e diffamazione: il caso della provocazione

(da Giornalettismo del 16 marzo 2012)

Forse si smuove qualcosa…

Una sentenza della Cassazione salva il marito di una lavoratrice

Il licenziamento della moglie effettuato con “modalità ritenute illegittime” (pertanto prontamente impugnato davanti al giudice del lavoro) rende non punibili le frasi offensive profferite dal marito della lavoratrice e pubblicate su un blog. E’ quanto ha stabilito la V sezione penale della Cassazione con al sentenza 9907/2012, peraltro confermando l’assoluzione pronunciata in appello dal tribunale di Milano.

Come può essere accaduto? In realtà, per certi versi, la sentenza non è rivoluzionaria. I giudici di piazza Cavour, infatti, hanno semplicemente avallato l’applicazione dell’art. 599., comma 2, c.p. secondo il quale “non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 594 e 595 (ingiuria e diffamazione, ndr) nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”.

Così, è stato precisato che il “fatto ingiusto” può anche non avere rilevanza penale o civile (comunque, nel caso concreto, ci si trovava di fronte ad un licenziamento ritenuto in qualche modo illegittimo) e che anche qualora le offese provengano da un soggetto diverso (il marito, appunto) da chi ha subito l’ ingiustizia, esso può andare esente da pena per il riconoscimento della “provocazione” contemplata dalla norma citata. Il vento di novità, allora, sta nel fatto che finalmente, pur se in modo un po’ timido, alla Rete si applicano non soltanto i trattamenti sfavorevoli (si ricordino i tanti tentativi di assimilarla alla stampa), ma anche quelli favorevoli, come quelli della vicenda trattata dalla Cassazione.

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07 Feb 12 Breaking news: la Cassazione sul reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico

Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall’art. 615-ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere dal soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultati dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitare oggettivamente l’accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del reato, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l’ingresso al sistema

E’ questo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 4694/12 depositata proprio oggi.
In altre parole, povere, sono punibili anche coloro che, pur avendo legittime credenziali, si mantengono nel sistema per scopi esorbitanti, tipicamente per dare una “sbirciatina ” ai dati contenuti nel sistema, e senza che siano rilevanti i fatti successivi (tipicamente, l’uso dei dati).
Nel caso di specie, è stato respinto il ricorso contro la condanna di un esponente delle Forze dell’Ordine che aveva consultato lo S.D.I. (Sistema Di Indagine) per scopi estranei alla sua funzione. Caso ricorrente, purtroppo.

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15 Dic 11 Una 600dpi per l’Ispettore Callaghan

L’ho letta e me ne sono innamorato all’istante

Correttamente i giudici di appello mutuano il concetto di arma impropria, indicativo di qualunque “strumento atto ad offendere” di cui sia vietato il porto “senza giustificato motivo”, oltre che dal disposto testuale dell’art. 585 c.p., comma 2, n. 2, anche dalla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, che per l’appunto definisce la nozione della categoria di oggetti che non è consentito (l’inosservanza del divieto integrando un reato contravvenzionale) portare fuori dell’abitazione senza un motivo giustificato, individuandoli (in uno a specifiche elencate armi “indirette”) in “qualsiasi strumento chiaramente utilizzabile, per circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”.

Ah, si parla di una stampante presa da un cassonetto.

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07 Dic 11 Moncler vs. Resto del Web: l’ordinanza (in HTML)

Già tempestivamente pubblicata (in pdf e insieme ad altri atti processuali) da Stefano Quintarelli, ecco la versione HTML dell’ordinanza patavina che ha cancellato il sequestro (per inibizione) di quasi 500 siti il cui nome di dominio “richiamava” i prodotti Moncler.
Su Penale.it.

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11 Nov 11 Accesso abusivo e soggetto abilitato: la fonte ufficiale

In attesa che esca almeno il dispositivo (e che sarà mai? Un documento segretissimo?), pare proprio che la versione corretta sia quella di Diritto Penale Contemporaneo accennata in un mio precedente post. Lo si può leggere nel sito della Cassazione

A bene vedere, però, temo che dovremo attendere la motivazioni perché se è chiaro che il mero esorbitare da scopi e finalità non fa scattare la sanzione penale, almeno io non capisco benissimo cosa si intenda per “violazione dei limiti o delle condizioni dell’abilitazione”.

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07 Nov 11 Sequestro Moncler: i veri problemi

Da qualche tempo, collaboro con Giornalettismo. Oggi, è stato messo online questo articolo che riporto sotto.

La notizia si è propagata velocemente su Internet, già da tempo, ma vale la pena di riepilogarla velocemente. Il GIP del Tribunale di Padova, su richiesta della locale Procura , ha disposto il sequestro di quasi 500 siti i cui rispettivi domini richiamavano, in qualche modo, il marchio Moncler (la cui denuncia è all’origine di tutta la vicenda) assumendo un commercio illegale di capi di abbigliamento. Il maxi-sequestro – mediante inibizione all’accesso – dei siti “simil-Moncler” è stato, però, successivamente azzerato dal Tribunale per il riesame della città veneta su istanza di Assoprovider e AIIP, le due principali associazioni di provider italiani.

Come ben sa l’avv. Fulvio Sarzana di S. Ippolito, patrono delle due, io non ci avrei scommesso un solo centesimo. Ne abbiamo parlato prima, in periodo non sospetto. Mi sono sbagliato e ne sono felicissimo. E non appartengo alla schiera di coloro che, dopo, saltano sul carro dei vincitori al grido “l’avevo detto”! I motivi della mia perplessità Fulvio li conosce perfettamente, sono stati l’oggetto centrale della nostra pur breve discussione. E – nessuno me ne voglia – queste perplessità rimangono.

