:.:.: (il blog di) Daniele Minotti

diritto delle nuove tecnologie e altro

Adescamenti…

Allora, pare che il Governo abbia dato il via libera al pacchetto sicurezza cd. Amato-Mastella (in realta’, diversi ddl sono gia’ da tempo in Palramento). Il Corriere ci ripropone anche uno schema riassuntivo.
Non sono ancora riuscito ad approfondire tutto. Vedo, pero’, che si insiste sul reato di adescamento di minore. Che, in punto seduzione, e’ una sciocchezza di proporzioni mai viste e il Corriere continua a collocare soltanto in Internet. Non e’ cosi’, ne avevo gia’ parlato QUI.
In generale, osservo che uno stato che fa ricorso a queste massicce iniezioni di sanzioni (in particolare, penali) mostra evidente il fallimento della propria politica di sicurezza.  Quella vera, non quella fatta di mera repressione a posteriori.

Sedici anni: primo amore possibile

Ne ha parlato Luca Spinelli, su Punto Informatico.
Tra le varie novita’ proposte nel calderone del “pacchetto sicurezza” discusso l’altro giorno in Consiglio dei Ministri, c’e’ l’ennesima norma (penale) riguardante “anche” Internet. E’ nel ddl C-2169-bis (art. 12).
Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenne). - Chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l’utilizzazione della rete INTERNET o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Alcune considerazioni (in parte difformi da Spinelli), giusto per andare al punto:
- cosa vuol dire intrattenere, allo scopo di sedurre, una relazione tale da carpire la fiducia di una persona? È ovvio che se io voglio sedurre (e sedurre non è una parolaccia, eh…) cerco di fare in modo che si fidi di me;
- nel mondo reale, attualmente, avere rapporti sessuali con un minorenne (ma almeno quattordicenne, di regola) non è reato; in Internet potrebbe diventare reato avere una relazione con fini seduttivi; e potrebbe diventarlo anche nel mondo reale perché, a ben vedere, il ddl non limita la cosa alla Rete (ma dice “anche attraverso Internet”, ecc.);
- e come faccio a sapere, su Internet, se la persona che intendo sedurre ha più di sedici anni? E se l’interlocutore, per pavoneggiarsi, mi garantisse di essere piu’ grande? Bastano le regole in tema di errore sul “fatto-eta’” oppure si andra’ sempre piu’ verso l’inescusabilita’?
- due infrasedicenni vicendevolmente seduttori potrebbero rispondere entrambi del reato in oggetto perché non c’è scritto che il seduttore deve essere per forza maggiorenne;
- se uno vuole sedurre un infrasedicenne, anche senza consumare, la pena e’ assicurata, almeno nell’infamia del reato.
Risultato: fine dell’età del consenso sessuale a quattordici anni. Anzi: fine della mera seduzione sotto i sedici anni.
In margine, si osserva sempre un forte pregiudizio telematico nella parole del legislatore. Ha proprio ragione Rebus: “Ma porca cutrettola, è mai possibile che in ’st’accidenti di Internet italiana non si possa stare tranquilli un attimo? Un giorno”.
P.S.: Ah, Rosy Bindi dice il reato proposto riguarda la "condotta dell’adulto che intrattiene una relazione (anche via internet, telefono o altri mezzi di comunicazione) tale da carpire la fiducia del minore di sedici anni al fine di sedurlo, abusarlo o sfruttarlo sessualmente".
Storie. Se non si specifica, io considero l’imputabilita’ anche del minorenne, ancorche’ ultraquattrodicenne. E questa e’ l’ennesima dimostrazione che i nostri politici non sanno quello che propongono e votano.

Il fine giustifica i mezzi

Punto Informatico ci racconta che in Germania ci sarebbe l’intenzione di diffondere trojan di stato per spiare i computer dei terroristi. Non c’e’ da scandalizzarsi, secondo me. Si tratta di qualcosa di molto simile (e tecnologicamente aggiornato) alle intercettazioni telefoniche e ambientali. Ecco, al piu’ ci si puo’ interrogare sull’efficacia.
Ricordo, pero’, che nel lontano 2001 Alessandra Mussolini (con l’appoggio esterno di altri parlamentari) propose ufficialmente il "bombardamento" dei siti pedofili. Era il ddl C408. Proposta caduta e confluita in un piu’ ampio documento anti-pedofilita. Questo, comunque, il testo allora proposto (articolo unico):
"1. All’articolo 600-ter del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
        "Qualora i fatti previsti dall’articolo 600-bis e dal presente articolo consistano nella messa in circolazione, mediante strumenti informatici o telematici, di immagini ed informazioni aventi ad oggetto persone minori degli anni diciotto, il giudice può autorizzare con decreto il sequestro e, nei casi più gravi, la distruzione di dati, programmi e sistemi utilizzati per la loro diffusione.
        Sulla base delle convenzioni internazionali esistenti, il giudice può anche disporre l’interruzione del funzionamento del sistema informatico o telematico utilizzato per la diffusione delle immagini e delle informazioni di cui al quinto comma del presente articolo, con l’ausilio di apposite tecnologie e strumenti informatici. In tale caso il giudice ordina la previa registrazione e la custodia del materiale contenuto nel sistema informatico o telematico
".

