:.:.: (il blog di) Daniele Minotti

diritto delle nuove tecnologie e altro

Internet, minori e cultura

Lorenzodes è riuscito a scovare quello che io non sono stato capace di trovare. Il testo di uno dei disegni di legge elencati in un post precedente. Si tratta del ddl S 664, Norme per la corretta utilizzazione della rete INTERNET a tutela dei minori.
Il testo è QUI, ma lo copio e incollo comunque.
Poi, ci facciamo le nsotre riflessioni.

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Art. 1

1. È vietato istituire siti nella rete INTERNET i cui contenuti siano finalizzati, direttamente o indirettamente:

a) alla istigazione al consumo, alla produzione o allo spaccio di sostanze stupefacenti;

b) alla istigazione alla violenza e alla consumazione di reati;
c) alla divulgazione o alla pubblicizzazione di materiale pornografico o di notizie o di messaggi pubblicitari diretti all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto.

2. Chiunque viola i divieti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.500 euro a 50.000 euro.

Art. 2.

1. Il servizio di polizia delle telecomunicazioni nell’ambito dei compiti individuati con il decreto di cui al comma 15 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, vigila sulla liceità e sulla moralità del contenuto dei siti della rete INTERNET accessibili al pubblico, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria.

2. Nell’ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, l’organo del Ministero dell’interno preposto alla sicurezza e alla regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell’autorità giudiziaria, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti previsti dall’articolo 1 commessi mediante l’impiego di sistemi informatici o di mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione accessibili al pubblico.
3. L’autorità giudiziaria dispone l’oscuramento dei siti della rete INTERNET i cui contenuti sono palesemente illeciti o offensivi del buon costume o tali da attentare all’ordine pubblico.
4. Chiunque, con qualsiasi mezzo, può denunciare eventuali violazioni alle disposizioni della presente legge. A tal fine è istituito un apposito numero verde.

Art. 3

1. L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni può autorizzare la diffusione di siti della rete INTERNET i cui contenuti siano parzialmente simili a quelli vietati ai sensi dell’articolo 1, purché tali siti siano protetti da appositi codici di accesso.

2. I fornitori di accesso alla rete INTERNET promuovono la conoscenza e l’uso, tra gli abbonati e gli utilizzatori, dei programmi che consentono di schermare l’accesso ai siti di cui al comma 1.
3. I fornitori di accesso alla rete INTERNET erogano, se richiesti, l’assistenza per l’installazione di sistemi di selezione da parte degli abbonati.
4. I fornitori dei siti individuati ai sensi del comma 1 consentono l’accesso agli utenti solo dopo la comparsa di un avviso che ne segnala la natura ed eventualmente dopo l’invio di una password o di altre informazioni che diano una ragionevole certezza della maggiore età dell’utente.

Art. 4.

1. Il Governo predispone interventi atti a favorire la promozione e la diffusione della rete INTERNET.

2. Il Governo prevede l’introduzione di corsi per docenti e studenti della scuola secondaria di secondo grado sull’uso corretto della rete INTERNET tenuti in orario extrascolastico e l’inserimento delle nuove tecnologie informatiche fra le materie curricolari dell’area scientifica.

Art. 5

1. Chiunque, persona fisica o giuridica, istituisca siti culturali, come definiti ai sensi del comma 2, sulla rete INTERNET può usufruire di sgravi fiscali sulle imposte sui redditi nella misura del 50 per cento del costo dell’abbonamento.

2. Sono siti culturali quelli riguardanti:

a) musei e opere d’arte;

b) università e istituti di ricerca;
c) materie oggetto di esami scolastici e universitari nonché di concorsi pubblici.

Le leggi che verranno

Chi segue questo blog sa che, ogni tanto, faccio una ricerchina sui siti istituzionali per vedere un po’ le proposte di legge sui temi che ci interessanto. Con la nuova legislatura, poi, la questione si fa particolarmente interessante.
Premesso che il fatto della gioventù di questo Parlamento rende, al momento, indisponibili molti testi (saranno svelati tendenzialmente con l’assegnazione a Commissione), vediamo un po’ cosa ho trovato e che può essere significativo anche soltanto per il titolo della proposta.
Legendina: i disegni/progetti di legge sono preceduti da una lettera dove S sta per Senato e C per Camera.