Controcorrente, dico che censura e “provider-sceriffo” c’entrano ben poco. Sequestrare tutta quella messe di siti per il solo fatto che i rispetti nomi di dominio richiamavano il marchio Moncler senza ulteriori accertamenti (così conferma il Tribunale) credo non meriti commento, neppure a beneficio dei non giuristi. E’ aberrante per tutti, senza scendere in noiosi particolari da leguleio. Ma è quello, soltanto quello e lo possiamo definire in tanti modi, anche poco urbani. Di certo, nessuno ha voluto censurare come, del resto, ai provider è stato dato un ordine, non si è detto di vigilare.

Invece, il problema vero che rimane malgrado questa vittoria (al momento, temo un po’ troppo debole per essere festeggiata) è, in fondo, sempre lo stesso: l’inadeguatezza della legislazione rispetto a rivoluzioni tecnologiche come Internet. Per limitarci a ciò che regola i sequestri, cioè il codice di procedura penale (del 1989), il legislatore “tecnologico” vi ha messo mano soltanto due volte: nel 1993 per introdurre e regolare le intercettazioni telematiche e nel 2008 per fissare qualche norma di tutela in caso di ispezioni, perquisizioni e sequestri informatici (la cui violazione, però, non comporta il venire meno di provvedimenti tanto invasivi). Il resto è stato di fatto delegato ad una Magistratura spesso impreparata sotto il profilo tecnico. Come visto qualche anno fa in relazione al sequestro del sito di The Pirate Bay dove la Cassazione ha “santificato” una specie di sequestro sconosciuta al codice fuori dei casi di pedopornografia e gambling online: quello, applicato anche questa volta, per “inibizione all’accesso” dei siti allocati su server all’estero al fine di renderli irraggiungibili agli utenti italiani.

Questi sono i veri problemi cui dare al più presto una soluzione legislativa. Altrimenti, ci ritroveremo a dover combattere sequestro per sequestro scommettendo sulla singola impugnazione, senza alcun paletto giuridico in sede applicativa, senza la minima certezza del diritto.

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31 Ott 11 Accesso abusivo: competenza per territorio

Guida al Diritto ha scovato un’interessante sentenza in tema di luogo del commesso reato, con l’ovvia ricaduta sulla competenza per territorio.

In maniera direi pienamente condivisibile, il Collegio ha optato per il luogo ove “fisicamente” si trova il server violato e non per quello del terminale con cui si è posta in essere la violazione (soluzione precedentemente adottata da pm e gup).

In margine, non si può non rimarcare quanto certi attacchi, peraltro a sistemi dal contenuto delicatissimo (nel caso concreto, il Sistema D’Informazione Investigativa del Ministero dell’Interno), siano posti in essere da persone con la divisa e non dai temutissimi “hacker” a proposito dei quali i media non perdono occasione per parlare a sproposito.

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29 Ott 11 Rigoristi

L’art. 660 c.p., che punisce le “molestie”, fa così:

Molestia o disturbo alle persone.

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.

Ci si è spesso chiesti, allora, se mediante i servizi telematici, in particolare quello di posta elettronica, si possa commettere questo reato. Perché, a ben vedere, Internet non è un “luogo” e neppure un “telefono”.

L’anno scorso, la Cassazione si era già pronunciata sul punto, optando per la soluzione negativa, in sostanza osservando che il telefono è comunicazione “sincrona”, mentre l’email è “asincrona” (ma la posta push?). Sicché, soltanto il primo può realmente “disturbare” e non la seconda.

Quest’anno, la Suprema Corte si è ripetuta in questa scelta, con argomenti simili, affondando, però, il colpo con un passaggio che ha sconvolto non soltanto me (il grassetto è mio)

In definitiva il principio rigoroso della tipicità, espressione delle ragioni di stretta legalità che devono presiedere all’interpretazione della legge penale, nella specie l’art. 660 c.p., impone che al termine telefono, espressivo dell’instrumentum della contravvenzione de qua, venga equiparato qualsiasi mezzo di trasmissione, tramite rete telefonica e rete cellulare delle bande di frequenza, di voci e di suoni imposti al destinatario, senza possibilità per lui di sottrarsi alla immediata interazione con il mittente.

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29 Ott 11 Massimatio precox

Se non si attendono le motivazioni, possono sorgere grossi equivoci nella cronaca giudiziaria.
E’ accaduto in queste ultime ore su una delicatissima questione di diritto penale dell’informatica.
In tema di accesso abusivo a sistema informatico o telematico, ci si domandava se il legittimo possessore di credenziali di accesso potesse commettere il reato in argomento se fosse entrato nel sistema “per scopi o finalità estranei a quelli per i quali la facoltà di accesso gli è stata attribuita”.
Citando il servizio novità della Cassazione, Diritto Penale Contemporaneo ha risposto in senso negativo

ma diverse fonti online e di “corridoio” sostengono il contrario.
Chi avrà ragione?

03 Mag 11 ZeusNews > A casa dell’imputato (2)

Ho scritto una cosa per ZeusNews sull’argomento dell’altro giorno, quello della competenza in caso di diffamazione telematica. In linguaggio meno legalese, ma penso un po’ più approfondito. Se avete due minuti…

(da ZeusNews del 2 maggio 2011)

Che le regole giuridiche “tradizionali” non fossero sempre facilmente applicabili alla Rete lo si sapeva praticamente da sempre. E una recente pronuncia della Cassazione ce lo conferma. Il fatto è che, pur allergica alle regole, la Rete meriterebbe qualche certezza in più, almeno da parte degli interpreti. (continua…)

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