Software libero in Parlamento

Per la cronaca, segnalo che all’attenzione del nostro Parlamento esistono ben tre distinti disegni di legge per l’adozione del software libero (in genere, dei formati open).
Questo, questo e anche questo.

Molestie telematiche: presente e prospettive

C’e’ una mia amica-collega ossessionata (si fa per dire, ovviamente) dal tema molestie.
Ne abbiamo parlato in primavera e siccome lei non fa penale, mi ha chiesto se le molestie telematiche fossero, per il nostro ordinamento, penalmente sanzionabili.
Le ho risposto di no anche perche’ lo sostengono giuristi molto piu’ autorevoli di me.
C’e', per la verita’, un articolo del nostro codice penale che punisce le molestie (art. 660 c.p.), ma non quelle telematiche. Internet non e’ luogo pubblico o aperto al pubblico. Tanto meno "telefono". D’altro canto, quella parte del codce e’ stata scritta alla fine degli anni ‘20, non c’e’ molto da criticare.
Sempre su questo blog, avevo linkato un articolo molto interessante. Lo ripropongo, eccolo.
In piu’, segnalo un disegno di legge che potrebbe, se approvato, sanzionare il fenomeno di cui sopra. Infatti, a differenza del testo dell’art. 660 c.p., non si elencano tassativamente i mezzi. Che, forse, giuridicamente e’ proprio un problema…

Internet e le leggi che verranno

C’e’ un’altra proposta in Parlamento. E’ il ddl S 291 presentato dal Senatore Butti ed intitolato “Norme per la corretta utilizzazione della rete INTERNET a tutela dei minori” .
A voi il giudizio, ma leggete anche la Relazione, e’ sempre molto importante.

P.S.: Noto una strana tendenza trasversale. Non sai che pena edittale mettere per un reato commesso mediante Internet? Facciamo da uno a cinque, non si sbaglia.

Vietato il sesso, su Internet

Ogni tanto, come gia’ scritto, visito i siti del Parlamento alla ricerca di disegni di legge che riguardino Internet e, piu’ in generale, l’informatica. Sto lavorando… intanto, segnalo subito il ddl C 1256, presentato dall’On. Nan e intitolato “Disposizioni per la tutela della morale pubblica e per la prevenzione delle molestie e delle aggressioni sessuali “. Virgoletto… ma va letto tutto.
Minorenni e minorati si trovano cos?`involontariamente colpiti nelle loro curiosita`da fotografie che stimolano spesso interessi morbosi. Con troppa facilita` e senza alcuna discrezione la stessa cosa avviene attraverso quasi tutti i portali di ricerca della rete INTERNET, utilizzata, e` noto, soprattutto da giovani“. E, cosi’:”La presente proposta di legge si prefigge pertanto di prevenire tali fenomeni, impedendo che notizie, immagini od ogni altro dato suscettibile di colpire in modo « perverso » l’opinione pubblica sia facilmente accessibile e possa, pertanto, stimolare comportamenti contrari alla morale pubblica e pericolosi per la tutela personale e sessuale dell’individuo“.
Meritevole l’art. 2.

1. E` vietato consentire il libero accesso ai siti INTERNET che riproducono contenuti a sfondo sessuale e che divulgano immagini o notizie finalizzate a promuovere o a suscitare fantasie di tipo sessuale.
2. Ai siti di cui al comma 1 si puo`accedere solo dopo avere autocertificato la propria maggiore eta` e avere fatto espressa richiesta di accesso.
3. I siti di cui al comma 1 non possono essere pubblicizzati.

Attenzione: si parla di pornografia, non di pedopornografia.

P.S.: L’On. Nan e’ un collega di Savona che conosco almeno di vista. Non me ne vorra’.

Internet e la legge che verra’

Visto che, la settimana scorsa, per puro caso ho scoperto che c’era un disegno di legge sul diritto d’autore (uso personale), mi sono incuriosito.
Sono andato sul sito del Senato ed ho fatto una ricerca di disegni di legge con la parola Internet. Ho trovato roba un po’ inquietante…
Partite da qui (pagina della ricerca avanzata), inserite la parola Internet nel campo Cerca nell’intera scheda. Non toccate altro. Pigiate Cerca…