S. 493
Sen. Piergiorgio Massidda (PdL)
Modifiche al codice penale e disposizioni per la lotta alla pedofilia
13 maggio 2008: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni
L’ennesimo ritocco-aggravamento delle relative norme anche riguardanti Internet?

S. 533
Sen. Felice Casson (PD)
Modifiche all’articolo 51 del codice di procedura penale in materia di funzioni del G.I.P. e del pubblico ministero, in ordine ai reati di criminalità informatica, di prostituzione minorile e di pedopornografia
14 maggio 2008: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni
Questo, probabilmente, è un correttivo (peraltro annunciato) alla ratifica della Convenzione di Budapest. E’ stata introdotta la super-Procura distrettuale per i reati informatici, ma il G.I.P. è rimasto lo stesso, quello ordinario e di circondario. Con non pochi problemi pratici. Incidentalmente, faccio notare che il Sen. Casson era relatore al Senato della suddetta ratifica e ne aveva cantato le lodi, senza fare appunti. In questo frangente, si fa chiaro (e giusto) portatore delle istanze della magistratura. Ma poteva pensarci prima…

S. 664
Sen. Alessio Butti (PdL)
Norme per la corretta utilizzazione della rete INTERNET a tutela dei minori
22 maggio 2008: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni
Il titolo mi sembra eloquente. Giuste preoccupazioni. Ma come si farà fronte? Rischiamo di ritornare all’”adescamento” anche tra minori? Vedremo…

C. 186
On. Marco Beltrandi (PD)
Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di archivi audiovisivi degli enti pubblici e di riproduzione privata dei fonogrammi e videogrammi dai medesimi messi a disposizione del pubblico
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Un classico, già noto in passato. Sarebbe un grande passo verso la piena diffusione della cultura, senza passare da Youtube…

C. 187
On. Marco Beltrandi (PD)
Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di comunicazione di opere al pubblico da parte di persone fisiche che scambiano archivi attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro, nonché di riproduzione privata dei fonogrammi e videogrammi dalle medesime messi a disposizione del pubblico
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Direi legalizzazione del file sharing e usi personali in genere

C. 257
On. Matteo Mecacci (PD)
Norme in materia di raccolta, uso, conservazione e cancellazione di dati georeferenziati o cronoreferenziati, contenenti identificatori univoci di utente, effettuati mediante apparecchiature automatiche
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Il titolo non è chiarissimo, ma ho motivi di ritenere che riguardi la data retention, anche telematica

C. 557
On. Renzo Lusetti (PD)
Disposizioni per contrastare la pratica dell’invio di messaggi elettronici commerciali indesiderati
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Evidentemente, una legge antispam

C. 562
On. Renzo Lusetti (PD)
Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione allo sviluppo di formati open standard
29 aprile 2008: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni
Ancora un classico, già visto nelle passate Legislature. Il fatto è che non passa la “filosofia” che ci sta dietro. La vedo dura, ancora una volta.

Commento generale: dai titoli, le proposte del PD sembrano decisamente più interessanti e rivolte a libertà e cultura. Beltrandi è sempre molto attivo, come in passato.

Pacchetto sicurezza e banca dati DNA

Sebbene non riguardi moltissimo il diritto delle nuove tecnologie, in Rete se ne parla molto, forse per le sue implicazioni in tema di dati personali, sempre care agli internauti.
Penale.it pubblica un ampio commento di Monica A. Senor sulla proposta italiana. Da leggere anche se, ovviamente, in "legalese".

Adescamenti…

Allora, pare che il Governo abbia dato il via libera al pacchetto sicurezza cd. Amato-Mastella (in realta’, diversi ddl sono gia’ da tempo in Palramento). Il Corriere ci ripropone anche uno schema riassuntivo.
Non sono ancora riuscito ad approfondire tutto. Vedo, pero’, che si insiste sul reato di adescamento di minore. Che, in punto seduzione, e’ una sciocchezza di proporzioni mai viste e il Corriere continua a collocare soltanto in Internet. Non e’ cosi’, ne avevo gia’ parlato QUI.
In generale, osservo che uno stato che fa ricorso a queste massicce iniezioni di sanzioni (in particolare, penali) mostra evidente il fallimento della propria politica di sicurezza.  Quella vera, non quella fatta di mera repressione a posteriori.

Sedici anni: primo amore possibile

Ne ha parlato Luca Spinelli, su Punto Informatico.
Tra le varie novita’ proposte nel calderone del “pacchetto sicurezza” discusso l’altro giorno in Consiglio dei Ministri, c’e’ l’ennesima norma (penale) riguardante “anche” Internet. E’ nel ddl C-2169-bis (art. 12).
Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenne). - Chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l’utilizzazione della rete INTERNET o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Alcune considerazioni (in parte difformi da Spinelli), giusto per andare al punto:
- cosa vuol dire intrattenere, allo scopo di sedurre, una relazione tale da carpire la fiducia di una persona? È ovvio che se io voglio sedurre (e sedurre non è una parolaccia, eh…) cerco di fare in modo che si fidi di me;
- nel mondo reale, attualmente, avere rapporti sessuali con un minorenne (ma almeno quattordicenne, di regola) non è reato; in Internet potrebbe diventare reato avere una relazione con fini seduttivi; e potrebbe diventarlo anche nel mondo reale perché, a ben vedere, il ddl non limita la cosa alla Rete (ma dice “anche attraverso Internet”, ecc.);
- e come faccio a sapere, su Internet, se la persona che intendo sedurre ha più di sedici anni? E se l’interlocutore, per pavoneggiarsi, mi garantisse di essere piu’ grande? Bastano le regole in tema di errore sul “fatto-eta’” oppure si andra’ sempre piu’ verso l’inescusabilita’?
- due infrasedicenni vicendevolmente seduttori potrebbero rispondere entrambi del reato in oggetto perché non c’è scritto che il seduttore deve essere per forza maggiorenne;
- se uno vuole sedurre un infrasedicenne, anche senza consumare, la pena e’ assicurata, almeno nell’infamia del reato.
Risultato: fine dell’età del consenso sessuale a quattordici anni. Anzi: fine della mera seduzione sotto i sedici anni.
In margine, si osserva sempre un forte pregiudizio telematico nella parole del legislatore. Ha proprio ragione Rebus: “Ma porca cutrettola, è mai possibile che in ’st’accidenti di Internet italiana non si possa stare tranquilli un attimo? Un giorno”.
P.S.: Ah, Rosy Bindi dice il reato proposto riguarda la "condotta dell’adulto che intrattiene una relazione (anche via internet, telefono o altri mezzi di comunicazione) tale da carpire la fiducia del minore di sedici anni al fine di sedurlo, abusarlo o sfruttarlo sessualmente".
Storie. Se non si specifica, io considero l’imputabilita’ anche del minorenne, ancorche’ ultraquattrodicenne. E questa e’ l’ennesima dimostrazione che i nostri politici non sanno quello che propongono e votano.

Il fine giustifica i mezzi

Punto Informatico ci racconta che in Germania ci sarebbe l’intenzione di diffondere trojan di stato per spiare i computer dei terroristi. Non c’e’ da scandalizzarsi, secondo me. Si tratta di qualcosa di molto simile (e tecnologicamente aggiornato) alle intercettazioni telefoniche e ambientali. Ecco, al piu’ ci si puo’ interrogare sull’efficacia.
Ricordo, pero’, che nel lontano 2001 Alessandra Mussolini (con l’appoggio esterno di altri parlamentari) propose ufficialmente il "bombardamento" dei siti pedofili. Era il ddl C408. Proposta caduta e confluita in un piu’ ampio documento anti-pedofilita. Questo, comunque, il testo allora proposto (articolo unico):
"1. All’articolo 600-ter del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
        "Qualora i fatti previsti dall’articolo 600-bis e dal presente articolo consistano nella messa in circolazione, mediante strumenti informatici o telematici, di immagini ed informazioni aventi ad oggetto persone minori degli anni diciotto, il giudice può autorizzare con decreto il sequestro e, nei casi più gravi, la distruzione di dati, programmi e sistemi utilizzati per la loro diffusione.
        Sulla base delle convenzioni internazionali esistenti, il giudice può anche disporre l’interruzione del funzionamento del sistema informatico o telematico utilizzato per la diffusione delle immagini e delle informazioni di cui al quinto comma del presente articolo, con l’ausilio di apposite tecnologie e strumenti informatici. In tale caso il giudice ordina la previa registrazione e la custodia del materiale contenuto nel sistema informatico o telematico
".

Software libero in Parlamento

Per la cronaca, segnalo che all’attenzione del nostro Parlamento esistono ben tre distinti disegni di legge per l’adozione del software libero (in genere, dei formati open).
Questo, questo e anche questo.

Molestie telematiche: presente e prospettive

C’e’ una mia amica-collega ossessionata (si fa per dire, ovviamente) dal tema molestie.
Ne abbiamo parlato in primavera e siccome lei non fa penale, mi ha chiesto se le molestie telematiche fossero, per il nostro ordinamento, penalmente sanzionabili.
Le ho risposto di no anche perche’ lo sostengono giuristi molto piu’ autorevoli di me.
C’e', per la verita’, un articolo del nostro codice penale che punisce le molestie (art. 660 c.p.), ma non quelle telematiche. Internet non e’ luogo pubblico o aperto al pubblico. Tanto meno "telefono". D’altro canto, quella parte del codce e’ stata scritta alla fine degli anni ‘20, non c’e’ molto da criticare.
Sempre su questo blog, avevo linkato un articolo molto interessante. Lo ripropongo, eccolo.
In piu’, segnalo un disegno di legge che potrebbe, se approvato, sanzionare il fenomeno di cui sopra. Infatti, a differenza del testo dell’art. 660 c.p., non si elencano tassativamente i mezzi. Che, forse, giuridicamente e’ proprio un problema…

Internet e le leggi che verranno

C’e’ un’altra proposta in Parlamento. E’ il ddl S 291 presentato dal Senatore Butti ed intitolato “Norme per la corretta utilizzazione della rete INTERNET a tutela dei minori” .
A voi il giudizio, ma leggete anche la Relazione, e’ sempre molto importante.

P.S.: Noto una strana tendenza trasversale. Non sai che pena edittale mettere per un reato commesso mediante Internet? Facciamo da uno a cinque, non si sbaglia.

Vietato il sesso, su Internet

Ogni tanto, come gia’ scritto, visito i siti del Parlamento alla ricerca di disegni di legge che riguardino Internet e, piu’ in generale, l’informatica. Sto lavorando… intanto, segnalo subito il ddl C 1256, presentato dall’On. Nan e intitolato “Disposizioni per la tutela della morale pubblica e per la prevenzione delle molestie e delle aggressioni sessuali “. Virgoletto… ma va letto tutto.
Minorenni e minorati si trovano cos?`involontariamente colpiti nelle loro curiosita`da fotografie che stimolano spesso interessi morbosi. Con troppa facilita` e senza alcuna discrezione la stessa cosa avviene attraverso quasi tutti i portali di ricerca della rete INTERNET, utilizzata, e` noto, soprattutto da giovani“. E, cosi’:”La presente proposta di legge si prefigge pertanto di prevenire tali fenomeni, impedendo che notizie, immagini od ogni altro dato suscettibile di colpire in modo « perverso » l’opinione pubblica sia facilmente accessibile e possa, pertanto, stimolare comportamenti contrari alla morale pubblica e pericolosi per la tutela personale e sessuale dell’individuo“.
Meritevole l’art. 2.

1. E` vietato consentire il libero accesso ai siti INTERNET che riproducono contenuti a sfondo sessuale e che divulgano immagini o notizie finalizzate a promuovere o a suscitare fantasie di tipo sessuale.
2. Ai siti di cui al comma 1 si puo`accedere solo dopo avere autocertificato la propria maggiore eta` e avere fatto espressa richiesta di accesso.
3. I siti di cui al comma 1 non possono essere pubblicizzati.

Attenzione: si parla di pornografia, non di pedopornografia.

P.S.: L’On. Nan e’ un collega di Savona che conosco almeno di vista. Non me ne vorra’.